Diritto di famiglia
In sintesi
La famiglia. Il matrimonio: celebrazione, invalidità, effetti personali e patrimoniali. La separazione personale. Il divorzio. La filiazione. L'adozione. Origini e nozioni.
Il diritto di famiglia
Complesso di norme giuridiche che disciplinano le relazioni tra coniugi, conviventi ed eventuali figli.
Il Codice Napoleonico 1804
Il matrimonio civile era l'unica forma di unione personale rilevante per lo Stato. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie e la moglie di obbedire al marito. La moglie è obbligata a vivere con il marito e a seguirlo ovunque egli creda opportuno stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a tenere presso di sé la moglie e a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze e al suo stato.
Autorizzazione maritale: La moglie non poteva stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito; inoltre non poteva donare e acquistare né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Era previsto il divorzio che poteva essere chiesto dal marito per adulterio della moglie e dalla moglie per adulterio del marito solo nel caso in cui il marito avesse portato l’amante nella casa famigliare; inoltre era previsto il divorzio consensuale; si poteva ricorrere al divorzio in ipotesi di eccessi, sevizie o ingiurie gravi di un coniuge verso l’altro e in caso di condanna a pena infamante. Il codice disciplinava, inoltre, la separazione personale, alternativa al divorzio per chi avesse ostacoli di origine religiosa.
In materia di filiazione legittima vi era la presunzione di paternità, che poteva essere vinta attraverso l’azione di disconoscenza della paternità. L’adozione aveva esclusivamente la funzione di fornire un erede a chi non ne aveva; poteva adottare solo colui che avesse compiuto 50 anni e se l’adottato non aveva 25 anni era necessario il consenso dei genitori. Il padre esercitava la potestà sui figli e poteva esercitare metodi di correzione molto incisivi. Potevano succedere solo i figli legittimi. Il regime patrimoniale era quello della comunione.
Il Codice dell'Unità d'Italia
Il marito aveva il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto il necessario per la vita in proporzione alle sue sostanze. La moglie doveva contribuire solo nel caso in cui il marito non potesse badare al mantenimento della famiglia. Vi era l’autorizzazione maritale. Non vi era il divorzio; era però ammessa la separazione personale, fondata sul criterio della colpa. Vi era la presunzione di paternità. La potestà sui figli era assegnata al padre e il contenuto della potestà era molto ampio; il padre aveva l’amministrazione e l’usufrutto sui beni dei figli minori. Il regime patrimoniale era quello della separazione, ma era consentito anche un accordo per la comunione. I beni dotali dovevano essere restituiti in caso di scioglimento del matrimonio. In materia di successioni, ai figli naturali spettava la metà della quota spettante ai figli legittimi e inoltre i figli naturali dovevano essere riconosciuti; per i figli non riconoscibili era previsto un diritto agli alimenti.
Il Codice del 1942
Abolizione dell’autorizzazione maritale. Introduzione del matrimonio concordatario che era celebrato dal ministro del culto cattolico ed è regolato integralmente dal diritto canonico, ma acquista effetti civili a seguito della trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile. Il matrimonio è indissolubile. La moglie doveva seguire il marito, la sua condizione civile e prendeva il cognome di lui. Nella separazione l’adulterio del marito veniva considerato come causa di separazione solo se creava un grave danno alla moglie. Il coniuge colpevole della separazione non aveva diritto agli alimenti. Il regime legale era quello della separazione. In materia di filiazione vi era la presunzione di legittimità. I figli naturali avevano diritto alla metà della quota spettante ai figli legittimi in materia successoria. L’adozione aveva l’esclusiva funzione di dare un erede a chi non ne aveva. La potestà era esercitata dal padre.
La Costituzione Repubblicana
- Art. 29 Cost.: La famiglia è società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
- Art. 30 Cost.: La legge assicura ai figli nati al di fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia. Il secondo comma stabilisce che nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- Art. 31 Cost.: Prevede l’impegno dello Stato alla protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù.
Riforma del diritto di famiglia – L. 19 marzo 1975, n° 151
La riforma fu preceduta da alcune leggi speciali che hanno anticipato la sua entrata in vigore (legge sull’adozione e legge sul divorzio). Con la riforma del '75:
- È stata valorizzata la volontà dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio;
- Sono stati attribuiti eguali poteri ai coniugi, anche con riferimento alla potestà genitoriale;
- La separazione personale è stata svincolata dal criterio della colpa e subordinata al verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto;
- La riforma ha introdotto la comunione dei beni e regolato l’impresa familiare;
- È stata equiparata sostanzialmente la filiazione legittima e naturale anche in sede successoria; è stato eliminato il divieto di riconoscimento ai figli adulterini;
- Sono state introdotte importanti innovazioni in materia di azioni di stato (azione di disconoscimento della paternità e azione di dichiarazione giudiziale della paternità naturale).
Il matrimonio
La legge non enuncia una definizione di matrimonio, di cui fornisce un’analitica disciplina. Il matrimonio-atto viene configurato come un negozio bilaterale, puro (cioè al quale non possono essere apposti termini e condizioni) e solenne, che consiste nella manifestazione di volontà, espressa con una certa forma e un determinato contesto da due soggetti di sesso diversi, diretta a costituire tra loro un rapporto giuridico personale, qualificato dall’ordinamento come matrimonio.
La promessa di matrimonio
Si identifica nel fidanzamento ufficiale. Essa sussiste quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con l’intento serio di sposarsi. La promessa non obbliga a contrarlo né a eseguire ciò che non si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Tuttavia produce alcuni effetti giuridici, quali la restituzione dei doni e il risarcimento dei danni (artt. 90 e 91cc).
Le condizioni per contrarre matrimonio – artt. 84-90cc
Sono i requisiti indispensabili per una valida stipulazione del matrimonio; la loro mancanza è motivo di invalidità. La dottrina distingue tre categorie di requisiti per contrarre matrimonio:
- Quelli necessari per l’esistenza giuridica dell’atto;
- Quelli prescritti come condizione di validità del matrimonio (impedimenti dirimenti);
- Quelli che ne condizionano la semplice regolarità (impedimenti impedienti).
Età
La previsione di un’età minima per contrarre matrimonio è volta a garantire l’idoneità fisica e psichica dei nubendi, ossia l’attitudine al rapporto sessuale e alla procreazione, nonché la consapevolezza in merito agli obblighi matrimoniali e la capacità ad adempierli. L’età minima per contrarre matrimonio è 18 anni, 16 anni se emancipati.
L'interdizione per infermità di mente
A norma dell’art. 85 cc, l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio. La ratio della norma risiede nell’esigenza di proteggere l’incapace.
Libertà di stato
L’art. 96 cc stabilisce che non può contrarre un matrimonio chi sia già vincolato da un precedente matrimonio.
La parentela, l'affinità, l'adozione, l'affiliazione
Impediscono legami matrimoniali in base all’art. 87 cc. La parentela, anche naturale, in linea retta all’infinito e in linea collaterale di secondo grado dà luogo ad impedimenti non dispensabili (cioè non rimovibili dall’autorità giudiziaria); la parentela di terzo grado in linea collaterale – zio/a e nipote – è invece dispensabile (cioè può essere rimossa con autorizzazione giudiziale).
Il delitto
Art. 88 cc: sancisce il divieto di celebrare il matrimonio tra persone delle quali una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Divieto temporaneo di nuove nozze
Art. 89 cc sancisce che la donna prima di contrarre un nuovo matrimonio deve aspettare almeno 300 giorni dalla morte del precedente coniuge o dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili o di annullamento del precedente matrimonio. Questo termine si collega alla presunzione di concepimento in costanza di matrimonio.
Le formalità preliminari del matrimonio: pubblicazione
Il matrimonio deve essere di regola preceduto dalla pubblicazione, la cui mancanza non ne consente la celebrazione. La pubblicazione ha il duplice scopo di rendere conoscibile ai terzi l’intenzione delle parti di contrarre matrimonio per consentire l’eventuale proposizione di opposizione e di avviare gli accertamenti dell’ufficiale di stato civile sull’inesistenza di impedimenti al matrimonio.
Le opposizioni al matrimonio
Ne sono legittimati i genitori, e in loro mancanza gli ascendenti e i collaterali entro il terzo grado; in caso di tutela o curatela sono legittimati anche il tutore o il curatore. Se la causa di opposizione è costituita dal vincolo di un precedente matrimonio, la legittimazione è riconosciuta anche al coniuge del subendo; se la causa è la violazione del divieto di nuove nozze temporaneo, la legittimazione spetta ai parenti del precedente marito, e in caso di divorzio, anche al precedente marito. Se l’opposizione è stata proposta da chi non ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimessa l’opposizione.
La celebrazione del matrimonio
Il matrimonio ai sensi dell’art. 106 cc deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale. L’art. 110 cc prevede, tuttavia, che previo raddoppio del numero dei testimoni, la celebrazione possa tenersi anche in luogo diverso quando uno degli sposi, per infermità o per altri impedimenti, sia nell’impossibilità di presentarsi nella casa comunale. Il matrimonio viene solitamente celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile al quale gli sposi hanno presentato la richiesta di pubblicazione. Immediatamente dopo la celebrazione l’ufficiale di stato civile compila l’atto di matrimonio, nel quale devono essere riportate anche le eventuali dichiarazioni delle parti circa il riconoscimento o la legittimazione di figli naturali, o relative alla scelta della separazione dei beni. La funzione dell’atto del matrimonio è semplicemente quella di costituire la prova privilegiata nella dimostrazione dello stato coniugale.
Le singole cause di invalidità del matrimonio
- Invalidità derivanti da assenza delle condizioni per contrarre matrimonio;
- Invalidità derivanti da vizi del consenso;
- Simulazione;
- Matrimonio putativo;
- Matrimonio dell’incapace naturale.
Invalidità derivanti da assenza delle condizioni per contrarre matrimonio
- Mancanza di libertà di stato: Il matrimonio celebrato in violazione dell’art. 86 cc può essere impugnato dal coniuge, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale.
- Vincoli di parentela, affinità, adozione e impedimento per delitto: Il matrimonio contratto in violazione dell’art. 87 cc è invalido in quanto contrastante con il divieto di ordine pubblico dell’incesto. Occorre distinguere a seconda che l’impedimento sia dispensabile o meno: nel primo caso, l’azione non può essere proposta trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, con conseguente effetto sanante del decorso del tempo sul vizio dell’atto; nel secondo caso, invece, l’invalidità è insanabile e la relativa azione imprescrittibile. È nullo anche il matrimonio celebrato in violazione dell’art. 88 cc: si tratta di una nullità insanabile ed imprescrittibile e la relativa azione può essere esercitata dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da coloro che hanno un interesse legittimo e attuale.
- Difetto di età: Il matrimonio contratto dal minore o dal sedicenne non autorizzato, può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero.
- Matrimonio dell’interdetto: L’art. 119 cc prevede che il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente possa essere annullato a richiesta del tutore, del pubblico ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al momento del matrimonio, era già pronunciata sentenza di interdizione passata in giudicato, oppure se l’interdizione è stata pronunciata posteriormente, ma l’infermità preesisteva al tempo del matrimonio.
- Matrimonio dell’incapace naturale: L’art. 126 cc prevede che possa essere impugnato da quello dei coniugi che prova di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. Se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace abbia recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali, l’azione non può essere proposta. In mancanza di coabitazione, il termine di prescrizione è quello decennale, decorrente dalla celebrazione.
Le invalidità derivanti da vizi del consenso
Si tratta di violenza morale. Dal punto di vista soggettivo, la minaccia deve suscitare impressione su una persona normale e sensata; tale criterio astratto va contemperato dai criteri dell’età, del sesso e della condizione della persona i quali influiscono sulla valutazione della forza intimidatrice della minaccia. Legittimato all’azione è solo il coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza. In mancanza di coabitazione, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.
Il timore
È un vizio invalidante qualora sia di eccezionale gravità e derivi da cause esterne allo sposo. È definito come l’impulso psicologico che la percezione di un pericolo esercita sulla persona.
L’errore
Con la riforma del 1975 accanto all’errore sull’identità della persona, si è introdotta la figura dell’errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge. È essenziale che l’errore abbia avuto efficienza determinante nel procedimento formativo della volontà, nel senso che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. L’errore deve riguardare:
- L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
- L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni;
- La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
- La circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni;
- Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore.
La simulazione
Art. 123 cc. Ricorre quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Presupposto fondamentale è l’esplicita e antecedente pattuizione tra i nubendi preordinata ad escludere la società coniugale una volta sposati; accordo dal quale emerga che i coniugi vogliano dar vita soltanto ad una apparenza di matrimonio. Se i simulanti vogliono però non dare attuazione ad alcuni aspetti del matrimonio non fondamentali non si è in presenza di simulazione. La legittimazione all’impugnazione del matrimonio spetta a ciascuno dei coniugi. L’azione non può essere proposta nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione delle nozze, oppure, se non vi sia stata convivenza, decorso un anno dalla celebrazione stessa.
Il matrimonio putativo
È quel matrimonio invalido celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi che lo consideravano valido al momento della celebrazione. Pur essendo nullo produce ugualmente effetti in favore dei coniugi, o di uno di essi, e dei figli; l’eccezione si giustifica per tutelare il coniuge in buona fede e la prole. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronunzia nullità, se però è solo una il coniuge in buona fede.
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