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Quadro sintetico delle funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coattiva del diritto internazionale

Fonti del diritto internazionale

a) Fonti del diritto internazionale:

  • 1°-grado: Norme Consuetudinarie
  • 2°-grado: Accordi
  • 3°-grado: Procedimenti previsti da accordi

b) Per quanto riguarda il terzo grado, normalmente non ha potere vincolante, bensì è una raccomandazione. A volte però (per es. CEE) si registrano casi in cui tali procedimenti contengono forza vincolante.

c) Nel diritto internazionale l'arbitrato è la regola.

d) L'unico mezzo per assicurare coattivamente l'osservanza delle norme nel diritto internazionale è l'autotutela.

e) Pur riconoscendone l'autorità, il diritto internazionale non deve essere così potente da compromettere i valori fondamentali della comunità statale (di solito costituzionalmente protetti).

Lo stato come soggetto di diritto internazionale

Altri soggetti e presunti tali

a) Stato:

  • Comunità: insieme di persone che vivono nella stessa terra e che sono soggetti alle stesse leggi
  • Organizzazione: insieme di tutti gli organi che partecipano all'esercizio del governo; il soggetto al quale si riferisce il diritto internazionale è lo stato-organizzazione

b) Criteri fondamentali per attribuire soggettività ai governi:

  • Effettività: il governo esercita effettivamente il proprio potere su di una comunità territoriale.
  • Indipendenza: l'organizzazione del governo non deve dipendere da un altro stato.

(N.B.: il riconoscimento non è fondamentale perché appartiene alla sfera degli atti politici).

c) Problema particolare degli insorti: non sono soggetti al diritto internazionale, a meno che non riescano a costituire una organizzazione di governo che eserciti su di una parte di territorio.

d) Non sono soggetti al diritto internazionale i singoli individui poiché la loro personalità è confinata agli ordinamenti sottostanti (di diritto interno).

Il diritto internazionale generale

La consuetudine e i suoi elementi costitutivi

a) Le norme che vincolano tutti gli Stati (anche quelli che non hanno partecipato alla loro formazione) hanno natura consuetudinaria. Consuetudine internazionale: comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati. È caratterizzata da due elementi:

  • Ripetersi del comportamento ("diuturnitas" o "prassi")
  • Convinzione dell’obbligatorietà del comportamento ("opinio juris ac necessitatis")

b) Quali organi dello Stato concorrono nel procedimento di formazione della norma consuetudinaria? Non solo quelli del potere esterno, ma più in generale tutti gli organi statali; possono concorrere sia gli atti esterni che gli atti interni di uno Stato (questi ultimi concorrono soprattutto alla formazione delle norme consuetudinarie che sono destinate a ricevere applicazione all'interno dello Stato).

c) Le norme consuetudinarie si impongono anche agli stati di nuova formazione. C'è chi non accetta questa tesi. Soluzione: quando una regola è fermamente e ripetutamente contestata dal più degli Stati appartenenti a un gruppo, essa non solo non è imponibile a quelli che la contestano, ma non è neppure da considerarsi esistente come regola consuetudinaria.

d) Esistono anche consuetudini particolari, le quali vincolano solo una ristretta cerchia di Stati (ma non è scomponibile in relazione ai singoli Stati). L'unico limite che trovano è l'esistenza di un qualche organo giurisdizionale destinato a vegliare sul rispetto del trattato istitutivo al quale vengono applicate tali norme particolari.

I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

a) Art. 38 Corte Internazionale di Giustizia: annovera tra le fonti i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; (n.b. : promanano dai principi statali). Sono necessari 2 requisiti perché i principi statali possano essere applicati a titolo di principi generali di diritto internazionale:

  • Devono esistere ed essere uniformemente applicati nella più gran parte degli Stati.
  • Devono essere sentiti come obbligatori anche dal punto di vista internazionale.

Così strutturati i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili non costituiscono altro che una categoria sui generis di norme consuetudinarie internazionali; l'opinio juris dovrà essere accertata volta per volta.

b) Lo Stato che nel suo ordinamento non avesse mai considerato tali principi, accolti invece dalla maggior parte degli Stati, potrà farne applicazione, laddove il suo ordinamento interno imponga l'osservanza al Diritto Internazionale.

c) Alla categoria dei principi generali possono benissimo appartenere quei diritti che derivano dalle situazioni tipiche del diritto interno (non solo disciplinano rapporti tra Stati, ma anche, per es., tra Stati e stranieri, Stati e loro sudditi...).

Altre presunte norme generali non scritte

a) Una parte della dottrina ha tentato di porre addirittura al di sopra delle norme consuetudinarie un'altra categoria di norme generali non scritte: i principi. Secondo tali autori i principi si dividerebbero in formali (per quanto riguarda l'osservanza delle consuetudini e degli accordi) e materiali (disciplinano direttamente i rapporti tra Stati). Questi ultimi verrebbero di fatto decisi dagli Stati più potenti, i quali, in virtù del potere esercitato, avrebbero la possibilità di ricostruirli indipendentemente dall'uso. È proprio da quest'ultimo punto che deriva la critica che rende inaccettabili tali principi: sarebbero infatti privi degli elementi di stabilità e continuità (dato che verrebbero imposti all'inizio, ma non sarebbero più seguiti successivamente).

b) Si ritiene che all'equità (comune sentimento del giusto e dell'ingiusto) non possa ricorrere il giudice internazionale nel risolvere le questioni. Tuttavia si ritiene che l'equità sia elemento importante nel procedimento di formazione del diritto internazionale.

Inesistenza di norme generali scritte

Il valore degli accordi di codificazione

a) Non esistendo nell'ambito della comunità internazionale un'autorità dotata di poteri legislativi, il trattato è l'unico strumento adoperabile per la trasformazione del diritto non scritto in diritto scritto. Passi in avanti si sono fatti con la "Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite". Tale Commissione, formata da individui che vi siedono a titolo personale, ha il compito di provvedere alla preparazione di testi di codificazione delle norme consuetudinarie relative a determinate materie. Gli accordi di codificazione vincolano gli Stati contraenti, ma solo loro.

b) Ricambio delle norme codificate: in teoria gli accordi di codificazione sono stipulati per una durata illimitata. Tuttavia nulla vieta che il diritto consuetudinario successivo abroghi quello pattizio anteriore; è però necessario dimostrare che la norma abrogatrice si sia formata con il concorso degli Stati contraenti, e che questi la intendano come applicabile anche nei rapporti inter se.

Le dichiarazioni di principi dell'Assemblea Generale dell'O.N.U.

a) Valore delle dichiarazioni di principi emanate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite: non sono vincolanti. Sono raccomandazioni. Rivestono tuttavia un ruolo ormai importante ai fini dello sviluppo del diritto internazionale.

I trattati

Procedimento di formazione e competenza a stipulare

a) Trattato (o convenzione, o patto, o accordo): l'incontro delle volontà di due o più Stati, dirette a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi. Possono dar vita sia a regole materiali (norme che disciplinano direttamente i rapporti tra i destinatari) che a regole formali (norme che si limitano ad istituire fonti per la creazione di ulteriori norme).

b) I trattati sottostanno ad una serie di norme consuetudinarie che ne disciplinano il procedimento di formazione nonché i requisiti di validità ed efficacia. Il complesso di tali norme costituisce il diritto dei trattati. N.B.: Convenzione di Vienna ('69) sul diritto dei trattati: si occupa di accordi stipulati tra Stati. La Convenzione è largamente riproduttiva del diritto consuetudinario (le norme innovative non hanno però valore retroattivo; in più: le norme innovative della Convenzione di Vienna devono applicarsi anche nel caso di accordi multilaterali cui partecipino Stati terzi, ovviamente solo nei rapporti tra Stati legati dalla Convenzione).

c) Nel diritto internazionale vige la più ampia libertà in materia di forma e di procedura di un accordo; l'accordo può risultare da ogni genere di manifestazione di volontà degli Stati, purché di identico contenuto e purché dirette ad obbligarli.

d) Procedimento (normale o solenne) di formazione dei trattati:

  • Negoziazione: di competenza dei plenipotenziari, e che consiste nella predisposizione dell'accordo
  • Firma:
    • Non più unanimità, bensì, magari combinata con quest'ultima, la maggioranza (soprattutto se gli Stati sono molti)
    • Non comporta ancora alcun vincolo per gli Stati.
  • Ratifica: da parte dell'organo ad esso preposto (una volta il Capo dello Stato), che significa che i plenipotenziari si sono attenuti al mandato ricevuto. Per quanto riguarda l'Italia: ART. (COST.) N° 80,87,89:
    • 80: è il PDR a ratificare, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.
    • 87: casi in cui è necessaria l'autorizzazione delle Camere: per politica, regolamenti giudiziari, variazioni di territorio, oneri finanziari, modificazioni di leggi.
    • 89: nessun atto del PDR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Per l'Italia quindi la ratifica è di competenza dell'esecutivo con l'aggiunta, a volte, del legislativo (adesione=ratifica: ratifica di un trattato predisposto da altri. È possibile solo se il trattato è aperto).

Scambio delle ratifiche: atto col quale la volontà dell'organo ratificante viene portata a conoscenza delle controparti. Può avvenire mediante scambio (l'accordo si perfeziona automaticamente) o deposito (via via che le ratifiche vengono depositate l'accordo si forma tra gli Stati depositanti; è, di solito, previsto un numero minimo di partecipanti). È però possibile utilizzare altri procedimenti diversi; si distinguono allora a seconda che sfocino nella ratifica (il metodo è fondamentalmente uguale a quello solenne), o a seconda che si utilizzi una manifestazione di volontà diversa delle parti. Una delle più importanti tra questa seconda categoria è sicuramente la prassi che porta all'accordo in forma semplificata: tale accordo entra in vigore per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari quando:

  • Il trattato prevede che la firma avrà tale effetto
  • È in altro modo stabilito che gli Stati partecipanti ai negoziati abbiano convenuto di attribuire tale effetto alla firma
  • L'intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stato espresso nel corso della negoziazione; si può quindi affermare che in tale categoria ricadano tutti quegli accordi che non prevedono la ratifica.

e) (N.B.) Accordi in forma semplice in Italia: la stipulazione in forma semplice è da escludere solo per materie di cui all'art.80; in tutti gli altri casi l'Esecutivo è libero di decidere se stipulare direttamente o far ratificare dal Capo dello Stato.

f) Problema: se l'organo che stipula l'accordo non ha competenza o comunque non segue forme o procedure previste dal diritto interno, che conseguenze ne derivano? Risposta: è sicuramente da ritenere invalido un trattato in caso di mancato intervento di un organo dotato di potere decisionale effettivo. In più: una simile intesa acquisterà valore di vero e proprio accordo internazionale in senso giuridico nel momento in cui l'organo messo da parte manifesti esplicitamente o implicitamente il suo assenso, e purché esso adoperi lo stesso strumento formale previsto dalla Costituzione per il suo intervento. (Per le Regioni: è precluso il diritto a stipulare accordi internazionali...MA: è loro riconosciuta la competenza ad eseguire gli accordi).

g) Per quanto riguarda la competenza degli organi delle organizzazioni internazionali a stipulare accordi, bisogna rifarsi allo statuto, o a eventuali regole consolidate dalla prassi delle organizzazioni.

Inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi

L'incompatibilità tra norme convenzionali

a) È inefficace il trattato internazionale nei confronti degli Stati non contraenti. Nel caso in cui gli Stati si impegnino a tenere comportamenti vantaggiosi per Stati terzi, c'è da dire che finché tali Stati terzi non partecipino a quegli accordi, le parti contraenti saranno sempre libere di revocarli. In più: il consenso di tali Stati terzi si presume finché non vi siano indicazioni contrarie e sempre che il trattato non disponga altrimenti.

b) Per quanto riguarda il problema dell'incompatibilità fra le norme convenzionali, valgono due principi:

  • Successione dei trattati nel tempo
  • Inefficacia dei trattati per i terzi

(N.B.: due o più parti di un trattato non possono concludere un accordo mirante a modificarlo, sia pure nei loro rapporti reciproci, quando la modifica è vietata nel trattato multilaterale o pregiudica la posizione delle altre parti contraenti o, ancora, è incompatibile con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato nel suo insieme. È possibile ovviare a queste problematiche introducendo nei trattati clausole di compatibilità o subordinazione).

Le riserve nei trattati

a) A parte tutta l'evoluzione storica e le varie tendenze in tema di "riserve", oggi si possono riconoscere valide le seguenti considerazioni:

  • Le riserve sono ammissibili se non sono espressamente vietate dal trattato, o incompatibili con l'oggetto o lo scopo di quest'ultimo
  • L'accettazione di una riserva (manifestata in qualsiasi modo), da parte di un altro Stato contraente, elimina ogni questione nei rapporti tra gli Stati in questione
  • L'obiezione avanzata contro una riserva impedisce il formarsi del vincolo contrattuale tra gli Stati in questione, salvo che all'obiezione si accompagni una chiara volontà in tal senso
  • Le riserve inammissibili comportano la non partecipazione del loro autore al trattato, salvo che lo stesso autore abbia manifestato una volontà contraria

b) Disciplina della competenza a formulare le riserve nell'ordinamento italiano:

  • La riserva aggiunta dal Governo e dichiarata all'atto del deposito della ratifica è valida per il diritto costituzionale, quindi è valida anche per il diritto internazionale
  • Se il Governo non tiene conto di una riserva formulata dal legislativo, allora è valido lo stesso principio della competenza (già visto in precedenza): per la parte coperta dalla riserva sarà configurabile una violazione grave del diritto interno, e quindi lo Stato non resta impegnato per quella parte finché il Parlamento non revochi espressamente o implicitamente la riserva.

L'interpretazione dei trattati

a) Esistono due metodi dei quali espongo adesso, ma è necessario dire che di fatto il primo è stato tendenzialmente abbandonato:

  • - Il primo è definito come metodo subiettivistico e, affondando le radici nel regime dei contratti interni, stabiliva che nell'interpretare un trattato era assolutamente necessario ricercare la volontà effettiva delle parti, piuttosto che rifarsi alla volontà delle parole o delle formule utilizzate nel testo del trattato.
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Pineschi Laura.
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