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COME LO STATO SI ADATTA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Lo Stato opera sempre su due piani separati e distinti: come soggetto di

diritto internazionale, una v olta ratificato un trattato è obbligato nei

confronti degli altri Stati contraenti a introdurre una normativ a interna e

dunque adattare il proprio ordinamento; come soggetto di diritto

pubblico rimane padrone di non conformarsi, incorrendo però in una

forma di responsabilità del diritto internazionale se non si adatta entro i

tempi prev isti.

L’adattamento può v erificarsi in forme div erse, in Italia 3 modalità:

Procedimenti ordinari di produzione giuridica (di origine pattizia):

 si adottano norme il cui contenuto adempie agli obblighi

internazionali

Procedimenti speciali (di origine pattizia, il più utilizzato): si

 approva una legge che rimandi direttamente al trattato, che ha

quindi la “piena e intera esecuzione” e non è riformulato dalla

legge. Quest’ordine di esecuzione è contenuto anche nella legge

di autorizzazione della ratifica: quando il parlamento autorizza la

ratifica di un trattato, ne ordina il conseguente adattamento.

Questo tipo di procedimento può comunque richiedere ulteriori

modifiche e interv enti tramite procedimento ordinario

Adattamento in forma automatica (di origine consuetudinaria):

 non si necessita di alcun atto statale, l’adattamento è immediato,

diretto, completo e continuo. Ovviamente dev ’essere una

procedura prevista dall’ordinamento statale: in Italia, l’art. 10 della

Costituzione dice che “l’ordinamento giuridico italiano si

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute”: c’è quindi una norma sulla produzione che

riconosce le norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute come fonti fatto. Per questo, v iolare una norma del

diritto internazionale generalmente riconosciuto equiv ale a v iolare

indirettamente la Costituzione

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Le norme riconosciute dall’intero ordinamento giuridico internazionale

hanno come principio cardine pacta sunt servanda (“i patti conclusi

v anno rispettati”) e altri principi quali:

uguale sov ranità degli stati

 estensione delle acque territoriali e piattaforma continentale

 immunità degli agenti diplomatici

 div ieto della pirateria, della tratta degli schiav i, del contrabbando

 di guerra, di atti ledenti gli stati (es. attentati)

Tuttavia, soprattutto dopo la 2 Guerra Mondiale, il diritto internazionale

si è largamente sv iluppato per quanto riguarda la tutela dei diritti umani,

sull’idea che ogni essere umano in quanto tale è titolare di un

patrimonio di diritti (concezioni neo giusnaturaliste).

Sotto il profilo sostanziale, il diritto internazionale tende quindi a far

emergere la soggettività dei cittadini e dei popoli, stipulando numerose

dichiarazioni e conv enzioni (v edi tabella pag. 54):

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948, Onu)

 Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti

 economici, sociali e culturali (1966, Onu)

Diritto internazionale umanitario (norme che riguardano

 prev alentemente i conflitti armati)

CEDU, Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

 delle libertà fondamentali (1950), dà accesso diretto ai singoli alle

istanze internazionali

Sotto il profilo processuale sono nate organizzazioni internazionali come

tribunali e corti, v olte ad assicurare l’osserv anza della tutela dei diritti

umani da parte e la protezione delle v ittime dei conflitti armati, da parte

degli stati facenti parte delle conv enzioni:

Convenzioni di Ginevra (1949)

 Tribunali Penali Internazionali (1993 e 1994, Onu, in occasione dei

 massacri in ex Jugoslav ia, sul modello dei tribunali di Norimberga

e Tokyo, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale

condannarono i crimini commessi da tedeschi e giapponesi)

Corte Penale Internazionale (1998, accordo di 139 Stati):

 innov ativo perché permanente, esercita la sua giurisdizione sulle

persone fisiche che si siano macchiate dei crimini più gravi di

portata internazionale (genocidi, crimini contro l’umanità, crimini

di guerra). La sua giurisdizione è complementare a quella

nazionale: agisce quando quest’ultima non procede

Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo), alla quale

 possono ricorrere i membri della CEDU

Pur trattandosi di norme pattizie si tende a far div entare le norme sui

diritti umani parte del generale, considerando che si prendono in

considerazione gli indiv idui. L’obiettiv o sarebbe anche quello di andare

oltre al limite del diritto internazionale cioè la mancanza di un autorità

che possa imporre il rispetto delle sue norme

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Raccolgono più Stati che si sono dati degli scopi comuni

L’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite)

Creata e retta dalla Carta di San Francisco (1945)

 Sottoscritta da 51 Paesi alla fine della Guerra in Europa, oggi

 composta da 193 Paesi

Ha rilanciato il progetto fallito della Società delle Nazioni (1919)

 Sede centrale a New York

Organi Principali:

1. Assemblea Generale: tutti i paesi membri si riuniscono per

deliberare sulle decisioni principali. Per le questioni più importanti

v ale la maggioranza dei due terzi

2. Consiglio di Sicurezza: 15 membri di cui 5 permanenti (Cina,

Francia, Inghilterra, Russia, Stati Uniti) + 10 eletti dall’Assemblea e

in carica per due anni. I membri permanenti, tali poiché v incitori

della 2 Guerra Mondiale, hanno il potere di veto: il loro v oto è

necessario per ogni decisione (questo genera paralisi decisionali

quando gli interessi di uno sono minacciati)

3. Segretario Generale: proposto dal Consiglio ed eletto

dall’Assemblea sta in carica per 5 anni. Rappresenta il potere

esecutivo e si occupa di iniziativ e e mediazione

4. Consiglio economico e sociale: 54 membri eletti dall’Assemblea e

in carica per 3 anni

5. Corte internazionale di giustizia: 15 giudici, eletti dall’Assemblea e

dal Consiglio, in carica per 9 anni. Arbitrano tra stati membri e sono

la consulenza per gli organi

L’Onu promuov e un uso della forza centralizzato, affidato solo al

Consiglio (i singoli stati non possono ricorrere alla forza se non in caso di

difesa o di difesa di uno stato aggredito). Tuttavia ogni v olta bisogna

aspettare che ognuno dei membri permanenti autorizzi l’intervento

perché nessuno ha mai messo a diretta disposizione dell’Onu le proprie

forze armate. Questo uso centralizzato è stato reso possibile solo dopo

la fine della Guerra Fredda

Peace enforcement: uso della forza e delle armi militari (Guerra del

 Golfo 1990-91, Somalia 1992-93)

Peace keeping: interv enti non coercitiv i e interposizione, missioni

 dei “caschi blu” (Jugoslav ia 1992-5, Ruanda 1993-6, Libano 1978

-> non sempre coronate da un grande successo)

Missioni di carattere politico, con finalità di prev enzione,

 pacificazione e ricostruzione

Spesso le decisioni che riguardano gli interventi sono motiv o di profonde

div isioni (Iraq 2003, Libia 2011), il che mette in discussione il ruolo e

l’efficacia dell’Onu.

L’Italia fu ammessa all’Onu nel 1955, sulla base dell’art 11 della

Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa contro altri

popoli e come mezzo per risolvere le controversie con altri stati (ma non

come strumento di difesa), e promuove e favorisce le organizzazioni

internazionali rivolte allo scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le

nazioni. Le sue missioni militari all’estero sono infatti considerate legittime

ogni qual v olta si tratti dell’Onu, ma hanno inv ece incontrato

polemiche quando deriv avano dalla Nato. Negli ultimi anni le missioni

più importanti sono state Libano, Afghanistan, Balcani, Isis, Anti pirateria

in India (marò). Queste missioni sono disciplinate da decreti legge ad

hoc, che fissano le caratteristiche dell’interv ento, le circostanze e i limiti

da rispettare, le indennità del personale e le modalità di copertura

finanziaria.

Altre organizzazioni internazionali specializzate sono Fao

(alimentazione), Fmi (fondo monetario), Oil (Lav oro), Oms (sanità),

Unesco (cultura), Unicef (infanzia), Wto (commercio)

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI REGIONALI

->mantenimento della pace in determinate aree, forme di alleanza nei

confronti degli stati non membri e di autotutela a carattere collettiv o (la

Carta dell’Onu permette la possibilità di intese regionali)

La Nato (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)

Nata nel 1949, comprende Usa, Canada, Stati non neutrali

 dell’Europa Occidentale e 12 Paesi dell’Europa Centro Orientale

Sede a Bruxelles

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Publisher
A.A. 2017-2018
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher buahbuah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Marzona Nicoletta.