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L'ordinamento internazionale

Regola i rapporti fra diversi ordinamenti giuridici, ciascuno con la propria sovranità. È detto "il diritto della comunità degli Stati". Anche la sua nascita si fa risalire al Trattato di Vestfalia (1648), poiché con esso si sono affermati ordinamenti che non riconoscono alcun soggetto ad essi superiore e quindi una società costituita da diversi nuovi soggetti. La caratteristica dell’ordinamento internazionale sta infatti nella sua base sociale, non costituita da persone fisiche ma da entità collettive (gli Stati).

Da qui nascono le differenze con i singoli ordinamenti giuridici statali:

  • Non c’è un ente con posizione sovraordinata rispetto agli altri ("ordinamento anarchico").
  • Non ha un organo legislativo che produce norme destinate a tutti i suoi membri.
  • Le sue norme generali sono infatti prodotto di fonti fatto, di derivazione consuetudinaria e spontanea. Per il diritto internazionale particolare possono essere invece stipulati trattati o accordi che vincolano solo gli stati che li sottoscrivono ("diritto pattizio").
  • Non c’è un vero e proprio meccanismo per risolvere le controversie fra i membri (le corti e i tribunali internazionali sono costituiti sempre in base a trattati).
  • Gli ordinamenti soggetti si autotutelano: sono autorizzati a ricorrere ad atti coercitivi per i propri diritti e interessi. Questo invalida spesso l’idea di uguale sovranità tra gli ordinamenti.

Come l'Italia si rapporta all'ordinamento internazionale

  • Concezione monista: i due ordinamenti diventano un'unità e si indica quale si considera il derivato e quale l’originario, che avrebbe il primato sull’altro.
  • Concezione dualista, prevalente tra i giuristi italiani: l’internazionale e lo statale sono due ordinamenti indipendenti e separati, ciascuno dei quali compie le proprie valutazioni giuridiche.

Come lo stato contrae obblighi internazionali

Origine consuetudinaria e pattizia: derivano da trattati o da accordi in forma semplificata. Oltre alla firma è necessaria la ratifica, istituto giuridico mediante il quale un soggetto fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante (che nel caso italiano è il governo, mediante il ministro degli affari esteri). Tramite la ratifica quindi lo Stato esprime il proprio consenso a essere obbligato dal trattato (questa è invece atto del Presidente della Repubblica).

La ratifica dev’essere fatta da parte di ogni Stato tramite scambio o deposito degli strumenti di ratifica. In alcuni casi (variazioni al territorio, oneri finanziari a carica dello Stato, modificazioni di leggi, trattati non di natura politica, arbitrati o regolamenti internazionali) per la ratifica serve l’autorizzazione. In molti casi ad esempio per accordi di natura politica non si è nemmeno utilizzata la ratifica.

Come lo stato si adatta agli obblighi internazionali

Lo Stato opera sempre su due piani separati e distinti: come soggetto di diritto internazionale, una volta ratificato un trattato è obbligato nei confronti degli altri Stati contraenti a introdurre una normativa interna e dunque adattare il proprio ordinamento.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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