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Lo Stato e le confessioni religiose di minoranza della Costituzione

La Costituzione, come sappiamo, fissa nell’articolo 7 i principi riguardanti i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, mentre nel successivo articolo 8 2o e 3o comma detta le norme fondamentali nei rapporti con tutte le altre confessioni. Per indicare queste altre confessioni, la Carta usa l’espressione “confessioni religiose diverse dalla cattolica”, intendendo con questa espressione tutte le altre manifestazioni del religioso diversa da quella cattolica.

Organizzazione delle confessioni religiose

Secondo l’art. 8 Cost., tutte le confessioni religiose organizzate danno vita ad altrettanti ordinamenti giuridici originari ed indipendenti da quello dello Stato. Quando lo Stato intenda dettare norme che riguardino le altre confessioni religiose, l’articolo 8, 3o comma Cost. prevede che i rapporti di esse con lo Stato “siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

Libertà organizzativa e rapporti con lo Stato

L’articolo 8 2o comma garantisce alle confessioni religiose di minoranza libertà organizzativa e disciplina i rapporti dello Stato con tali organizzazioni riguardo alla sfera interna di ciascuna, escludendo l’ingerenza statale nella formazione di statuti.

Intese e legislazione

Il 3o comma dell’art. 8, invece, prevede il caso che si renda necessario ed opportuno che il legislatore detti norme riguardanti le confessioni di minoranza, quando si pongano in rapporto con il mondo esterno ed agiscano nell’ambito della società civile. In vista di ciò, garantisce a tali organismi che la legge sarà emanata sulla base di relative intese con le rappresentanze.

Rapporti preesistenti e controversie

I rapporti fra lo Stato e queste confessioni preesistono alle “intese”, dato che i gruppi sociali, pur riconosciuti come ordinamenti giuridici, tutte le volte in cui agiscono nell’ambito del diritto statuale, avvalendosi delle norme di esso, nonché dei servizi che sono resi dalla pubblica amministrazione e dagli organi che garantiscono la giustizia, entrano in rapporto con lo Stato.

I rapporti disciplinati dalla norma in esame riguardano un settore diverso dall’attività statuale; la norma qui considerata ha dato luogo a notevoli controversie, soprattutto per quanto riguarda la natura giuridica delle dette intese.

Riserva di legge

La norma dell’art. 8 3o comma, contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti fra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica. Questa riserva, poiché garantisce la libertà religiosa, che è altrettanto importante della libertà personale, può essere annoverata, come questa, fra le norme contenenti una riserva di legge assoluta e rinforzata, nel senso che il potere legislativo deve essere esercitato con modalità specifiche.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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