vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Matrimonio concordatario
Sent. n. 17 del 1982 (Elia; De Stefano): Riserva di giurisdizione matrimoniale ecclesiastica ed esecutività delle sentenze (art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847)
Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n.810), qualunque dovesse essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate illegittimità, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di cui all'art. 7, secondo comma, Cost..
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Leopoldo ELIA;
Giudici: prof. Edoardo VOLTERRA, dott. Michele ROSSANO, prof. Antonino DE STEFANO, prof. Guglielmo ROEHRSSEN, avv. Oronzo REALE, dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI, avv. Alberto MALAGUGINI, prof. Livio PALADIN,
- Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi giudizi vengono uniti per essere decisi con unica sentenza.
- La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in
Quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale.
Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del"
1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929". Norme queste ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione", mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria nel senso.
più proprio della espressione ".In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata questione.