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Diritto Internazionale

Prof. Sergio Marchisio 1 di 62

INDICE

Diritto internazionale............................................................................................................................5

Evoluzione del D.I............................................................................................................................5

Ordinamento Giuridico Internazionale.................................................................................................6

Personalità Giuridica Internazionale o Soggettività Internazionale.....................................................6

Il Riconoscimento.............................................................................................................................7

Altri Enti...........................................................................................................................................7

Le Fonti..............................................................................................................................................10

I principi generali del diritto...........................................................................................................14

Atti unilaterali degli stati................................................................................................................16

Diritto dei Trattati...............................................................................................................................16

Procedura di formazione del Trattato.............................................................................................18

LE RISERVE..............................................................................................................................22

L’Interpretazione degli Accordi Internazionali...................................................................................24

Cause di Invalidità. artt. 46 e ss..........................................................................................................27

Cause di estinzione e di sospensione dei trattati.................................................................................29

L’ Adattamento....................................................................................................................................33

Adattamento alle Norme consuetudinarie......................................................................................34

Adattamento ai trattati Internazionali.............................................................................................36

Adattamento alle fonti di Terzo Grado. Adattamento agli atti adottati da organizzazioni

internazionali..................................................................................................................................38

Sovranità Territoriale, “jurisdiction” e regole di Immunità................................................................40

L’immunità.....................................................................................................................................40

1. Immunità statale in senso stretto: a) immunità dalla giurisdizione di cognizione..................41

1. Immunità statale in senso stretto: b) immunità dalla giurisdizione esecutiva........................42

2. Immunità funzionale...............................................................................................................43

3.Immunità personale.................................................................................................................44

4.Inviolabilità personale.............................................................................................................45

Immunità dei soggetti diversi dagli Stati: Ordine di Malta e Santa Sede...................................45

Risoluzione pacifica delle controversie internazionali.......................................................................47

I mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie: il negoziato................................................47

Gli altri mezzi diplomatici: i buoni uffici, mediazione, conciliazione...........................................47

I buoni uffici...............................................................................................................................48

Mediazione.................................................................................................................................48

Conciliazione..............................................................................................................................48

I mezzi giudiziali (non diplomatici) di risoluzione delle controversie...........................................48

Il compromesso, a differenza della clausola compromissoria, è l’accordo attraverso il quale, le

parti, che hanno già una controversia in atto, decidono di rivolgere la soluzione ad un organo

giudiziale. In questo caso, la differenza fondamentale con la clausola compromissoria è che la

controversia è già esistente.........................................................................................................49

L’Arbitrato..................................................................................................................................49

La Corte Internazionale di Giustizia...............................................................................................50

I tribunali internazionali specializzati.............................................................................................53

Illecito e responsabilità.......................................................................................................................54

Elemento soggettivo dell’illecito....................................................................................................55

Elemento oggettivo dell’illecito.....................................................................................................57

Cause di esclusione dell’illecito e della responsabilità..................................................................57

Il consenso dello Stato leso........................................................................................................57

La legittima difesa o autotutela..................................................................................................57

La legittima contromisura (o rappresaglia)................................................................................58

La forza maggiore.......................................................................................................................58

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L’estremo pericolo......................................................................................................................58

Lo stato di necessità....................................................................................................................58

Conseguenze dell’illecito...............................................................................................................58

Violazione di Norme Imperative (responsabilità aggravata)..........................................................59

LIBRO II............................................................................................................................................60

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’UOMO..........................................60

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Diritto internazionale.

E’ il diritto che regola i rapporti, le relazioni tra gli Stati. E’ un diritto che nasce per gli Stati (da loro

creato) e tra gli Stati.

In antichità il diritto internazionale era ridotto a poche norme per regolare le modalità con cui gli

Stati (o presunti tali) si dichiaravano guerra. Bon erano regolati gli scambi internazionali che sono

invece alla base del D.I. moderno.

Il diritto internazionale per come siamo abituati a studiarlo in epoca moderna è un diritto tra pari.

Ossia un diritto tra enti (di natura statale) che si considerano posti tutti sullo stesso piano. Questo è

il principio fondamentale che regola il D.I. moderno a partire dal Trattato di Westfalia del 1648.

E’ Il principio dell’ uguaglianza sovrana degli Stati: tutti gli stati si riconoscono uguali dal punto

di vista giuridico, non politico ovviamente. Tutti gli Stati sono uguali e sono tutti sovrani, cioè, non

possono subire ingerenze dall’esterno da parte di altri Stati.

Evoluzione del D.I.

Su questa base di uguaglianza sovrana tra gli Stati, si innesta il D.I., che, in una prima fase, è un

diritto (cosiddetto) della coesistenza: conosce poche regole di natura consuetudinaria che servono

a regolare le modalità con cui gli Stati entrano in rapporto tra di loro. Gli Stati si rendono conto che

sono costretti ad entrare in rapporto con gli altri Stati. Un aspetto fondamentale dello sviluppo del

D.I. è l’opportunità, cioè, gli Stati hanno convenienza a dettare delle regole perché queste

consentono un maggiore sviluppo. Evidentemente è un processo lento, dettato dall’esigenza.

Dopo circa due secoli, alla fine dell’800, con la creazione degli Stati-nazione, con l’intensificarsi

dei traffici, a sviluppare un nuovo D.I.: il diritto della cooperazione. Gli Stati, aumentando sempre

di più le materie che non possono essere regolate in materia autonoma, creano delle regole comuni.

Il diritto della cooperazione si sviluppa quindi quando il diritto della coesistenza non può più essere

considerato sufficiente ed adeguato all’intensificarsi dei rapporti internazionali. Il diritto della

cooperazione arriva alla sua massima espansione all’indomani della II guerra mondiale, quando il

fallimento dei regimi totalitari, che puntavano a sovvertire il principio dell’uguaglianza sovrana, per

introdurre una nuova visione egemonica, determina la necessità attraverso la creazione delle

Nazioni Unite, di immaginare una sorta di governo mondiale. Immaginare che tutti gli Stati a poco

a poco, abbiano un punto di riferimento, costituito da una organizzazione internazionale, che si

faccia carico degli interessi di tutti, primo fra tutti l’obiettivo di stabilire un nuovo ordine

internazionale - mondiale il più possibile votato al mantenimento della Pace. Quindi la prima

esigenza individuata subito dopo la II guerra mondiale, che da il via alla nuova stagione della

cooperai zone internazionale è proprio il mantenimento della pace, in quanto. Solo mantenendo la

pace possono proliferare i rapporti e gli scambi.

Abbiamo quindi individuato 2 fasi del D.I., una classica, della coesistenza, dove prevalgono regole

di natura consuetudinaria che impongono agli stati il rispetto di poche cose essenziali. Le regole di

coesistenza non erano finalizzare ad una coesistenza pacifica, gli Stati ammettevano la

dichiarazione di guerra, era legittima da un punto di vista giuridico, laddove si voleva cambiare

queste regole. La guerra era utilizzata legittimamente come modo di ricambio delle regole

internazionali. Questo diritto rimane vivo fino a dopo la II guerra mondiale, e bandito con la Carta

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delle Nazioni Unite. La coesistenza non è più un fattore sufficiente, la guerra viene considerata

illegittima.

Ordinamento Giuridico Internazionale.

Nel momento in cui ammettiamo che esiste un D.I. che regola i rapporti tra gli Stati, ammettiamo

anche l’esistenza di un Ordinamento giuridico internazionale (Ordinamento Giuridico – da

Diritto Privato = Insieme di norme ed istituzioni che regolano i rapporti..).

“Ubi societas ubi ius” (dove c’è una società c’è un diritto), quindi anche nella comunità

internazionale c’è un diritto e quindi un ordinamento, ossia un sistema di norme ed istituzioni per

regolare i rapporti tra i soggetti (gli Stati).

Personalità Giuridica Internazionale o Soggettività

Internazionale.

La personalità giuridica internazionale o soggettività internazionale (domanda d’esame: “chi sono i

soggetti di diritto internazionale”) - una sorta di sintesi di ciò che c’è nel diritto privato per i

soggetti, tra la capacità giuridica e la capacità di agire - , è la titolarità di rapporti giuridici

nell’ambito di rapporti internazionali (dell’ordinamento internazionale).

Bisogna quindi stabilire quali sono i soggetti del D.I., chi, a parte lo stato può assumere obblighi ed

esercitare diritti nell’ambito dei rapporti internazionali.

Completiamo prima il discorso sulla soggettività internazionale dello Stato.

Lo Stato è sicuramente un soggetto di diritto internazionale.

Come facciamo a sapere se uno Stato è tale ? Vediamo quali sono gli elementi che costituiscono uno

Stato.

Tre elementi fondamentali caratterizzano lo Stato ( sovranità interna ):

- Popolo

- Governo

- Territorio

Il Governo (autorità politica organizzata) è l’elemento fondamentale, in quanto quella data

popolazione che insiste su un dato territorio, ha formato un apparato pubblico che esercita

determinati poteri (il sistema di governo non ci interessa).

Lo stato è l’unico ente che dal punto di vista giuridico trova legittimazione solo in se stesso.

Non c’è nessun altro soggetto esterno allo Stato che è in grado di legittimare l’esistenza o meno

dello Stato. Questa entità, nel momento in cui acquista queste caratteristiche diviene

automaticamente membro della comunità internazionale: auto-legittimazione, è capacità di essere il

fine di se stesso. Qualora si è in presenza di elementi di fatto, si crea un ente che è automaticamente

soggetto di diritto internazionale, lo Stato. 6 di 62

Es. il Kosovo: si proclama indipendente, in quanto ritiene di averne i requisiti. Alcuni Sati lo hanno

riconosciuto, altri no. Ma bisogna avviare un indagine sui requisiti, laddove i requisiti esistano, il

Kosovo è uno Stato.

La cosa essenziale perché si abbia uno Stato, è capire che questo potere del Governo, che è il fulcro

della legittimazione del potere statuale, ha due facce:

- sovranità interna: controllo effettivo sul popolo e sul territorio;

- sovranità esterna: Indipendenza Giuridica, reale indipendenza dell’ordinamento

giuridico dello Stato rispetto ad altri ordinamenti o sistemi normativi. Trova in se stesso

la sua legittimità e non deve dipendere dall’ordinamento di un altro Stato o qualsiasi

gruppo di Stati.

es. il Ciskei: entità non autonome dal punto di vista giuridico dal Sud Africa, quindi ancorché si

dotarono di una Costituzione, non avevano la sovranità esterna e quindi nessuna personalità

giuridica internazionale.

Tutto questo consente di distinguere lo Stato da pseudo - soggetti del diritto internazionale, come ad

esempio i movimenti di liberazione nazionale (OLP), gli insorti, ai quali il D.I. consente una

“limitata soggettività internazionale”. Ossia alcuni diritti, ma non sono soggetti completi del

diritto internazionale, lo sono solo per alcuni aspetti.

Evidente che il partito insurrezionale che vince l’insurrezione e si rende indipendente, costituisce un

nuovo Stato, quindi diventa soggetto.

Il Riconoscimento.

Atto unilaterale attraverso il quale uno Stato dichiara di accettare una data situazione di fatto che si

è venuta a creare. Dal momento in cui lo Stato dichiara di accettare quella nuova situazione,

scatteranno una serie di situazioni nel diritto internazionale.

Il riconoscimento di uno Stato, è una specie di “biglietto di ammissione” ad effettivi ed intensi

rapporti internazionali”. Il riconoscimento di uno Stato da parte di un altro Stato rivela null’altro

che l’intenzione di stringere rapporti internazionali.

Il Riconoscimento NON ha valore costitutivo, ma mero valore dichiarativo e NON incide

costitutivamente sull’attribuzione della personalità giuridica.

Il Diritto Internazionale è l’unico diritto in cui: il momento della formazione della norma

coincide con quello della sua attuazione.

Altri Enti.

Il Diritto internazionale,oltre agli Stati, conosce degli Enti che hanno caratteristiche diverse dallo

Stato e che sono considerati soggetti, ossia titolari di rapporti giuridici internazionali. 7 di 62

- Santa Sede (ente esponenziale della Chiesa Cattolica, attraverso il quale il Pontefice

mantiene rapporti con gli altri Stati): è soggetto di D.I. E’ la Santa Sede che è soggetto,

non lo Stato del Vaticano (non fare confusione!). Non è uno Stato

- Sovrano Militare Ordine di Malta. E’ soggetto di D.I., anche se non tutti lo

considerano così. Ognuno può considerarlo come vuole basta che venga motivato una o

l’altra posizione (in sede di esame). Il prof. Non lo considera soggetto di D.I. in quanto

la sua ampiezza di poteri non è sufficiente.

- Organizzazioni Internazionali (imp.!) : E’ soggetto di diritto internazionale. Non ha

una soggettività internazionale piena, ma limitata alle sue attribuzioni. Sono Enti

Internazionali, non sono Stati. L’O.I, ha un apparato che ha lo scopo di far funzionare

l’O.I. nel tempo. Questo aspetto la differenzia tra una semplice unione di Stati. Non tutte

le O.I. sono titolari di una vera e propria personalità giuridica, a tal fine, devono:

Essere dotate di adeguata autonomia distinta da quella degli Stati membri;

o Avere una propria missione (scopo) ben definita con attribuzione delle relative

o competenze;

Presenza di Organi esecutivi attraverso i quali l’O.I persegue i propri fini

o (normalmente tre):

Organo collegiale plenario di Stati

 Organo Esecutivo, nr di Stati ristretto

 Segretariato (organo complesso).

Principio di Specialità: Le O.I. NON sono dotate di una personalità internazionale (e

pertanto di una somma di diritti e obblighi)) con effetti identici a quelli attribuiti agli

Stati.

Lo Stato ha competenze generali (illimitate) l’O.I. ha competenze limitate, in relazione

ai suoi scopi.

E’ evidente che talune volte i fini che l’O.I. persegue, sono contrari a quelli degli Stati che l’hanno

creata. Il Consiglio di

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Drstam di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Marchisio Sergio.
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