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Chiese e confessioni religiose nella tradizione italiana unitaria

Il periodo dello Statuto Albertino

Lo Statuto Albertino del 1848 affermava, all'articolo 1, che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti erano solo tollerati conformemente alle leggi. La differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti civili e politici. Nella seconda metà dell’800 fu realizzata l'unicità della giurisdizione civile e penale per tutti i cittadini (1850), venne smantellata la struttura proprietaria della Chiesa cattolica (1855, 1866) e, nel 1865, venne introdotto il matrimonio civile come unico matrimonio valido per lo Stato, rendendo giuridicamente insignificante il matrimonio canonico. Le strutture scolastiche vennero sottratte dalla vigilanza delle autorità ecclesiastiche e progressivamente laicizzate.

La legge delle guarentigie e la fine del potere temporale dei Papi

Dopo gli eventi del 20 settembre 1870, che hanno posto termine al potere temporale dei Papi e riconosciuto Roma capitale del regno, la legge delle guarentigie (13 maggio 1871) regolò i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, dando vita a un regime speciale per gli organi centrali della Chiesa romana:

  • Il pontefice viene equiparato alla persona del sovrano d'Italia e gli viene garantita una totale immunità territoriale ed esenzione dall'ingerenza statale in tutte le faccende che riguardano il governo universale della Chiesa.
  • Sono riconosciute speciali guarentigie (garanzie) a soggetti ecclesiastici come cardinali o a organismi ecclesiastici come Concili e il Conclave, affinché le loro attività possano svolgersi in piena libertà e indipendenza.
  • È riconosciuta la potestà spirituale e disciplinare della Chiesa.
  • Vengono concessi sostegni finanziari al culto cattolico (“supplementi di congrua”).

Il regime del 1929 e la normativa sui culti

Il mutamento di indirizzo politico attuato dal regime autoritario del 1929 travolge ogni norma del periodo separatista:

  • Il principio di uguaglianza dei culti viene spezzato e lo Stato entra in rapporti bilaterali con la Chiesa cattolica.
  • La religione cattolica è definita come la sola religione dello Stato.
  • Le attività e le istituzioni cattoliche ottengono riconoscimenti e privilegi in ogni campo della vita sociale, nella scuola, nella famiglia.

A farne le spese sono i culti acattolici, che vengono disciplinati dalla legge 1159/1929 sui culti ammessi, che riconosce loro la personalità giuridica e alcuni diritti e prerogative. Tuttavia, tali culti si ritrovano in un sistema normativo a dominanza cattolica e ogni loro diritto è subordinato ai privilegi concessi alla religione dello Stato, e può in ogni momento subire restrizioni o essere negato. Così avviene per quei culti che vengono considerati contrari all’ordine pubblico, e posti fuori legge, così avviene per gli israeliti che subiscono l’onta delle leggi razziali del 1938.

La Costituzione del 1948 e la parità tra le confessioni

Con l'avvento della Costituzione nel 1948 si cerca di cancellare la disuguaglianza tra le varie confessioni, senza tuttavia tornare a un separatismo netto. L'ordinamento non cancella la bilateralità pattizia, inaugurata nel 1929 con la Chiesa cattolica, ma la estende ai culti non cattolici, con la previsione dell'istituto dell'Intesa. Con gli articoli 7 e 8, la Costituzione, per la Chiesa cattolica, tiene fermi i Patti Lateranensi, pur prevedendone la riforma, mentre con le altre confessioni si ripromette di instaurare relazioni bilaterali.

Articolo 7 Costituzione: indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica

“Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

Articolo 8 Costituzione: autonomia delle altre confessioni religiose

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

I Patti Lateranensi e la loro riforma

Diverse tesi in merito:

  • Il procedimento speciale predisposto per la riforma dei Patti Lateranensi eleva le disposizioni di queste allo stesso livello della Costituzione. Tesi della costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi.
  • La disposizione dell'articolo 7 avrebbe costituzionalizzato soltanto il principio pattizio, il fatto cioè che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere disciplinati per via bilaterale rinforzata di legge. Riserva.

La Corte Costituzionale è intervenuta, con la sentenza 30/1971, affermando che l'articolo 7 ha prodotto diritto, cioè ha creato una situazione nuova rispetto a quella esistente nel periodo precedente. L'innovazione non è stata tale da elevare le singole disposizioni concordatarie a livello costituzionale, ma non si è limitata a dare forza costituzionale al principio pattizio. Essa ha fornito le norme di derivazione pattizia, desumibili dalla legge di esecuzione dei Patti lateranensi (810/1929), di una capacità di resistenza rispetto alle norme costituzionali, tranne che non si tratti di principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Infatti, se si verifica un contrasto tra una norma concordataria e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, sarà la prima a cedere, mentre se il contrasto c'è con una norma costituzionale che non integra un principio supremo, la relativa disposizione concordataria resisterà con una forza uguale a quella delle leggi costituzionali.

Si deve tenere presente che la riforma dei Patti Lateranensi, ipotizzata dall’articolo 7, è stata realizzata con grande ritardo rispetto all’approvazione della Costituzione, soltanto nel 1984.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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