Libertà di culto, di associazione e di organizzazione delle confessioni religiose
Posizione delle confessioni prive d'intesa
Sent. n. 195 del 1993 (Casavola; Ferri): Edilizia di culto - assegnazione di aree e contributi alle confessioni religiose prive di intesa (art. 1 della Abruzzo 16 marzo 1988, n. 9).
Rispetto all'assegnazione di benefici finalizzati ad agevolare l'effettivo godimento del fondamentale e inviolabile diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.), di cui l'esercizio pubblico del culto è componente essenziale, ciascuna confessione religiosa - che tale risulti non in base a mera autoqualificazione, ma a precedenti riconoscimenti, allo statuto o almeno alla comune considerazione - è idonea a rappresentare gli interessi religiosi dei suoi appartenenti, indipendentemente dal suo 'status', e senza possibilità di discriminazione, stante l'eguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge (art. 8, comma primo, Cost.).
Perciò, l'attribuzione di aree riservate e di contributi finanziari per la realizzazione di edifici di culto - mentre ragionevolmente è condizionata e proporzionata alla presenza nel territorio comunale della confessione che richiede i benefici - non può essere legittimamente negata alle confessioni acattoliche che non abbiano ancora stipulato l'intesa con lo Stato prevista dall'art. 8, comma terzo, Cost., o che siano prive dello statuto organizzativo di cui al comma secondo dello stesso articolo.
La corte costituzionale
Composta dai signori:
- Presidente: prof. Francesco Paolo Casavola
- Giudici: dott. Francesco Greco, avv. Ugo Spagnoli, prof. Antonio Baldassarre, prof. Vincenzo Caianiello, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo Cheli, dott. Renato Granata, prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso
Ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova contro il Comune dell'Aquila, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e del Comune dell'Aquila nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Abruzzo; udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro.
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