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Matrimonio concordatario

Sentenza n. 421 del 1993 (Casavola; Mirabelli)

Riserva esclusiva di giurisdizione matrimoniale ecclesiastica

Nell'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti, seppur non prevista in modo espresso, è assunta - coerentemente con il principio di laicità dello Stato - quale logico corollario del sistema matrimoniale recepito dall'Accordo, nel quale sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni contratti per libera volontà delle parti secondo le norme del diritto canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento genetico.

Perciò, la giurisdizione ecclesiastica "esclusiva" - lungi dall'essere venuta meno - va ricondotta all'art. 8 dell'Accordo e al punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziali e processuali, attribuendo peraltro più penetranti poteri al giudice italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità.

La corte costituzionale

Composta dai signori:

  • Presidente: prof. Francesco Paolo Casavola;
  • Giudici: prof. Gabriele Pescatore, avv. Ugo Spagnoli, prof. Antonio Baldassarre, prof. Vincenzo Caianiello, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo Cheli, dott. Renato Granata, prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari,

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; udito l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino, dubitando della legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici in ordine alla nullità del matrimonio concordatario, la cui fonte no

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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