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Matrimonio concordatario
Sent. n. 421 del 1993 (Casavola; Mirabelli): Riserva esclusiva di giurisdizione matrimoniale ecclesiastica
Nell'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti, seppur non prevista in modo espresso, è assunta - coerentemente con il principio di laicità dello Stato - quale logico corollario del sistema matrimoniale recepito dall'Accordo, nel quale sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni contratti per libera volontà delle parti secondo le norme del diritto canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento genetico. Perciò, la giurisdizione ecclesiastica "esclusiva" - lungi dall'essere venuta meno - va ricondotta all'art.8 dell'Accordo e al punto 4.
del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano interamente la materia matrimoniale neiconnessi aspetti sostanziale e processuale, attribuendo peraltro più penetranti poteri al giudice italiano in sede di delibazionedelle sentenze ecclesiastiche di nullità.LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. MauroFERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), promosso con ordinanza emessa il 13
marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; udito l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.(...)
Considerato in diritto:
- La Corte d'appello di Torino, dubitando della legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici in ordine alla nullità del matrimonio concordatario, la cui fonte normativa il giudice rimettente individua nell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.
Sededell'11 febbraio 1929, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di questa disposizione in riferimento all'art. 7, primocomma, della Costituzione.
L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri intervenuto nel giudizio dinanzi a questaCorte, dopo avere affermato che la riserva di giurisdizione ecclesiastica permane in base all'interpretazione sistematica dell'art.8 dell'Accordo di revisione del Concordato e concluso nel merito per la infondatezza della questione, ha proposto due eccezionidi inammissibilità in quanto:
- la questione di legittimità costituzionale sarebbe formulata in modo perplesso ed ondivago, sì da non consentirne laidentificazione;
- il giudice rimettente avrebbe denunciato la legge n. 810 del 1929 in relazione all'art. 34 del Concordato, anziché la legge n.121 del 1985 in relazione all'art. 8 dell'Accordo del 1984 che apporta
modificazioni al Concordato, disposizioni queste ultime che disciplinano ora la materia ed in base alle quali la riserva, ad avviso dell'Avvocatura, permane.
3. - Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità, seguendo l'ordine logico loro proprio.
La prima eccezione, pregiudiziale rispetto ad ogni altra perché attinente alla stessa individuabilità dell'oggetto del giudizio, non è fondata.
La Corte d'appello di Torino, esaminando la disciplina concordataria della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espone l'interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo in forza della quale il giudice di primo grado aveva escluso la propria giurisdizione e, mostrando di non condividerla, si fa carico di una diversa lettura ermeneutica che trae argomento da altri.