Modelli di integrazione
Inghilterra
Con la sua esperienza coloniale, pensa che le persone se la debbano vedere fra di loro, nella loro comunità cultural defense, tant'è che ci sono almeno 100 corti musulmane in Inghilterra. Questo porta però all'estraneità della terza generazione.
Francia
Chi emigra deve accettare i valori della Francia laica, Costituzione 1905. Si acquistano altri usi e altri costumi, che anche in questo caso portano a un'estraneazione delle comunità, quindi alle banlieue.
Germania
Ha avuto la sua prima esperienza di immigrazione di massa con i turchi dalla Bulgaria e dall'Anatolia. O si sono adeguati o hanno anche loro ricreato le loro condizioni che avevano lasciato a casa. La Merkel ha imposto la distribuzione e l'insegnamento del tedesco, per sparpagliare le presenze sul territorio.
Italia
In Italia la ricchezza è distribuita in maniera diseguale e percepiamo l'aiuto agli immigrati come un torto che ci viene fatto. Il problema dell'integrazione dovrebbe essere risolto con il principio di sussidiarietà, proposto dalla Costituzione, di elaborazione della dottrina sociale della Chiesa. La comunità più piccola, più vicina alla realtà della società, si occupa dei problemi, rivolgendosi all'istituzione posta al grado più alto quando non è in grado di provvedervi da sola. Così in senso verticale fino all'ente per eccellenza, e cioè lo stato italiano. È un servizio pubblico di monopolio amministrativo, dove lo stato chiede le tasse e provvede a soddisfare i bisogni dei cittadini e dei residenti. Non portando al profitto, dovrebbe essere di ampia riuscita! Ma non si riesce a scindere la questione, e questo porta a situazioni patologiche.
La comunità europea
La comunità europea ha proposto la nozione di servizio universale. La differenza è che, mentre nel servizio pubblico lo stato comincia a non riuscire più a far fronte a tutte le necessità, specialmente quando la popolazione aumenta e i costi lievitano, nel servizio universale si propone un sistema integrato pubblico-privato, dove entrambi collaborano. Il pubblico provvede al minimo indispensabile, nel caso del SSN alla cura della patologia fin dove possibile, ma per il ripristino quo ante della situazione, provvede il privato a spese del cittadino, qualora se lo possa permettere. Questo porta all'intervento, nell'area dei servizi anche delle confessioni, nel nostro caso la chiesa cattolica. Questo comporta somministrazione di servizi secondo le regole da essa decise, anche in base all'appartenenza religiosa. Questo comporta anche la rinascita drogata del sacro, cioè una falsa appartenenza alla confessione religiosa in modo tale da poter usufruire delle prestazioni.
Paesi dell'Est
Il loro atteggiamento ha una ragione storica ben precisa. Erano l'Impero ottomano, governato in stretto contatto con il Patriarcato di Costantinopoli che si occupava di riscuotere le tasse. Dopo la caduta dell'impero, sicuramente si ha una situazione in cui l'ortodossia ritorna ad essere la prima religione di stato, cercando di schiacciare i musulmani, arrivando in alcuni casi a vere e proprie pulizie etniche.
Gestione migliore
La gestione migliore dovrebbe essere basata su quattro punti:
- Laicità come valore, osservando il problema non in base all'appartenenza religiosa
- Pluralismo
- Tolleranza
- Libertà religiosa
Consociativismo positivo
Un patto che rende la società coesa tramite un bilanciamento.
Art 71
Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ordine = sistema di materie, due ordinamenti aperti a interagire ma comunque liberi di prendere le proprie decisioni. Si tratta di una separazione fra due sfere e due tipi di valori, vi sarà pertanto carenza di giurisdizione per il giudice nell'applicazione del diritto canonico. Tale distinzione sancisce il principio supremo della laicità dello stato, garantito anche dalla sentenza 203/89. È un parametro in base al quale si possono dichiarare incostituzionali anche le leggi e norme pattizie. Gli articoli della costituzione sono 2, 3, 7, 8, 19 e 20, e non se ne deduce un'indifferenza dello stato quanto una salvaguardia della libertà dei singoli e delle confessioni, in un regime di pluralismo. Ne derivano alcuni corollari:
- Distinzione ordini
- Pluralismo confessionale
- Divieto di discriminazione
- Equidistanza e imparzialità
Patti lateranensi
I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Trattato = fine della questione romana, convenzione finanziaria (750 mln di lire oro). Concordato = in 45 articoli faceva delle concessioni alla chiesa in materia di insegnamento della religione (ogni ordine e grado diversamente dalla legge Gentile, fondamento e coronamento dell'insegnamento), giurisdizione in materia matrimoniale, esenzioni particolari per gli enti ecclesiastici. Le modifiche accettate dalle parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale, quindi sono da ritenersi costituzionalizzate le singole norme concordatarie. Usando tale argomentazione a contrario, si deduceva che la revisione fosse invece necessaria per le modifiche unilaterali. La dottrina afferma che la modifica unilaterale sarebbe una violazione del patto, in quanto comporterebbe modifiche che non sono legittimamente discusse. Questa caratteristica che sancisce la modificabilità solo in presenza di una formale accettazione le rende fonti atipiche, dotate di resistenza passiva alla modifica e all'abrogazione unilaterale.
Richiamo del patto del Laterano
Il richiamo del patto del Laterano ha dato allo stesso una copertura costituzionale. La Corte Costituzionale ha affermato che sono ammissibili questioni sulla legittimità costituzionale dei patti solo se ledono principi costituzionali e supremi (laicità dello stato, diritto di agire e resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti). Parte della dottrina ha cercato di negare la copertura costituzionale all'Accordo del 1984, ma anche il solo richiamo generale alle modifiche per la corte è stato sufficiente a garantire copertura.
Sistemi di relazione tra stato e confessioni
I sistemi di relazione fra stato e confessioni sono svariati.
- Concordato, esclusivamente per la chiesa cattolica (testo onnicomprensivo o su specifiche materie)
- Accordi ecclesiastici o intese (nel nostro ordinamento hanno copertura costituzionale)
- Concertazione obbligatoria (stato conclude accordi con le grandi famiglie, identificate secondo la comune opinione, Spagna)
- Negoziazione con preventiva concertazione (in Olanda con l'ICO, piattaforma comune)
- Legislazione negoziata (culti riconosciuti e non, Belgio)
- Unilaterale (Francia, si usa il diritto comune + eventualmente una prassi di consultazione dei culti)
- Religione tradizionale (sistemi est Europa ad es, con una legislazione di favore)
- Confessioni = comunità (pluralismo confessionale e autonomia di ogni gruppo)
Nel sistema italiano, le confessioni religiose sono definite dall'opera giurisprudenziale.
Art 8
1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tutte le confessioni sono libere davanti alla legge, ma questo non significa che le norme siano identiche. Azioni positive per rendere l'eguaglianza sostanziale. Questo principio è esplicazione dell'art 2 della costituzione, che tutelando il singolo, tutela anche l'espressione della sua personalità nelle formazioni sociali, e dunque una confessione religiosa. Pluralismo, sempre sent 203, qualsiasi discriminazione sarà incostituzionale, anche in base ai corollari che derivano dall'art 7 comma 1.
2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i loro statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento italiano. Si parla di diritto e non di dovere (incostituzionale il regio decreto del 1930 che assegnava alle comunità israelitiche la qualifica di persone giuridiche). La definizione è stabilita anche dalla sentenza 195/93 e da altre. Confessione religiosa è “gruppo di persone che hanno unicità di credo e di organizzazione e si ritengono confessione religiosa e sanno di esserlo”, criterio di autoreferenzialità.
3) I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa è resistente alla modifica, cioè la legge di recezione non può modificare l'intesa con emendamenti, pena appunto il ritorno alla piattaforma di dialogo. Se le confessioni vogliono stipulare intesa però, allora diventa obbligatorio uno statuto. Queste intese sono controverse dal punto di vista della loro natura. Sono ordinamenti subordinati a quello dello stato oppure indipendenti e originari? Il tanto dichiarato principio di laicità dell'ordinamento fa propendere per la seconda interpretazione, in quanto non sarebbe giustificabile poi la differenza sostanziale con la confessione cattolica. Le intese vengono recepite da leggi parlamentari di approvazione. Non vi deve essere uguaglianza formale, ma quantomeno sostanziale in quanto verrebbe meno la bilateralità degli atti. Sono anch'esse fonti atipiche in quanto, interventi modificativi unilaterali sarebbero illegittimi. Le modifiche saranno certamente possibili in base a una nuova intesa. Diversamente da un concordato però possono essere oggetto di sindacato di legittimità. Il governo ha l'obbligo di aprire il negoziato ma non quello di arrivare a un'intesa, possibile solo se vi sono i presupposti.