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PARTE TERZA: L'applicazione delle norme internazionali all'interno dello Stato
L'adattamento del diritto statale al diritto internazionale L'osservanza del diritto internazionale è affidata agli operatori giuridici interni e, in particolare, agli organi statali che emanano norme che assorbono diritti e obblighi internazionali nell'ordinamento interno. Questo adattamento si realizza anche con l'accertamento del diritto internazionale, che spetta, di conseguenza, ai giudici statali. Il diritto internazionale viene nazionalizzato attraverso procedimenti ordinari e procedimenti speciali di adattamento. Con il procedimento ordinario l'adattamento avviene tramite norme costituzionali, ordinarie o amministrative, uguali a quelle statali, riconducibili a quella internazionale attraverso la occasio legis. Esse creano regole corrispondenti alle norme internazionali che si vuole trasferire e che vengono così riformulate nel diritto statale.diritto interno. Con il procedimento speciale (o mediante rinvio) gli organi preposti operano un rinvio al testo originale della norma internazionale da adottare, dandole piena vigenza nel corpo normativo dello Stato. Il procedimento speciale consente l'esatta applicazione del diritto internazionale nella sua originalità, senza nessuna mediazione interpretativa. Il legislatore non formula norme, ma si limita a ordinare l'osservanza di norme internazionali consuetudinarie, pattizie o emanate da organismi internazionali, così come sono e finché vigono in campo internazionale. È l'interprete, non il legislatore, che ricostruisce integralmente il contenuto, l'effettività e la legittimità della norma internazionale. In caso di errore, questo varrà solo per il singolo caso e la norma internazionale potrà meglio essere applicata in futuro. Nel procedimento ordinario, invece, l'interpretenonché per gli enti internazionali. Questi soggetti sono tenuti ad osservare e rispettare le norme internazionali, che hanno la stessa forza vincolante delle norme interne. Le norme internazionali possono essere introdotte nell'ordinamento interno attraverso diversi meccanismi, come la ratifica di trattati internazionali o l'adesione a organizzazioni internazionali. Una volta introdotte, diventano parte integrante del diritto interno e devono essere applicate e rispettate da tutti i soggetti interessati. È importante sottolineare che le norme internazionali non possono essere modificate o abrogate unilateralmente da uno Stato. Qualsiasi modifica o abrogazione deve avvenire attraverso i meccanismi previsti dal diritto internazionale, come la denuncia di un trattato o la negoziazione di un nuovo accordo. In conclusione, le norme internazionali hanno un ruolo fondamentale nell'ordinamento interno di uno Stato e devono essere applicate e rispettate da tutti i soggetti interessati.equiparatead ogni norma di origine interna. Ma è possibile che una norma internazionale non sia direttamente applicabile, cioè sia no self executing. Questo accade in tre casi:- quando attribuisca semplici facoltà agli Stati;- quando, pur imponendo obblighi, non possa ricevere esecuzionein quanto non esistono gli organi o le procedure interne indispensabili per essere applicata;- quando la sua applicazione comporti particolari adempimenti di carattere costituzionale.
Bisogna poi reagire contro l'utilizzazione politica della distinzione tra norme self executing e norme no self executing, allo scopo di evitare l'applicazione di norme indesiderate con la scusa del contenuto troppo vago o indeterminato. Le norme internazionali, pur se generiche, sono mezzi strumentali e non esiste principio, anche generalissimo, dal quale l'interprete non possa ricavare applicazioni concrete.
E' poi ancora da respingere l'opinione
secondo cui un trattato non è self executing, quando suggerisce modalità che ne facilitano l'applicazione, nel caso in cui questa risulti difficoltosa. Ad esempio, se il trattato prevede, in caso di difficoltà applicativa, il ricorso a procedure di conciliazione o a mezzi internazionali di soluzione delle controversie, da ciò è stata dedotta la flessibilità delle sue norme. Allo stesso modo, la flessibilità è stata sostenuta per i trattati che espressamente subordinano l'applicazione alla reciprocità. In realtà, lo Stato può adottare al suo interno misure non conformi al trattato: in caso di difficoltà economiche, salva poi la procedura di conciliazione internazionale; o nel caso di reciprocità, quando il contraente abbia violato il trattato. Però, finché tali misure non vengono prese, non vi sono ostacoli all'applicazione interna del trattato. Inoltre, non
costituisce ostacolo all'applicazione del trattato la presenza di una clausola di esecuzione, ossia la previsione che gli Stati adotteranno tutte le misure legislative idonee per dare esecuzione alle norme pattizie. Si tratta di clausole che non evidenziano la difficoltà del trattato ad essere direttamente applicato nel diritto interno, ma solo la volontà comune che l'intesa entri in vigore, facendo anche da stimolo alla creazione di quelle strutture interne legislative e amministrative idonee all'applicazione stessa. Come per ogni norma giuridica, l'utilizzazione della norma internazionale all'interno dello Stato scatta quando si verifica in concreto la fattispecie astratta prevista da essa. In caso di adattamento per procedimento speciale, c'è la difficoltà per l'interprete di adattare al fatto concreto la norma, la cui formulazione rimane di tipo internazionalistico. In pratica, ladifficoltà riguarda la determinazione dei limiti di applicazione e, quindi, presenta un problema di interpretazione. Entrate nell'ordinamento interno, le norme internazionali si pongono in rapporto gerarchico con le norme statali. È, quindi, importante stabilirne il rango. Se l'adattamento avviene per via costituzionale (art. 10 Cost.), la norma avrà rango costituzionale, se all'adattamento procede il legislatore avrà rango di legge ordinaria. 39. L'adattamento del diritto internazionale consuetudinario. In Italia l'adattamento del diritto internazionale generale è previsto dalla Costituzione (art. 10, 1° c.): l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La norma si riferisce alla consuetudine, ai principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni Civili e, secondo quanto affermato da gran parte della dottrina,anche principi e dichiarazioni dell'Assemblea Generale dell'Onu. L'adattamento avviene tramite procedimento mediante rinvio, attraverso cui il diritto internazionale generale diviene diritto interno in modo automatico e dura finché il primo vige nella comunità internazionale. Il costituente ha così affidato all'interprete (soprattutto il giudice) il compito di valutare quali norme abbiano la caratteristica di diritto generale con efficacia limitata al caso concreto da risolvere. Si ritiene che la norma di diritto internazionale generale introdotta nell'ordinamento interno, grazie al dettato costituzionale, sia di livello superiore alla legge ordinaria. La legge ordinaria, se contraria alla consuetudine internazionale, incorrerà in illegittimità costituzionale, in quanto avrà indirettamente violato l'art. 10 Cost. Per quanto riguarda il rapporto tra norme generali internazionali e Costituzione,L'art. 10 esclude che la norma internazionale generale sia subordinata alla Costituzione, anzi il diritto generale prevale sulla norma costituzionale a titolo di specialità, qualità che il diritto internazionale possiede nei confronti del diritto interno, fatta eccezione per i valori fondamentali che ispirano la Costituzione e che sono inviolabili. Una regola internazionale generale che superi questo limite, non può ritenersi richiamata dall'art. 10 e quindi rimarrà inoperante all'interno dello Stato; tutti i giudici potranno rifiutarsi di applicarla senza adire alla Corte Costituzionale. Quanto alla disapplicazione della norma bisogna vedere le circostanze del caso concreto. Ad esempio, secondo la Cassazione è possibile, invocando l'art. 24. Cost. che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti, disapplicare le norme internazionali sull'immunità dalla giurisdizione civile.
Meno che nello Stato dell'agente diplomatico o nell'organizzazione internazionale di appartenenza non esistano procedure di soluzione delle controversie civili a tutela del diritto leso.
40. L'adattamento ai trattati e alle fonti derivate dai trattati.
Il nostro ordinamento non contiene una norma come l'art. 10 Cost. per il diritto generale, che consente di adattare il diritto interno ai trattati e alle fonti da essi derivate. Secondo il Quadri la norma costituzionale si riferisce anche alle norme convenzionali, dal momento che tra le norme consuetudinarie vi è il principio pacta sunt servanda. Obietta a questa teoria il Conforti, sostenendo che il costituente ha voluto espressamente riservare l'art. 10 al solo diritto consuetudinario, altrimenti avrebbe citato anche quello pattizio e, inoltre, è impensabile che l'enorme mole di trattati oggi esistenti possa transitare tutta nell'ordinamento interno col rango di norma.
esecuzione, il trattato non può essere applicato direttamente nel diritto interno. Inoltre, l'ordine di esecuzione può essere revocato o modificato in qualsiasi momento, a differenza della norma costituzionale che richiede una procedura di revisione più complessa. Tuttavia, l'adozione di nuovi trattati potrebbe comportare il rischio di paralisi dell'ordinamento stesso. Infatti, se si aggirassero i principi costituzionali attraverso nuovi trattati, potrebbe verificarsi una situazione in cui le norme costituzionali e quelle derivanti dai trattati entrano in conflitto. Questo potrebbe portare a una situazione di incertezza giuridica e indebolire la stabilità dell'ordinamento. Pertanto, è importante che l'adattamento alle norme pattizie avvenga attraverso un atto ad hoc per ogni singolo trattato, cioè l'ordine di esecuzione. Questo atto, di solito espresso in forma di legge ordinaria ma anche di atto amministrativo, esprime la volontà che il trattato sia applicato all'interno dello Stato. L'ordine di esecuzione precede l'entrata in vigore del trattato, che avviene con lo scambio o il deposito delle ratifiche. Spetta poi all'interprete verificare l'esistenza e la vigenza della norma internazionale prima dell'applicazione al caso concreto nel diritto interno. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che, in assenza di ordine di esecuzione, il trattato non può essere applicato direttamente nel diritto interno.