Scuola di specializzazione per le professioni legali
Corso di diritto ecclesiastico - 2° anno
Elaborato per l’acquisizione del credito formativo
Candidata: Elisabetta Bucci
Matricola n. 5686794
Anno accademico 2014-2015
Il trattamento delle confessioni religiose diverse dalla cattolica nell'ordinamento italiano: alcuni indici dell'incompleta attuazione dei principi di laicità e pluralismo confessionale
Scopo del presente lavoro è passare in rassegna alcuni dei settori dell’ordinamento interno in cui emerge con maggiore evidenza la perdurante inattuazione dei principi di laicità e pluralismo confessionale. Occorre, pertanto, in via preliminare richiamare sinteticamente il fondamento e il contenuto di tali principi per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
L’articolo 2 Cost. costituisce la norma generale di riferimento del carattere pluralista dell’ordinamento repubblicano e riconosce il ruolo fondamentale delle formazioni sociali nello sviluppo della personalità di ogni individuo. In questo quadro, la Cost. assegna un rilievo specifico alle confessioni religiose che ritiene comprese tra le formazioni sociali (Corte cost. n.239 del 1984).
L’art. 8, 1° comma, Cost., le proclama “tutte” “egualmente libere davanti alla legge”, esprimendo il principio del pluralismo confessionale (Corte cost. n.203 del 1989) che segna il superamento della forma di stato confessionista, basato sull’opposto principio della “religione di Stato”. La Cost. repubblicana compie una svolta radicale rispetto alla scelta confessionista propria del Regno d’Italia, in particolare durante il periodo fascista.
L’art. 1 del Trattato lateranense riaffermava infatti espressamente, replicando la formula dell’art. 1 dello Statuto Albertino del 1848, che la religione cattolica apostolica e romana era “la sola religione dello Stato”. Alla posizione di privilegio accordata alla Chiesa, era allora affiancata una rigida legislazione per gli altri culti, “ammessi” nello Stato solo in quanto non professassero principi e non seguissero riti “contrari all’ordine pubblico e al buon costume” (art. 1 L.1159 del 1929).
L’ordinamento repubblicano s’informa a un pluralismo aperto, nel quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura di tutte le libertà garantite dalla Carta fondamentale e dalle fonti internazionali che tutelano i diritti inviolabili, senza che siano ammissibili privilegi verso questa o quella religione.
La previsione di una “religione di Stato” e la disciplina di sfavore per i culti diversi da quello cattolico contrastano con il riconoscimento della “eguale libertà” di tutte le confessioni; appare, pertanto, coerente con il mutato quadro costituzionale la previsione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale dell’Accordo di Revisione del Concordato Lateranense con il quale S. Sede e Repubblica (nel rispetto dell’art. 8, 1° comma, Cost.) hanno dichiarato insieme di considerare non più in vigore il principio della religione di Stato, abolito in seguito alla sostituzione dello Statuto Albertino con la Cost. del 1948 (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 1992).
La norma restrittiva dell’uguaglianza e della libertà delle confessioni diverse dalla cattolica contenuta nell’art. 1 L. n. 1159 del 1929 è da considerarsi implicitamente abrogata per la sua assoluta incompatibilità con il combinato disposto degli artt. 8, 1° comma, e 19 Cost., che sanciscono la “libera” esistenza di qualsivoglia realtà confessionale e la “libera” professione dei principi di ogni fede religiosa. È quindi escluso il controllo statale sui principi ispiratori del credo e sulla loro contrarietà all’“ordine pubblico”, con il solo limite, applicabile all’esercizio del culto, della conformità dei riti effettivamente praticati al buon costume.
Il principio di laicità
Per quanto concerne, specificamente, il principio di laicità, occorre osservare che alla mancanza di una specifica ed espressa menzione di esso nel testo della Carta Costituzionale ha sopperito la sua affermazione per via giurisprudenziale, a opera della Corte Cost.: tale principio è stato, in particolare, ricavato in via interpretativa dall’analisi sistematica degli artt.2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Carta. La laicità, per come ricostruita dal Giudice delle Leggi, in primo luogo, “non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (Corte cost. n.203 del 1989).
La Repubblica, pertanto, in attuazione della previsione costituzionale che le affida il compito di promuovere l’effettivo godimento dell’uguaglianza e della libertà degli individui (art. 3, 2° comma Cost.), può legittimamente predisporre gli strumenti perché la libertà religiosa individuale e collettiva abbia concreta tutela, a condizione però che simili interventi non diano luogo a discipline privilegiate a favore di questa o quella religione.
Dalla laicità, per la Corte cost. discendono alcuni “riflessi” o “corollari”, che ne hanno puntualmente specificato la portata e i contenuti giuridici, tra cui la “distinzione degli ordini” tra lo Stato e le confessioni religiose, tra la sfera temporale e la sfera spirituale che caratterizza “nell’essenziale” il principio in esame (Corte cost. n.334 del 1996); da esso deriva, a propria volta, il divieto di ingerenza statuale nell’indipendenza delle confessioni religiose (n.295 del 1990).
Altri corollari del principio di laicità sono stati dalla Corte individuati nel “pluralismo confessionale e culturale” entro il quale devono convivere “in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse”, che implica la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza (n.440 del 1995), e il pari diritto dei non credenti; nel divieto di ogni tipo di discriminazione tra religioni nonché nel dovere “di equidistanza e di imparzialità” dello Stato rispetto a tutti i culti, che sancisce l’illegittimità di discipline differenziate in base all’elemento religione (n.508 del 2000) e che risulta diretta conseguenza dei principi di uguaglianza senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutti i culti (n.168 del 2005), fatta salva la specificità della disciplina bilaterale convenuta con le confessioni religiose (n.346 del 2002).
Principi di laicità e pluralismo confessionale
Ciò precisato, si può ora iniziare a riflettere su alcuni degli indici dell’attuale incompleta inattuazione dei principi di laicità e pluralismo confessionale (per come sopra ricostruiti); a tal proposito occorre precisare, in primo luogo, che la Costituzione italiana, dedica due distinti e successivi articoli alla disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (tradizionalmente religione della maggioranza dei cittadini italiani) e a quelli tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica (rispettivamente artt. 7 e 8).
L’art. 7, dopo aver sancito, al primo comma, la reciproca indipendenza e autonomia tra ordinamento statale e Chiesa Cattolica, fa riferimento allo strumento di regolazione dei rapporti tra di essi: i Patti Lateranensi del 1929 e le successive modificazioni agli stessi apportati.
Per quanto concerne, invece, l’art.8, esso, dopo aver sancito il fondamentale principio dell’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge e il diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi tramite propri statuti, nei limiti del rispetto dell’ordinamento giuridico italiano, individua nelle Intese lo strumento di regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (che presentino un’organizzazione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8).
In dottrina è stato osservato che già l’astratta previsione costituzionale del meccanismo delle Intese presenta un precipuo vizio genetico, essendo stato pensato per riequilibrare la posizione “deteriore” in cui, tradizionalmente, versavano le confessioni di minoranza e per rendere, per così dire, più “indolore” la conferma costituzionale del sistema concordatario con la Chiesa Cattolica.
Invero, la previsione di un diverso strumento regolativo dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica e Stato e confessioni religiose di minoranza sembra potersi giustificare alla luce di motivi storico-politici, in via approssimativa riconducibili all’indiscutibile antichità delle relazioni tra ordinamento statale e Chiesa di Roma nonché al profondo radicamento della religione cattolica nella cultura dello Stato italiano.
Il disposto costituzionale dell’art. 8, 3° comma, pone, peraltro, un fondamentale interrogativo inerente il se, ed eventualmente in base a quali criteri, tutte le confessioni religiose (i cui Statuti non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano) possano beneficiare delle Intese.
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Riassunti di diritto ecclesiastico - Istituzioni religiose e rapporti con lo Stato
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