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Le linee guida di cui comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione
tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.”
art.8 Stato giuridico del nato “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia
che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.”
art.9 Divieto del riconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre “Qualora si ricorra a
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui
all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti
non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello
stesso codice.
La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30 comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4,
comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e
non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.”
(La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile-10 giugno 2014, n.162 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, commi 1 e 3, limitatamente alle parole in violazione del divieto
di cui all’articolo 4 comma 3.)
art.10 Strutture autorizzate “Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati
nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo
11.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul
superamento dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.”
art.11 Registro “ E’ istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di
sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione
delle tecniche medesime.
L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
L’Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori
epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
L’Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle
società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali
e all’Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall’articolo 15 nonché ogni
altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte
delle autorità competenti.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di
154.937 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.”
art.12 Divieti generali e sanzioni “ Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui
compenenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati e non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.00 a 400.000
euro.
Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti richiedenti.
In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR
28 dicembre 2000, n. 445.
Chiunque applichi tecniche di procreazioni medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso
secondo le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.
Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 a 300.000 euro.
Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o
di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 600.000 a un milione di euro.
Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula
di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere
umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro.
Il medico è punito altresì, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi
1,2,4 e 5.
E’ disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente
una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 7.
L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle
pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno.
Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può
essere revocata.”
art.13 Sperimentazione sugli embrioni umani “E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita a condizione che si
perseguono finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali,
siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche,
di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione
o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di
ibridi o di chimere.
La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente
articolo.”
art.14 Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni “E' vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e
di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore
a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre.
Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile.
Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione
embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti
dell'es