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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il codice ha introdotto la nozione di liquidazione giudiziale, sostituendola alla nozione precedente di fallimento. In tutti i paesi più evoluti, la disciplina del fallimento ha conosciuto il passaggio da una nozione intesa in termini sanzionatori, ad una nozione di fallimento assolutamente diversa, l'impresa viene considerata un bene la cui conservazione è vitale per l'economia e per il mercato.
Si pone come soluzione l'abbattimento del debito mediante un accordo con i creditori, consentendo così la possibilità al fallito di ripartire da zero.
Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali diversi da quelli che presentano le caratteristiche dell'art.2 comma 1 d" imprese minori", e che siano in stato di insolvenza.
Il tribunale fallimentare è l'organo apicale della procedura ed opera in composizione collegiale; vigila sull'andamento della procedura, ha
facoltà in qualunque momento di sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di assumere le informazioni e di ottenere chiarimenti. Decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato. I provvedimenti resi dal tribunale hanno la forma del decreto motivato. Al giudice delegato sono attribuite delle funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura, della doppia funzione operativa e giurisdizionale, nonostante resti affidata al curatore l'amministrazione dei beni del debitore. Il giudice delegato interviene nella gestione della procedura, conservando poteri gestori propri a cui si aggiungono poteri sostitutivi, surrogatori, autorizzativi. Nel caso di poteri gestori ed autorizzatori: il giudice rende provvedimenti urgenti a tutela della conservazione del patrimonio; decide sull'instaurazione dei giudizi su proposta del curatore;giorni dalla comunicazione o dalla noti cazione, da parte del curatore, ilcomitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato.Il reclamo si propone al tribunale; quello avverso i decreti del tribunale dinanzi alla corted'appelloIl reclamo non sospende l'ef cacia esecutiva del provvedimento impugnato
IL CURATOR
Il curatore è un organo propulsivo della procedura, a questi è af data l'amministrazionedel patrimonio compreso nella liquidazione giudizialeè il curatore che compie tutte le operazioni della procedura nell'ambito delle funzioni chegli sono attribuite, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.È rimessa al curatore la predisposizione del programma di liquidazione, il quale èl'atto di piani cazione di indirizzo di tutta l'attività liquidatoria.Il curatore, con il codice, da organo di mera esecuzione delle direttive del giudicedelegato è divenuto un organo di amministrazione,
titolare di poteri di gestione dellaprocedura.Il curatore non può stare in giudizio senza autorizzazione del giudice delegato,Nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudizialei provvedimenti di nomina con uiscono nel registro nazionale istituito presso il ministerodella giustizia, viene assicurata una rotazione nell'attribuzione degli incarichi.Il curatore interviene nel procedimento come pubblico uf cialeI poteri del curatore, ai sensi dell'articolo 129 sono intrasmissibiliil curatore può delegare ad altri speci che operazioni, ad eccezione dei adempimenti chedeve compiere personalmente come ad esempio- la predisposizione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti mobiliari e immobiliar- L'invio dell'avviso ai creditori e a terzi interessati- Inoltro delle comunicazioni sull'esito del procedimento di accertamento del passivo.
programma di liquidazione
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a consultarsi con tecnici o altre persone retribuite.
Il curatore ha degli obblighi informativi: egli deve redigere relazioni che devono essere predisposte in determinate fasi della procedura.
- La prima relazione deve essere presentata al giudice delegato entro 30 giorni dall'apertura della procedura. Deve contenere un'informativa specifica sugli accertamenti compiuti ed elementi acquisiti relativamente all'insolvenza e alla responsabilità del debitore.
- Il curatore deve informare il pm dell'inadempimento del debitore e degli amministratori in ordine agli obblighi di deposito disposti nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
- Un'altra relazione che il curatore è tenuto a redigere detta "particolareggiata". Deve essere depositata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecuzione dello stato passivo. Consiste in una informativa dovuta.
sulle cause dell'insolvenza, valutazioni sull'operato diligente del debitore nell'esercizio dell'impresa e sull'interesse delle indagini penali. Le relazioni vanno trasmesse al PM.LE RELAZIONI PERIODICHE entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e ogni 6 mesi, sono presentate al giudice delegato quale rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte.
Le relazioni e le documentazioni sono trasmessi in copia al comitato dei creditori, entro 15 giorni il comitato può formulare osservazioni.
Le somme riscosse dal curatore devono essere versate sul conto corrente bancario o postale dell'interessato alla procedura.
Il prelievo di somme è eseguito su copia del mandato di pagamento del giudice delegato.
Le riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinuncia alle liti, ricognizione dei diritti di terzi e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore su
il comitato dei creditori.Il comitato dei creditori. Il tribunale decide con decreto motivato sentiti il curatore il comitato dei creditori- L'articolo 135 prevede l'ipotesi di sostituzione del curatore, su richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, i quali sono tenuti a .
. .
e
. fi .
. evidenziare le ragioni della richiesta e così il tribunale procede alla nomina del nuovo curatore valutati i motivi.- Il diritto al compenso del curatore è sancito all'articolo 137, competente è il tribunale su apposita relazione del giudice delegato.
COMITATO DEI CREDITORI
Il comitato dei creditori è l'organo rappresentativo del ceto creditorio rappresenta un punto di riferimento dell'intera procedura.
Il comitato vigila sull'operato del curatore, autorizza i suoi atti o esprime pareri nei casi previsti dalla legge, su richiesta del tribunale o del giudice delegato.- potere di vigilanza, nel senso che il comitato visiona
qualsiasi atto, documento delfascicolo;
propone reclamo contro i decreti del giudice delegato;
formula osservazioni sulle relazioni periodiche del curatore;
chiede la revoca del curatore;
Emette pareri in materia di progetto di riparto, sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi, di controllo, di direttori generali dei liquidatori delle società;
Emette pareri vincolanti in tema di esercizio provvisorio dell'impresa e di affitto di azienda in tema di programma di liquidazione, in ordine alla proposta di concordato;
Autorizza atti di straordinaria amministrazione del curatore e quelli indicati dall'articolo 132;
Nei confronti del curatore, il comitato si pone in posizione di sovraordinazione funzionale;
Può formulare l'istanza di revoca del curatore ed esprimere parere in ordine all'azione di responsabilità contro il curatore sostituito.
La nomina del comitato dei creditori, composto da tre o cinque creditori, compete
algiudice delegato che provvede entro 30 giorni dalla sentenza che apre la liquidazionegiudizialeil comitato dei creditori è l'organo collegiale, convocato dal presidente oppure quandone faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono amaggioranza dei votanti. Le deliberazioni del comitato devono essere motivate in formasintetica.I componenti del comitato devono adempiere i loro doveri con professionalità ediligenza richiesta dalla natura dell'incarico.- L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento dellaprocedura. Il giudice delegato così provvede all'immediata sostituzione dei componentidel comitato nei cui confronti ha autorizzato l'azione. L'azione per violazione degli obblighidi segretezza e di riservatezza può essere proposta sia nei confronti di tutti i componenti