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Capitolo 5: Nullità, separazione e divorzio. I presupposti

La crisi del matrimonio: nullità, separazione e divorzio sono le risposte dell'ordinamento alla crisi del rapporto coniugale, istituti di rimedio al fallimento della vita comune; la nullità è un'anomalia dell'atto, separazione e divorzio dipendono da circostanze che influiscono sul rapporto coniugale, col divorzio che porta scioglimento del matrimonio e perdita dello status coniugale, mentre con la separazione il vincolo non viene meno. In caso di divorzio il coniuge debole ha diritto ad un assegno per mantenere invariato il tenore di vita, in caso d'invalidità l'assegno è solo temporaneo.

Invalidità del matrimonio

Principi e problemi di ordine generale. In caso di matrimonio invalido, l'invalidità non opera ex se, ma ci vuole una sentenza per privarlo degli effetti, che però non opera

retroattivamente edesso. L'annullamento opera come causa di scioglimento, impedendo al matrimonio di produrre nuovi effetti e non eliminando quelli che si sono già prodotti. Le invalidità matrimoniali sarebbero ipotesi di annullabilità, ma si distingue tra nullità in presenza di vizi di ordine pubblico e negli altri casi, coi primi che hanno azione imprescrittibile e gli altri prescrizione ordinaria; alle ipotesi di invalidità si affiancano quelle di inesistenza, vizio che si ha quando mancano gli elementi per qualificare come matrimonio la situazione. Si parla di matrimonio "irregolare" quando presenta anomalie irrilevanti riguardo la validità, ma che portano all'applicazione di sanzioni giuridiche. Per l'azione di nullità, il procedimento è del processo contenzioso e alla presentazione della domanda il tribunale può ordinare separazione temporanea dei coniugi; se vi sono figli la

La sentenza d'annullamento deve contenere provvedimenti relativi al loro affidamento e mantenimento.

Le cause di invalidità del matrimonio: bigamia, incesto e delitto. Bigamia, incesto e delitto sono solo le cause più gravi di nullità, impedimenti alla celebrazione del matrimonio che ne causano l'annullamento se celebrato; l'azione può essere esercitata da coniugi, ascendenti prossimi, PM e da coloro che abbiano interesse. Si tratta di invalidità che non può essere sanabile con la convivenza, e per alcune si ha imprescrittibilità.

Minore età, interdizione, incapacità naturale. Il matrimonio è un atto il cui consenso deve essere libero e consapevole.

a) Minore età: il minore non può sposarsi, se lo fa il matrimonio è invalido. L'azione possono proporla coniugi, genitori e PM; l'azione proposta da PM e genitori può essere paralizzata se il minore ha raggiunto la maggiore età, se

Si è verificato concepimento e si è nato un figlio.

Interdizione per infermità di mente: l'interdetto giudiziale, a differenza di quello legale e dell'inabilitato, non può contrarre matrimonio. Se viene celebrato può essere annullato, e possono agire il tutore, il PM, l'interdetto dopo la revoca dell'interdizione e coloro che abbiano un interesse; la coabitazione di un anno dopo la revoca dell'interdizione ha efficacia sanante, altrimenti il termine di prescrizione è decennale.

Incapacità naturale: il matrimonio è annullabile se concluso da persona che in condizione di incapacità di intendere e di volere. È annullabile sul presupposto dell'incapacità dello sposo, e la tutela dell'altro coniuge si traduce nell'esigenza di garantire stabilità del vincolo una volta che vi sia stata convivenza per un anno dal recupero delle piene facoltà mentali.

2.4. I vizi del consenso.

Tra i vizi della volontà sono compresi, oltre a violenza e errore dell'identità, anche l'errore sulle qualità essenziali ed il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Se l'invalidità dipende da vizi del consenso la legittimazione spetta al coniuge dal consenso viziato, e il PM non può proporre l'azione; l'azione non è proponibile se vi è stata coabitazione per un anno dalla cessazione della violenza o dal venire meno delle cause che abbiano portato il timore o dalla scoperta dell'errore.

a) La violenza: il matrimonio è annullabile se il consenso del coniuge è viziato da violenza morale, poiché quella fisica sarebbe un'ipotesi di mancanza del consenso. Anche la violenza nel matrimonio porta annullamento a condizione che si tratti di male ingiusto e notevole capace di impressionare una persona sensata; la violenza deve avere per scopo la celebrazione del matrimonio.

b) Il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo: si riferisce a quando lo stato psicologico di timore è generato nell'animo dello sposo da circostanze esterne diverse, a cui il matrimonio appare come la via per sottrarsi. Non basta un sentimento di angoscia o disperazione, e si distingue dalla violenza poiché non è generato da una minaccia diretta ad estorcere il consenso matrimoniale; può essere determinato da persecuzioni, gravi difficoltà economiche o familiari, forme di intimidazione. L'azione di annullamento per violenza o timore è ha prescrizione ordinaria. c) L'errore: accanto all'errore sull'identità dello sposo, si ha quello su qualità personali tali da escludere il consenso matrimoniale, legato a circostanze riferite ad ignoranza, che se il coniuge avesse conosciuto, non avrebbe dato il consenso. Il primo caso è l'esistenza di una malattia fisica o psichica o.diun'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale, conmanifestazioni esteriori della malattia socialmente percepibili. Il secondo è l'impotenza, ostacoloalla vita coniugale se perpetua, e in caso di matrimonio non consumato i coniugi potrannochiedere annullamento per errore o divorzio per inconsumazione. Il terzo è il transessualismo ol'omosessualità, anomalie che se rendono il matrimonio annullabile. Il quarto è l'esistenza di unacondanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, la dichiarazione didelinquenza abituale o professionale e quando il coniuge sia stato condannato per delitti inerentila prostituzione. Il quinto riguarda lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito. 2.5. Il matrimonio simulato. Il matrimonio può essere impugnato se gli sposi abbiano convenuto dinon adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti che ne discendono, come incaso di matrimonio per soddisfare desideri di moribondi, riparatori, obbligati, per ottenere espatrio, cittadinanza ecc. La simulazione deve avere oggetto l'esclusione dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, e non di uno solo di essi; il termine di prescrizione è un anno, trascorso il quale si può impugnare il timore di eccezionale gravità o se è mancata la convivenza e la consumazione, ottenere il divorzio. Entrambi i coniugi possono impugnare il matrimonio, e gli ordinamenti reagiscono a questi fenomeni con sanzioni penali o rimedi preventivi. 2.6. L'invalidità del matrimonio concordatario. La nullità dei matrimoni concordatari può essere pronunciata anche da giudici civili, e il procedimento di delibazione ha luogo su domanda delle parti o di una di esse. La Corte d'Appello deve accertare che il giudice ecclesiastico conoscesse la causa, che nei tribunali ecclesiastici le parti avessero il diritto di agire e resistere.che ricorrono le condizioni richieste dalla legge, specie che la sentenza ecclesiastica non contrasti l'ordine pubblico. Se si escludono i casi di nullità derivanti da motivi confessionali, la Corte d'Appello ha negato la delibazione in pochi casi; i problemi maggiori si sono posti in caso di riserva mentale, quando uno degli sposi abbia inteso di escludere uno dei bona matrimonii senza rendere partecipe l'altro. Nel diritto italiano l'annullamento del matrimonio simulato ha prescrizione di un anno, in quello canonico non prevede prescrizione o decadenza né da rilevanza alla convivenza. 3. Separazione e divorzio Con la caduta dell'indissolubilità del matrimonio, la famiglia non è più concepita come istituzione, ma come formazione sociale tutelata in ragione delle persone che la compongono; la separazione inoltre diventa il momento iniziale del processo destinato a sfociare nel divorzio, pur non essendo questo un obbligo. Il divorziorisulta come un rimedio per una situazione di crisi definitiva del rapporto. 4. La separazione personale E' un istituto che ha fondamento nel fatto che la convivenza sia divenuta intollerabile, ed è configurato come uno stato legale che non sorge sulla base del consenso dei coniugi, ma in seguito ad un provvedimento del giudice. Può essere giudiziale o consensuale. 4.1. La separazione consensuale. La separazione consensuale ha fonte nell'accordo dei coniugi, e diventa efficace con l'omologazione del tribunale, momento conclusivo di un procedimento articolato in due fasi: una in cui il giudice tenta una conciliazione e in caso di insuccesso dispone provvedimenti nell'interesse di coniugi e figli, un'altra in cui il tribunale omologa la separazione, potendosi rifiutare se gli accordi non tutelano i figli, suggerendo modifiche all'accordo. Il provvedimento giudiziale è condizione perché sorga lo status di separazione, ma è

garantita l'autonomia nella negoziazione e adempimento dei doveri reciproci.

4.2. La separazione giudiziale per intollerabilità della convivenza. La separazione giudiziale si può chiedere quando si verifichino fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o arrechino pregiudizio all'educazione della prole. Per pronunciare la separazione basta il riscontro di circostanze oggettive che incidano negativamente sulla prosecuzione della convivenza, configurandosi come il rimedio per porre termine a una situazione non più sostenibile e a regolare i modi di svolgimento della vita separata e i diritti/doveri dei coniugi verso i figli. Il giudice, col filtro dell'intollerabilità oggettiva, rivendica a sé il sindacato della serietà della crisi, eda rilievo all'esistenza di un insanabile conflitto tra coniugi o a circostanze oggettive.

4.3. La separazione con addebito. Se l'intollerabilità della convivenza

È determinata da comportamenti costituenti la violazione di doveri nascenti dal matrimonio tenuti consapevolmente da un coniuge, l'altro può chiedere al giudice di addebitare al primo la separazione; l'addebito è sanzione per la violazione dei doveri coniugali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
23 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Boscaioloasr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ferrando Gilda.