L INEAMENTI DI
DIRITTO FALLIMENTARE
B – C
ONFATTI ENSONI
. . 2014/15
A A . 2
INTRODUZIONE PAG
F . 4
ALLIMENTO PAG . 40
CONCORDATO FALLIMENTARE PAG . 45
ALTRE PROCEDURE FALLIMENTARI PAG
A . 48
LTRE PROCEDURE PAG 1
INTRODUZIONE
Per diritto fallimentare si intende un settore del diritto positivo che ha ad oggetto la crisi di impresa. Le procedure legate
alla crisi dell’imprenditore vengono dette procedure concorsuali, ossia una serie di procedure nelle quali con la presenza di
un’autorità pubblica viene regolato il rapporto tra un determinato soggetto ed il complesso dei suoi creditori.
Le procedure concorsuali sono disciplinate da leggi speciali, in particolare R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare),
la quale disciplina il fallimento, il concordato preventivo (accordi di ristrutturazione dei debiti) e la liquidazione coatta
amministrativa; essa è stata tuttavia modificata in tre momenti:
a) nel 2005, attraverso il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (cd. «decreto competitività»), convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, la
disciplina è stata modificata solo marginalmente, in quanto i cambiamenti hanno riguardato:
— il sistema delle revocatorie fallimentari (artt. 67 e 70 L.F): sono stati dimezzati i termini previsti per il periodo sospetto ai
fini della proposizione dell’azione, è stato esteso l’esonero dalla revocatoria ad un certo numero di atti e sono stati
introdotti nuovi e più sistematici principi in ordine agli effetti restitutori dell’azione;
—il concordato preventivo: sono stati modificati i presupposti di ammissione, sostituendo ai requisiti
di meritevolezza dell’imprenditore la previsione di un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti che
preveda altresì la suddivisione dei creditori in classi omogenee e trattamenti differenziati per ogni classe; è inoltre stato
ammesso alla procedura anche l’imprenditore che si trovi in stato di crisi, vale a dire in una situazione anteriore
all’insolvenza.
La legge di conversione del decreto competitività (L. 80/2005) ha inoltre delegato il governo ad attuare una più sistematica
e completa riforma dell’intera legge fallimentare, dettandone i principi ispiratori;
b) nel 2006, con il D.Lgs. 9gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali):
— sono state ridefinite le funzioni degli organi della procedura ed i rapporti tra di essi: in particolare, sono state ampliate
le competenze del comitato dei creditori, consentendogli una maggiore partecipazione alla gestione della crisi, e sono stati
modificati i requisiti per la nomina a curatore;
— per quanto riguarda le conseguenze personali del fallimento, sono state eliminate le sanzioni personali ed è stato
soppresso l’istituto della riabilitazione; le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito sono state
ristrette alle sole esigenze della procedura;
— è stata accelerata e semplificata la fase di accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura e
semplificando le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
— è stata velocizzata e resa più flessibile la fase della liquidazione dell’attivo, prevedendo la redazione di un programma di
liquidazione. contenente le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell’attivo. Le vendite possono inoltre
avvenire secondo procedure competitive più duttili rispetto ai rigidi schemi dell’esecuzione forzata;
— è stata introdotta la disciplina dell’esdebitazione,
— è stata abrogata l’amministrazione controllata.
La riforma ha inoltre dettato una disciplina transitoria, stabilendo che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le
domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento
e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data siano definiti secondo la legge anteriore;
c) nel 2007, il decreto di riforma è stato parzialmente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (cd. decreto
correttivo), intervenuto per colmare le lacune ed i punti contraddittori emersi dall’attuazione della riforma. In particolare,
il decreto correttivo ha modificato nuovamente l’area dei soggetti fallibili, introducendo un terzo parametro di
assoggettabilità ed eliminando i riferimenti alla nozione di piccolo imprenditore. In questo modo, è stata allargata l’area
dei soggetti fallibili, sensibilmente ristretta dalla riforma, addossando al debitore (e non più ai creditori che richiedono il
fallimento) l’onere di provare di essere un soggetto non fallibile. I presupposti della dichiarazione di fallimento sono
sostanzialmente due, e cioè:
— la natura di imprenditore commerciale (privato e non in possesso dei determinati requisiti previsti dal’art. 1 L.F.) del
debitore (presupposto soggettivo);
— lo stato di insolvenza art. 5 L.F. (presupposto oggettivo).
Il fallimento è la principale e più diffusa procedura concorsuale: le altre procedure (amministrazione straordinaria,
liquidazione coatta etc.) si pongono cioè come eccezioni — a cui si può ricorrere in presenza di determinati requisiti —
rispetto alla regola generale rappresentata dalla procedura fallimentare. 2
PROCEDURA CARATTERISTICHE PRES. OGGETTIVO PRES. SOGGETTIVO
Fallimento Procedura giudiziaria Stato di insolvenza Imprenditore commerciale non
Su richiesta di terzi/dell’imprenditore pubblico
Finalità esecutivo-satisfattiva
Concordato fallimentare Procedura giudiziaria Stato di insolvenza Imprenditore commerciale non
Su richiesta di terzi/dell’imprenditore pubblico
Finalità esecutivo-satisfattiva
Piano di risanamento Procedura giudiziaria Situaz. debitoria bisognosa di Impresa e imprenditore
attestato Su richiesta di terzi/dell’imprenditore risanamento e situaz. Fin.
Finalità riorganizzatoria-recuperatoria Bisognosa di riequilibrio
Accordo di Procedura giudiziaria Crisi d’impresa, anche Tutti gli imprenditori anche quello
ristrutturazione Su richiesta di terzi/dell’imprenditore pericolo di insolvenza agricolo
Finalità riorganizzatoria-recuperatoria
Concordato preventivo Procedura giudiziaria Stato di crisi Imprenditore soggetto fallimento;
Su richiesta di terzi/dell’imprenditore imprenditori soggetti a LCA; imprese in
Finalità riorganizzatoria-recuperatoria stato di liquidazione
Liquidazione coatta Procedura amministrativa Gravi irregolarità di gestione Banche, SIM, SICAV, società
amministrativa Su richiesta di terzi o stato di insolvenza cooperative, etc in quanto non esiste
Finalità estintiva accertato dai creditori un criterio generale.
Amministrazione Procedura giudiziaria/amministrativa Stato di insolvenza; num. Dip. Imprenditore commerciale
straordinaria delle grandi Su richiesta di terzi/dell’imprenditore Non inferiore a 200 da
imprese insolventi Finalità riorganizzatoria-recuperatoria almeno un anno; concrete
prospettive di recupero;
indebitamento complessivo
pari ad almeno 2/3 del totale
dell’attivo dello SP
Amministrazione Procedura giudiziaria/amministrativa Stato di insolvenza; num. Dip. Impresa che presenta un programma
straordinaria delle Su richiesta di terzi/dell’imprenditore Non inferiore a 1000 da di ristrutturazione o un programma di
imprese di rilevanti Finalità riorganizzatoria-recuperatoria almeno un anno; debiti per cessione dei complessi aziendali.
dimensioni in stato di ammontare complessivo non
insolvenza inferiore a 1 milione di euro.
Accordo di composizione Procedura giudiziaria Situazione di perdurante Debitori non soggetti a procedure
della crisi Su richiesta di terzi/dell’imprenditore squilibrio tra le obbligazioni concorsuali diverse da quelle regolate
Finalità esecutivo-satisfattiva assunte e il patrimonio per nel seguente capo
farvi fronte, nonché la
definitiva incapacità del
debitore di adempiere
regolarmente le proprie
obbligazioni
Piano del consumatore Procedura giudiziaria Stato di sovraindebitamento Debitori non soggetti a procedure
Su richiesta di terzi/dell’imprenditore concorsuali diverse da quelle regolate
Finalità esecutivo-satisfattiva nel seguente capo
Liquidazione del Procedura giudiziaria Stato di sovraindebitamento Debitori non soggetti a procedure
patrimonio Su richiesta di terzi/dell’imprenditore concorsuali diverse da quelle regolate
Finalità esecutivo-satisfattiva nel seguente capo 3
FALLIMENTO
La procedura fallimentare può essere definita come quella procedura giudiziale attraverso cui viene sottoposto ad
esecuzione l’intero patrimonio di un imprenditore commerciale quando questi si trova nell’impossibilità obiettiva di far
fronte regolarmente agli impegni assunti nei confronti dei propri creditori. E’ la procedura concorsuale il cui fine è quello
di ripartire il patrimonio di un imprenditore commerciale in stato d'insolvenza tra tutti i suoi creditori e a parità di
condizioni. I caratteri sono:
officiosità: la procedura può essere aperta anche in assenza di un titolo esecutivo ma prosegue per impulso di ufficio
fino al suo epilogo nei modi previsti dalla legge fallimentare. la procedura deve essere necessariamente instaurata su
iniziativa di un organo pubblico che poi viene condotta e gestita dallo stesso. Ciò non significa che i creditori non si
debbano attivare per far valere il proprio diritto, infatti l’inerzia porterà al non riconoscimento del loro diritto.
Unicità/Universalità oggettiva: il fallimento priva l’imprenditore insolvente dell’amministrazione e della disponibilità dei
beni esistenti alla data della dichiarazione. Se nell’esecuzione ordinaria il vincolo espropriativo colpisce singoli beni, in tal
caso viene colpito l’intero patrimonio del debitore, compresi i rapporti giuridici, le facoltà, i diritti potestativi, la contabilità
dell’impresa, i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, i beni che sono usciti dal suo patrimonio per mezzo di
azioni revocatorie, i beni sopravvenuti e le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura. Questo principio trova
fondamento nell’art 2740 cc ( responsabilità patrimoniale= il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri). RICORDA CHE fra il momento in cui sorge il credito e il momento in cui il creditore può
far valere detta responsabilità vi è uno sfasamento temporale dato che, prima di tradursi in un’azione espropriativa,
l’obbligazione del debitore deve scadere e deve rimanere inadempiuta e il creditore deve far accertare il credito e
munirlo di titolo esecutivo; passa quindi del tempo tanto che il patrimonio del debitore potrebbe modificarsi, cosicché i
beni che il creditore fa pignorare non sono più quelli che il debitore possedeva al momento del sorgere del credito o della
sua scadenza, ma sono quelli che effettivamente possiede al momento in cui il creditore avvia l’esecuzione forzata. Detto
principio viene anche detto principio della globalità, infatti comporta che siano compresi nella procedura tutti i beni e i
rapporti esistenti al momento in cui viene disposta la procedura, senza che in tal momento gli stessi siano identificati.
Universalità soggettiva: trova il suo fondamento nell’art 2741 cc ( Concorso dei creditori e cause di prelazione= I
creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause
legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche). Principio che si integra con l’art 2740 perché proprio il debitore
risponde verso i creditori dell’adempimento delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio, ciascuno ha diritto a essere
soddisfatto su quel patrimonio a parità di condizioni con gli altri. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio
del fallito: tutti i creditori concorsuali ( per titolo o causa anteriore alla dichiarazione) sono invitati a partecipare e qualora
intendano farlo devono sottoporre i loro diritti a controllo a controllo degli organi fallimentari nelle forme
dell’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Se ammessi diventano concorrenti. Anche i creditori verso la massa,
che sono extra concorsuali, per essere soddisfatti devono assoggettarsi a questa verifica. Dopo la dichiarazione di
fallimento nessun creditore, salvo alcune eccezioni, può continuare o iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni compresi
nel fallimento
PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO.
Presupposto oggettivo: Lo stato di insolvenza. Il codice non definisce l’insolvenza, e questa è menzionata espressamente
nell’art 2221 cc, secondo cui gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli
imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo
le disposizioni delle leggi speciali (che assoggettano alcune imprese a liquidaz coatta amministrativa
e amministraz straordinaria). L’art. 5 l. fall. stabilisce che «l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato
fallito», ed al secondo comma precisa che «lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Tale situazione non
deve essere momentanea e transitoria, ma deve consistere in una condizione ormai patologica dell’impresa, tale da non
consentirle di onorare le obbligazioni assunte con mezzi ordinari, perché son venute meno le condizioni di liquidità e di
credito necessarie ad un’attività commerciale. L’insolvenza dell’imprenditore, ai fini del fallimento, si presenta inoltre
quando si versa in una situazione di crisi finanziaria, indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
dell’imprenditore medesimo. Ciò che rileva è che l’imprenditore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni. A nulla rileva che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe
essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile. In particolare, poi, non è detto che degli inadempimenti
comportino necessariamente l’insolvenza, potendo l’imprenditore non aver onorato il debito volontariamente, ad esempio
perché trattasi di debito contestato, prescritto o estinto per compensazione. Non si può subordinare il giudizio di
regolarità degli adempimenti alle capacità reddituali dell’impresa ma bisogna subordinarlo al rispetto dei principi del cc in
tema di adempimento delle obbligazioni: il tribunale effettuerà un giudizio prognostico circa il futuro comportamento del
debitore rispetto al carico delle sue obbligazioni , senza limitarsi al presumibile rispetto dei tempi o dei modi
dell’adempimento. L’insolvenza deve manifestarsi all’esterno, non solo con inadempimenti ma anche con «altri fatti
esteriori» una prima casistica è data dall’art. 7 l. fall. ( irreperibilità, latitanza dell’imprenditore, chiusura dell’impresa,
4
trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo). Un secondo gruppo di fattispecie lo troviamo
nell’elenco dell’art 27, comma 1, l.fall.: la norma presume che il terzo convenuto in revocatoria conosca l’insolvenza del
debitore infatti rilevano il pagamento di debiti non scaduti, il suicidio, compimento di reati contro il patrimonio (es. truffa),
la cessione dei beni ai creditori, alienazione in blocco di tutto il patrimonio, licenziamento in massa dei dipendenti,
ripetuto trasferimento della sede dell’impresa ecc. sempre a riguardo della manifestazione esterna dell’insolvenza,
dottrina e giurisprudenza ridimensionano il ruolo da attribuire alla consistenza contabile del patrimonio del fallendo. Si
ritiene che l’eccedenza delle poste attive rispetto a quelle passive sia indifferente ai fini dell’accertamento dell’insolvenza,
nel senso che questa non è necessariamente esclusa dal fatto che la valutazione del patrimonio del debitore faccia
ragionevolmente ritenere che al termine della liquidazione tutti i creditori saranno integralmente soddisfatti. L’insolvenza
è necessariamente esclusa solo se il patrimonio del debitore è suscettibile di essere rapidamente convertito in denaro in
misura non inferiore all’entità globale dei crediti, scaduti o prossimi alla scadenza. In caso di impresa collettiva in
liquidazione, la valutazione del giudice circa lo stato dio insolvenza non può essere rivolta a valutare l’attitudine
dell’impresa a disporre della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione
aziendale ma deve, invece, accertare se gli elementi attivi del patrimonio consentono di assicurare il soddisfacimento
eguale e integrale dei creditori sociali. Si è maggiormente d’accordo in dottrina nel ritenere che sia irrilevante ai fini della
dichiarazione di fallimento lo sbilancio patrimoniale, cioè l’eccedenza contabile del passivo sull’attivo. I creditori,
nell’ambito di un’attività di impresa, sono garantiti non tanto dalla titolarità dei cespiti patrimoniali, spesso neanche di
proprietà dell’imprenditore, quanto dalla previsione di acquisto di beni futuri, cioè la fiducia che egli ispira a terzi sia per la
sua capacità produttiva, sia per le doti di correttezza e puntualità che gli consentono di ottenere dilazioni o finanziamenti.
Presupposto soggettivo: art. 1 l.f. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo
gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguent
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