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CAP I
LE ORIGINI E L'EVOLUZIONE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
1. IL DIRITTO DI UNA COMUNITÀ DI STATI
Il diritto internazionale è l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati.
La principale caratteristica che contraddistingue il diritto internazionale è costituita dia soggetti che
sono tipici, anche se non unici, destinatari delle sue norme: gli Stati.
Il diritto internazionale non avrebbe ragione di esistere se mancasse la pluralità degli Stati.
Operano nell'ordinamento internazionale anche soggetti diversi dagli Stati, basti pensare quelle
organizzazioni internazionali che esercitano competenze di grande importanza in campo politico o
economico (ad esempio, le Nazioni Unite o la Comunità Europea).
In quanto composta da Stati la comunità internazionale ha come suoi soggetti degli enti sovrani. E'
sovrano l'ente che non è subordinato alle decisioni prese da altri enti che siano ad esso superiori.
In questo senso, gli Stati si trovano in una posizione di reciproca parità, designata con
l'espressione "sovrana uguaglianza degli Stati".
L'uguaglianza degli stati, che è una diretta conseguenza della loro sovranità, si traduce in una
parità sul piano giuridico formale. E' evidente che sul piano politico, economico, geografico non
sono affatto eguali.
2. UNA COMUNITÀ RUDIMENTALE E PRIMITIVA
Ciò illustrato finora, vale a dire l'assenza di una autorità superiore agli stati, questo comporta un
dubbio sulla natura giuridica dell'ordinamento internazionale che presenta caratteri atipici. Si può
definire che sia un ordinamento decentrato, basato sulla volontà degli stati. Le funzioni
dell'ordinamento internazionale sono:
1) produzione
2) accertamento
3) attuazione
1) Sul piano normativo, a seguito della mancanza di un legislatore, le norme del diritto
internazionale derivano dal consenso dei soggetti, gli stati, che ne sono destinatari attraverso
procedure formali o informali. Queste norme rientrano nelle due categorie di fonti del diritto
internazionale:
- diritto consuetudinario (o generale); comportamento seguito dalla maggior parte dei consociati
perché convinti che sia una norma giuridica. Vincola tutti gli stati della comunità internazionale,
compresi quelli che non aderiscono alla Carta. E' equiparata, in senso gerarchico, al trattato
(approfondire sul secondo libro, secondo capitolo).
- diritto dei trattati (o convenzioni, accordi, patti, o altre espressioni)
Nel 86 la corte internazionale di giustizia chiamata in una controversia tra Stati Uniti e Nicaragua.
In quest'ultimo, di regime comunista, dopo essere scoppiata una guerra civile, i rivoluzionari sono
sostenuti dagli Stati Uniti. Il Nicaragua accusa gli Stati Uniti di aver violato il divieto dell'uso della
forza (gli Stati Uniti avevano concluso un trattato precedentemente col Nicaragua dove vi era una
clausola che escludeva l'art 2 della carta, contro l'uso della forza). La corte condanna comunque
gli Stati Uniti in forza della norma consuetudinaria contro l'uso della forza, e come norma generale,
vincola tutti gli stati.
- diritto cogente (ius cogens); è l'insieme delle norme consuetudinarie più importanti, dotate di
resistenza giuridica. Nella gerarchia delle fonti è al primo posto, sopra i trattati e le norme
consuetudinarie. E' proprio con l'art 53 della convenzione di Vienna che si subordinano le altre
fonti del diritto internazionale, "qualsiasi trattato contrario alle norme di ius cogens è un trattato
nullo".
2) Sul piano giudiziario, le corti o gli arbitri internazionali, che sono pure stati istituiti con appositi
trattati e che pure emanano decisioni vincolanti per gli stati in lite, possono pronunciare una
sentenza sul merito di una controversia soltanto se tutte le parti, nessuna esclusa, hanno
accettato la giurisdizione del giudice adito. Ci sono due possibilità di sottoporre il tribunale
internazionale alle controversie tra Stati:
1) compromesso arbitrale: è un trattato con il quale i due stati in controversia si impegnano ad
osservare la sentenza. E' un accordo ad hoc stipulato dopo che è nata la controversia.
2) clausola compromissoria: è un protocollo facoltativo nel quale vi è una clausola
compromissoria dove si accetta a priori che laddove dovesse nascere una controversia, il
giudizio verrebbe sottoposto alla corte, è un accordo prima che nasca la controversia.
La funzione giudiziaria internazionale è basata solo se vi è il consenso tra le parti in controversia.
3) Sul piano esecutivo, non esistono apparati precostituiti che possono garantire l'osservanza delle
norme del diritto internazionale da parte degli stati. Nel diritto internazionale è tuttora presente una
forma di autotutela, ossia rappresaglia (o contromisura) che è da tempo bandita nei sistemi di
diritto interno, dove il diritto di infliggere sanzioni rientra nel monopolio degli organi dello stato.
Ci si può chiedere se, in presenza di caratteri così primitivi e rudimentali, sia il caso di attribuire
una vera e propria natura giuridica all'ordinamento internazionale. La critica più frequente rivolta in
proposito è che il cosiddetto diritto internazionale si confonderebbe con la legge del più forte, ossia
con uno stato di cose che di per sé rappresenta la negazione di qualsiasi sistema giuridico.
3. LE ORIGINI STORICHE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
In merito allo sviluppo storico del diritto internazionale sono state prospettate diverse tesi. Secondo
quella principale le origini della comunità internazionale si hanno con:
- La Pace di Westfalia, nel 1648 che pone fine alla cosiddetta guerra dei 30 anni, una serie di
conflitti armati che dilaniarono l'Europa dal 1618 al 1648. I combattimenti si svolsero inizialmente
e soprattutto nei territori dell'Europa centrale appartenenti al Sacro Romano Impero Germanico,
ma coinvolsero successivamente la maggior parte delle potenze europee, con le eccezioni di
Inghilterra e Russia. Nella seconda parte del periodo di guerra, i combattimenti si estesero
anche alla Francia, ai Paesi Bassi, all'Italia settentrionale e alla Catalogna. Durante questi
trent'anni, la guerra cambiò gradualmente natura e oggetto: iniziata come conflitto religioso fra
cattolici e protestanti, si concluse in lotta politica per l'egemonia tra la Francia e gli Asburgo.
Dalla pace di Westfalia si riconosce la nascita della moderna società internazionale, dove
vengono stipulati i trattati di ONSABRUCK e MUNSTER, che sanciscono la nascita di una
pluralità di entità politiche indipendenti. Ossia l'embrione della nascita dello stato come lo
intendiamo oggi, ente indipendente e sovrano, l'ente erano costituiti entro frontiere delineate
con precisione, senza che le diversità di religione potessero pregiudicare la loro condizione
politica e i loro diritti e obblighi giuridici. Introduce anche un modello embrionale di sicurezza.
Con i trattati lo scopo era di relazionarsi tra enti sovrani e indipendenti, si identifica una comunità
di stati, discostandosi dai poteri centrali che fino ad allora erano detenuti dal papato e
dall'impero.
Alla costruzione teorica di un ordinamento internazionale e alla sua distinzione concettuale da altri
sistemi giuridici, si dedicarono proprio in quel periodo (XVI e XVII) alcuni celebri autori. Si avvertiva
a quell'epoca la necessita di norme giuridiche specifiche che regolassero il regime di guerra, sia
per usare le armi (ius ad bellum) sia per operazioni militari (ius in bellum), e il regime di
navigazione.
Il nome dato al nuovo ordinamento, che piano piano prendeva configurazione, fu all'origine quello
di diritto delle genti (ius gentium), che solo sonoramente riprendeva quello di tradizione
romanistica, venne però intesa nel nuovo significato diverso da quello proprio del diritto romano.
Alla base delle concezioni proprie della dottrina dell'epoca, che fu poi denominata dottrina classica
del diritto internazionale, sta l'assunto che una parte delle norme giuridiche applicabili tra gli stati è
creata in modo spontaneo o "naturale" dagli stessi stati. Non a caso i principali esponenti della
dottrina classica si collocano nell'ambito della corrente giusnaturalistica, sul piano interno, queste
concezioni si contraddistinguono per il rifiuto dell'idea che il solo sovrano possa fare e disfare il
diritto. Ne consegue che anche il sovrano è tenuto all'osservanza di un nucleo di regole desumibili
dalla stessa natura dell'uomo. Sul piano esterno, la nozione di ius gentium è utilizzata per l'insieme
di norme che spontaneamente si formano nei rapporti tra enti sovrani, in assenza di qualsiasi
autorità politica superiore.
Uno dei principali giusnaturalisti è Ugo Grozio, che licenziò un importante opera (De jure belli ac
pacis libri tres) dove afferma le sue idee e elabora in modo completo la materia del diritto
internazionale con rigore logico ed eleganza umanistica.
Grozio è convinto che esista il diritto comune tra gli stati, che occorre nettamente separare il diritto
naturale, facile da accertare, perché immutabile, diversamente dal diritto stabilito dagli uomini e il
diritto stabilito dagli stati che cambiano continuamente e che non possono essere dedotti a priori
da principi astratti ma soltanto venire descritti. Per Grozio il diritto delle genti nasce dal comune
consenso degli stati, che determina la formazione di un sistema di norme diretto a tutelare le
esigenze di un'intera collettività.
- (XVII - XVIII)Il carattere inizialmente eurocentrico della moderna società internazionale, portò a
relazionarsi con altre entità politico-territoriali in due modalità:
1) Capitolazioni, con veri e propri stati, non di religione cattolica, erano trattati con relazioni
senza disciplina giuridica, spesso per canale commerciale, con trattamenti extraterritoriali, dei
privilegi, delle tutele al cittadino europeo che si trovasse in quei territori e che i processi penali
e civili che riguardava quel cittadino fosse sottratto alla giurisdizione locale in cambio di
promesse di non belligeranza.
2) Colonialismo, con comunità prive di organizzazione politica, (America, Asia, Africa), dove
imponevano il loro potere in questi territori abitati da nomadi o comunità non strutturate,
creando un rapporto di subordinazione.
- Si apre il periodo di decolonizzazione con l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, con la
conseguenza della perdita dell'eurocentrismo, messo in discussione anche per la rivoluzione
francese e le guerre napoleoniche. Il Giappone abbandonò la politica di isolamento e concluse
un trattato di amicizia con gli Stati Uniti nel 1854, con il quale alcuni porti giapponesi venivano
aperti al