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FASI DELLA PROCEDURA DEL CONCORDATO:
FASE PRELIMINARE. Il concordato (essendo una procedura volontaria) si apre con l’iniziativa del debitore che presenta una
proposta di concordato preventivo sulla base di un piano nel quale vengono indicati:
a) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi
partecipate, di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito; 51
b) L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (come ad esempio i
creditori o società da questi partecipate);
c) La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
Ne emerge che il debitore debba predisporre un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta, accompagnato dalla relazione di un professionista qualificato e indipendente che ne attesti
la fattibilità e finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Ma la
presentazione del piano non deve essere necessariamente contestuale a quella della domanda, poiché il debitore può
depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi
di presentare la proposta, il piano e la documentazione in un momento successivo, ossia entro un termine fissato dal
giudice compreso fra 60 e 120 gg e prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 gg. In tal modo il debitore
può provocare l’immediata applicazione di taluni effetti prodromici del concordato, fra i quali soprattutto il c.d. automatic
stay (blocco delle azioni esecutive e cautelari e delle iscrizioni ipotecarie), nel periodo di tempo normalmente occorrente
per l’elaborazione della proposta del piano, la sua attestazione di fattibilità e la raccolta di tutti i documenti previsti dalla
norma sopra menzionata. Tuttavia la domanda con riserva (o in bianco) non è ammissibile quando il debitore nei due anni
precedenti ha presentato altra domanda analoga alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Se il debitore concordatario è un imprenditore collettivo è possibile prevedere oltre alla cessione dei beni della società,
anche la riallocazione di questa mediante il mutamento dell’assetto proprietario e di poteri nella società.
Sotto diverso profilo occorre ricordare che i crediti derivanti da eventuali finanziamenti-ponte da chiunque e in qualsiasi
forma tecnica erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo possono essere parificati ai crediti prededucibili solo se gli stessi sono stati previsti nel piano e se la
prededuzione è stata espressamente disposta nel decreto di apertura del procedimento; ma per i finanziamenti effettuati
dai soci la prededuzione è limitata all’80% del loro ammontare, a meno che il finanziatore abbia acquisito la qualità di
socio proprio in esecuzione del concordato preventivo. Il finanziamento-ponte deve essere stato effettivamente eseguito
prima della presentazione della domanda, e se il tribunale dichiara inammissibile la domanda e apre il fallimento, la
prededucibilità in esame è esclusa, ciò comportando una forte remora alla concessione di tali finanziamenti
preconcordatari. È stato così previsto che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo
con continuità aziendale può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi
dell’art. 111. Inoltre il debitore può compiere con l’autorizzazione del tribunale anche atti urgenti di straordinaria
amministrazione da cui sorgono crediti ugualmente prededucibili.
Come detto sopra il piano concordatario può poi prevedere la suddivisione dei creditori in due categorie:
A)Suddivisione in classi, secondo la posizione giuridica ed interessi omogenei, nonché trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse e ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
B)Soddisfare non integralmente i creditori muniti di diritti di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca), purché il piano ne
preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di qui all’art. 67. Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. La norma
prevede delle condizioni:
-la garanzia reale di cui beneficia il creditore deve consistere nel privilegio, nel pegno o nell’ipoteca e deve avere ad
oggetto un bene appartenente al patrimonio del debitore. Ne restano escluse diverse forme di garanzia pur con efficacia
reale e ne restano esclusi anche i diritti di prelazione sui beni di terzi.
-insufficienza del valore del bene sul quale insiste la garanzia rispetto all’importo del credito garantito, si vuole cioè che la
percentuale di soddisfacimento del credito garantito non sia inferiore al rapporto fra il valore presumibilmente realizzabile
in sede di liquidazione del bene e il valore nominale del credito medesimo. Tale norma sembra presupporre un
soddisfacimento in danaro dei crediti garantiti e che la ristrutturazione avvenga attraverso qualsiasi forma, anche
mediante conversione dei crediti in quote di partecipazione in società.
-il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione deve essere indicato nella relazione
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 comma 3 lett. d).
-rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, ossia il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di
alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Importanti sono poi altre previsioni che può avere la domanda, ossia quella che autorizza il debitore a sciogliersi dai
contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, oppure semplicemente sospenderne l’esecuzione
per non più di 60 gg, prorogabili una sola volta. Nel caso poi che la domanda di concordato preveda la continuità aziendale
il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti
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anteriori per prestazioni di beni o servizi, alla condizione che un professionista indipendente attesti l’essenzialità di queste
per la prosecuzione della attività di impresa e la finalità di assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (infatti il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno
precedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.). Con il ricorso segue il deposito
presso il tribunale di alcuni dati aziendali (situazione patrimoniale/economica dell’impresa; l’elenco dei creditori; il valore
dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili), la cui veridicità viene attestata da un
professionista che abbia i requisiti previsti dalla legge. Quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, la
relazione del professionista deve attestare che la continuità aziendale sia funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori. La domanda di concordato deve essere comunicata al pubblico ministero e deve essere pubblicata a cura del
cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria: è tale pubblicazione che
distingue i creditori concorsuali da quelli extraconcorsuali, anche in relazione agli effetti del concordato nei loro confronti.
In caso di ammissione, il giudice delegato dovrà annotare il decreto di apertura sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.
In sede di riforma è stato disciplinato anche il nuovo istituto della transazione fiscale che consente di includere nella
proposta di concordato preventivo, i crediti tributari anche se non ancora iscritti a ruolo, favorendo l’adozione della
procedura di composizione negoziale della crisi. In conformità con le regole generali in tema di concordato preventivo, la
proposta di pagamento parziale e di dilazione può avere ad oggetto sia i crediti tributari chirografari, sia quelli privilegiati.
Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere
presentata anche al concessionario del servizio nazionale della riscossione e all’ufficio competenti, unitamente alla copia di
alcune dichiarazioni fiscali, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. La chiusura della procedura di
concordato con l’omologazione determina la cessazione della materia del contendere nelle liti fiscali o previdenziali.
FASE di AMMISSIONE. La fase successiva si apre con una verifica da parte del tribunale, della legittimità sostanziale dei
dati depositati e controllati dal professionista, ed eventualmente il debitore può chiedere l’integrazione nel piano di nuovi
elementi. Da qui si aprono due strade:
1) Il tribunale rigetta la richiesta di concordato preventivo con decreto (se non dichiara il fallimento è impugnabile con
ricorso in cassazione, altrimenti l’unico mezzo di impugnazione è il reclamo).
2) Il tribunale riconosce la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del concordato con decreto non reclamabile, con
cui dichiara aperta la procedura.
Nel dichiarare aperta la procedura il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale; ordina la
convocazione dei creditori non oltre 30 gg dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di
questo ai creditori; stabilisce un termine non superiore a 15 gg entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria
del tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor
somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal giudice. Il decreto è pubblicato a cura del cancelliere, e
anch