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6. L'"ASSUNZIONE" DELLE PROCEDURE DELLA COMMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO
Le procedure della Commissione "assunte" dal consiglio sono state oggetto di riesame. Non è stata oggetto di revisione specifica la procedura pubblica in quanto tale: il posto che questa occupa e il significato che assume sono indubbiamente condizionati dalla riforma delle altre procedure.
7. LA REVISIONE PERIODICA UNIVERSALE (UPR)
La principale novità della nuova gestione delle procedure di controllo sul rispetto dei diritti umani operanti nel quadro delle Nazioni Unite è costituita dalla "Revisione periodica universale" o "UPR". Tra i principi che governano tale procedura ci sono:
- principio dello "universal coverage and equal treatment of all states"
- principio in base al quale l'esame della situazione dei diritti umani in tutti gli stati membri delle nazioni unite verrà svolto "in an objective, transparent, non-selective, impartial and non-politicized manner"
Il Consiglio ha introdotto la revisione periodica universale. L'esame ha una cadenza ciclica di 4 anni e mezzo e si articola in 14 sessioni di un apposito gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani.
Il processo di Revisione Periodica Universale, attraverso cui viene esaminata la situazione dei diritti umani in tutti i paesi delle Nazioni Unite, si svolge in 2 fasi:
- la prima, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro a composizione aperta dove hanno diritto di parola soltanto gli stati;
- la seconda, a livello di sessione plenaria del Consiglio, dove possono intervenire anche le organizzazioni non governative ONG.
8. IL CONTRIBUTO DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE ALL'AVVIO E ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI POLITICI
Una considerazione complessiva delle procedure di controllo internazionale gestite fino al 2006 dalla commissione dei diritti umani e a partire da quel momento dal consiglio presuppone
Che si tenga conto del ruolo complementare che hanno da tempo assunto rispetto ai meccanismi intergovernativi di controllo del rispetto dei diritti umani le organizzazioni non governative. Le ONG che operano nel settore della tutela dei diritti umani contribuiscono ad alimentare tali procedure rendendo disponibili le informazioni che hanno raccolto alle special procedures. Diverse ONG forniscono regolarmente al Consiglio informazioni utili nel quadro dell'URP. Alcune ONG presentano a volte comunicazioni nel quadro della complaint procedure. Raccogliere, sottoporre a verifica e trasmettere ai meccanismi di controllo informazioni su violazioni dei diritti umani contribuisce a fare in modo che questi operino in maniera efficace.
9. RIFORMA E LIMITI STRUTTURALI DEI CONTROLLI POLITICI
Un giudizio equilibrato sulla recente riforma del sistema di protezione dei diritti umani delle Nazioni Unite comporta che si eviti di cadere nella tentazione di avere aspettative che non tengano conto delle
caratteristiche intrinseche dei controlli politici. Fra i miglioramenti possibili ed effettivamente presenti nella riforma del 2006, vi sono:
- il fatto che il Consiglio abbia un rango più elevato di quello della Commissione nella gerarchia delle Nazioni Unite,
- la scelta di aumentare il numero delle sessioni e di rendere possibile la convocazione di sessioni speciali,
- la previsione di modalità di nomina dei membri del nuovo organo più selettive di quelle che si applicavano alla Commissione.
Fra questi punti di forza si segnala la collaborazione formale e informale con le ONG. Quanto all'UPR ha avuto l'effetto desiderato di limitare quella discrezionalità, tendente a sconfinare in arbitrio, che era diventata la caratteristica più saliente dell'ultima fase di attività della vecchia Commissione.
Resta da chiarire quale effetto produrrà l'introduzione dell'UPR sull'insieme dei meccanismi di controllo.
(politici e giuridici) operanti nel quadro delle Nazioni Unite.I CONTROLLI GIURIDICI
1. I COMITATI E IL LORO RAPPORTO CON LE NAZIONI UNITE
Gli accordi internazionali sui diritti umani stipulati nel quadro delle Nazioni Unite dannovita a meccanismi di controllo internazionale del rispetto dei diritti umani in essericonosciuti e ne affidano la gestione a "comitati", o treaty bodies, istituiti ad hoc.Altrettanti comitati sono stati istituiti al fine di verificare il rispetto di altre convenzioni.Le norme contenute in tali accordi vanno incontro ai limiti di efficacia soggettivacomuni a tutte le norme pattizie e non tutti gli stati hanno ratificato tutte leconvenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani. Ciò comporta che i controlligiuridici abbiano un ambito di applicazione variabile.
Per quanto riguarda il modo di operare dei diversi comitati esistono talune differenze:alcuni fra gli accordi mettono a disposizione una gamma di procedure di controllomeno ampia.
di altri. Varia da accordo ad accordo, il grado della eventuale "opzionalizzazione" dei meccanismi di garanzia, nel senso che questi sono talvolta oggetto di una facoltà di opting in o di opiting out, oppure contemplati in Protocolli aggiuntivi distinti dallo strumento principale. Nonostante tali differenze, non vi è dubbio che l'operatore dei treaty bodies sia ispirato a un modello comune, tanto che è possibile e utile descriverne le attività in maniera unitaria. Il più noto fra i comitati è il Comitato dei diritti umani istituito in base al patto sui diritti civili e politici. Si compone di 18 membri scelti in modo che siano rappresentativi delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici. Sono eletti a scrutinio segreto per un mandato di 4 anni dagli stati parti, sulla base di un elenco di persone designate da questi ultimi fra i propri cittadini in numero non superiore a 2 per ciascuno. Simili al comitato deiDiritti umani sono quasi tutti gli altri comitati. Fa eccezione solo il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, la cui istituzione non è contemplata dall'accordo internazionale di riferimento.
Gli accordi istitutivi dei comitati prevedono che fra questi e le Nazioni si instaurino rapporti di tipo funzionale. Il Patto sui diritti civili e politici prevede che il Segretario Generale "metta a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste" e che le "riunioni del Comitato si tengano normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra".
Ciascun comitato è tenuto a presentare ogni anno all'Assemblea generale un rapporto sulle proprie attività.
Si distinguono dagli altri comitati il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale e il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali.
Il primo si caratterizza per il collegamento particolarmente stretto e per il rapporto di reciproco condizionamento con l'Assemblea Generale.
2. L'ESAME DEI RAPPORTI PERIODICI DEGLI STATI
Tutti i treaty bodies hanno in comune il compito di gestire la prima forma di controllo giuridico del rispetto dei diritti umani, cioè ricevere ed esaminare i rapporti che gli stati parti ai diversi accordi sono tenuti a presentare loro. La presentazione dei rapporti degli stati nei tempi stabiliti è oggetto di obblighi specifici.
Agli stati parti del Patto sui diritti civili e politici si impone l'obbligo di riferire:
- sulle misure adottate per dare attuazione ai diritti in esso riconosciuti;
- sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti;
- sulle eventuali difficoltà che influiscano sulla sua applicazione.
I rapporti dovranno contenere informazioni dettagliate sull'attuazione di ciascuna norma del Patto nell'ambito dell'ordinamento.
interno. Ogni stato parte al Patto sui diritti civili e politici è tenuto a presentare il suo primo rapporto entro 1 anno dall'entrata in vigore del patto e ogni volta che il Comitato ne faccia richiesta. Una volta ricevuto il rapporto di uno stato, il comitato che lo riceve elabora una c.d. lista di issues. Tale prassi prevede che un relatore, un gruppo di lavoro o lo stesso comitato riunito in seduta plenaria preliminare preparino un elenco di punti in relazione ai quali vengono richiesti allo stato chiarimenti o informazioni aggiuntive. La lista di issues può ricevere una risposta scritta che viene allegata al rapporto principale. Il rapporto viene poi illustrato oralmente nel corso di una apposita seduta, al termine della quale i membri del comitato possono chiedere ulteriori chiarimenti o formulare obiezioni. Dopo aver esaminato i rapporti degli stati parti al Patto sui diritti civili e politici, il Comitato sui diritti umani trasmette agli Stati i propri rapporti e leosservazioni generali che ritenga opportune. Il sistema di controllo fondato sull'esame di rapporti periodici deve la sua importanza alla circostanza che si tratta dell'unico meccanismo previsto come obbligatorio per tutti gli stati parti degli accordi internazionali che danno vita al human rights treaty system delle Nazioni Unite. Il maggiore o il minore successo della procedura dipende dalla disponibilità da parte degli stati coinvolti a tenere conto delle osservazioni formulate dai comitati. 3. LA PROCEDURA ATTIVATA MEDIANTE COMUNICAZIONI STATALI Oltre ai rapporti degli stati parti sulla attuazione del Patto sui diritti civili e politici, il Comitato dei diritti umani è competente a ricevere ed esaminare le comunicazioni nelle quali uno stato parte pretenda che un altro stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal patto. La competenza in questione è facoltativa, essendo ricevibili solo le comunicazioni aventi per oggetto la situazione di uno stato parte.Che abbia formulato una apposita dichiarazione di accettazione.
La procedura prevista dal Patto prevede una fase preliminare nel corso della quale lo stato parte che pretenda che un altro stato parte abbia violato un obbligo stabilito nel Patto è chiamato ad attirare sul fatto l'attenzione dello stato accusato e quest'ultimo ha 3 mesi di tempo per fornire chiarimenti. Solo a distanza di 6 mesi dalla prima comunicazione ciascuno dei 2 stati, se non si è raggiunta una soluzione soddisfacente, può rivolgersi unilateralmente al Comitato.
Il Comitato si mette a disposizione delle parti favorendo una soluzione amichevole basata sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, quali sono riconosciuti dal Patto, e redige un rapporto contenente un breve resoconto dei fatti e l'indicazione dell'eventuale soluzione raggiunta.
Nell'ipotesi che una questione davanti al Comitato non sia raggiunta, la procedura può concludersi con la presentazione
da parte di qu