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Diritto ecclesiastico - Sentenza n. 17 del 1982 Pag. 1
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Matrimonio concordatario

Sent. n. 17 del 1982 (Elia; De Stefano): Riserva di giurisdizione matrimoniale ecclesiastica ed esecutività delle sentenze (art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847)

Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n.810), qualunque dovesse essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate illegittimità, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di cui all'art. 7, secondo comma, Cost..

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Leopoldo ELIA;

Giudici: prof. Edoardo VOLTERRA, dott. Michele ROSSANO, prof. Antonino DE STEFANO, prof. Guglielmo ROEHRSSEN, avv. Oronzo REALE, dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI, avv. Alberto MALAGUGINI, prof. Livio PALADIN,

ArnaldoMACCARONE, Antonio LA PERGOLA, Virgilio ANDRIOLI, Giuseppe FERRARI, Francesco SAJA, ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazio nedel Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio) promossi con le seguenti1) ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 30 marzo 1976 nel procedimento civile vertente tra Felicioli Nice eZucconi Alvaro, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del22 dicembre 1976;2) n. 2 ordinanze emesse dalla Corte d'appello de L'Aquila il 13 aprile e il 23 novembre 1976, nei procedimenti civili vertentitra Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde e tra Tottone Antonio e Recchia Perla, iscritte ai nn. 639 del registro ordinanze 1976e 100 del
  1. Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi giudizi vengono uniti per essere decisi con unica sentenza.
  2. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in

Quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale.

Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del"

1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929". Norme queste ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione", mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria nel senso.

più proprio della espressione ".In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata questione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Cozzolino Mariassunta.