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Antonio Marchesi: la protezione internazionale dei diritti umani

Introduzione

1. Protezione dei diritti umani e mantenimento della pace: alle origini delle Nazioni Unite

Viene fatto risalire al discorso del presidente degli Stati Uniti Roosvelt sulle 4 libertà, l'iniziativa politica che avrebbe dato la spinta necessaria a far emergere la tutela dei diritti umani a livello internazionale. In quel discorso: il rispetto della libertà di parola, di credo, dal bisogno, dalla pura; viene indicato come condizione necessaria per ottenere una pace durevole. Dopo la seconda guerra mondiale il rispetto dei diritti umani e il mantenimento della pace avrebbero dovuto essere posti a fondamento del mondo nuovo.

L'art 1 della carta delle Nazioni Unite (adottata dalla conferenza di San Francisco 26 giugno 1945) indica fra gli scopi della nuova organizzazione:

  • Mantenere la pace e la sicurezza internazionale
  • Promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti.

L'art 55 della carta stabilisce che per promuovere "il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" sia compito degli organi delle Nazioni Unite.

2. La dichiarazione universale e l'affermazione di un international concern in materia di diritti umani

Il riferimento ai diritti umani contenuto nella carta delle Nazioni Unite aveva bisogno di essere precisato. Si optò per l'elaborazione di una "carta internazionale dei diritti dell'uomo".

Il progetto originale prevedeva 3 parti:

  • Una dichiarazione di principi destinata a chiarire quali fossero i diritti umani che le Nazioni Unite hanno il compito di promuovere e gli stati membri l'obbligo di rispettare.
  • Una convenzione internazionale.
  • Un insieme di misure di applicazione dei diritti.

L'elaborazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fu affidata alla commissione dei diritti umani. La dichiarazione universale è il risultato della dialettica fra le posizioni politiche e le componenti ideologiche più importanti dell'epoca storica in cui ha visto la luce.

Le principali ragioni dell'importanza della dichiarazione universale nella prospettiva dell'ordinamento giuridico internazionale:

  • La dichiarazione può essere considerata l'atto fondativo del diritto internazionale dei diritti umani
  • La dichiarazione da una parte ha costruito il punto di riferimento per la successiva elaborazione ed adozione di numerosi accordi, dall'altra ha funzionato come mezzo di spinta per la formazione di regole nuove in materia di diritti umani

La dichiarazione ha esercitato un'influenza importante anche sulla formazione di norme statali in materia di diritti umani:

  • Influenza diretta: questa si ha nella misura in cui le costituzioni di alcuni stati formatisi dopo il 1948 rinviano direttamente alla dichiarazione
  • Influenza indiretta: alcuni ordinamenti giuridici statali prevedono l'adattamento automatico alle norme internazionali consuetudinarie. Esempio, l'ordinamento italiano che, secondo l'art 10 cost "si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute".

A partire dall'adozione della dichiarazione universale, i diritti umani diventano una questione di interesse e di rilievo internazionale (international concern). A partire dal 1948, con il riconoscimento dei diritti umani, gli stati si impegnano a rispettare certi diritti di ogni essere umano. Inizia così a svilupparsi il diritto internazionale dei diritti umani, di cui la dichiarazione costituisce il punto di partenza.

3. Diritti umani, norme sul trattamento degli stranieri e diritto dei conflitti armati

Un tempo era limitata la considerazione internazionale dell'individuo per quanto riguarda i diritti personali e patrimoniali dello straniero.

4. Violazioni dei diritto umani e delicta iuris gentium

La comunità internazionale ha percorso 2 strade per porre fine o almeno ridurre l'impunità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario:

  • Introduzione di una disciplina internazionale finalizzata a rendere più efficace l'accertamento e la punizione di queste da parte delle giurisdizioni statali;
  • Creazione di organi internazionali di giustizia penale, destinati a operare quando non vi sono le condizioni perché la repressione dei crimini sia realizzata in maniera soddisfacente a livello statale.

Entrambe queste strade sono state inaugurate negli anni '40 quando la comunità internazionale è stata posta di fronte ai crimini commessi dal regime nazista e dai suoi alleati, quindi doveva assicurare una punizione e predisporre strumenti finalizzati ad impedire il ripetersi di quegli eventi.

Il primo tassello nella costruzione dell'attuale sistema di repressione dei delicta iuris gentium è costruito in qualche modo da 2 processi:

  • Norimberga (ha avuto solo come imputati i "grandi criminali")
  • Tokio

Celebrati negli anni 1945 e 1946 rispettivamente nei confronti dei criminali nazisti e degli alleati giapponesi. Questi 2 processi sono stati importanti per l'individuazione di categorie nuove di delicta iuris gentium e nell'affermazione di alcuni principi del diritto penale applicabili alla punizione di tali crimini.

Fu l'art 6 dello statuto del tribunale di Norimberga ad introdurre le categorie dei crimini contro la pace e dei crimini contro l'umanità, che assieme ai crimini di guerra, formano la tripartizione dei crimini internazionali individuali. Il crimine contro la pace per eccellenza è l'aggressione. L'art 8 dello statuto del tribunale di Norimberga stabilisce che "il fatto che l'imputato abbia agito in ossequio all'ordine del suo Governo o del suo superiore, non lo esime da responsabilità, ma può essere preso in considerazione come circostanza attenuante..."

Alla fine degli anni '40 vengono adottati importanti strumenti convenzionali:

  • Convenzione contro il genocidio, adottata dall'Assemblea generale il giorno prima della dichiarazione universale nel 1948.
  • Convenzione di Ginevra del 1949 che assieme ai Protocolli aggiuntivi del 1977 codificano il diritto internazionale della Croce Rossa e approvate da una conferenza diplomatica appositamente convocata, contengono un'articolata previsione dei crimini di guerra in relazione ai quali impongono agli stati un obbligo di esercitare la propria giurisdizione sulla base del criterio c.d. universale.

5. Diritti umani e dominio riservato agli stati

L'introduzione di norme che riconoscono i diritti umani hanno comportato un'innovazione importante dei contenuti delle regole giuridiche internazionali. I mutamenti derivanti dallo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani vengono spesso interpretati in termini di erosione del "dominio riservato" degli stati, espressione con la quale si designa la sfera che sarebbe sottratta sia alla disciplina internazionale sia all'azione di organizzazioni internazionali e che corrisponde in sostanza alla "competenza interna".

Materie "riservate" sarebbero quelle in ordine alle quali gli stati non hanno al momento accettato di dare vita ad alcuna disciplina internazionale o di attribuire competenze a una o più organizzazioni internazionali. Secondo un diverso modo d'intendere il limite del dominio riservato, quest'ultimo non sarebbe un limite per materia o orizzontale ma starebbe a indicare un limite verticale, riguardante cioè il tipo di relazione oggetto di disciplina internazionale o dell'azione di organi internazionali. Né l'una e né l'altra potrebbero oltrepassare la barriera della sovranità statale penetrando, a meno che non vi sia il consenso dello stato interessato, nella sfera dei rapporti interindividuali riservata agli stati.

6. Diritti umani e posizione internazionale dell'individuo

Il problema che si pone è se la circostanza che i diritti individuali siano "riconosciuti" dal diritto internazionale debba comportare che gli individui siano divenuti soggetti dell'ordinamento giuridico internazionale, ovvero destinatari di norme internazionali che attribuiscono loro direttamente certi diritti. Si pone la questione di sapere se le norme internazionali che prevedono crimini individuali si rivolgano direttamente agli individui proibendo loro determinati comportamenti. L'opinione secondo la quale si sarebbe ormai in presenza di una soggettività internazionale degli individui è oggi piuttosto diffusa.

7. Diritti umani e responsabilità sociale delle imprese

Un ulteriore sviluppo che è destinato ad arricchire il sistema di protezione internazionale dei diritti umani è la c.d. responsabilità sociale delle imprese (corporate social responsibility) fondata sulla constatazione che anche dal comportamento dei soggetti economici privati dipenda il godimento o meno di alcuni fra i diritti umani internazionalmente riconosciuti. Interessa in modo particolare il ruolo delle imprese multinazionali, non solo perché possono produrre in misura assai maggiore effetti sui diritti umani ma anche perché proprio in virtù del loro carattere multinazionale sfuggono con maggiore facilità alla presa degli ordinamenti giuridici dei singoli stati.

Fra gli sforzi finalizzati a condizionare in senso favorevole a un maggiore rispetto dei diritti umani la condotta delle imprese è contemplata anche l'adozione di standard internazionali. Nel 2003 le Nazioni Unite hanno adottato le "Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani". Rimane la difficoltà di individuare dei meccanismi di attuazione di eventuali standard nelle materie, tenendo conto che il diritto internazionale si rivolge agli stati e non ai privati. Di fronte a tale difficoltà si prospettano essenzialmente 2 ipotesi:

  • La prima è quella di imporre agli stati obblighi convenzionali di introdurre norme interne che s'indirizzano alle imprese
  • La seconda via potrebbe consistere nel creare meccanismi operanti sul piano internazionale ai quali gli stati riconoscano la competenza a svolgere talune attività di garanzia dei diritti umani rivolte direttamente alle imprese.

L'affermazione della responsabilità sociale delle imprese sul piano internazionale è attualmente in fase di sviluppo.

8. Piano del lavoro

Il primo capitolo contiene una descrizione generale della protezione internazionale dei diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite, prendendo in esame i diritti riconosciuti, gli obblighi imposti agli stati e i diversi tipi di garanzia dei diritti internazionalmente riconosciuti. I capitoli successivi contengono un approfondimento relativo alle garanzie internazionali dei diritti umani: il secondo e il terzo affrontano i controlli operanti nel quadro universale mentre il quarto tratta dell'attività delle corti regionali dei diritti umani. Gli ultimi 2 capitoli sono dedicati al rapporto fra protezione dei diritti umani e mantenimento della pace e gli importanti sviluppi della giustizia penale internazionale in quanto strumento di tutela dei diritti umani.

I diritti umani: riconoscimento e garanzia

1. I diritti

Dopo l'approvazione della Dichiarazione Universale si dovevano elaborare norme che riprendessero i principi proclamati in essa e norme istitutive di meccanismi di attuazione. Il compito fu affidato alla Commissione dei diritti umani, che nella prima fase della sua esistenza si è dedicata in modo esclusivo alla costruzione del sistema di protezione, attraverso l'elaborazione di atti di carattere generale. I due Patti internazionali sui diritti umani, dedicati rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, sono stati adottati dall'Assemblea Generale.

Le diverse "generazioni" dei diritti umani: anche la scelta di elaborare 2 Patti è frutto dello scontro politico-ideologico in atto. La priorità assegnata dagli stati occidentali e filo-occidentali ai diritti civili e politici e degli stati socialisti e da quelli in via di sviluppo ai diritti economici e sociali ha portato a una vera e propria divaricazione fra quelle che sono state descritte come prima e seconda generazione dei diritti umani. Il primo effetto di tale differenziazione è stata proprio la scelta di elaborare accordi internazionali separati.

Il catalogo dei diritti del Patto sui diritti civili e politici comprende tra gli altri:

  • Il diritto alla vita
  • Il diritto a non subire torture o pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
  • Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona
  • La libertà di riunione e quella di associazione
  • La libertà di pensiero, coscienza e religione

Mentre nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali sono riconosciuti tra gli altri:

  • Il diritto al lavoro
  • Le libertà sindacali
  • Il diritto alla sicurezza sociale
  • Il diritto alla salute fisica e mentale
  • Il diritto all'istruzione

La divisione dei diritti umani in distinte generazioni ha prodotto differenti procedure internazionali di garanzia, che nel caso dei diritti economici e sociali sono meno incisive. Persino le organizzazioni non governative (ONG) impegnate per l'attuazione dei diritti economici e sociali da una parte e dei diritti civili e politici dall'altra; si sono tradizionalmente distinte in organizzazioni di cooperazione allo sviluppo per i primi, e organizzazioni per i diritti umani per i secondi.

Talvolta si fa riferimento a un'ulteriore generazione di diritti umani: la terza. Comprende in particolare il diritto alla pace e il diritto ad un ambiente sano e pulito. Non è facile estendere alla terza generazione la nozione di diritti umani intesi come diritti individuali.

I diritti umani e le differenze culturali

Il riconoscimento internazionale dei diritti umani nel quadro di un'organizzazione a vocazione universale come le Nazioni Unite, solleva la questione delle particolari e differenziate condizioni storiche, culturali e religiose di cui anche l'Atto finale della Conferenza di Vienna riconosce l'esistenza. Un certo rilievo ha assunto in anni recenti la questione del rapporto fra diritti umani internazionalmente riconosciuti e cultura islamica.

Ci sono punti di attrito nel rapporto fra cultura islamica e convenzioni internazionali sui diritti umani, anche se questi riguardano in realtà un numero limitato di questioni: la libertà religiosa, il diritto di cambiare religione, il principio di non discriminazione (parità uomo-donna). Allargando il discorso all'influenza esercitata dall'insieme delle differenze politico-ideologiche, culturali o religiose sul modo d'intendere i diritti umani bisogna sottolineare che è lo stesso sistema di protezione dei diritti umani a incaricarsi di accomodare la varietà delle impostazioni.

I cataloghi regionali dei diritti umani

L'articolazione del sistema internazionale di protezione dei diritti umani fa capo sia alle Nazioni Unite che ad una componente regionale. Sono 3 i sistemi regionali di protezione dei diritti umani:

  • La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo 1950: dedica al catalogo dei diritti buona parte del titolo primo nel quale sono riconosciuti tra gli altri, il diritto alla vita, il diritto a non subire torture o pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona... all'incompletezza del catalogo per quanto attiene ai diritti economici e sociali, si è posto rimedio con il primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione che arricchisce l'elenco con il diritto al rispetto dei propri beni e il diritto all'istruzione. Altri diritti non previsti sono poi inseriti con protocolli aggiuntivi.
  • La Convenzione Americana dei diritti dell'uomo (Patto di San José) 1969: fa seguire un elenco di diritti simile a quello della convenzione europea e anche per i diritti economici e sociali è stato aggiunto un Protocollo.
  • La Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul) 1981: oltre a una serie di diritti individuali riconosce anche diritti collettivi. Essi rientrano in linea di massima in quelli che sono stati definiti diritti di terza generazione; fra questi ricordiamo il diritto alla pace e alla sicurezza internazionali. La carta africana prevede anche alcuni doveri individuali ma non è semplice cogliere l'esatta portata delle relative disposizioni.

I diritti delle persone più vulnerabili: i minori

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini del 1989 riprende e riformula regole pre-esistenti e le integra con regole nuove; dando vita ad un insieme organico di norme modulate in funzione dell'interesse specifico del minore. Fra i diritti riconosciuti si segnalano in particolare quelli relativi ai rapporti con la famiglia: il diritto del minore a non essere separato dai genitori contro la volontà di questi ultimi a meno che ciò non risulti necessario nell'interesse superiore dello stesso minore. Fra le norme della convenzione che sono state rielaborate al fine di tenere conto delle esigenze dei minori vi sono le libertà civili classiche (opinione, espressione, coscienza e religione, e associazione). Un posto importante occupano nella convenzione le norme finalizzate alla prevenzione e alla repressione dello sfruttamento dei minori nelle varie forme che questo può assumere, da quella economica a quella sessuale. A tutti gli obblighi imposti dalla convenzione si applica il criterio ermeneutico secondo il quale "in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli di competenza delle istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costruire

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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