Matrimonio concordatario e riserva di giurisdizione matrimoniale ecclesiastica
Sentenza n. 17 del 1982: Elia; De Stefano
Riserva di giurisdizione matrimoniale ecclesiastica ed esecutività delle sentenze (art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847)
Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate illegittimità, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di cui all'art. 7, secondo comma, Cost..
La Corte Costituzionale
Composta dai signori:
- Presidente: prof. Leopoldo Elia;
- Giudici: prof. Edoardo Volterra, dott. Michele Rossano, prof. Antonino De Stefano, prof. Guglielmo Roehrssen, avv. Oronzo Reale, dott. Brunetto Bucciarelli Ducci, avv. Alberto Malagugini, prof. Livio Paladin, dott. Arnaldo Maccarone, prof. Antonio La Pergola, prof. Virgilio Andrioli, prof. Giuseppe Ferrari, dott. Francesco Saja,
ha pronunciato la seguente
Sentenza nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
Art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio) promossi con le seguenti ordinanze:
- Ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 30 marzo 1976 nel procedimento civile vertente tra Felicioli Nice e Zucconi Alvaro, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
- n. 2 ordinanze emesse dalla Corte d'appello de L'Aquila il 13 aprile e il 23 novembre 1976, nei procedimenti civili vertenti tra Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde e tra Tottone Antonio e Recchia Perla, iscritte ai nn. 639 del registro ordinanze 1976 e 100 del registro ordinanze 1977, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 321 del 1° dicembre 1976 e 100 del 13 aprile 1977.
Visto l'atto di costituzione di Felicioli Nice;
Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
Udito l'avvocato Mauro Mellini per Felicioli Nice.
Considerato in diritto
1.- Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2.- La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze.
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