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Diverse tesi in merito:

a) Il procedimento speciale predisposto per la riforma dei Patti Lateranensi eleva le disposizioni di queste allo stesso livello della Costituzione - Tesi della costituzionalizzazione dei Patti lateranensi.

b) La disposizione dell'articolo 7 avrebbe costituzionalizzato soltanto il pattizio, il fatto cioè che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere disciplinati per via bilaterale rinforzata di legge. - Tesi della riserva.

La Corte Costituzionale è intervenuta, con la sentenza 30/1971, affermando che l'articolo 7 ha creato una situazione nuova rispetto a quella esistente nel periodo precedente. L'innovazione non è stata tale da elevare le singole disposizioni concordatarie a livello costituzionale, ma non si è limitata a dare forza costituzionale al principio pattizio. Essa ha fornito le norme di derivazione pattizia, desumibili dalla legge di esecuzione dei Patti lateranensi (810/1929), di una prodotto diritto.

Capacità di resistenza rispetto alle norme costituzionali, tranne che non si tratti di supremi dell'ordinamento costituzionale. Infatti se si verifica un contrasto tra una norma concordataria e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale sarà la prima a cedere, mentre se il contrasto c'è con una norma costituzionale che non integra un principio supremo, la relativa disposizione concordataria resisterà con una forza uguale a quella delle leggi costituzionali.

Si deve tenere presente che la riforma dei Patti lateranensi, ipotizzata dall'articolo 7, è stata realizzata con grande ritardo rispetto all'approvazione della Costituzione, soltanto nel 1984. Ed è stata approvata con procedimento ordinario, dal momento che si trattava di modifiche accettate da entrambe le parti. Si può sostenere, di conseguenza, che la pronuncia del 71 della Corte Costituzionale non è più applicabile al nuovo Concordato.

(alla legge di esecuzione che ha introdotto nell'ordinamento il nuovo Concordato), essendo stato questo approvato col procedimento tipico delle leggi ordinarie. Tuttavia, è vero che la questione ha perso gran parte della sua importanza, poiché la riforma del 1984 ha eliminato molti di quei contrasti che esistevano un tempo tra il contenuto delle norme pattizie e le norme costituzionali.

- Le Intese con le confessioni diverse dalla cattolica

La costituzione, al terzo comma dell'articolo 8, prevede le Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Esse regolano i rapporti complessivi tra Stato e confessione religiosa, sono elaborate e stipulate nell'ambito di una contrattazione tra il governo e la rappresentanza confessionale. Dunque, l'Intesa è uno strumento di diritto internazionale mentre il Concordato è un contratto di diritto pubblico interno.

- Formazione dell'Intesa: la

trattativa per l'Intesa si avvia e si sviluppa al livello governativo:Comincia con l'incontro tra la rappresentanza nazionale della confessione e la Commissione per le Intese, l'apposita istituita dal governo. In questo incontro si valuta il progetto di intesa presentato dalla confessione interessata. Una volta raggiunto l'accordo, questo viene firmato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (in genere, il Presidente della Confessione) e dal rappresentante confessionale. Questo costituisce la base necessaria per la presentazione del relativo disegno di legge di approvazione. Il disegno di approvazione deve essere presentato in Parlamento. Il testo normativo può essere approvato o respinto, ma non può essere emendato in modo tale da risultare difforme rispetto al Testo pattizio, ciò in base al principio di bilateralità. Nel caso in cui il Parlamento respinga tutto o parte del testo legislativo, il Governo dovrà riaprire ilnegoziato con la rappresentanza confessionale. Con l'approvazione della legge, il principio di bilateralità diventa massimamente operante. Le disposizioni possono essere revisionate soltanto con un nuovo negoziato e quindi sostituite da un'altra legge di approvazione su base di intesa. (Gli accordi con le confessioni acattoliche non potranno mai essere modificate unilateralmente, ma soltanto con successive intese). Le intese sin ad oggi stipulate prevedono dei meccanismi specifici di verifica e di eventuale riforma. Una previsione prevede che le parti devono sottoporre il contenuto dell'Intesa ad un nuovo esame, al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della relativa legge di approvazione. Un problema destinato a rimanere aperto è se le confessioni religiose abbiano tutte un vero e proprio diritto a stipulare un'Intesa con lo Stato, e correlativamente se lo Stato sia obbligato ad avviare la trattativa in vista di una possibile Intesa. Fino ad

Oggi il problema è stato risolto con intelligenza e buon senso pratico: a nessuna confessione è stata negata la possibilità di avviare trattative, mentre a tutte è stata posta la condizione del previo riconoscimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione e della legge 1159/1929 (l. sui culti ammessi).

I contenuti delle intese: Non ingerenza Accentuata ripetitività dei contenuti; dello Stato nell'organizzazione e nelle questioni interne; libertà di svolgere la propria missione; 8 per mille del gettito IRPEF Matrimonio Enti Edifici di culto; ; ; ; Insegnamento nomina dei ministri di culto a scuola; Libertà nella .

Trattamento dei culti Ci sono differenziazioni giuridiche di trattamento tra le confessioni religiose: l'uguaglianza sta nella loro libertà. Per esempio, la disciplina che riconosce determinate strutture ecclesiastiche presenti solo in alcune organizzazioni confessionali non lede le

aspettative delle altre e non viola il principio di uguaglianza, in quanto è evidente che nessuna confessione potrebbe lamentarsi per i riconoscimenti concessi ad altre, in quanto questi non toglierebbero nulla alle garanzie di cui essi fruiscono per la propria specifica organizzazione. In secondo luogo possono essere riconosciuti dei comportamenti tipici dei fedeli di culto, che ugualmente non lederebbero l'uguaglianza dei cittadini dal momento che i fedeli di altri culti non seguono quegli stessi comportamenti. Anche in sede di contrattazione bilaterale, il rifiuto di una confessione religiosa di fruire di un determinato vantaggio giuridico, finanziario o sociale non trasforma perciò questo stesso vantaggio, concesso ad altri, in privilegio illegittimo. Per esempio alcune confessioni non partecipano alla spartizione dell'otto per 1000 per autonomadecisione. Ci sono infine ipotesi nelle quali acquista un residuo rilievo pratico il consenso, maggiore o minore, che unaconfessione religiosa può vantare rispetto ad altre nell'ambito comunitario. Il consenso e le dimensioni di una confessione di per sé non giustificano una diversa disciplina giuridica per uno stesso ambito di rapporti, ma possono influire sulle modalità concrete di organizzazioni di determinati servizi. Esempio tipico è quello dei servizi di assistenza spirituale nelle strutture obbliganti, nelle quali è previsto che il servizio di assistenza cattolica venga prestato in modo continuativo, mentre l'assistenza di altri culti viene prestata garantendo il diritto di accesso dei rispettivi ministri dietro specifica richiesta degli utenti. La rilevanza dell'elemento quantitativo può operare anche in senso inverso, cioè provocando un apparente privilegio per i culti di minoranza. Per esempio, spesso la confessione cattolica subisce controlli più penetranti che non sono imposti ad altre confessioni. Anche queste differenziazioni di

trattamento non comportano discriminazioni, ma discendono dal fatto che la maggiore rilevanza di un gruppo sociale può indurre il legislatore a chiedere maggiori garanzie per l'espletamento di determinate attività.

Confessioni religiose, enti esponenziali, garanzie istituzionali

Secondo un'opinione dottrinale, le confessioni non hanno, in quanto tali, personalità giuridica, ma agiscono attraverso i loro enti esponenziali ai quali lo Stato riconosce personalità. La Chiesa cattolica, ad esempio, agisce prevalentemente attraverso la Santa Sede, riconosciuta sia come soggetto di diritto internazionale, capace di entrare in rapporti con lo Stato italiano, sia come soggetto di diritto privato per le attività di natura privatistica. A seguito del nuovo Concordato del 1984, per la Chiesa cattolica e su delega della Santa Sede, agisce nell'ordinamento interno anche la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che è

  • Rappresentare, subordinatamente alla Santa Sede, gli interessi della Chiesa cattolica italiana nei rapporti con le autorità dello Stato e con le amministrazioni pubbliche;
  • Partecipare alle trattative e alla stipulazione delle Intese;
  • Presiedere al sistema di sostentamento del clero.
  • Tavola Valdese-Confessione valdese: agisce attraverso la Tavola Valdese, che è persona giuridica. Ad essa sono demandate tutte le funzioni di rappresentanza e di contrattazione con lo Stato, o con istituzioni pubbliche, previste dall'Intesa del 1984. Unione delle comunità ebraiche-Confessione israelita: opera attraverso l'Unione delle comunità ebraiche italiane, ma in suo nome agiscono per determinati rapporti, anche le comunità territoriali ebraiche. Più complessa è la situazione per gli altri culti che hanno.ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 1159/1929. La legge non parla espressamente di riconoscimento delle confessioni religiose, bensì di riconoscimento degli Istituti di culti diversi da quello cattolico. Su questa base si è affermato l'orientamento per il quale le confessioni in quanto tale non avrebbero nel nostro ordinamento personalità giuridica, ma tale personalità giuridica verrebbe concessa ai rispettivi enti esponenziali. Guarentigie: le principali guarentigie di libertà ed autonomia istituzionale riconosciute alle confessioni religiose sono definite con formule differenziate dai rispettivi accordi. Autonomia dei rispettivi ordinamenti: 1. Il Concordato riproduce il principio di cui al primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, ovvero la sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica ciascuno nel proprio ordine. Non ingerenza dello Stato: 2. nelle
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    Publisher
    A.A. 2021-2022
    8 pagine
    SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.