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Le origini e l'evoluzione della comunità internazionale

Il diritto di una comunità di stati

Il diritto internazionale è l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati. La principale caratteristica che contraddistingue il diritto internazionale è costituita dai soggetti che sono tipici, anche se non unici, destinatari delle sue norme: gli Stati. Il diritto internazionale non avrebbe ragione di esistere se mancasse la pluralità degli Stati. Operano nell'ordinamento internazionale anche soggetti diversi dagli Stati, basti pensare a quelle organizzazioni internazionali che esercitano competenze di grande importanza in campo politico o economico (ad esempio, le Nazioni Unite o la Comunità Europea).

In quanto composta da Stati, la comunità internazionale ha come suoi soggetti degli enti sovrani. È sovrano l'ente che non è subordinato alle decisioni prese da altri enti che siano ad esso superiori. In questo senso, gli Stati si trovano in una posizione di reciproca parità, designata con l'espressione "sovrana uguaglianza degli Stati". L'uguaglianza degli stati, che è una diretta conseguenza della loro sovranità, si traduce in una parità sul piano giuridico formale. È evidente che sul piano politico, economico, geografico non sono affatto eguali.

Una comunità rudimentale e primitiva

Ciò illustrato finora, vale a dire l'assenza di un'autorità superiore agli stati, comporta un dubbio sulla natura giuridica dell'ordinamento internazionale che presenta caratteri atipici. Si può definire che sia un ordinamento decentrato, basato sulla volontà degli stati. Le funzioni dell'ordinamento internazionale sono:

  • Produzione
  • Accertamento
  • Attuazione

Produzione: Sul piano normativo, a seguito della mancanza di un legislatore, le norme del diritto internazionale derivano dal consenso dei soggetti, gli stati, che ne sono destinatari attraverso procedure formali o informali. Queste norme rientrano nelle due categorie di fonti del diritto internazionale:

  • Diritto consuetudinario (o generale): comportamento seguito dalla maggior parte dei consociati perché convinti che sia una norma giuridica. Vincola tutti gli stati della comunità internazionale, compresi quelli che non aderiscono alla Carta. È equiparata, in senso gerarchico, al trattato.
  • Diritto dei trattati (o convenzioni, accordi, patti, o altre espressioni)

Nel 1986 la corte internazionale di giustizia fu chiamata in una controversia tra Stati Uniti e Nicaragua, quest'ultimo di regime comunista. Dopo essere scoppiata una guerra civile, i rivoluzionari furono sostenuti dagli Stati Uniti. Il Nicaragua accusò gli Stati Uniti di aver violato il divieto dell'uso della forza. La corte condannò comunque gli Stati Uniti in forza della norma consuetudinaria contro l'uso della forza, come norma generale, vincolante tutti gli stati.

Diritto cogente (ius cogens): è l'insieme delle norme consuetudinarie più importanti, dotate di resistenza giuridica. Nella gerarchia delle fonti è al primo posto, sopra i trattati e le norme consuetudinarie. È proprio con l'art 53 della convenzione di Vienna che si subordinano le altre fonti del diritto internazionale, stabilendo che "qualsiasi trattato contrario alle norme di ius cogens è un trattato nullo".

Accertamento: Sul piano giudiziario, le corti o gli arbitri internazionali, istituiti con appositi trattati e che emanano decisioni vincolanti per gli stati in lite, possono pronunciare una sentenza sul merito di una controversia soltanto se tutte le parti, nessuna esclusa, hanno accettato la giurisdizione del giudice adito. Ci sono due possibilità di sottoporre il tribunale internazionale alle controversie tra Stati:

  • Compromesso arbitrale: è un trattato con il quale i due stati in controversia si impegnano ad osservare la sentenza. È un accordo ad hoc stipulato dopo la nascita della controversia.
  • Clausola compromissoria: è un protocollo facoltativo dove si accetta a priori che, laddove dovesse nascere una controversia, il giudizio verrebbe sottoposto alla corte; è un accordo prima che nasca la controversia.

La funzione giudiziaria internazionale è basata solo sul consenso tra le parti in controversia.

Attuazione: Sul piano esecutivo, non esistono apparati precostituiti che possono garantire l'osservanza delle norme del diritto internazionale da parte degli stati. Nel diritto internazionale è tuttora presente una forma di autotutela, ossia rappresaglia (o contromisura) che è da tempo bandita nei sistemi di diritto interno, dove il diritto di infliggere sanzioni rientra nel monopolio degli organi dello stato.

Ci si può chiedere se, in presenza di caratteri così primitivi e rudimentali, sia il caso di attribuire una vera e propria natura giuridica all'ordinamento internazionale. La critica più frequente rivolta in proposito è che il cosiddetto diritto internazionale si confonderebbe con la legge del più forte, ossia con uno stato di cose che di per sé rappresenta la negazione di qualsiasi sistema giuridico.

Le origini storiche del diritto internazionale

In merito allo sviluppo storico del diritto internazionale, sono state prospettate diverse tesi. Secondo quella principale, le origini della comunità internazionale si hanno con:

  • La Pace di Westfalia, nel 1648, che pone fine alla cosiddetta guerra dei 30 anni, una serie di conflitti armati che dilaniarono l'Europa dal 1618 al 1648. I combattimenti si svolsero inizialmente e soprattutto nei territori dell'Europa centrale appartenenti al Sacro Romano Impero Germanico, ma coinvolsero successivamente la maggior parte delle potenze europee, con le eccezioni di Inghilterra e Russia. Nella seconda parte del periodo di guerra, i combattimenti si estesero anche alla Francia, ai Paesi Bassi, all'Italia settentrionale e alla Catalogna. Durante questi trent'anni, la guerra cambiò gradualmente natura e oggetto: iniziata come conflitto religioso fra cattolici e protestanti, si concluse in lotta politica per l'egemonia tra la Francia e gli Asburgo.

Dalla pace di Westfalia si riconosce la nascita della moderna società internazionale, dove vengono stipulati i trattati di ONSABRUCK e MUNSTER, che sanciscono la nascita di una pluralità di entità politiche indipendenti. Ossia l'embrione della nascita dello stato come lo intendiamo oggi, ente indipendente e sovrano, l'ente erano costituiti entro frontiere delineate con precisione, senza che le diversità di religione potessero pregiudicare la loro condizione politica e i loro diritti e obblighi giuridici. Introduce anche un modello embrionale di sicurezza.

Alla costruzione teorica di un ordinamento internazionale e alla sua distinzione concettuale da altri sistemi giuridici, si dedicarono proprio in quel periodo (XVI e XVII) alcuni celebri autori. Si avvertiva a quell'epoca la necessità di norme giuridiche specifiche che regolassero il regime di guerra, sia per usare le armi (ius ad bellum) sia per operazioni militari (ius in bellum), e il regime di navigazione.

Il nome dato al nuovo ordinamento, che piano piano prendeva configurazione, fu all'origine quello di diritto delle genti (ius gentium), che solo sonoramente riprendeva quello di tradizione romanistica, venne però intesa nel nuovo significato diverso da quello proprio del diritto romano.

Alla base delle concezioni proprie della dottrina dell'epoca, che fu poi denominata dottrina classica del diritto internazionale, sta l'assunto che una parte delle norme giuridiche applicabili tra gli stati è creata in modo spontaneo o "naturale" dagli stessi stati. Non a caso i principali esponenti della dottrina classica si collocano nell'ambito della corrente giusnaturalistica, sul piano interno, queste concezioni si contraddistinguono per il rifiuto dell'idea che il solo sovrano possa fare e disfare il diritto. Ne consegue che anche il sovrano è tenuto all'osservanza di un nucleo di regole desumibili dalla stessa natura dell'uomo. Sul piano esterno, la nozione di ius gentium è utilizzata per l'insieme di norme che spontaneamente si formano nei rapporti tra enti sovrani, in assenza di qualsiasi autorità politica superiore.

Uno dei principali giusnaturalisti è Ugo Grozio, che licenziò un'importante opera (De jure belli ac pacis libri tres) dove afferma le sue idee e elabora in modo completo la materia del diritto internazionale con rigore logico ed eleganza umanistica. Grozio è convinto che esista il diritto comune tra gli stati, che occorre nettamente separare il diritto naturale, facile da accertare, perché immutabile, diversamente dal diritto stabilito dagli uomini e il diritto stabilito dagli stati che cambiano continuamente e che non possono essere dedotti a priori da principi astratti ma soltanto venire descritti. Per Grozio, il diritto delle genti nasce dal comune consenso degli stati, che determina la formazione di un sistema di norme diretto a tutelare le esigenze di un'intera collettività.

L'evoluzione del diritto internazionale dal XVII al XX secolo

Il carattere inizialmente eurocentrico della moderna società internazionale portò a relazionarsi con altre entità politico-territoriali in due modalità:

  • Capitolazioni: con veri e propri stati, non di religione cattolica, erano trattati con relazioni senza disciplina giuridica, spesso per canale commerciale, con trattamenti extraterritoriali, dei privilegi, delle tutele al cittadino europeo che si trovasse in quei territori e che i processi penali e civili che riguardava quel cittadino fosse sottratto alla giurisdizione locale in cambio di promesse di non belligeranza.
  • Colonialismo: con comunità prive di organizzazione politica, (America, Asia, Africa), dove imponevano il loro potere in questi territori abitati da nomadi o comunità non strutturate, creando un rapporto di subordinazione.

Si apre il periodo di decolonizzazione con l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, con la conseguenza della perdita dell'eurocentrismo, messo in discussione anche per la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche. Il Giappone abbandonò la politica di isolamento e concluse un trattato di amicizia con gli Stati Uniti nel 1854, con il quale alcuni porti giapponesi venivano aperti alle navi americane.

Con lo strumento generale di pace sottoscritto a Parigi nel 1856, la Turchia fu ammessa "a partecipare ai vantaggi del diritto pubblico e del concerto europei". Oltre che allo stabilimento di una colonia, che comportava l'estensione della sovranità sul territorio rivendicato, era fatto spesso ricorso all'istituto del protettorato, che denotava un'influenza di uno stato su un altro. Con un apposito trattato, uno stato protettore acquistava il diritto di esercitare un'ingerenza (intromissione) negli affari interni e nella gestione delle relazioni di un altro stato, il protetto, in cambio dell'impegno di assicurare a quest'ultimo una protezione nei confronti di paesi terzi.

Sul finire del XIX secolo si manifestò qualche segnale, sporadico, ma rilevante, di arresto nell'espansione del colonialismo. Con la battaglia di Adua (1896) per la prima volta uno stato africano, l'Etiopia, sconfisse sul piano militare e politico una potenza europea, l'Italia. La battaglia costituì una concreta manifestazione di quanto sarà in seguito conosciuto come auto-determinazione dei popoli.

Il XX secolo e il fenomeno dell'organizzazione internazionale

Il XX secolo si caratterizza per il fenomeno dell'organizzazione internazionale, ossia la creazione di enti intergovernativi, dotati di una propria soggettività giuridica, e portatori di interessi collettivi loro delegati da parte degli Stati che li hanno istituiti. Soltanto dopo la fine della prima guerra mondiale venne creata, per ridurre il rischio di ulteriori conflitti, un'organizzazione internazionale, investita del compito politico di garantire la pace e la sicurezza e di sviluppare la cooperazione tra gli stati. Si tratta della Società delle Nazioni, istituita con un apposito patto approvato dalla conferenza della pace del 1919.

Il problema di tale patto era che non vietava agli stati membri il ricorso alla guerra, ma lo subordinava al previo esperimento di una procedura di arbitrato o d'inchiesta. I limiti rilevanti del patto erano:

  • La regola dell'unanimità cui erano sottoposte le decisioni dei suoi organi (assemblea e consiglio)
  • La mancata ratifica del patto da parte degli Stati Uniti
  • La mancata capacità di garantire la pace nei casi di aggressione di uno stato membro contro un altro stato membro (Giappone vs Manciuria [Cina]; Italia vs Etiopia).

Dopo la seconda guerra mondiale, l'eredità della Società delle Nazioni che cessò formalmente nel 1946, passò all'organizzazione delle Nazioni Unite istituita con un trattato aperto alla firma a San Francisco il 26 giugno 1945. L'esigenza della carta delle nazioni unite è scaturita appunto alla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1942, Roosevelt e Churchill sulla prua di una nave concepiscono l'idea della carta, ossia salvaguardare le generazioni future garantendo la pace con il divieto della forza delle nazioni tra i rapporti internazionali e promuovendo i diritti umani e le libertà personali. La carta delle nazioni unite è entrata in vigore il 24 ottobre del 1945. I 51 firmatari della carta sono i membri originari delle nazioni unite, la procedura per diventare uno stato membro delle nazioni unite è disciplinata dall'art 4 della carta:

  • Occorre il requisito di qualifica a essere stato.
  • L'ammissione è espressa dall'assemblea generale su previa raccomandazione del consiglio di sicurezza.

L'Italia è stata ammessa con risoluzione dell'assemblea generale nel 1955. Oggi gli stati membri sono 188 su 193 (manca Svizzera, Tuvalu, Niue, Isole Cook, Città del Vaticano).

Il fatto che gli stati membri abbiano affidato determinate competenze alle nazioni unite determina una corrispondente riduzione della sfera rientrante nella competenza interna, c.d. giurisdizione domestica, degli stati membri, intesa come la sfera rispetto alla quale lo stato non è vincolato da limiti internazionali. Comunque la sovranità degli stati rimane ancora oggi la principale caratteristica della comunità internazionale.

L'incremento del numero delle organizzazioni internazionali è una manifestazione degli stati a intensificare la loro collaborazione e a regolare in modo unitario o il più possibile uniforme, questioni di comune interesse. Gli stati concludono un trattato che ha lo specifico obiettivo di istituire un'entità a sé stante, caratterizzata da una propria indipendenza. Questa entità si pone sullo stesso piano degli stati che l'hanno creata, è titolare di una propria soggettività giuridica nei confronti degli stati parte e degli stati terzi e svolge un'azione nelle materie rientranti nella sua sfera di competenza.

Tale soggetto tende a divenire, a livello mondiale o regionale, un centro di discussione e di decisione per lo svolgimento di azioni dirette a conseguire l'obiettivo prefisso. Fondamentalmente il tema del mantenimento della pace costituisce l'obiettivo cardine. Accanto ad esso vanno annoverati gli obiettivi come lo sviluppo economico e sociale, la protezione dell'ambiente, la tutela dei diritti dell'uomo, la responsabilità internazionale dell'individuo.

Lo sviluppo economico e sociale

Dopo la seconda guerra mondiale un importante cambiamento dell'assetto comunitario è dovuto al processo di decolonizzazione che ha visto lo smantellamento dei dominii coloniali delle potenze europee e ha visto la creazione di stati indipendenti in molti continenti, Asia, Africa, Oceania, America.

La carta, che tra i suoi fini prevede "l'uguaglianza dei diritti e l'autodeterminazione dei popoli", si limita a prevedere che gli stati che amministrano territori la cui popolazione non abbia raggiunto una piena autonomia, hanno l'obbligo di sviluppare l'autogoverno (regime di amministrazione fiduciaria). Con una prescrizione abbastanza restrittiva si spiega perché in quel periodo c'erano alcuni membri della carta con territori coloniali.

Tuttavia, l'assemblea generale, in pochi anni, si orientò verso un'interpretazione estensiva del termine di autogoverno e autodeterminazione, dichiarando che l'assoggettamento dei popoli a un dominio straniero è contrario alla Carta delle Nazioni Unite e che un territorio raggiunge una piena condizione di autogoverno tramite la sua costituzione in stato sovrano e indipendente o la libera associazione con uno stato indipendente o l'integrazione con uno stato indipendente.

Con la definizione di autodeterminazione dei popoli (cioè: essi determinano liberamente il loro sviluppo politico per perseguire il proprio benessere economico sociale, libero da interferenze esterne) e quindi con l'inserimento del principio nella carta si ha un antimoni.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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