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CRIMINI DI GUERRA

Violazione delle norme che regolano la conduzione di un conflitto armato, sia nazionale che internazionale.

Le basi si trovano nei codici che regolano i comportamenti delle proprie truppe, come il codice Lieber 1863

USA . Poi le due convenzioni dell’Aia e quelle di Ginevra ’49, più lo statuto di Norimberga:

Omicidi, maltrattamenti o deportazioni della popolazione civile nei territori occupati (non contro la

• propria popolazione);

Omicidi o maltrattamenti dei prigionieri di guerra;

• Distruzione delle proprietà non motivata dalla necessità militare.

- 4 convenzioni di Ginevra nel 1948, proteggono tutti i soggetti vulnerabili in un conflitto:

Feriti e malati delle forze terrestri.

• Feriti e malati delle forze navali.

• Prigionieri di guerra.

• Popolazione civile.

• Protocollo addizionale sulla protezione durante i conflitti interni e quelli internazionali.

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Secondo la Corte le convenzioni istituiscono anche norme consuetudinarie, tra le quali anche le violazioni

gravi. Gli stati sono responsabili di qualsiasi violazione delle norme; per le violazioni gravi c’è anche la

responsabilità individuale dell’autore delle violazioni. Il diritto bellico si chiama adesso umanitario.

- Statuti dei tribunali penali internazionali

Individuano quali reati ricadono nella loro giurisdizione. La ICC aggiunge ai crimini di guerra:

Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

• Violenza sessuale contro i nemici, gravidanza forzata

• Esperimenti biologici

• Costringere i prigionieri a prestare il servizio militare nelle forze nemiche

Non stabiliscono obblighi di comportamento per gli stati

Crimini di guerra solo durante un conflitto.

• Solo nei confronti del nemico (civili e militari).

• Atti commissivi ed omissivi - command responsibility: non hanno impedito ai propri sottoposti di

• commettere crimini di guerra.

Non ammessa l’esimente dell’ordine superiore, responsabilità anche per aver eseguito gli ordini.

• Commessi sia da civili che da militari.

I crimini sono perseguibili all’interno se gli stati hanno adattato il loro ordinamento dopo la conclusione delle

convenzioni. Sono crimini di guerra le violazioni delle Convenzioni di Ginevra.

CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ

Bisogna vietare i comportamenti che non sono crimini di guerra perché compiuti contro la propria

popolazione. Statuto di Norimberga:

Uccisione, sterminio, schiavitù.

• Contro la popolazione civile prima e durante la guerra.

• (ovvero commessi durante in conflitto).

In esecuzione e connessione ad un crimine di pace (aggressione) o di guerra

• In violazione o meno della legge nazionale.

Contro le obiezioni degli avvocati difensori (responsabilità penale per atti che non erano reati) il Tribunale

risponde che è uno sviluppo del diritto internazionale. Giustificazione politica, non giuridica, che arriva con

la risoluzione dell’ONU ma l’errore giuridico non è stato corretto.

ICTY: connessione con crimine di guerra.

• ICTR: non c’è riferimento al crimine di guerra, ma all’intento discriminatorio.

• ICC: nessuno dei due limiti, crimini contro l’umanità in qualsiasi contesto.

Statuto ICC

Art. 7: sono crimini contro l’umanità i crimini commessi come parte di attacchi estesi o sistematici contro

• la popolazione civile. Attacco: maltrattamenti generici, non solo i conflitti armati. Estesi: elevato numero

di vittime. Sistematici: parte di un piano di una qualche organizzazione. Pop. civile: non combattenti di

qualsiasi nazionalità. 10

Sono le stesse condotte che sarebbero reati comuni o crimini di guerra ma che si configurano contro

• l’umanità perché sono attacchi estesi o sistematici: omicidio, trasferimento forzato, schiavitù, tortura,

violenze sessuali.

GENOCIDIO

Scorporato dai crimini contro l’umanità. Risoluzione Assemblea Generale nel ’46 condanna il genocidio e

chiede di agli stati di perseguire chi lo commette. Convenzione contro il genocidio nel ’48, in vigore dal ’51;

- art. 1: il genocidio, in tempo di pace e di guerra, è un crimine internazionale che gli stati si impegnano

a prevenire e punire. Secondo la corte ciò obbliga gli stati a perseguire chi lo commette e vieta agli

organi dello stato di commetterlo, perché sarebbe contraddittorio istituire la responsabilità individuale

senza che esista anche quella dello stato.

- Art. 2, definizione: atti che mirano a distruggere in tutto o in parte un gruppo religioso, etnico,

nazionale o razziale (uccisione, ferimento grave, prevenire le nascite, trasferire bambini). Sono esclusi i

gruppo politici o culturali.

ICTR

- gruppo religioso: stessa religione;

- gruppo razziale: tratti fisici ereditari;

- gruppi etnici: lingua o cultura comune;

- gruppi nazionali: condivido vincolo giuridico della comune cittadinanza;

Secondo il tribunale, il crimine di genocidio si estende a qualsiasi gruppo stabile e permanente, anche se non

incluso nella convenzione.

Ci sono anche responsabilità indirette di genocidio, come la pianificazione o il non impedimento. Elemento

fondamentale è l’intento di distruggere uno dei gruppi protetti, se manca non si ha genocidio ma lo

sterminio. CRIMINI CONTRO LA PACE

É un solo crimine, l’aggressione.

Norimberga: non c’è una definizione di aggressione, conta il coinvolgimento dell’individuo nell’atto di

• aggressione (progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione di una guerra di aggressione, in

violazione di trattati - partecipazione a un piano/(complotto per commettere uno di questi atti).

Successivamente dubbi sulla responsabilità individuale per questo crimine.

• 1974 l’Assemblea Generale approva per consensus la risoluzione 3314 con una definizione dell’attacco

• armato, con riferimento al divieto dell’uso della forza.

Art. 3: è l’invasione/attacco di un’altro stato tramite le forze armate, il bombardamento del territorio, il

• blocco dei porti/delle coste, l’attacco delle forze terrestri, aeree e marine di un altro stato, l’uso di forze

armate di uno stato già presenti sul territorio ma in violazione degli accordi esistenti, permettere l’uso del

proprio territorio per compiere queste azioni, l’invio di gruppi armati o finanziati ma solo se compiono

azioni di gravità paragonabile a quelle qui elencate. Non si occupa di responsabilità individuale.

I tribunali ad hoc non si sono occupati di crimini contro la pace.

• ICC: la corte è competente a giudicare il crimine di aggressione, ma non c’è accordo sulla sua definizione.

• Art. 8 le da la competenza a giudicare ma rinvia la definizione all’intervento delle parti. Nel 2010

l’assemblea delle parti approva un emendamento che da una definizione: pianificazione, preparazione,

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inizio o esecuzione di un atto di aggressione da parte di chi ha il controllo politico o militare (vertici militari

o politici) e che sia una violazione della Carta ONU.

Una persona può essere imputata di aggressione se esiste un atto di aggressione da parte dello stato; la

• corte valuta autonomamente il comportamento dello stato oppure deve attenersi alle valutazioni del

consiglio di sicurezza?

Insieme all’emendamento gli stati si accordano nel dare competenza alla corte per i crimini di aggressione

• solo con una decisione successiva dell’assemblea delle parti che confermi la competenza.

Il crimine di aggressione individuale è previsto dal diritto internazionale generale? Per alcuni si, ma solo se

collegato ad atti di aggressione su larga scala o con gravi conseguenze.

LA PUNIZIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI

Genocidio

Tribunali nazionali

- Obbligo di azione penale interna è prevista da alcune convenzioni, come quella contro il genocidio ’48.

Art. 6: le persone accusate di genocidio saranno (shall, obbligo) processate dal tribunale dello stato nel

quale è avvenuto il genocidio; oppure da un trib. penale internazionale (da istituire di caso in caso, mai

successo) che avrà giurisdizione sui cittadini delle parti che hanno accettato la sua giurisdizione.

Crimini di guerra

- Art. 149 Ginevra: gli stati hanno l’obbligo di adottare una legislazione che permetta di perseguire i crimini

di guerra (devono diventare reati nel codice penale dello stato); hanno l’obbligo di ricercare i sospettati e di

portarli in giudizio, quale che sia la loro nazionalità (principio dell’universalità della giurisdizione; tutte le

parti hanno l’obbligo di perseguire il crimine di guerra, senza riguardo di collegamenti dello stato del foro

con il proprio territorio, il reo o le vittime). In alternativa può estradare il sospetto ad un’altra parte che

abbia un maggiore interesse (o volontà) a perseguirlo per un collegamento con le vittime, il reo o il

territorio.

Convenzione contro la tortura

- Anche per questa c’è il principio dell’universalità della giurisdizione ma c’è anche l’obbligo di giudicare o

di estradare.

Esiste una norma consuetudinaria che consenta la giurisdizione universale? Per alcuni si, perché esistono

molte convenzioni che lo prevedono, perché alcuni paesi (BEL CAN GER NED SPA SUI) hanno modificato

la loro legislazione nazionali in modo da accettare la giurisdizione universale, per la prassi dei tribunali

internazionali sia ad hoc sia CEDU. Anche se con una portata limitata: azione penale se il reo è sul territorio

dello stato (no processi in contumacia); non impone l’obbligo di processare ma la facoltà.

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Jorgic vs Germany - CEDU

- Ricorre per violazione dell’articolo 6 CEDU su un equo processo. I tribunali tedeschi non hanno

competenza a giudicare le accuse di genocidio perché la legge che la crea viola il divieto di ingerenza negli

affari interni di un altro stato (cittadino bosniaco, genocidio in Bosnia), oltre che l’articolo 6 della

convenzione (processo nel tribunale nazionale dello stato in cui avviene l’atto o in un tribunale

internazionale). Se la legge non è valida, il tribunale non è costituito regolarmente e perciò sta violando

l’art.6 CEDU. La Germania ha applicato la giurisdizione universale. La Corte deve valutare se la legge

tedesca viola il diritto internazionale. La convenzione non parla degli stati diversi da quello del luogo di

esecuzione del crimine. Secondo la Corte la Germania non viola il diritto perché la legge che istituisce la

competenza non fa altro che applicare l’obbligo di perseguire i crimini di genocidio, oltre che di non

commetterli. Art. 1: gli stati si impegnano a punire e prev

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GrandeGallo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Adinolfi Giovanna.