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DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI CONIUGI
GLI EFFETTI PERSONALI DELLA SEPARAZIONE la legge, nel disciplinare gli
effetti della separazione giudiziale tra i coniugi, si riferisce esclusivamente ai rapporti
patrimoniali, ed in particolare al mantenimento ed alla somministrazione degli
alimenti, mentre nulla dice circa i rapporti personali, effettuato quanto disposto
dall’art. 156 bis cc circa l’uso del cognome maritale.
A seguito della separazione, restano sospesi tra i coniugi, tutti i reciproci doveri
derivanti dal matrimonio, salvo l’obbligo di assistenza patrimoniale.
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO l’art. 156 cc dispone che il giudice stabilisce a
vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere
dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati
redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle
circostanze ed ai redditi dell’obbligato.
Nel valutare i bisogni del coniuge economicamente debole e il reddito di quello forte,
occorre considerare anche profili non economici, quali l’età, la salute e soprattutto la
capacità di lavoro, vale a dire l’attitudine del coniuge di provvedere al proprio
mantenimento, svolgendo un lavoro adeguato alle proprie capacità professionali.
Secondo la giurisprudenza eventuali elargizioni non meramente saltuarie, ma
continuative e protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio,
concorrendo a formare reddito, debbano essere valutate ai fini della concreta
determinazione dell’assegno di mantenimento.
GLI STRUMENTI A GARANZIA DELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
CARATTERE PATRIMONIALE l’art. 156 cc dispone al comma quarto che il giudice
che pronuncia la separazione può anche imporre al coniuge obbligato a prestare
idonea garanzia reale o personale dell’adempimento dei suoi obblighi. La garanzia può
naturalmente essere rappresentata da un pegno o da un’ipoteca che siano adeguati,
per il loro valore, all’ammontare degli obblighi, ma è considerata ammissibile anche
una cauzione o una fideiussione prestata da persona solvibile o da una banca.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il 39
sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di
esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
LA RICONCILIAZIONE è l’accordo che interviene tra i coniugi diretto a far cessare
o ad impedire il sorgere dello stato di separazione. Gli effetti della separazione
possono far essere cessati con un’espressa dichiarazione dei coniugi, oppure con un
comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
GLI EFFETTI PERSONALI DEL DIVORZIO il principale effetto del divorzio è il
riacquisto per ciascun coniuge della libertà di stato. Nessun effetto invece produce il
divorzio sulla cittadinanza italiana acquisita a seguito del matrimonio da parte del
coniuge straniero. La donna perde il diritto all’uso del cognome del marito che aveva
aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, salvo che non dimostri che il conservarlo
corrisponda ad un apprezzabile interesse proprio o dei figli.
L’ASSEGNO DI DIVORZIO è la somministrazione periodica o una tantum di un
assegno a favore del coniuge economicamente più debole. La legge indica una serie di
criteri che il tribunale deve considerare nell’erogazione dello stesso: le condizioni dei
coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico apportato da
ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno
e di quello comune e del reddito di entrambi, elementi tutti da valutarsi in rapporto
alla durata del matrimonio.
Il presupposto fondamentale per l’erogazione dell’assegno è costituito dallo squilibrio
reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno di essi, privo di mezzi adeguati al
proprio mantenimento si trovi nell’impossibilità transitoria o permanente di
procurarseli.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a
nuove nozze.
LE CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO la riforma del 1987 ha introdotto all’art. 5
comma 7 l’obbligo per il tribunale di disporre un criterio di adeguamento automatico
dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Adeguamento che tuttavia, in caso di palese iniquità può essere escluso con decisione
motivata.
Per quanto attiene alle modalità di liquidazione dell’assegno di divorzio vi è
l’alternativa fra la corresponsione periodica e la corresponsione in un’unica soluzione,
che può avvenire si mediante il pagamento di una somma di denaro, sia mediante il
trasferimento di diritti reali su beni mobili e immobili.
GLI ACCORDI TRA I CONIUGI IN VISTA DEL DIVORZIO la dottrina maggioritaria
non concorda con la giurisprudenza osserva che un eventuale accordo di carattere
patrimoniale ha solo lo scopo di abbreviare il procedimento anticipando un evento che,
in presenza delle condizioni legali, è comunque inevitabile, cosicché non è possibile
parlare di commercio di status.
In relazione ai patti in vista dell’annullamento del matrimonio la Cassazione ha 39
assunto una posizione del tutto diversa ridendoli validi.
IL DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO AD UNA PERCENTUALE
DELL’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO l’art. 12 bis attribuisce al coniuge titolare
dell’assegno di divorzio che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota
dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto di cessazione del
rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale
percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anno in cui
il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ in assenza di un coniuge
superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, si prevede infatti che l’ex
coniuge, se non passato a nuove nozze, e solo in quanto titolare di un assegno di
divorzio, abbia diritto alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae
origine il trattamento pensionistico non sia anteriore alla sentenza. Qualora invece
sussista un coniuge superstite la pensione di reversibilità e gli altri assegni sono
ripartiti fra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di un assegno, in base alla
durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
LE GARANZIE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO la disciplina
delle garanzie e degli strumenti di esecuzione coattiva degli obblighi patrimoniali
stabiliti dal tribunale in sede di divorzio è sostanzialmente analoga a quella prevista
nella separazione. In particolare, all’art. 8 comma 1 si prevede la possibilità per il
giudice di imporre all’obbligato di prestare l’idonea garanzia reale o personale qualora
sussista il pericolo che questi si sottragga all’adempimento degli obblighi di cui agli
artt. 5 e 6. La sentenza costituisce inoltre titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai
sensi dell’art. 2818 cc.
LE CONSEGUENZE SUCCESORIE la pronuncia di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio determinano il venir meno dello status di coniuge e
conseguentemente la perdita dei diritti successori ad esso inerenti. In caso di morte
dell’ex coniuge, il tribunale, però, può riconoscere all’altro, se titolare di un assegno di
cui all’art. 5 e qualora versi in stato di bisogno e non sia passato a nuove nozze, un
assegno periodico a carico dell’eredità; detto assegno deve essere determinato
tenendo conto dell’importo di quelle somme, dell’entità del bisogno, dell’eventuale
pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della quantità degli
eredi e delle loro condizioni economiche.
GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE
E DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI FIGLI
Mentre gli effetti della separazione e del divorzio fin ora esaminati sono nettamente
diversificati, con riferimento all’affidamento dei figli minori il legislatore detta una
disciplina pressoché unitaria dei provvedimenti che li riguardano. L’affidamento della
prole nella separazione e nel divorzio è disciplinato da due disposizioni: l’art. 155 cc e
l’art. 6 l. n° 898/1970, come sostituito dalla l. n° 74/1987 che hanno la medesima ratio
e tendenzialmente anche il medesimo contenuto. 39
I CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI il giudice della separazione,
dichiarando a quale dei coniugi i figli siano affidati, stabilisce misura e modo in cui
l’altro coniuge contribuisce al mantenimento, istruzione ed educazione, nonché le
modalità di esercizio dei suoi diritti nei loro confronti.
Risulta difficile indicare in concreto i quali siano i criteri in cui il giudice dovrà attenersi
nel decidere sull’affidamento. Nella prassi giudiziaria è stata quindi individuata una
serie di criteri in negativo:
è irrilevante l’eventuale addebito della separazione a carico di uno dei coniugi;
non possono ravvisarsi elementi ostativi nell’affidamento nell’instaurata
convivenza da parte di uno dei genitori quando la prole sia stata ben accolta
nella nuova famiglia;
l’infermità mentale a meno che non sia grave o legata ad alcolismo o
tossicodipendenza o da situazioni patologiche non proibisce l’affidamento;
sono irrilevanti le convinzioni religiose ai fini dell’affidamento.
LA POSIZIONE DI UN CONIUGE NON AFFADATARIO il genitore cui siano affidati i
figli, salvo diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di
essi; tuttavia le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate congiuntamente
da entrambi. In ogni caso il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, e può ricorrere al giudice quando ritenga
che siano state prese decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Il diritto di visita è la modalità con cui il genitore non affidatario esercita i suoi diritti e
doveri nei confronti dei figli. Le limitazioni apportate all’esercizio al diritto di visita del
genitore risultano spesso giustificata da gravi motivi, legati per lo più a pregressi
comportamenti del genitore pregiudizievoli al benessere psico-fisico del minore.
Per quanto atti