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Gli enti ecclesiastici

Perché si possa parlare di ente ecclesiastico, dal punto di vista giuridico, è necessario che si abbia un riconoscimento civile come persona giuridica. Un ente ecclesiastico è un organo o un'unità funzionale di una confessione religiosa che svolge attività di religione o di culto. La "ecclesiasticità" non è una qualifica formale attribuita dallo Stato dopo il riconoscimento, ma una qualifica connaturata nell’ente. Lo Stato non potrà mai riconoscere un ente ecclesiastico che non sia collegato con la confessione religiosa (c.d. ente ecclesiastico a dispetto), né i cittadini potranno ottenere il riconoscimento di un ente da essi creato e che non sia riconosciuto o approvato dalla confessione di appartenenza.

Questa seconda ipotesi è configurabile (es. si può ipotizzare la nascita di un'associazione di fedeli che abbia come fine quello di praticare il culto di un santo), ma in tal caso le persone interessate dovranno avvalersi delle norme codiciali senza poter fruire di quella normativa speciale che disciplina in modo assai più favorevole l’ente ecclesiastico. Non è neanche possibile, nel nostro ordinamento, che sia lo Stato a dar vita ad un ente ecclesiastico a gestione pubblica. Ciò in passato è avvenuto con il Fondo per il Culto, trasformato dalla legge 222/1985 in Fondo Edifici di Culto (FEC), che ha il compito di curare la manutenzione delle chiese in sua disponibilità.

Gli enti ecclesiastici costituiscono delle persone giuridiche private dotate di una speciale autonomia in ragione del carattere ecclesiastico che lo Stato riconosce e tutela specificamente. Gli enti ecclesiastici possono avere diversissima natura, possono crearsene continuamente di nuovi, e tutti possono essere riconosciuti, purché rispettino i requisiti richiesti dalla legge. Es.: enti territoriali e circoscrizioni, enti a base associativa, enti a base fondatizia.

Lo Stato riconosce l’ente ecclesiastico così come nasce nell’ordinamento confessionale, con la sua struttura originaria, senza imporre ad esso le regole che normalmente impone alle persone giuridiche private. Esso non deve intromettersi e ingerirsi nelle attività di religione e di culto svolte dall’ente (salvo nei casi di violazione di leggi penali o tributarie).

Procedura per il riconoscimento degli enti ecclesiastici

Il riconoscimento degli enti cattolici e non cattolici viene concesso dal Ministero dell’Interno con proprio decreto. In caso di accoglimento o di diniego viene data comunicazione ai soggetti interessati (rappresentante dell’ente e autorità ecclesiastica che hanno presentato la domanda di accoglimento e i documenti necessari).

Requisiti generali per il riconoscimento degli enti

  • Sede in Italia: Delinea il carattere di nazionalità dell’ente. Non è possibile prevedere che soggetti estranei agiscano nell’ordinamento fruendo degli stessi diritti degli enti italiani. Gli enti confessionali stranieri agiscono in Italia come persone giuridiche private, senza godere dei vantaggi e dei privilegi degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
  • Conformità confessionale: L’ente che aspira al riconoscimento deve essere approvato dagli organi competenti della confessione di appartenenza.
  • Fine di religione o di culto: Maggiore impiego di discrezionalità da parte dell’amministrazione. Per la Chiesa Cattolica, l’art. 2 della l. 222/1985 considera come aventi fine di religione o di culto “gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari”. Per altre persone giuridiche, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’art. 16: “sono attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”; “sono attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.
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