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PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

Art. 69bis l.fall.: Decadenza dall'azione:”Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non

possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque

anni dal compimento dell'atto”. Fa riferimento alle azioni revocatorie non solo speciali ma anche ordinarie.

Se c’è un atto compiuto 4 anni prima alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, non posso colpire

l’atto con una revocatoria fallimentare, per la quale il periodo sospetto non si estende così in là, ma lo potrei

colpire con la revocatoria ordinaria sempre però che sia dentro ai primi tre anni e comunque non oltre i 5

anni dall’atto ( questo non è più un termine prescrizionale ma una decadenza).

Mentre, come abbiamo già visto, l’azione revocatoria ordinaria(come cita l’art.2903 cod.civ.) si prescrive in

cinque anni dalla data dell’atto, per la stessa azione ma applicata al fallimento(azione revocatoria

fallimentare) non può essere promossa decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento(dall’esercizio

dell’azione da parte del curatore fallimentare). Il termine di proponibilità di tre anni è qualificato anche come

termine di decadenza, quindi ad esso non possono essere applicate interruzioni o sospensioni.

LE ESENZIONI DALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE

L’art.67 comma 3 l.fall. dice che non sono soggetti all’azione revocatoria(ordinaria, quella generale) una

serie di atti che elenca dalla lettera a) alla lettera g), poi al comma 4 aggiunge che le disposizioni di questo

articolo(cioè dell’azione revocatoria fallimentare)non si applicano all’istituto di emissione,alle operazioni di

credito su pegno e di credito fondiario ed aggiunge che sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

La dottrina e la giurisprudenza si è dibattuta a lungo riguardo l’ampiezza dell’esenzione prevista dall’articolo

67 al comma 3 e si è giunti alla conclusione che mentre per la prima categoria la tutela data dall’esenzione

dovrebbe essere limitata agli atti normali (diverso invece per gli atti anormali che rientrano tra gli atti

revocabili), per le altre due categorie di atti(quelle previste al comma 4 e quelle previste dalle leggi speciali)

la tutela offerta dovrebbe essere massima e quindi un divieto di esercizio dell’azione revocatoria ordinaria

anche al di fuori del fallimento.

Elenchiamo tutte le ipotesi di esenzione:

- i pagamenti nei termini d’uso per forniture di beni e servizi eseguite nel corso dell’esercizio

dell’attività di impresa→effetto della riforma della legge fallimentare: evitare l’isolamento

dell’imprenditore in difficoltà da parte degli altri operatori.

Si è voluti sottrarre a revocatoria gli atti di ordinaria gestione dell’impresa, ma limitatamente ai

pagamenti, allo scopo di scongiurare il pericolo che l’imprenditore, già in condizione di crisi, veda

ulteriormente aggravata la sua situazione dalla interruzione dei rapporti commerciali da parte degli

abituali fornitori, preoccupati della possibile soggezione a revocatoria dei pagamenti conseguiti.

- le rimesse in conto corrente bancario(cioè i versamenti sul conto corrente intestato al fallito al quale

la banca aveva concesso un finanziamento)., purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e

durevole l’esposizione debitoria del fallito→effetto della riforma della legge fallimentare:

ridimensionare la portata economica di certe applicazioni della disciplina fallimentare.

Si parla di “conto corrente bancario”, cioè il conto che deve essere bancario, cioè individuato in

quel rapporto di cui è parte necessaria un’impresa bancaria, deve anche essere corrente, nel senso

di essere interessato da una disciplina contrattuale che consente l’effettuazione di operazioni in

un numero imprecisato e di segno contrapposto.

Di  rapporti  bancari  non  ce  n’è  uno  che  non  sia  disciplinato  tramite  conto  corrente.  La  banca  può  concedere  un  fido  

all’imprenditore,   io   posso   prelevare   in   qualsiasi   tempo,   qualsiasi   importo   perché   la   banca   me   li   mette   a   disposizione,  

l’importante   è   non   sforare   il   fido,   perché   la   banca   non   dovrebbe   concedermi   di   sforare,   e   se   sforo   vado   fuori   dal  

contratto.  Quando  ho  finito  di  pagare  i  miei  fornitori  dico  ai  clienti  di  accreditare  quanto  a  me  dovuto  direttamente  in  

c/c.  Quindi  può  essere  che  il  c/c  non  arrivi  mai  a  sforare  il  fido  perché  ci  sono  rimesse.  Tutte  queste  operazioni  danno  

origine  a  un  flusso  contabile.  

 

Con il termine “rimessa” si intende un accreditamento in conto, o ancora meglio ai fini della

procedura fallimentare, un atto in grado di attuare una riduzione dell’esposizione debitoria.

Con il termine “consistente” non si può parlare di criteri percentuali, infatti ad un Tribunale basterà

accertare la riduzione, perché non si può inserire elementi razionali e matematici in un contesto che

non ha giustificazione oggettiva.

Il termine “durevole” fa riferimento a rimesse in conto corrente che si sono rivelate durature, cioè

protratte(in tutto o in parte) sino alla chiusura del conto o sino alla dichiarazione di fallimento.

- le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo,destinasti a costituire l’abitazione principale

dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado→effetto della riforma della legge

fallimentare: tutelare la forma di risparmio privato che è costituita dall’investimento nella casa di

abitazione(tutela della fondamentale esigenza abitativa).

Per definire il cosiddetto “giusto prezzo” si fa riferimento a consulenze tecniche d’ufficio(salvo i

casi degli acquisti accompagnati da stime di esperti).

- gli atti compiuti nell’ambito delle procedure dirette alla soluzione della crisi, ad esempio i

pagamenti di servizi strumentali all’accesso alle procedura concorsuali minori in;esecuzione del

piano di risanamento, del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei

debiti→effetto della riforma della legge fallimentare: favorire la tempestiva emersione delle

situazioni di crisi dell’impresa.

Per quanto riguarda il primo esempio si tratta di esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di debiti

liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso

alle procedura concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Per quanto riguarda il secondo caso, si parla di esenzione dall’azione revocatoria per gli atti di

esecuzione del piano predisposto dall’imprenditore(adottato dalla maggioranza prevista nelle

deliberazioni straordinarie nel caso di società di persone,dall’amministratore nel caso di s.r.l. e dal

Consiglio di Sorveglianza nel caso di s.p.a.) che appaia idoneo a consentire il risanamento della sua

esposizione e il riequilibrio della sua situazione finanziaria, e la cui ragionevolezza sia attestata ai

sensi dell’articolo 2501-bis(“fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”) ,comma 4°,

cod.civ.

PIANO  DI  RISANAMENTO    

C’è   un’attestazione   del   professionista   che   deve   ai   sensi   dell’art.67   lett.   d,   la   ragionevolezza   di   questo   piano   idoneo   a  

consentire   il   risanamento   della   esposizione   debitoria   dell’impresa   e   assicurare   un   riequilibro   della   situazione  

finanziaria.  

Questo  piano  nella  pratica  viene  ad  essere  il  segnale  dell’accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti.  

Quindi  qui  il  controllo  è  fatto  ex-­‐post,  a  differenza  degli  accordi  di  ristrutturazione  e  del  concordato  preventivo  in  cui  

il  controllo  viene  fatto  ex  ante.  

 

Il piano di risanamento di composizione extragiudiziale dell’insolvenza, si compone di: riequilibrio

della situazione finanziaria si raggiunge fronteggiando i debiti verso terzi con corrispondenti crediti,

il tutto accompagnato dal ritorno ad un equilibrio economico assicurato dalla creazione delle

condizioni (organizzative,commerciali, industriali)per la produzione di ricavi sufficienti a

fronteggiare i costi. L’attestazione del piano di risanamento deve avvenire ai sensi dell’articolo

2501-bis, comma 4° cod.civ., e cioè:”La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501 sexies,attesta

la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente comma”.

Il rinvio all’articolo 2501-sexies(“relazione degli esperti”) deve dare indicazione sul contenuto

dell’attestazione e sulle caratteristiche e sulle modalità di designazione dell’esperto. Il professionista

verrà attribuito dal Tribunale solo nei casi di società per azioni o in accomandita per azioni e verrà

individuato(anche dall’imprenditore)in una lista di soggetti prevista dal legislatore.

- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti e da altri

collaboratori anche non subordinati del fallito→effetto della riforma della legge fallimentare:

assicurare all’imprenditore la stabilità di rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa anche in

situazioni di crisi della stessa.

Vengono esclusi dal beneficio dell’esenzione per i pagamenti dei crediti dei dipendenti e dei

collaboratori dell’imprenditore che non abbiano carattere strettamente r

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iure notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Bonfatti Sido.