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DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI CONIUGI

GLI EFFETTI PERSONALI DELLA SEPARAZIONE la legge, nel disciplinare gli

effetti della separazione giudiziale tra i coniugi, si riferisce esclusivamente ai rapporti

patrimoniali, ed in particolare al mantenimento ed alla somministrazione degli

alimenti, mentre nulla dice circa i rapporti personali, effettuato quanto disposto

dall’art. 156 bis cc circa l’uso del cognome maritale.

A seguito della separazione, restano sospesi tra i coniugi, tutti i reciproci doveri

derivanti dal matrimonio, salvo l’obbligo di assistenza patrimoniale.

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO l’art. 156 cc dispone che il giudice stabilisce a

vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere

dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati

redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle

circostanze ed ai redditi dell’obbligato.

Nel valutare i bisogni del coniuge economicamente debole e il reddito di quello forte,

occorre considerare anche profili non economici, quali l’età, la salute e soprattutto la

capacità di lavoro, vale a dire l’attitudine del coniuge di provvedere al proprio

mantenimento, svolgendo un lavoro adeguato alle proprie capacità professionali.

Secondo la giurisprudenza eventuali elargizioni non meramente saltuarie, ma

continuative e protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio,

concorrendo a formare reddito, debbano essere valutate ai fini della concreta

determinazione dell’assegno di mantenimento.

GLI STRUMENTI A GARANZIA DELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI

CARATTERE PATRIMONIALE l’art. 156 cc dispone al comma quarto che il giudice

che pronuncia la separazione può anche imporre al coniuge obbligato a prestare

idonea garanzia reale o personale dell’adempimento dei suoi obblighi. La garanzia può

naturalmente essere rappresentata da un pegno o da un’ipoteca che siano adeguati,

per il loro valore, all’ammontare degli obblighi, ma è considerata ammissibile anche

una cauzione o una fideiussione prestata da persona solvibile o da una banca.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il 39

sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a

corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di

esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

LA RICONCILIAZIONE è l’accordo che interviene tra i coniugi diretto a far cessare

o ad impedire il sorgere dello stato di separazione. Gli effetti della separazione

possono far essere cessati con un’espressa dichiarazione dei coniugi, oppure con un

comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

GLI EFFETTI PERSONALI DEL DIVORZIO il principale effetto del divorzio è il

riacquisto per ciascun coniuge della libertà di stato. Nessun effetto invece produce il

divorzio sulla cittadinanza italiana acquisita a seguito del matrimonio da parte del

coniuge straniero. La donna perde il diritto all’uso del cognome del marito che aveva

aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, salvo che non dimostri che il conservarlo

corrisponda ad un apprezzabile interesse proprio o dei figli.

L’ASSEGNO DI DIVORZIO è la somministrazione periodica o una tantum di un

assegno a favore del coniuge economicamente più debole. La legge indica una serie di

criteri che il tribunale deve considerare nell’erogazione dello stesso: le condizioni dei

coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico apportato da

ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno

e di quello comune e del reddito di entrambi, elementi tutti da valutarsi in rapporto

alla durata del matrimonio.

Il presupposto fondamentale per l’erogazione dell’assegno è costituito dallo squilibrio

reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno di essi, privo di mezzi adeguati al

proprio mantenimento si trovi nell’impossibilità transitoria o permanente di

procurarseli.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a

nuove nozze.

LE CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO la riforma del 1987 ha introdotto all’art. 5

comma 7 l’obbligo per il tribunale di disporre un criterio di adeguamento automatico

dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Adeguamento che tuttavia, in caso di palese iniquità può essere escluso con decisione

motivata.

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione dell’assegno di divorzio vi è

l’alternativa fra la corresponsione periodica e la corresponsione in un’unica soluzione,

che può avvenire si mediante il pagamento di una somma di denaro, sia mediante il

trasferimento di diritti reali su beni mobili e immobili.

GLI ACCORDI TRA I CONIUGI IN VISTA DEL DIVORZIO la dottrina maggioritaria

non concorda con la giurisprudenza osserva che un eventuale accordo di carattere

patrimoniale ha solo lo scopo di abbreviare il procedimento anticipando un evento che,

in presenza delle condizioni legali, è comunque inevitabile, cosicché non è possibile

parlare di commercio di status.

In relazione ai patti in vista dell’annullamento del matrimonio la Cassazione ha 39

assunto una posizione del tutto diversa ridendoli validi.

IL DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO AD UNA PERCENTUALE

DELL’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO l’art. 12 bis attribuisce al coniuge titolare

dell’assegno di divorzio che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota

dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto di cessazione del

rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale

percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anno in cui

il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ in assenza di un coniuge

superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, si prevede infatti che l’ex

coniuge, se non passato a nuove nozze, e solo in quanto titolare di un assegno di

divorzio, abbia diritto alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae

origine il trattamento pensionistico non sia anteriore alla sentenza. Qualora invece

sussista un coniuge superstite la pensione di reversibilità e gli altri assegni sono

ripartiti fra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di un assegno, in base alla

durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.

LE GARANZIE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO la disciplina

delle garanzie e degli strumenti di esecuzione coattiva degli obblighi patrimoniali

stabiliti dal tribunale in sede di divorzio è sostanzialmente analoga a quella prevista

nella separazione. In particolare, all’art. 8 comma 1 si prevede la possibilità per il

giudice di imporre all’obbligato di prestare l’idonea garanzia reale o personale qualora

sussista il pericolo che questi si sottragga all’adempimento degli obblighi di cui agli

artt. 5 e 6. La sentenza costituisce inoltre titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai

sensi dell’art. 2818 cc.

LE CONSEGUENZE SUCCESORIE la pronuncia di scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio determinano il venir meno dello status di coniuge e

conseguentemente la perdita dei diritti successori ad esso inerenti. In caso di morte

dell’ex coniuge, il tribunale, però, può riconoscere all’altro, se titolare di un assegno di

cui all’art. 5 e qualora versi in stato di bisogno e non sia passato a nuove nozze, un

assegno periodico a carico dell’eredità; detto assegno deve essere determinato

tenendo conto dell’importo di quelle somme, dell’entità del bisogno, dell’eventuale

pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della quantità degli

eredi e delle loro condizioni economiche.

GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

E DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI FIGLI

Mentre gli effetti della separazione e del divorzio fin ora esaminati sono nettamente

diversificati, con riferimento all’affidamento dei figli minori il legislatore detta una

disciplina pressoché unitaria dei provvedimenti che li riguardano. L’affidamento della

prole nella separazione e nel divorzio è disciplinato da due disposizioni: l’art. 155 cc e

l’art. 6 l. n° 898/1970, come sostituito dalla l. n° 74/1987 che hanno la medesima ratio

e tendenzialmente anche il medesimo contenuto. 39

I CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI il giudice della separazione,

dichiarando a quale dei coniugi i figli siano affidati, stabilisce misura e modo in cui

l’altro coniuge contribuisce al mantenimento, istruzione ed educazione, nonché le

modalità di esercizio dei suoi diritti nei loro confronti.

Risulta difficile indicare in concreto i quali siano i criteri in cui il giudice dovrà attenersi

nel decidere sull’affidamento. Nella prassi giudiziaria è stata quindi individuata una

serie di criteri in negativo:

è irrilevante l’eventuale addebito della separazione a carico di uno dei coniugi;

non possono ravvisarsi elementi ostativi nell’affidamento nell’instaurata

convivenza da parte di uno dei genitori quando la prole sia stata ben accolta

nella nuova famiglia;

l’infermità mentale a meno che non sia grave o legata ad alcolismo o

tossicodipendenza o da situazioni patologiche non proibisce l’affidamento;

sono irrilevanti le convinzioni religiose ai fini dell’affidamento.

LA POSIZIONE DI UN CONIUGE NON AFFADATARIO il genitore cui siano affidati i

figli, salvo diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di

essi; tuttavia le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate congiuntamente

da entrambi. In ogni caso il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere

di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, e può ricorrere al giudice quando ritenga

che siano state prese decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il diritto di visita è la modalità con cui il genitore non affidatario esercita i suoi diritti e

doveri nei confronti dei figli. Le limitazioni apportate all’esercizio al diritto di visita del

genitore risultano spesso giustificata da gravi motivi, legati per lo più a pregressi

comportamenti del genitore pregiudizievoli al benessere psico-fisico del minore.

Per quanto atti

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
39 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gibsonlespaul di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Autorino Gabriella Elvira.