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ENTI ECCLESIASTICI

Requisito generale e necessario è il fine di religione o di culto, COSTITUTIVO E PREVALENTE,

ma non esclusivo!!

Dovevano essere garantiti dall'accordo del 84, ma il prof Margiotta ha poi pensato di emanare un

testo congiunto che li riguardasse entro sei mesi dalla firma dell'accordo vero e proprio. Vengono

quindi disciplinati e coronati nella l 222/85.

→ art 7 Concordato 1984

comma 1 = riprende l'art 20 della Cost, che voleva garantire che gli enti ecclesiastici non

godessero di alcune norme di favore, ma anzi venissero disciplinati dalle norme del diritto civile di

tutti gli altri enti. La tecnica di riprendere nel Concordato veri e propri articoli della carta

costituzionale costituisce un escamotage, per dare copertura costituzionale alle norme del trattato

Stato-Chiesa.

comma 2 = gli enti ecclesiastici esistenti rimangono disciplinati come sono,senza cambiamenti. Per

essere enti ecclesiastici devono avere sede in Italia, essere riconosciuti dal diritto canonico (e

quindi dalla Chiesa) e avere finalità di religione o di culto.

comma 3 = le facilitazioni connesse alla loro natura e all'attività di culto permangono, fin quando si

tratti realmente di attività religiosa. Qualora si svolgano altre attività, allora il sistema tributario

applicato è quello previsto per le medesime.

comma 5 = amministrazione libera, ma quando lo Stato italiano sia chiamato ad acquistare un ente

appartenuto alla chiesa e disciplinato secondo il diritto canonico, allora si potranno effettuare

controlli previsti dalle leggi italiane in merito all'acquisizione delle persone giuridiche. Questo per

garantire una trasparenza quando il bene in questione si venga a trovare nella disponibilità dello

Stato italiano. CERTEZZA GIURIDICA

La legge 222/85 abbiamo visto come funga da corollario per l'accordo del 1984.

art 15 = richiamo dell'art 7, prevedendo appunto che gli enti possano svolgere attività diverse da

quelle religiose o di culto, ma alle condizioni previste dall'articolo in questione.

Art 16 = si definiscono le attività che sono legate all'esercizio del culto e quelle invece che sono

svincolate. L'istruzione ad esempio viene posta al di fuori dell'esercizio di culto perché nelle scuole

confessionali spesso si paga una quota, fonte di profitto se correttamente reinvestita. Storicamente

si è cercato di sopperire al pagamento delle imposte tramite l'installazione di una cappella

all'interno della scuola. In tal modo l'attività è adesso mista. Pero l'art 7 dell'accordo parla di attività

PREVALENTE; usando questo criterio le scuole sono comunque tenute al pagamento delle

imposte.

Per riconoscere la personalità giuridica, le modalità sono:

17. per antico possesso di stato, riferito a enti che sopravvivono da prima dell'unita di Italia

18. per legge, ad esempio gli IDSC, istituiti con la legge 222 ma che godono di una tutela

particolare in quanto non sono veri e propri enti, ma soggetti che retribuiscono i ministri di

culto

19. per decreto ministeriale; qui le procedure sono due, una breve (introdotta dalla legge

Bassanini 1987) una lunga che era da preferire in quanto più invasiva in merito ai controlli

20. con decreto del PDR

21. in forza di trattati internazionali

la procedura passa tramite il prefetto fino al Ministro dell'interno che la emana con decreto (ricorso

al trib amm)

I requisiti sono cinque:

4. fine prevalente di religione e di culto

5. collegamento organico con la confessione e decreto dell'autorità confessionale di

approvazione

6. possesso delle risorse necessarie a raggiungere il fine

7. statuto in cui rientri il nome del rappresentante

8. sede in Italia

→ per gli enti cattolici = connesso ad attività di carattere caritativo, fini di istruzione assistenza e

beneficenza

art 4 = assumono la qualità di enti civilmente riconosciuti

art 5 = registro delle persone giuridiche e quindi tutti i controlli di conseguenza previsti. Pertanto

alcuni enti preferiscono operare all'esterno del riconoscimento, proprio per eludere tali controlli.

Il regime tributario è poi importante, non sono soggetti a IVA se non ha ad oggetto l'ESERCIZIO

ABITUALE DI ATTIVITA COMMERCIALE. Se ci sono attività a carattere commerciale pero le

imposte dovrebbero essere presenti allora. Questo ha portato alcuni albergatori a rivolgersi alla CE

per violazione delle norme sulla concorrenza. Abili sono state le norme anche dei governi che si

sono succeduti per non far pagare gli enti ecclesiastici, ma che sono state poi sottoposte a

procedura di infrazione da parte della comunità europea.

Sempre più gli enti preferiscono operare come ONLUS, lavoro sottopagato, associazioni di

volontariato = attività prevalente a FINI SOCIALI. Si è affermato che aprire al profitto è significativo

per la concorrenza, poiché gli altri fornitori di servizi saranno messi in competizione con questi

prezzi vantaggiosi, anche se questo va a ledere la funzione primaria di assistenza e beneficenza.

Assoggettabilità al fallimento = collide con gli interessi religiosi? Una sent del 2009 ha affermato

che se l'ente svolge stabilmente att organizzata di produzione e scambio di beni e servizi con

metodo economico, assume la qualità di imprenditore. E tutta la relativa disciplina, compresa

quella fallimentare. Deve essere iscritto nel reg delle persone giuridiche.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Con la legge del 1855, si sopprimevano le congregazioni religione che non fossero dedite a

predicazione, assistenza infermi, istruzione e devoluzione dei loro beni alla cassa ecclesiastica →

con la vendita dei beni appartenuti alla chiesa, si ricavano importanti fondi che vanno a costituire il

supplemento di congrua

L'ufficio ecclesiastico è affiancato da una persona giuridica chiamata BENEFICIO, in sostanza una

dotazione patrimoniale eretta in una fondazione. Il reddito che ne scaturiva era il sostentamento

per il funzionario ecclesiastico. BENEFICIO → PARROCCHIA → PARROCO

Lo stato interveniva quando il reddito del beneficio fosse stato inferiore a una somma minima

prevista dalla legge e aggiornata al costo della vita + svalutazione monetaria. Questo intervento in

via sussidiaria, come già detto, era il supplemento di congrua. BENEFICIO + CONGRUA →

PARROCO

questo sistema era molto simile a quello retributivo dei lavoratori dipendenti. Questo portava a

un'indennità di contingenza (costo della vita) che li rendeva dipendenti: ma dipendenti da chi?

Tutto questo arriva a una riforma con l'accordo di Villa Madama del 1984 e con la legge 222/85.

non fu una richiesta da parte statale quella di modificare il sistema, ma fu da parte cattolica. Tali

meccanismi comunque contrastano con quanto affermato dalla chiesa, che dovrebbe farsi

portatrice di valori semplici e poveri, quando in realtà assistiamo a situazioni come quella di

Bertone contro quella di Bergoglio.

Si prevede comunque un graduale passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo, con gli ISTITUTI

DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, diretti dal vescovo, che subentrano ai

benefici in tutti i rapporti attivi e passivi, occupandosi dell'amministrazione dei beni e del loro

rendimento. Lo stato per contro si obbliga provvedere alla congrua fino a che non sia stato

completato il passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo.

Gli istituti sono stati riconosciuti da decreto del Min dell'interno entro 60 gg dall'emanazione della

legge. All'IDSC sono stati devoluti tutti i beni TRANNE: edifici di culto e beni estranei al beneficio,

devoluti invece alle parrocchie.

La CEI, che rappresenta la Chiesa cattolica in Italia, ha istituito il ICSC, con personalità giuridica.

Quali sono le sue entrate?

22. Oblazioni dei fedeli, art 40 l 222

23. somme 8x1000 dell'irpef destinato ai contribuenti

l'ente potrà compiere tutti i negozi finalizzati a incrementare il suo patrimonio, effettuare

investimenti, ricevere donazioni, eredita ecc.

lo stato smette di agire in via sussidiaria e subentra l'ICSC → quando cioè mancano i fondi

necessari.

Secondo l'art 25 l 222, la REMUNERAZIONE dei ministri di culti è equiparata a fini fiscali. Spetterà

all'istituto centrale provvedere a effettuare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e assistenziali

e IRPEF

Ogni singola diocesi sarà tenuta a dichiarare l'ammontare della remunerazione, verificata dall'IDSC

ed eventualmente chiedere l'integrazione.

Gli IDSC sono stati previsti dalla l 222/85 che si occupava principalmente di enti ecclesiastici. Sono

enti ecclesiastici atipici, perché lo scopo di religione o di culto è perseguito solo

INDIRETTAMENTE. Principalmente gestiscono il patrimonio e si occupano della remunerazione

dei ministri di culto. Su tutte le entrate vi è vincolo di destinazione = sostentare il clero. Vi sono

alcune agevolazioni di tipo fiscale sugli IDSC, in modo tale da non depauperare il patrimonio.

La giurisprudenza ha affermato che gli enti ecclesiastici che effettuano una qualche forma di

attività di impresa possono godere della riduzione del 50% sull'imposta sul reddito= l'attività

commerciale deve comunque essere non prevalente e rapporto di strumentalità diretta con il fine

religioso o di culto. Ma comunque il gestore fa profitto!

Rapporto Italia-Chiesa è sempre stato travagliato: dall'unita del nostro paese, la Chiesa cattolica si

è vista ridurre drasticamente un potere che da tempo deteneva, non soltanto spirituale ma anche

temporale data la sua storia di vero e proprio stato influente sulle dinamiche internazionali della

penisola italiana. Le legge delle Guarentigie fino al 1929 aveva tentato di sopperire alla mancanza

di terreni e di potere della Chiesa, facendo concessioni. La Santa Sede aveva la piena proprietà e

sovranità sullo stato del Vaticano, dal 1929 in poi. Lo SCV è uno stato anomalo e atipico, nato in

funzione strumentale, non per garantire un'organizzazione sociale efficiente ma per garantire la

piena indipendenza al soggetto internazionale Santa Sede.

In sede di espropriazione delle proprietà della Chiesa, la stessa si era trovata a dover istituire

l'obolo di San Pietro, alla base poi dello IOR.

Insegnamento della religione cattolica

Nel 1859 la legge Casati rese la religione obbligatoria, poi la legge Coppino la rese facoltativa.

Nel 1923 poi, la riforma Gentile aveva introdotto l'Insegnamento della religione cattolica nella

scuola elementare, dichiarandola FONDAMENTO E CORONAMENTO DELL'INSEGNAMENTO =

si basa e ha il suo perfezionamento nella religione cattolica. Questo appunto all'avvento del

Fascismo, che aveva sancito un tentativo di accaparrarsi la fedeltà della Chiesa.

Bruno Gentile = il bambino deve assumere la capac

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher icm2106 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Cimbalo Giovanni.