Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ORGANISMI TECNICI INTERNAZIONALI
Nel campo della tutela dell’ambiente e della conservazione delle risorse sono stati creati
vari organismi che prendono decisioni per lo più di carattere tecnico, vincolanti per gli
Stati. Si chiamano “organismi” in quanto i trattati che li prevedono non danno luogo a vere
e proprie organizzazioni distinte dagli Stati membri, non creano un insieme permanente di
organi, ma demandano un certo potere normativo alla conferenza o assemblea degli Stati
contraenti. Tale potere consiste prevalentemente nell’adozione di emendamenti al trattato
istitutivo. Ma in vari casi (quando si tratta di materie tecniche) la conferenza o l’assemblea
può adottare a maggioranza qualificata decisioni vincolanti per tutti gli Stati contraenti.
Queste decisioni sono fonti di norme internazionali di terzo grado. Es Convenzione di
Londra (1972) sulla prevenzione dell’inquinamento marino.
17. L’Unione Europea e il diritto comunitario
Nel 1951 fu creata con il Trattato di Parigi, la prima Comunità europea, la CECA
(Comunità europea del carbone e dell’acciaio); ad essa fecero seguito, nel 1957, con i
trattati di Roma la CEE (Comunità economica europea) poi denominata CE (Comunità
Europea) e l’Euratom (Comunità Europea dell’energia atomica) iniziativa mirante
all’integrazione economica tra gli Stati membri, come premessa di un’integrazione politica.
Modifiche di rilievo sono state poi apportate ai trattati istitutivi da vari trattati successivi.
L’Atto unico europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam, il Trattato di Nizza –
tappe significative del processo di integrazione europea. Ultima tappa dell’integrazione è il
Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009.
Il Trattato di Lisbona ha decretato l’estinzione della CE e la costituzione di un solo
soggetto, l’Unione Europea. Peraltro il Trattato di Lisbona si compone di due trattati TUE
e TFUE.
- Il TFUE ha anzitutto assorbito scopi e norme del TCE. Tra queste ricordiamo le norme:
sulla libera circolazione delle merci (cd unione doganale); sulla libera circolazione delle
persone (intesa come libertà di circolazione dei lavoratori subordinati e libertà di
stabilimento); sulla libera circolazione dei servizi; sulla libera circolazione dei capitali; sulla
libertà di concorrenza (norme antitrust) ; sulla politica agricola comune; sulla politica
comune dei trasporti; sulla politica commerciale comune; sugli aiuti e sugli incentivi alle
imprese.
Già con i vari Trattati successivi, precedenti rispetto a quelli di Lisbona, erano state
introdotte novità, modifiche ed estensioni delle competenze degli organi, tutte intese a
rafforzare all’integrazione. In particolare ricordiamo: il rafforzamento delle funzioni del
Parlamento europeo; la creazione di una cittadinanza dell’Unione; l’introduzione di una
unione economica e monetaria ; Banca centrale comune; cooperazione giudiziaria in
materia civile; introduzione della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
Il TFUE ha apportato poi varie e importanti aggiunte quali: il consolidamento delle
realizzazioni già avutesi nel settore della PESC destinata a sotituire l’UEO e quindi con la
possibilità per l’Unione di contribuire con missioni civili e militari al mantenimento della
pace; passaggio della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dalla fase
intergovernativa e quella dell’integrazione giuridica.
- Il TUE attribuisce forza vincolante alla Carta di Nizza, Carta contenente una serie assai
ampia di diritti umani sia pure limitatamente alla materia, fondamentalmente economica,
del diritto dell’UE; dichiara di voler offrire ai cittadini dell’Unione uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia; contiene una serie di principi ispirati alla democrazie ed altre
dichiarazioni assai ricche di promesse di azioni per rafforzare l’unione tra gli Stati membri.
Ciò premesso non bisogna farsi eccessive illusioni sul futuro prossimo dell’integrazione
europea. La gran parte delle norme del TUE e del TFUE sono elastiche, generiche e
programmatiche + non mancano gli Stati che, come il Regno Unito e la Polonia, remano
contro.
Inoltre l’azione degli organi deve rispettare i principi di sussidiarietà e di attribuzione : per il
primo, l’azione dell’Unione deve mantenersi entro i limiti necessari per il raggiungimento
degli obiettivi del Trattato e, nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza,
intervenire solo se l’azione degli Stati membri non è sufficiente a realizzare detti obiettivi;
per il secondo, l’Unione agisce soltanto nei limiti delle competenze che le sono attribuite.
Natura giuridica dell’UE. Si tratta di una vera e propria organizzazione internazionale
(ossia di un’organizzazione tra Stati sovrani che trae dal diritto internazionale, attraverso i
rispettivi trattati istitutivi, i suoi poteri, oppure di un embrione o frammento di Stato
federale? Senza dubbio l’UE presenta elementi che non si riscontrano in alcuna altra
organizzazione internazionale, come gli ampi poteri decisionali attribuiti ai suoi organi, la
sua sostituzione agi Stati membri nella disciplina di molti rapporti puramente interni a
questi ultimi, ecc Senza dubbio tra i principi di diritto comunitario, ve ne sono alcuni che
sono propri del vincolo federale, primo tra tutti il principio della prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno. Ciò nonostante l’Unione nel suo complesso resta
un’organizzazione internazionale sia pure altamente sofisticata.
STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL’UE
Consiglio europeo: si compone dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri oltre
che del Presidente della Commissione , ed ha un Presidente che esso stesso elegge per
due anni e mezzo, ma che vi siede a titolo individuale. Funzione: “dà all’Unione gli impulsi
necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali”
senza avere poteri legislative.
Commissione: è un organo composto da individui e non da Stati quindi non ricevono
istruzioni da alcun Governo. La Commissione ha poteri esecutivi e poteri di iniziativa
legislativa nel confronti del Consiglio e del Parlamento. Essa è nominata dal Consiglio a
maggioranza previa approvazione, da parte del Parlamento europeo, delle candidature
proposte dagli Stati membri.
Consiglio: è l’organo in cui sono rappresentati i 27 Stati membri ed è presieduto a turno
da ciascun membro per la durata di sei mesi; di solito ne fanno parte volta per volta, i
Ministri competenti per le questioni dell’ordine del giorno. Il Consiglio adotta,
congiuntamente al Parlamento, gli atti più importanti della legislazione comunitaria.
Parlamento europeo: è formato da rappresentanti dei popoli dei Paesi membri. Non
esercita da solo la funzione legislativa, dovendo fare i conti con il Consiglio.
Funzioni: - di controllo politico sulle istituzioni comunitarie, funzione che si esplica
nell’esame dei rapporti che gli altri organi sono tenuti a sottoporgli, l’istituzione di
commissioni di inchiesta, l’eventuale mozione di censura nei confronti della Commissione,
l’esame di petizioni individuali.
- per quanto riguarda la funzione legislativa, il Parlamento la esercita di norma secondo
una procedura ordinaria congiuntamente al Consiglio; si tratta di una procedura
complessa, secondo cui, se non c’è accordo tra Parlamento e Consiglio su di un testo,
viene istituita una navetta tra i due organi, con l’eventuale intervento di un Comitato di
conciliazione, navetta che potrà protrarsi anche per vari mesi, fino a che l’atto non venga
approvato da entrambi gli organi a pena di decadenza. Alla procedura ordinaria si
contrappongono procedure speciali che vedono come legislatore principale in pochissimi
casi, di carattere organizzativo, il Parlamento e nei restanti casi il Consiglio.
Corte dei conti: esercita una funzione di controllo su tutte le entrate e le spese dell’unione
, ed è composta da 27 persone che vi siedono a titolo individuale e sono nominate dal
Consiglio in modo che ognuna abbia la cittadinanza di uno stato membro.
Corte di Giustizia: vegli sul rispetto del diritto dell’Unione; ha una serie di competenze
interessanti e nuove e può tra l’altro essere adita anche dagli individui. Ad essa dal 1988 è
stato affiancato un Tribunale di prima istanza.
Banca centrale europea: insieme alle Banche centrali nazionali costituisce il sistema
europeo delle banche centrali. Il sistema, diretto dagli organi decisionali della BCE,
persegue principalmente l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi e sostiene le
politiche economiche generali dell’Unione. La BCE ha inoltre il diritto esclusivo di
autorizzare l’emissione di euro. LEGISLAZIONE DELL’UE
La competenza legislativa è esercitata secondo i due tipi di procedura, ordinaria e
speciale, prima detti.
L’art 288 del TFUE prevede i seguenti tipi di atti vincolanti (e come tali classificabili tra le
fonti di norme convenzionali):
- i regolamenti: sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno
degli Stati membri
- le decisioni: non hanno portata generale e astratta come i regolamenti, ma portata
concreta. Possono essere indirizzate sia ad un individuo che ad uno Stato che ad
un’impresa. Il soggetto cui la decisione è indirizzata è tenuto ad osservarla.
- le direttive: vincolano la Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da
raggiungere. La discrezionalità dello Stato si riduce solo alla scelta della forma giuridica
interna.
- pareri e raccomandazioni: sono privi di carattere vincolante.
Secondo l’art 297 gli atti legislativi entrano in vigore a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’Unione , trascorsa una vacatio legis di 20 giorni oppure entro un
limite volta a volta da essi stabilito.
+ atti atipici: es regolamenti interni degli organi, comunicazioni della Commissione,
programmi generali del Consiglio,..
ACCORDI INTERNAZIONALI DELL’UE
Come tutte le organizzazioni internazionali, l’UE ha la capacità di concludere accordi
internazionali. La conclusione di accordi è prevista da varie norme di TUE e TFUE. Uno
dei settori in cui gli accordi con i paesi terzi o altre organizzazioni internazionali rivestono
particolare importanza è quello della PESC.
Procedura di conclusione (art 218 TFUE) : i negoziati sono condotti dalla Commissione
su autorizzazione del Consiglio, il quale può impartire direttive ai negoziatori. Lo stesso
Consiglio autorizza sia la firma del testo così negoziato sia la sua conclusione, previa
l’approvazione del parlamento. Va peraltro affermandosi l