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Conformità confessionale
L'ente che aspira al riconoscimento deve essere:
- Approvato dagli organi competenti della confessione di appartenenza (maggiore impiego di discrezionalità da parte dell'amministrazione).
Per la Chiesa Cattolica, l'art. 2 della l. 222/1985 considera come aventi fine di religione o di culto "della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari". Per altre persone giuridiche, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'art. 16.
Sono attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Sono attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficienza, istruzione.
educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
L'amministrazione deve accertare la conformità dell'ente alla sua denominazione, esaminarne lo Statuto e l'attività concretamente esercitata.
IL FINE DI RELIGIONE O DI CULTO DEVE ESSERE PREVALENTE RISPETTO AD ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ PROFANE.
Es. Una casa religiosa composta da 3 frati e che gestisca una scuola frequentata da 400 allievi, non può pretendere di essere considerata un ente ecclesiastico avente fine di religione o di culto, essa sarà una struttura scolastica e come tale dovrà essere trattata dal punto di vista giuridico;
Es. Una struttura alberghiera non può essere riconosciuta come ente ecclesiastico solo perché il gestore offre un servizio di assistenza spirituale, o qualche servizio di pellegrinaggio ai propri clienti. attività caritative,
Il fine di religione o di culto può anche essere connesso ad attività caritative.
non adattività altre cc.dd. "profane" (istruzione, cultura, sanità..), le quali possono essere svolte ma devono mantenere un ruolo marginale. Il requisito del fine di religione o di culto è richiesto anche per gli enti appartenenti alle confessioni religiose non cattoliche e disciplinati da Intese, sia pure con alcune varianti formali. Requisiti specifici per alcune tipologie di enti: Chiese. Edifici destinati al culto pubblico: - Apertura al culto: possono accedere tutti i fedeli senza limiti predeterminati; - Mezzi sufficienti per la manutenzione e per la ufficiatura; - Non annessione ad altro ente ecclesiastico: no svolgimento di funzioni serventi o strumentali nei confronti di altro ente ecclesiastico riconosciuto. Istituti religiosi. Realtà associative variamente strutturate (ordini, congregazioni religiose..). Sono caratterizzati dalla vita in comune dei membri dell'istituto e dalla professione dei voti di povertà, obbedienza e castità.castità e obbedienza.Sede principale in Italia;
Devono essere rappresentati da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia.
Questi requisiti sono sufficienti per il riconoscimento degli istituti religiosi di pontificio, ossia di quegli istituti che sono approvati dalla Santa Sede e che presuppongono un notevole insediamento sociale.
La legge 222/85 consente il riconoscimento anche degli istituti religiosi di diritto diocesano, che sono stati eletti o approvati dall'ordinario di una diocesi e che non hanno raggiunto l'espansione e le dimensioni che di solito precedono l'approvazione pontificia.
Requisiti specifici richiesti sono:
- assenso della Santa Sede rilasciato in vista del riconoscimento civile;
- devono fornire opportune garanzie di stabilità (relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio).
Società di vita apostolica. Si differenziano dagli istituti religiosi per il fatto...
che i loro membri non fanno i voti di povertà, castità e obbedienza, ma conducono la vita in comune secondo un proprio stile. Requisiti specifici sono: - Perseguimento di un fine religioso o di culto; - Possesso di tutti i requisiti specifici richiesti per gli istituti religiosi di diritto pontificio; - Assenso della Santa Sede che approva la domanda di riconoscimento; - Carattere non locale della Società (relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attività). Fondazioni di culto. Enti la cui base fondatizia consiste in una patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto. Possono essere costituiti per promuovere il culto di un santo (es. Padre Pio) o per sostenere una causa di santificazione ecc. Requisiti specifici richiesti sono: - La sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini; - La rispondenza alle esigenze religiose della popolazione. Condizione giuridica degli enti ecclesiastici, dal riconoscimento all'estinzione. Una voltaottenuto il riconoscimento, il primo adempimento che deve essere assolto da parte degli enti ecclesiastici di qualunque confessione religiosa è quello dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
La gestione amministrativa degli Enti ecclesiastici si svolge sotto il controllo delle rispettive autorità confessionali e senza ingerenza da parte dello Stato. Essi sono tenuti all'osservanza, oltre che dei propri statuti, anche dei rispettivi ordini.
Attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette alle leggi dello stato riguardanti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Spesso gli enti ecclesiastici gestiscono scuole, ospedali e attività commerciali, come quella della produzione di bevande alcoliche o prodotti dolciari. In tutte queste ipotesi la legislazione civile che riguarda le singole attività torna ad essere pienamente operante per l'ente ecclesiastico gestore.
nel tempo una sostanziale continuità di fini e di modi di essere e non possono discostarsi sensibilmente da quei caratteri strutturali che ne hanno consentito e legittimato il riconoscimento. Con questo principio si vuole evitare che la personalità giuridica sia considerata come un mero strumento tecnico per perseguire altre finalità rispetto a quelle originarie. Le modificazioni sono ammesse, ma quando tale modificazione è rilevante occorre un nuovo riconoscimento in sede civile che verifichi la congruità delle nuove condizioni di vita alla legislazione speciale sugli enti. In più, un ente può cambiare denominazione, trasferire la sua sede da una città ad un'altra, ma questi mutamenti devono essere riconosciuti in sede civile. Revoca del riconoscimento civile: l'iniziativa del provvedimento di revoca è dell'autorità amministrativa. Si può avere incaso di mutamenti profondi e radicali, es. patrimonio dell'ente distrutto o dilapidato, revoca dell'assenso dell'autorità ecclesiastica che disconosce la conformità dell'ente alla confessione religiosa d'appartenenza. Soppressione o estinzione dell'ente ecclesiastico: l'iniziativa di questi provvedimenti è dell'autorità ecclesiastica. Non c'è spazio per una attività discrezionale dell'amministrazione. Il provvedimento di soppressione è trasmesso al Ministero dell'Interno il quale con proprio decreto ne dispone l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. - Attività istituzionali del clero e rapporti finanziari tra Stato e confessioni Il sistema di finanziamento si fonda su due concorrenti flussi finanziari: 1) Flusso privato: consiste nelle erogazioni volontarie in denaro che i cittadini deducono dal loro reddito per finanziare le attività delle confessioni religiose. 2) Flusso pubblico: consiste nelle erogazioni di denaro da parte dello Stato alle confessioni religiose per il sostentamento del clero e per il finanziamento delle attività istituzionali.redditoversano ad un determinato ente, e che possono esserecomplessivo di ciascuna persona fisica , in sede di dichiarazione fiscalea destinazioneannuale. Le erogazioni volontarie per la Chiesa cattolica sonoesclusiva, alimentare ilnel senso che possono essere utilizzate soltanto persistema di sostentamento del clero. Le altre confessioni utilizzano tale flussoper finalità diversificate.privato destinazione annuale di una quota pari2) Flusso pubblico: esso prevede laall’otto per mille del gettito complessivo IRPEF(o 0.8 %) , diretta in partealle singole confessioni religiose, a scopi di carattere religioso, in parte alloStato, a scopi di carattere sociale o umanitario.Il gettito fiscale dell’IRPEF è in continua crescita, l’otto per mille lievitaanch’esso (oggi, oltre 1 miliardo di €). Spetta ai singoli cittadini-contribuenti determinare con scelta individuale la ripartizione annualedelle somme.La quota gestita dallo Stato sarà
destinata a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. Lo Stato non ha obbligo di rendicontazione. Le quote gestite dalle confessioni hanno destinazioni differenziate. Quelle della Chiesa cattolica sono utilizzabili per esigenze di culto della popolazione, edilizia di culto, sostentamento del clero (obiettivo primario), interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. L'Unione delle Comunità Ebraiche utilizzerà la quota dell'otto per mille per le sue finalità istituzionali e così via. Le confessioni non cattoliche percepiscono dai 2 ai 5 milioni di euro, la Chiesa cattolica attorno al miliardo. Scelte non espresse: le quote di chi non si è espresso vengono ripartite in modo effetto proporzionale in base alle scelte espresse. Tale meccanismo ha un moltiplicatore, perché così la Chiesa cattolica riceve in.concreto molto di più rispetto alle quote di chi la sceglie espressamente.
- Remunerazione del clero cattolico e dei ministri di altri culti (legge 222/1985)
La disciplina i profili soggettivi della remunerazione del clero cattolico.
CEI
Alla (conferenza episcopale italiana, assemblea permanente dei vescovi italiani) spetta il diritto-dovere di remunerazione del clero.
Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero
Gli (IDSC), enti ecclesiastici provvedono alla erogazione della remunerazione singolare e in certa misura atipica. Essi sono enti necessari perché devono rispondere alla finalità stabilita per legge di provvedere al sostentamento del clero.
La CEI ha ampia autonomia nel definire la misura della remunerazione non congrua e dignitosa.
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