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PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE
Art. 69bis l.fall.: Decadenza dall'azione:”Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non
possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque
anni dal compimento dell'atto”. Fa riferimento alle azioni revocatorie non solo speciali ma anche ordinarie.
Se c’è un atto compiuto 4 anni prima alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, non posso colpire
l’atto con una revocatoria fallimentare, per la quale il periodo sospetto non si estende così in là, ma lo potrei
colpire con la revocatoria ordinaria sempre però che sia dentro ai primi tre anni e comunque non oltre i 5
anni dall’atto ( questo non è più un termine prescrizionale ma una decadenza).
Mentre, come abbiamo già visto, l’azione revocatoria ordinaria(come cita l’art.2903 cod.civ.) si prescrive in
cinque anni dalla data dell’atto, per la stessa azione ma applicata al fallimento(azione revocatoria
fallimentare) non può essere promossa decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento(dall’esercizio
dell’azione da parte del curatore fallimentare). Il termine di proponibilità di tre anni è qualificato anche come
termine di decadenza, quindi ad esso non possono essere applicate interruzioni o sospensioni.
LE ESENZIONI DALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE
L’art.67 comma 3 l.fall. dice che non sono soggetti all’azione revocatoria(ordinaria, quella generale) una
serie di atti che elenca dalla lettera a) alla lettera g), poi al comma 4 aggiunge che le disposizioni di questo
articolo(cioè dell’azione revocatoria fallimentare)non si applicano all’istituto di emissione,alle operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario ed aggiunge che sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
La dottrina e la giurisprudenza si è dibattuta a lungo riguardo l’ampiezza dell’esenzione prevista dall’articolo
67 al comma 3 e si è giunti alla conclusione che mentre per la prima categoria la tutela data dall’esenzione
dovrebbe essere limitata agli atti normali (diverso invece per gli atti anormali che rientrano tra gli atti
revocabili), per le altre due categorie di atti(quelle previste al comma 4 e quelle previste dalle leggi speciali)
la tutela offerta dovrebbe essere massima e quindi un divieto di esercizio dell’azione revocatoria ordinaria
anche al di fuori del fallimento.
Elenchiamo tutte le ipotesi di esenzione:
- i pagamenti nei termini d’uso per forniture di beni e servizi eseguite nel corso dell’esercizio
dell’attività di impresa→effetto della riforma della legge fallimentare: evitare l’isolamento
dell’imprenditore in difficoltà da parte degli altri operatori.
Si è voluti sottrarre a revocatoria gli atti di ordinaria gestione dell’impresa, ma limitatamente ai
pagamenti, allo scopo di scongiurare il pericolo che l’imprenditore, già in condizione di crisi, veda
ulteriormente aggravata la sua situazione dalla interruzione dei rapporti commerciali da parte degli
abituali fornitori, preoccupati della possibile soggezione a revocatoria dei pagamenti conseguiti.
- le rimesse in conto corrente bancario(cioè i versamenti sul conto corrente intestato al fallito al quale
la banca aveva concesso un finanziamento)., purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l’esposizione debitoria del fallito→effetto della riforma della legge fallimentare:
ridimensionare la portata economica di certe applicazioni della disciplina fallimentare.
Si parla di “conto corrente bancario”, cioè il conto che deve essere bancario, cioè individuato in
quel rapporto di cui è parte necessaria un’impresa bancaria, deve anche essere corrente, nel senso
di essere interessato da una disciplina contrattuale che consente l’effettuazione di operazioni in
un numero imprecisato e di segno contrapposto.
Di rapporti bancari non ce n’è uno che non sia disciplinato tramite conto corrente. La banca può concedere un fido
all’imprenditore, io posso prelevare in qualsiasi tempo, qualsiasi importo perché la banca me li mette a disposizione,
l’importante è non sforare il fido, perché la banca non dovrebbe concedermi di sforare, e se sforo vado fuori dal
contratto. Quando ho finito di pagare i miei fornitori dico ai clienti di accreditare quanto a me dovuto direttamente in
c/c. Quindi può essere che il c/c non arrivi mai a sforare il fido perché ci sono rimesse. Tutte queste operazioni danno
origine a un flusso contabile.
Con il termine “rimessa” si intende un accreditamento in conto, o ancora meglio ai fini della
procedura fallimentare, un atto in grado di attuare una riduzione dell’esposizione debitoria.
Con il termine “consistente” non si può parlare di criteri percentuali, infatti ad un Tribunale basterà
accertare la riduzione, perché non si può inserire elementi razionali e matematici in un contesto che
non ha giustificazione oggettiva.
Il termine “durevole” fa riferimento a rimesse in conto corrente che si sono rivelate durature, cioè
protratte(in tutto o in parte) sino alla chiusura del conto o sino alla dichiarazione di fallimento.
- le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo,destinasti a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado→effetto della riforma della legge
fallimentare: tutelare la forma di risparmio privato che è costituita dall’investimento nella casa di
abitazione(tutela della fondamentale esigenza abitativa).
Per definire il cosiddetto “giusto prezzo” si fa riferimento a consulenze tecniche d’ufficio(salvo i
casi degli acquisti accompagnati da stime di esperti).
- gli atti compiuti nell’ambito delle procedure dirette alla soluzione della crisi, ad esempio i
pagamenti di servizi strumentali all’accesso alle procedura concorsuali minori in;esecuzione del
piano di risanamento, del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti→effetto della riforma della legge fallimentare: favorire la tempestiva emersione delle
situazioni di crisi dell’impresa.
Per quanto riguarda il primo esempio si tratta di esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso
alle procedura concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Per quanto riguarda il secondo caso, si parla di esenzione dall’azione revocatoria per gli atti di
esecuzione del piano predisposto dall’imprenditore(adottato dalla maggioranza prevista nelle
deliberazioni straordinarie nel caso di società di persone,dall’amministratore nel caso di s.r.l. e dal
Consiglio di Sorveglianza nel caso di s.p.a.) che appaia idoneo a consentire il risanamento della sua
esposizione e il riequilibrio della sua situazione finanziaria, e la cui ragionevolezza sia attestata ai
sensi dell’articolo 2501-bis(“fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”) ,comma 4°,
cod.civ.
PIANO DI RISANAMENTO
C’è un’attestazione del professionista che deve ai sensi dell’art.67 lett. d, la ragionevolezza di questo piano idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e assicurare un riequilibro della situazione
finanziaria.
Questo piano nella pratica viene ad essere il segnale dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Quindi qui il controllo è fatto ex-‐post, a differenza degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo in cui
il controllo viene fatto ex ante.
Il piano di risanamento di composizione extragiudiziale dell’insolvenza, si compone di: riequilibrio
della situazione finanziaria si raggiunge fronteggiando i debiti verso terzi con corrispondenti crediti,
il tutto accompagnato dal ritorno ad un equilibrio economico assicurato dalla creazione delle
condizioni (organizzative,commerciali, industriali)per la produzione di ricavi sufficienti a
fronteggiare i costi. L’attestazione del piano di risanamento deve avvenire ai sensi dell’articolo
2501-bis, comma 4° cod.civ., e cioè:”La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501 sexies,attesta
la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente comma”.
Il rinvio all’articolo 2501-sexies(“relazione degli esperti”) deve dare indicazione sul contenuto
dell’attestazione e sulle caratteristiche e sulle modalità di designazione dell’esperto. Il professionista
verrà attribuito dal Tribunale solo nei casi di società per azioni o in accomandita per azioni e verrà
individuato(anche dall’imprenditore)in una lista di soggetti prevista dal legislatore.
- i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti e da altri
collaboratori anche non subordinati del fallito→effetto della riforma della legge fallimentare:
assicurare all’imprenditore la stabilità di rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa anche in
situazioni di crisi della stessa.
Vengono esclusi dal beneficio dell’esenzione per i pagamenti dei crediti dei dipendenti e dei
collaboratori dell’imprenditore che non abbiano carattere strettamente r