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PARTE PRIMA
LA FORMAZIONE
DELLE NORME INTERNAZIONALI
1. Definizione di diritto internazionale.
Precisazioni terminologiche
Il diritto internazionale è l’ordinamento della comunità degli
Stati. Esso scaturisce dalla cooperazione tra gli Stati, che si impegna
no a rispettarlo con proprie norme di rango anche costituzionale. Le
norme internazionali creano diritti e obblighi per gli Stati, secondo la
volontà di ciascuno nelle forme previste dal diritto internazionale stes
so. Esso non regola solo i rapporti interstatali, ma tende sempre di più
a disciplinare rapporti che si svolgono all’interno della comunità stata
le: economici, commerciali e sociali. A questo scopo esso viene appli
cato dagli operatori giuridici interni: innanzitutto i giudici nazionali.
Bisogna distinguere il diritto internazionale pubblico dal di
ritto internazionale privato. Quest’ultimo è costituito da quelle nor
me di diritto privato straniero che i giudici sono tenuti ad applicare,
quando norme dello Stato prevedono limitazioni al proprio diritto pri
vato. Si tratta, quindi, di norme che appartengono ad ordinamenti di
versi: il primo della comunità degli Stati, il secondo dello Stato inter
no. Il diritto internazionale pubblico tende a regolare anche rapporti
interni e di diritto privato, ma solo perché lo Stato traduce in norme
interne le norme internazionali stipulate che trattano tali rapporti.
2. Quadro sintetico delle funzioni di produzione, accertamento
ed attuazione coattiva del diritto internazionale.
Caratteristiche dell’ordinamento internazionale sono:
funzione normativa
funzione di accertamento del diritto
funzione di attuazione coattiva delle norme.
La funzione normativa è il potere vincolante delle norme inter
nazionali per gli Stati. Bisogna distinguere tra diritto internazionale
generale (norme che si indirizzano a tutti gli Stati) e diritto interna
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zionale particolare (norme che vincolano una ristretta cerchia di Stati,
che di solito hanno partecipato alla loro formazione). Ad esempio, la
Costituzione italiana (art. 10) afferma che l’ordinamento si conforma
alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La Co
stituzione si riferisce alle norme consuetudinarie, formatesi nell’ambi
to della comunità internazionale nel tempo e attraverso l’uso continuo,
di cui si può affermare l’esistenza, solo se si dimostra che sono rispet
tate dagli Stati per prassi costante. Questa è la consuetudine, fonte di
primo grado del diritto internazionale che, tuttavia, ha dato vita sinora
ad una scarsa quantità di norme.
Tipiche norme di diritto internazionale particolare sono quelle
derivanti da accordi, patti, convenzioni o trattati internazionali,
che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse sono molto numerose e
costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. Sono fon
te di secondo grado, poiché l’accordo è subordinato alla consuetudine,
così come nel diritto interno il contratto è subordinato alla legge.
Fonte di terzo grado sono i procedimenti previsti da accordi,
che costituiscono norme di diritto internazionale particolare. Essi trag
gono la loro forza cogente dagli accordi internazionali, che li prevedo
no, e sono vincolanti solo per gli Stati aderenti agli accordi da cui pro
manano. Si tratta di atti delle organizzazioni internazionali, ossia delle
unioni tra Stati, come l’Onu, Comunità Europea, ecc. Queste organiz
zazioni non hanno potere vincolante nei confronti degli Stati membri e
normalmente emettono raccomandazioni che sono mere esortazioni.
Quando gli atti di queste organizzazioni sono vincolanti, invece, essi
sono fonti gerarchicamente sottoposte agli accordi, perché prendono
vita proprio dall’accordo (trattato istitutivo). Lo Stato, quindi, è vinco
lato alla decisione, perché si è impegnato a rispettarla con l’adesione
all’accordo costitutivo dell’organizzazione.
La funzione di accertamento giudiziario del diritto internazio
nale è molto più labile rispetto al diritto interno. Essa ha carattere pre
valentemente arbitrale. L’arbitrato, a differenza della giurisdizione, si
poggia sull’accordo delle parti diretto a sottoporre le controversie ad
un giudice congiuntamente predeterminato.
L’attuazione coattiva delle norme internazionali, ovvero la
repressione della violazione delle norme internazionali, si basa sul
l’autotutela (nel diritto interno è invece un’eccezione il farsi giustizia
da sé). Proprio per questo si afferma che il diritto internazionale pog
gia su rapporti di mera forza. 3
Queste caratteristiche hanno portano alcuni a negare la giuridi
cità del diritto internazionale, fenomeno incapace di imporsi con
continuità ed efficacia al singolo Stato non osservante.
Secondo il Conforti, la giuridicità e l’obbligatorietà del diritto
internazionale risiedono nell’attività degli operatori giuridici interni,
che hanno il compito istituzionale di far applicare il diritto, in primo
luogo i giudici. In Italia la Costituzione (art. 10) impegna al rispetto
del diritto internazionale generale; inoltre i trattati stipulati formano
normalmente oggetto di legge ordinaria applicativa. Quindi, l’osser
vanza del diritto internazionale si basa sulla volontà degli operatori
giuridici interni ad adoperare i mezzi esistenti, affinché le istanze in
ternazionalistiche prevalgano su quelle nazionalistiche.
Secondo il Jellinek il diritto internazionale è frutto della autoli
mitazione del singolo Stato, in quanto la comunità internazionale non
possiede mezzi giuridici idonei per reagire in modo imparziale ed effi
cace alle violazioni delle norme internazionali.
La cooperazione del diritto interno è indispensabile, quindi,
per fare del diritto internazionale un fenomeno giuridico. E’ anche
vero che l’applicazione del diritto internazionale non può compromet
tere i valori della comunità statale costituzionalmente garantiti. Esisto
no quindi problemi di coordinamento tra i due ordinamenti, anche per
ché spesso il diritto interno appare più progredito di quello internazio
nale.
3. Lo Stato come soggetto di diritto internazionale.
Altri soggetti e presunti tali.
Lo Stato viene definito in modo duplice: da una parte Stato-co
munità (comunità umana stanziata su una zona della superficie terre
stre, sottoposta a leggi che la tengono unita), dall’altra Stato-organiz
zazione-governo-apparato (insieme dei governanti e degli organi che
esercitano il potere d’imperio sui singoli associati). E’ a questa secon
da accezione che spetta la qualifica di soggetto di diritto internaziona
le. Sono gli organi statali che, esercitando il potere di governo, parte
cipano alla formazione delle norme internazionali; è ad essi che queste
norme si rivolgono, disciplinando e limitando la loro attività di gover
no; sono unicamente gli organi statali che, con la loro condotta, posso
no comportare responsabilità per lo Stato. Gli organi che concorrono
alla formazione dell’apparato statale non sono solo quelli di vertice,
ma tutti quelli che partecipano al potere di governo nell’ambito del
territorio, quindi anche le amministrazioni locali e gli enti pubblici mi
nori, che, per consuetudine, sono considerati componenti dell’organiz
zazione dello Stato soggetto di diritto internazionale.
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Lo Stato organizzazione è, dunque, quell’ente rilevante per l’or
dinamento internazionale, in quanto destinatario delle sue norme; per
questo lo Stato può pretendere che esse vengano rispettate nei propri
confronti e questo avviene finché esso eserciti effettivamente il pro
prio potere su di una comunità territoriale. Il requisito della effettività
territoriale di governo è essenziale.
Per questo motivo è negata soggettività internazionale ai gover
ni in esilio e ai comitati di liberazione nazionale che, benché ricono
sciuti dai governi ospitanti per motivi di opportunità politica, non han
no effettiva sovranità sul territorio occupato da altro Stato.
Così, ad esempio, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina
con sede a Tunisi, quando nel 1988 proclamò lo Stato della Palestina,
nonostante non avesse alcuna base territoriale.
La Cassazione (1985) ha sostenuto che l’Olp, e altri movimenti di li
berazione nazionale, godono di soggettività limitata allo scopo di di
scutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, questioni
relative alla autodeterminazione dei popoli da essi controllati, princi
pio ritenuto norma consuetudinaria di natura cogente. Viene, invece,
esclusa la soggettività piena e, quindi, vengono negate le immunità
previste dal diritto internazionale e le immunità dalla giurisdizione
penale riconosciuta ai capi di Stato estero. Anche oggi, nonostante il
passaggio di vari territori da Israele al controllo dell’Autorità Nazio
nale Palestinese, vi sono dubbi sulla effettiva soggettività di uno Stato
palestinese. I suoi territori di fatto sono ancora sotto il controllo mili
tare israeliano. Inoltre, gli accordi che hanno sancito questo passag
gio somigliano, più che ad accordi internazionali, ad intese intercorse
con le potenze coloniali nella fase di decolonizzazione e di prepara
zione all’indipendenza definitiva. Del resto, tali accordi non sono re
gistrati presso il segretariato dell’Onu, come avviene per le intese in
ternazionali, e, inoltre, l’Anp continua ad aver, presso l’Onu lo status
di osservatore e non di membro.
Altro requisito necessario ai fini della soggettività internaziona
le è l’indipendenza o sovranità esterna, che si ha quando un organi
smo di governo non dipende da alcun altro Stato.
Non hanno tale caratteristica gli Stati membri di Stati federali
che, quindi, non sono soggetti di diritto internazionale, benché a volte
possano essere autorizzati dal potere centrale a concludere accordi.
Diverso è il caso della Confederazione, ovvero l’unione tra
Stati indipendenti e sovrani, creata soprattutto a scopi di difesa, con un
organo rappresentativo di tutti gli Stati (Dieta) che possiede ampi po
teri in materia di politica estera.
In definitiva, è indipendente e sovrano lo Stato il cui ordina
mento sia originario, tragga forza giuridica da una Costituzione pro
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pria e non dall’ordinamento e dalla Costituzione di altro Stato. Non di
minuisce la soggettività la dimensione anche minima del territorio.
Fanno eccezione i governi fantoccio, che, pur se caratterizzati da isti
tuzioni indipendenti e originarie, di fatto sono soggetti all’ingerenza di
altri Stati; essi, quindi, non hanno soggettività internazionale.
Non occorre alcun riconoscimento ufficiale da parte della co
munità degli Stati per divenire soggetto internazionale. Lo è automati
camente ogni organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed
indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale.
Il riconoscimento di uno Stato nei confronti di un altro Stato è
un atto lecito ed è altrettanto lecito il non-riconoscimento. Per il diritto
internazionale sono atti che non producono conseguenze giuridiche,
essendo comportamenti della sfera politica. Il riconoscimento è un atto
politico, indicativo unicamente della volontà di un Paese di avviare
rapporti diplomatici con un altro Paese e di stringere relazioni amiche
voli e collaborazioni mediante la conclusione di accordi. (La Corte
d’Appello americana, con una sentenza del 1992, ha rifiutato di con
siderare estinto un trattato con Taiwan, Stato non più riconosciuto
dagli Usa dal 1979, ma comunque dotato degli attributi statali di ter
ritorio, popolo, Governo, rapporti internazionali).
Gli Stati preesistenti non possono esercitare col riconoscimento
una sorta di potere di ammissione nella comunità internazionale nei
confronti di una nuova organizzazione di governo, che si è affermata
con i caratteri della effettività e dell’indipendenza. E anche se alla ma
nifestazione o meno del riconoscimento, oggi come in passato, è stato
dato valore di giudizio e ideologico (non democraticità, violazione di
diritti umani, non riconoscimento del valore della pace), tutto ciò non
si è mai tradotto in norme internazionali, perché gli Stati non hanno
mai trovato accordo sui valori da porre a base di una codificazione o
di una stabilizzazione consuetudinaria del riconoscimento.
Un tentativo di trovare queste norme è stato fatto con le due di
chiarazioni di Bruxelles (1991) in cui la Comunità Europea ha posto
una lunga serie di condizioni per il riconoscimento dei Paesi dell’ex
Unione Sovietica e dell’ex Jugoslavia.
Ci si chiede se, oltre all’effettività e all’indipendenza, occorrano
altri requisiti affinché lo Stato acquisti personalità internazionale,
come nel caso delle dichiarazioni di Bruxelles. Bisogna dire che gli
Stati preesistenti oggi chiedono al nuovo Stato di non costituire una
minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, che esso goda del
consenso del popolo attraverso libere elezioni e non violi i diritti uma
ni; questi requisiti, quindi, se mancanti, dovrebbero anche essere moti
vo di perdita della personalità internazionale. Ma, di fatto, nel contesto
mondiale attuale questi requisiti, mai ufficializzati, sono validi solo
per l’instaurazione di rapporti amichevoli. Inoltre, non sono pochi gli
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Stati autoritari e inosservanti dei diritti umani, ma che hanno rapporti
costanti con Stati democratici. Anzi, si può affermare che la richiesta
di tali requisiti non condiziona, ma presuppone la personalità giuridica
dello Stato stesso.
Si discute poi della soggettività o meno del Governo o del par
tito insurrezionale. Gli insorti non possono essere soggetti di diritto
internazionale, ma solo sudditi ribelli, verso i quali il Governo legitti
mo può prendere i provvedimenti che ritiene opportuni. Ma, se essi
dovessero riuscire a prendere il controllo effettivo di una parte di terri
torio, in tal caso ci si troverebbe di fronte ad una forma embrionale di
Stato, alla quale non si può negare soggettività, anche se la rivolta poi
dovesse fallire. E’, dunque, l’effettivo controllo del territorio il requi
sito richiesto per la personalità giuridica internazionale.
Il moltiplicarsi di norme convenzionali che obbligano gli Stati a
tutelare i diritti fondamentali dell’uomo fa propendere gran parte della
dottrina per l’esistenza di altri soggetti di diritto internazionale oltre
agli Stati; questi soggetti sarebbero, sia pure limitatamente, le persone
fisiche o quelle giuridiche, in quanto titolari di veri e propri diritti in
ternazionalmente riconosciuti. A suffragare questa tesi sta il fatto che,
sempre più spesso, è concesso all’individuo ricorrere presso organi in
ternazionali (potere di azione) per vedere riconosciuto un proprio di
ritto. Allo stesso modo, esistono tanti trattati che disciplinano vari
aspetti della vita economica e sociale interindividuale. Anche nel dirit
to consuetudinario vi sono numerosi esempi per sostenere la persona
lità internazionale degli individui: si pensi ai crimini di guerra, contro
la pace e la sicurezza dell’umanità (crimina juris gentium), per i qua
li uno Stato può esercitare la propria potestà punitiva a difesa di prero
gative nazionali, ma che si riflettono sull’individuo.
La dottrina contraria a questa teoria afferma che non si nega
che gli individui possano essere titolari dei suddetti diritti, ma se ne
contesta la natura internazionale. Destinatari delle norme consuetudi
narie o pattizie che si rivolgono all’individuo rimangono sempre e sol
tanto gli Stati. L’obbligo per lo Stato di trattare l’individuo secondo
criteri umanitari sussisterebbe solo nei confronti di tutti gli Stati (dirit
to consuetudinario) o degli Stati contraenti (diritto convenzionale).
Solo nell’ambito dei singoli Stati, e solo se questi facciano onore agli
obblighi assunti, inserendoli nel loro diritto interno, si potrebbe pro
durre una situazione giuridica individuale corrispondente a quanto
previsto sul piano interstatale.
La destinazione individuale di molte norme internazionali e il
potere d’azione riconosciuto alla persona sul piano interstatale non
sono sufficienti ad individuare una personalità del singolo sul piano
dell’ordinamento internazionale, il quale è una comunità di governanti
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e non di governati. Questi ultimi rimangono sottoposti allo Stato, la
cui collaborazione è essenziale perché si raggiungano gli obiettivi in
dividuali che le norme internazionali si propongono. Inoltre, l’indivi
duo non ha possibilità di avvalersi direttamente di mezzi internaziona
li coercitivi per costringere gli Stati a rispettare i suoi diritti.
Neanche le minoranze etniche possono assurgere a soggetti di
diritto internazionale, nonostante numerose norme riconoscano e tute
lino i loro diritti. Non vi sono oggi strumenti di azione diretta.
Si parla poi, spesso, di diritti dei popoli (autodeterminazione,
disporre autonomamente delle proprie risorse, ecc.), ma il termine po
polo è un modo enfatico per indicare lo Stato che è l’effettiv
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