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ENTI ECCLESIASTICI
Requisito generale e necessario è il fine di religione o di culto, COSTITUTIVO E PREVALENTE,
ma non esclusivo!!
Dovevano essere garantiti dall'accordo del 84, ma il prof Margiotta ha poi pensato di emanare un
testo congiunto che li riguardasse entro sei mesi dalla firma dell'accordo vero e proprio. Vengono
quindi disciplinati e coronati nella l 222/85.
→ art 7 Concordato 1984
comma 1 = riprende l'art 20 della Cost, che voleva garantire che gli enti ecclesiastici non
godessero di alcune norme di favore, ma anzi venissero disciplinati dalle norme del diritto civile di
tutti gli altri enti. La tecnica di riprendere nel Concordato veri e propri articoli della carta
costituzionale costituisce un escamotage, per dare copertura costituzionale alle norme del trattato
Stato-Chiesa.
comma 2 = gli enti ecclesiastici esistenti rimangono disciplinati come sono,senza cambiamenti. Per
essere enti ecclesiastici devono avere sede in Italia, essere riconosciuti dal diritto canonico (e
quindi dalla Chiesa) e avere finalità di religione o di culto.
comma 3 = le facilitazioni connesse alla loro natura e all'attività di culto permangono, fin quando si
tratti realmente di attività religiosa. Qualora si svolgano altre attività, allora il sistema tributario
applicato è quello previsto per le medesime.
comma 5 = amministrazione libera, ma quando lo Stato italiano sia chiamato ad acquistare un ente
appartenuto alla chiesa e disciplinato secondo il diritto canonico, allora si potranno effettuare
controlli previsti dalle leggi italiane in merito all'acquisizione delle persone giuridiche. Questo per
garantire una trasparenza quando il bene in questione si venga a trovare nella disponibilità dello
Stato italiano. CERTEZZA GIURIDICA
La legge 222/85 abbiamo visto come funga da corollario per l'accordo del 1984.
art 15 = richiamo dell'art 7, prevedendo appunto che gli enti possano svolgere attività diverse da
quelle religiose o di culto, ma alle condizioni previste dall'articolo in questione.
Art 16 = si definiscono le attività che sono legate all'esercizio del culto e quelle invece che sono
svincolate. L'istruzione ad esempio viene posta al di fuori dell'esercizio di culto perché nelle scuole
confessionali spesso si paga una quota, fonte di profitto se correttamente reinvestita. Storicamente
si è cercato di sopperire al pagamento delle imposte tramite l'installazione di una cappella
all'interno della scuola. In tal modo l'attività è adesso mista. Pero l'art 7 dell'accordo parla di attività
PREVALENTE; usando questo criterio le scuole sono comunque tenute al pagamento delle
imposte.
Per riconoscere la personalità giuridica, le modalità sono:
17. per antico possesso di stato, riferito a enti che sopravvivono da prima dell'unita di Italia
18. per legge, ad esempio gli IDSC, istituiti con la legge 222 ma che godono di una tutela
particolare in quanto non sono veri e propri enti, ma soggetti che retribuiscono i ministri di
culto
19. per decreto ministeriale; qui le procedure sono due, una breve (introdotta dalla legge
Bassanini 1987) una lunga che era da preferire in quanto più invasiva in merito ai controlli
20. con decreto del PDR
21. in forza di trattati internazionali
la procedura passa tramite il prefetto fino al Ministro dell'interno che la emana con decreto (ricorso
al trib amm)
I requisiti sono cinque:
4. fine prevalente di religione e di culto
5. collegamento organico con la confessione e decreto dell'autorità confessionale di
approvazione
6. possesso delle risorse necessarie a raggiungere il fine
7. statuto in cui rientri il nome del rappresentante
8. sede in Italia
→ per gli enti cattolici = connesso ad attività di carattere caritativo, fini di istruzione assistenza e
beneficenza
art 4 = assumono la qualità di enti civilmente riconosciuti
art 5 = registro delle persone giuridiche e quindi tutti i controlli di conseguenza previsti. Pertanto
alcuni enti preferiscono operare all'esterno del riconoscimento, proprio per eludere tali controlli.
Il regime tributario è poi importante, non sono soggetti a IVA se non ha ad oggetto l'ESERCIZIO
ABITUALE DI ATTIVITA COMMERCIALE. Se ci sono attività a carattere commerciale pero le
imposte dovrebbero essere presenti allora. Questo ha portato alcuni albergatori a rivolgersi alla CE
per violazione delle norme sulla concorrenza. Abili sono state le norme anche dei governi che si
sono succeduti per non far pagare gli enti ecclesiastici, ma che sono state poi sottoposte a
procedura di infrazione da parte della comunità europea.
Sempre più gli enti preferiscono operare come ONLUS, lavoro sottopagato, associazioni di
volontariato = attività prevalente a FINI SOCIALI. Si è affermato che aprire al profitto è significativo
per la concorrenza, poiché gli altri fornitori di servizi saranno messi in competizione con questi
prezzi vantaggiosi, anche se questo va a ledere la funzione primaria di assistenza e beneficenza.
Assoggettabilità al fallimento = collide con gli interessi religiosi? Una sent del 2009 ha affermato
che se l'ente svolge stabilmente att organizzata di produzione e scambio di beni e servizi con
metodo economico, assume la qualità di imprenditore. E tutta la relativa disciplina, compresa
quella fallimentare. Deve essere iscritto nel reg delle persone giuridiche.
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Con la legge del 1855, si sopprimevano le congregazioni religione che non fossero dedite a
predicazione, assistenza infermi, istruzione e devoluzione dei loro beni alla cassa ecclesiastica →
con la vendita dei beni appartenuti alla chiesa, si ricavano importanti fondi che vanno a costituire il
supplemento di congrua
L'ufficio ecclesiastico è affiancato da una persona giuridica chiamata BENEFICIO, in sostanza una
dotazione patrimoniale eretta in una fondazione. Il reddito che ne scaturiva era il sostentamento
per il funzionario ecclesiastico. BENEFICIO → PARROCCHIA → PARROCO
Lo stato interveniva quando il reddito del beneficio fosse stato inferiore a una somma minima
prevista dalla legge e aggiornata al costo della vita + svalutazione monetaria. Questo intervento in
via sussidiaria, come già detto, era il supplemento di congrua. BENEFICIO + CONGRUA →
PARROCO
questo sistema era molto simile a quello retributivo dei lavoratori dipendenti. Questo portava a
un'indennità di contingenza (costo della vita) che li rendeva dipendenti: ma dipendenti da chi?
Tutto questo arriva a una riforma con l'accordo di Villa Madama del 1984 e con la legge 222/85.
non fu una richiesta da parte statale quella di modificare il sistema, ma fu da parte cattolica. Tali
meccanismi comunque contrastano con quanto affermato dalla chiesa, che dovrebbe farsi
portatrice di valori semplici e poveri, quando in realtà assistiamo a situazioni come quella di
Bertone contro quella di Bergoglio.
Si prevede comunque un graduale passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo, con gli ISTITUTI
DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, diretti dal vescovo, che subentrano ai
benefici in tutti i rapporti attivi e passivi, occupandosi dell'amministrazione dei beni e del loro
rendimento. Lo stato per contro si obbliga provvedere alla congrua fino a che non sia stato
completato il passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo.
Gli istituti sono stati riconosciuti da decreto del Min dell'interno entro 60 gg dall'emanazione della
legge. All'IDSC sono stati devoluti tutti i beni TRANNE: edifici di culto e beni estranei al beneficio,
devoluti invece alle parrocchie.
La CEI, che rappresenta la Chiesa cattolica in Italia, ha istituito il ICSC, con personalità giuridica.
Quali sono le sue entrate?
22. Oblazioni dei fedeli, art 40 l 222
23. somme 8x1000 dell'irpef destinato ai contribuenti
l'ente potrà compiere tutti i negozi finalizzati a incrementare il suo patrimonio, effettuare
investimenti, ricevere donazioni, eredita ecc.
lo stato smette di agire in via sussidiaria e subentra l'ICSC → quando cioè mancano i fondi
necessari.
Secondo l'art 25 l 222, la REMUNERAZIONE dei ministri di culti è equiparata a fini fiscali. Spetterà
all'istituto centrale provvedere a effettuare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e assistenziali
e IRPEF
Ogni singola diocesi sarà tenuta a dichiarare l'ammontare della remunerazione, verificata dall'IDSC
ed eventualmente chiedere l'integrazione.
Gli IDSC sono stati previsti dalla l 222/85 che si occupava principalmente di enti ecclesiastici. Sono
enti ecclesiastici atipici, perché lo scopo di religione o di culto è perseguito solo
INDIRETTAMENTE. Principalmente gestiscono il patrimonio e si occupano della remunerazione
dei ministri di culto. Su tutte le entrate vi è vincolo di destinazione = sostentare il clero. Vi sono
alcune agevolazioni di tipo fiscale sugli IDSC, in modo tale da non depauperare il patrimonio.
La giurisprudenza ha affermato che gli enti ecclesiastici che effettuano una qualche forma di
attività di impresa possono godere della riduzione del 50% sull'imposta sul reddito= l'attività
commerciale deve comunque essere non prevalente e rapporto di strumentalità diretta con il fine
religioso o di culto. Ma comunque il gestore fa profitto!
Rapporto Italia-Chiesa è sempre stato travagliato: dall'unita del nostro paese, la Chiesa cattolica si
è vista ridurre drasticamente un potere che da tempo deteneva, non soltanto spirituale ma anche
temporale data la sua storia di vero e proprio stato influente sulle dinamiche internazionali della
penisola italiana. Le legge delle Guarentigie fino al 1929 aveva tentato di sopperire alla mancanza
di terreni e di potere della Chiesa, facendo concessioni. La Santa Sede aveva la piena proprietà e
sovranità sullo stato del Vaticano, dal 1929 in poi. Lo SCV è uno stato anomalo e atipico, nato in
funzione strumentale, non per garantire un'organizzazione sociale efficiente ma per garantire la
piena indipendenza al soggetto internazionale Santa Sede.
In sede di espropriazione delle proprietà della Chiesa, la stessa si era trovata a dover istituire
l'obolo di San Pietro, alla base poi dello IOR.
Insegnamento della religione cattolica
Nel 1859 la legge Casati rese la religione obbligatoria, poi la legge Coppino la rese facoltativa.
Nel 1923 poi, la riforma Gentile aveva introdotto l'Insegnamento della religione cattolica nella
scuola elementare, dichiarandola FONDAMENTO E CORONAMENTO DELL'INSEGNAMENTO =
si basa e ha il suo perfezionamento nella religione cattolica. Questo appunto all'avvento del
Fascismo, che aveva sancito un tentativo di accaparrarsi la fedeltà della Chiesa.
Bruno Gentile = il bambino deve assumere la capac