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Diritto ecclesiastico - Stato e confessioni religiose di minoranza Pag. 1
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Lo Stato e le confessioni religiose di minoranza della Costituzione

La Costituzione come sappiamo, fissa nell'articolo 7 i principi riguardanti i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, mentre nel successivo articolo 8 2° e 3° comma detta le norme fondamentali nei rapporti con tutte le altre confessioni. Per indicare queste altre confessioni la Carta usa l'espressione "confessioni religiose diverse dalla cattolica", intendendo con questa espressione tutte le altre manifestazioni del religioso diversa da quella cattolica. Secondo l'art. 8 Cost. tutte le confessioni religiose organizzate danno vita ad altrettanti ordinamenti giuridici originari ed indipendenti da quello dello Stato. Quando lo Stato intenda dettare norme che riguardino le altre confessioni religiose, l'articolo 8, 3° comma Cost. prevede che i rapporti di esse con lo Stato "siano regolati per legge sulla base di intese con le relative".

“L’articolo 8 2° comma garantisce alle confessioni religiose di minoranza libertà organizzativa, e disciplina i rapporti dello Stato con tali organizzazioni riguardo alla sfera interna di ciascuna, escludendo l’ingerenza statale nella formazione di statuti.

Il 3° comma dell’art. 8 invece, prevede il caso che si renda necessario ed opportuno che il legislatore detti norme riguardanti le confessioni di minoranza, quando si pongano in rapporto con il mondo esterno ed agiscano nell’ambito della società civile, e, in vista di ciò, garantisce a tali organismi che la legge sarà emanata sulla base di relative intese con le rappresentanze.

I rapporti fra lo Stato e queste confessioni preesistono alle “intese”, dato che i gruppi sociali, pur riconosciuti come ordinamenti giuridici, tutte le volte in cui agiscono nell’ambito del diritto statuale, avvalendosi delle norme di esso, nonché dei servizi.

che sonoresi dalla pubblica amministrazione e dagli organi che garantiscono la giustizia, entrano in rapporto con loStato. I rapporti disciplinati dalla norma in esame riguardano un settore diverso dall'attività statuale; lanorma qui considerata ha dato luogo a notevoli controversie, soprattutto per quanto riguarda la naturagiuridica delle dette intese. La norma dell'art. 8 3°comma, contiene una riserva di legge nella materia delladisciplina dei rapporti fra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica. Questa riserva, poichégarantisce la libertà religiosa, che altrettanto importante della libertà personale, può essere annoverata, comequesta , fra le norme contenenti una riserva di legge assoluta e rinforzata, nel senso che il potere legislativodeve essere esercitato con modalità particolari, ossia, sulla base degli accordi e delle intese previste dagli artt.7 e 8 Cost. con le confessioni religiose interessate. La

La norma in questione, prevedendo l'emanazione di leggi concordate, usa alle confessioni religiose di minoranza, un trattamento analogo a quello previsto per la Chiesa cattolica e perciò assicura ad esse un rispetto formale più forte rispetto a quello che usa nei confronti di altri enti che entrano in rapporto con lo Stato. Quindi una legge che fosse emanata senza le intese o in maniera difforme da esse, non potrebbe essere considerata conforme a Costituzione. Le intese quindi possono essere considerate, rispetto alla legge di cui stanno alla base, una condizione di legittimità costituzionale.

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Publisher
A.A. 2011-2012
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lo Castro Gaetano.