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COME LO STATO SI ADATTA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI
Lo Stato opera sempre su due piani separati e distinti: come soggetto di
diritto internazionale, una v olta ratificato un trattato è obbligato nei
confronti degli altri Stati contraenti a introdurre una normativ a interna e
dunque adattare il proprio ordinamento; come soggetto di diritto
pubblico rimane padrone di non conformarsi, incorrendo però in una
forma di responsabilità del diritto internazionale se non si adatta entro i
tempi prev isti.
L’adattamento può v erificarsi in forme div erse, in Italia 3 modalità:
Procedimenti ordinari di produzione giuridica (di origine pattizia):
si adottano norme il cui contenuto adempie agli obblighi
internazionali
Procedimenti speciali (di origine pattizia, il più utilizzato): si
approva una legge che rimandi direttamente al trattato, che ha
quindi la “piena e intera esecuzione” e non è riformulato dalla
legge. Quest’ordine di esecuzione è contenuto anche nella legge
di autorizzazione della ratifica: quando il parlamento autorizza la
ratifica di un trattato, ne ordina il conseguente adattamento.
Questo tipo di procedimento può comunque richiedere ulteriori
modifiche e interv enti tramite procedimento ordinario
Adattamento in forma automatica (di origine consuetudinaria):
non si necessita di alcun atto statale, l’adattamento è immediato,
diretto, completo e continuo. Ovviamente dev ’essere una
procedura prevista dall’ordinamento statale: in Italia, l’art. 10 della
Costituzione dice che “l’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute”: c’è quindi una norma sulla produzione che
riconosce le norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute come fonti fatto. Per questo, v iolare una norma del
diritto internazionale generalmente riconosciuto equiv ale a v iolare
indirettamente la Costituzione
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Le norme riconosciute dall’intero ordinamento giuridico internazionale
hanno come principio cardine pacta sunt servanda (“i patti conclusi
v anno rispettati”) e altri principi quali:
uguale sov ranità degli stati
estensione delle acque territoriali e piattaforma continentale
immunità degli agenti diplomatici
div ieto della pirateria, della tratta degli schiav i, del contrabbando
di guerra, di atti ledenti gli stati (es. attentati)
Tuttavia, soprattutto dopo la 2 Guerra Mondiale, il diritto internazionale
si è largamente sv iluppato per quanto riguarda la tutela dei diritti umani,
sull’idea che ogni essere umano in quanto tale è titolare di un
patrimonio di diritti (concezioni neo giusnaturaliste).
Sotto il profilo sostanziale, il diritto internazionale tende quindi a far
emergere la soggettività dei cittadini e dei popoli, stipulando numerose
dichiarazioni e conv enzioni (v edi tabella pag. 54):
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948, Onu)
Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti
economici, sociali e culturali (1966, Onu)
Diritto internazionale umanitario (norme che riguardano
prev alentemente i conflitti armati)
CEDU, Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (1950), dà accesso diretto ai singoli alle
istanze internazionali
Sotto il profilo processuale sono nate organizzazioni internazionali come
tribunali e corti, v olte ad assicurare l’osserv anza della tutela dei diritti
umani da parte e la protezione delle v ittime dei conflitti armati, da parte
degli stati facenti parte delle conv enzioni:
Convenzioni di Ginevra (1949)
Tribunali Penali Internazionali (1993 e 1994, Onu, in occasione dei
massacri in ex Jugoslav ia, sul modello dei tribunali di Norimberga
e Tokyo, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale
condannarono i crimini commessi da tedeschi e giapponesi)
Corte Penale Internazionale (1998, accordo di 139 Stati):
innov ativo perché permanente, esercita la sua giurisdizione sulle
persone fisiche che si siano macchiate dei crimini più gravi di
portata internazionale (genocidi, crimini contro l’umanità, crimini
di guerra). La sua giurisdizione è complementare a quella
nazionale: agisce quando quest’ultima non procede
Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo), alla quale
possono ricorrere i membri della CEDU
Pur trattandosi di norme pattizie si tende a far div entare le norme sui
diritti umani parte del generale, considerando che si prendono in
considerazione gli indiv idui. L’obiettiv o sarebbe anche quello di andare
oltre al limite del diritto internazionale cioè la mancanza di un autorità
che possa imporre il rispetto delle sue norme
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Raccolgono più Stati che si sono dati degli scopi comuni
L’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite)
Creata e retta dalla Carta di San Francisco (1945)
Sottoscritta da 51 Paesi alla fine della Guerra in Europa, oggi
composta da 193 Paesi
Ha rilanciato il progetto fallito della Società delle Nazioni (1919)
Sede centrale a New York
Organi Principali:
1. Assemblea Generale: tutti i paesi membri si riuniscono per
deliberare sulle decisioni principali. Per le questioni più importanti
v ale la maggioranza dei due terzi
2. Consiglio di Sicurezza: 15 membri di cui 5 permanenti (Cina,
Francia, Inghilterra, Russia, Stati Uniti) + 10 eletti dall’Assemblea e
in carica per due anni. I membri permanenti, tali poiché v incitori
della 2 Guerra Mondiale, hanno il potere di veto: il loro v oto è
necessario per ogni decisione (questo genera paralisi decisionali
quando gli interessi di uno sono minacciati)
3. Segretario Generale: proposto dal Consiglio ed eletto
dall’Assemblea sta in carica per 5 anni. Rappresenta il potere
esecutivo e si occupa di iniziativ e e mediazione
4. Consiglio economico e sociale: 54 membri eletti dall’Assemblea e
in carica per 3 anni
5. Corte internazionale di giustizia: 15 giudici, eletti dall’Assemblea e
dal Consiglio, in carica per 9 anni. Arbitrano tra stati membri e sono
la consulenza per gli organi
L’Onu promuov e un uso della forza centralizzato, affidato solo al
Consiglio (i singoli stati non possono ricorrere alla forza se non in caso di
difesa o di difesa di uno stato aggredito). Tuttavia ogni v olta bisogna
aspettare che ognuno dei membri permanenti autorizzi l’intervento
perché nessuno ha mai messo a diretta disposizione dell’Onu le proprie
forze armate. Questo uso centralizzato è stato reso possibile solo dopo
la fine della Guerra Fredda
Peace enforcement: uso della forza e delle armi militari (Guerra del
Golfo 1990-91, Somalia 1992-93)
Peace keeping: interv enti non coercitiv i e interposizione, missioni
dei “caschi blu” (Jugoslav ia 1992-5, Ruanda 1993-6, Libano 1978
-> non sempre coronate da un grande successo)
Missioni di carattere politico, con finalità di prev enzione,
pacificazione e ricostruzione
Spesso le decisioni che riguardano gli interventi sono motiv o di profonde
div isioni (Iraq 2003, Libia 2011), il che mette in discussione il ruolo e
l’efficacia dell’Onu.
L’Italia fu ammessa all’Onu nel 1955, sulla base dell’art 11 della
Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa contro altri
popoli e come mezzo per risolvere le controversie con altri stati (ma non
come strumento di difesa), e promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte allo scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le
nazioni. Le sue missioni militari all’estero sono infatti considerate legittime
ogni qual v olta si tratti dell’Onu, ma hanno inv ece incontrato
polemiche quando deriv avano dalla Nato. Negli ultimi anni le missioni
più importanti sono state Libano, Afghanistan, Balcani, Isis, Anti pirateria
in India (marò). Queste missioni sono disciplinate da decreti legge ad
hoc, che fissano le caratteristiche dell’interv ento, le circostanze e i limiti
da rispettare, le indennità del personale e le modalità di copertura
finanziaria.
Altre organizzazioni internazionali specializzate sono Fao
(alimentazione), Fmi (fondo monetario), Oil (Lav oro), Oms (sanità),
Unesco (cultura), Unicef (infanzia), Wto (commercio)
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI REGIONALI
->mantenimento della pace in determinate aree, forme di alleanza nei
confronti degli stati non membri e di autotutela a carattere collettiv o (la
Carta dell’Onu permette la possibilità di intese regionali)
La Nato (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
Nata nel 1949, comprende Usa, Canada, Stati non neutrali
dell’Europa Occidentale e 12 Paesi dell’Europa Centro Orientale
Sede a Bruxelles