Capitolo 1. Elementi introduttivi: il diritto ecclesiastico italiano
Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso, attinente ai rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni. In particolare, il diritto ecclesiastico italiano rappresenta il ramo delle scienze giuridiche costituito dai principi e dalle regole che nel nostro ordinamento danno rilevanza e tutela sia al fattore religioso in senso lato sia ai profili istituzionali delle formazioni sociali che disciplinano gli interessi umani per il raggiungimento di finalità collegate al fattore religioso.
Il tratto distintivo del diritto ecclesiastico italiano è da individuare nel carattere laico della Repubblica italiana e del suo ordinamento: le norme del diritto ecclesiastico italiano sono infatti inserite in un quadro costituzionale orientato ai principi di laicità e della separazione degli ordini tra Stato e confessioni religiose. La laicità, in una società democratica, è mirata alla tutela delle libertà di religione e di convinzione, sia individuali che collettive. Le comunità stabili e organizzate di fedeli possono dare luogo alla formazione di veri e propri ordinamenti giuridici indipendenti.
Tuttavia, esse operano pur sempre in uno spazio geografico su cui non possono esercitare poteri autoritari, poiché quel territorio è elemento costitutivo della sovranità degli stati. È possibile, di conseguenza, che le diversità di valori, regole e modelli organizzativi diano origine a conflitti che pongono in risalto la necessità del necessario bilanciamento tra il principio della sovranità dello Stato e il principio di autonomia-indipendenza delle confessioni religiose.
Le comunità di fedeli possono chiedere ai propri appartenenti la stretta osservanza delle loro norme, anche quando queste si rivelino in contrasto con le leggi civili vigenti su quel territorio. Si generano così in capo alle persone conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni. Gli ordinamenti statuali in genere danno rilievo al fattore religioso nella disciplina giuridica degli interessi dei loro consociati secondo modalità che possono essere raggruppate in modelli e sistemi così sintetizzabili:
- Stato confessionista, che indica una religione quale propria o quale religione dominante e informa il suo ordinamento ai principi etici e talvolta alle norme di quella fede, concedendo quindi ad essa condizioni di privilegio;
- Stato laico, che riconosce e garantisce il pluralismo confessionale e una condizione ugualitaria a tutte le confessioni;
- Stato unionista, che è governato da autorità che detengono al contempo sia il potere religioso che quello statuale;
- Stato separatista, che tiene separati il fondamento e l’esercizio dei poteri di governo da quelli delle chiese.
Per concludere, gli Stati, in linea di massima, possono ritenere che gli interessi religiosi, sia individuali che collettivi, siano meritevoli di tutela. O possono ritenere che non siano meritevoli di apprezzamento perché estranei all’esperienza giuridica, e che pertanto debbano restare privi di rilevanza nell’ordinamento statuale. O infine possono ritenere che tali interessi religiosi debbano essere osteggiati e ne debba essere impedito il soddisfacimento in forma organizzata e talvolta anche individuale.
Capitolo 2. Le fonti
Il diritto ecclesiastico italiano risulta oggi composto da fonti di varia provenienza che derivano da leggi statali emanate sia unilateralmente (cioè prodotte unicamente dal legislatore nazionale, e che si occupano principalmente del diritto inviolabile della persona), sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Di questi, ricordiamo in particolare: i Patti lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti l’11 febbraio del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, composti di un Trattato (che sanciva la creazione dello Stato Città del Vaticano, sotto la potestà di imperio del Papa), di un Concordato (che regolava i rapporti tra Stato e Chiesa) e le intese con confessioni diverse dalla cattolica.
Tra le fonti del diritto ecclesiastico italiano notevole importanza hanno anche gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento, come i trattati internazionali (mirati alla salvaguardia della libertà di pensiero, di coscienza e religione) e le norme dell’UE. In particolare, quanto alle norme dell’Unione Europea, esse non hanno competenza diretta in materia ecclesiastica, ma il diritto comunitario aprendosi progressivamente ai diritti fondamentali, sembra toccare in qualche modo anche l’anzidetta materia ecclesiastica. Infatti, ad esempio, il Trattato di Amsterdam predispone che, “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.
Inoltre, il Trattato di Amsterdam, più precisamente all’articolo 13, prevede la possibilità che il Consiglio prenda i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla religione o le convinzioni personali. Ma anche la Carta Europea dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000, fa riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e alle sue concrete espressioni. Infine, per concludere, la dichiarazione n. 11 ammessa nell’atto finale del Trattato di Amsterdam precisa che “l’UE si impegna a rispettare e a non pregiudicare lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le Chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri”.
Capitolo 3. Il diritto ecclesiastico italiano «per principi»
Il nostro ordinamento (Repubblicano), valorizza il fenomeno della “religiosità dei consociati” in quanto la considera un aspetto della libertà di pensiero e associazione indipendente dalla scelta di appartenenza a una fede religiosa. L’atteggiamento della Repubblica nei confronti della fede dei sudditi, deve, pertanto, considerarsi non più neutrale, ma interventista per l’aspirazione a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° comma, della Costituzione).
La nostra Costituzione ha individuato tre principi supremi posti all'apice del sistema delle fonti che, per la loro generalità, influenzano la natura e l’interpretazione delle norme del diritto ecclesiastico italiano. Tali principi sono:
- Il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti, annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo che la Costituzione garantisce;
- L'inderogabile tutela dell'ordine pubblico, in forza del quale nessun atto o provvedimento delle autorità ecclesiastiche può avere efficacia nello Stato se si pone in conflitto con le regole poste dalla Costituzione;
- La laicità, in forza della quale il nostro Stato assicura la libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale e garantisce e richiede che fedi, culture e tradizioni diverse convivano in uguaglianza di libertà.
Altri principi costituzionali di particolare rilievo, compresi fra quelli che delineano il volto della nostra Repubblica, sono:
- L'uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di religione;
- L'indipendenza dell'ordine proprio dello Stato dall'ordine proprio di tutte le confessioni religiose;
- Il pluralismo confessionale, garantito dall'uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose;
- La libertà religiosa individuale, garantita a tutti anche a prescindere dalla cittadinanza, in quanto appartiene al novero dei diritti inviolabili dell'uomo;
- Il divieto di discriminazione degli e tra gli enti, in cui si articolano le confessioni religiose.
Altri principi e norme della Costituzione che esprimono fini e valori dell'ordinamento che, sebbene non riguardanti in via immediata e in modo espresso il fenomeno religioso, ripercuotono importanti effetti nella sua disciplina sono:
- La tutela della riservatezza, sia per quanto riguarda il profilo negativo (diritto che non siano portate a conoscenza di terzi informazioni riservate attinenti l'appartenenza ad una confessione religiosa), che quello positivo (diritto al controllo dei dati legittimamente acquisiti, alla loro correzione, integrazione o modifica);
- Il riconoscimento dei diritti della famiglia fondata sul matrimonio, del diritto-dovere dei genitori ad educare i figli, e la protezione della maternità.
Capitolo 5. Il principio di uguaglianza (art. 3)
L’uguaglianza e la pari dignità sociale senza distinzione di religione
La Costituzione annovera il principio d'uguaglianza tra i principi fondamentali. Il 1° comma dell'articolo 3 della Costituzione, sancisce l'uguaglianza formale di tutti i cittadini, che hanno “pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Il 2° comma, di anzidetto articolo, invece, affida alla Repubblica il compito di rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Malgrado l’articolo 3 della Costituzione, si riferisca ai solo “cittadini”, si ritiene che destinatari della norma siano anche gli stranieri e gli apolidi. Infatti, il principio di uguaglianza si pone anzitutto come principio di pari trattamento. L’articolo 3 esprime, dunque, il carattere sociale ed interventista del nostro ordinamento, impegnato ad adottare tutte le misure affinché l'uguaglianza e le libertà siano garantite non solo in astratto, ma anche in via sostanziale, attraverso concreti ed effettivi strumenti di promozione e di tutela.
Il divieto di discriminazioni
Il divieto di discriminazione non trova espresso riconoscimento nel testo della Costituzione, ma si desume dalla lettura dell'articolo 3, in quanto al legislatore è severamente vietato emanare leggi discriminatorie, e se ciò avvenisse sarebbe compito della Corte costituzionale dichiararli incostituzionali, quindi illegittime.
La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce all'articolo 1 che “la dignità umana è inviolabile e che essa deve essere rispettata e tutelata”. L'articolo 20 prevede, invece, che tutte le persone siano uguali davanti alla legge, mentre l'articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Capitolo 6. I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)
Il pluralismo confessionale (art. 8, 1° comma)
L'articolo 2 della Costituzione costituisce la norma generale di riferimento che riconosce il ruolo fondamentale delle formazioni sociali nello sviluppo della personalità di ogni singolo individuo. In questo quadro, la Costituzione assegna un rilievo specifico alle confessioni religiose, che ritiene comprese tra le formazioni sociali. L'articolo 8, 1° comma, della Costituzione proclama le confessioni “tutte” ugualmente libere davanti alla legge, esprimendo così il principio del pluralismo confessionale. Si badi bene, anzidetto articolo non dichiara l’uguaglianza in senso assoluto delle confessioni religiose, ma si limita ad affermare la eguaglianza limitatamente alla sola libertà (poiché non sta scritto che tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge, ma che tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge).
Nell'ordinamento italiano, dunque, tutte le confessioni godono, in uguale misura, di tutte le libertà garantite dalla Costituzione e dalle fonti internazionali che tutelano i diritti inviolabili, senza che siano ammissibili privilegi verso questa o quell’altra religione. Quindi l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutti i culti.
La distinzione degli “ordini” (art. 7, 1° comma)
Ai sensi dell'articolo 7, 1° comma, della Costituzione lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (per ordine s'intende un complesso di materie e contenuti sui quali ognuno dei due soggetti esercita il potere sovrano di costruire un proprio sistema di valori e di principi, di produrre una regolamentazione giuridica e di apprestare la garanzia dei correlati interessi umani). Vi sono quindi ambiti riservati alla competenza dello Stato perché attinenti a interessi propri della sfera temporale e altri riguardanti solo alla sfera spirituale.
Ovviamente, eventuali norme religiose che riguardano materie o contenuti propri dell'ordine dello Stato non hanno rilevanza per l'ordinamento di quest'ultimo; così come vi è un complesso di materie e contenuti attinenti allo specifico religioso su cui il nostro Stato, autolimitando la propria sovranità a beneficio della libera indipendenza delle confessioni, riconosce l'esclusiva e sovrana competenza dell'ordine confessionale. Sebbene la Costituzione si riferisca espressamente solo alla Chiesa cattolica, l'indipendenza tra i due ambiti non riguarda unicamente quest'ultima, ma tutte le confessioni religiose, perché altrimenti sarebbe compromessa la loro uguale libertà di godere della propria sfera di indipendenza.
La “riserva di statuto” delle confessioni diverse dalla cattolica (art. 8, 2° comma). Le “intese” con le confessioni diverse dalla cattolica (art. 8, 3° comma)
Le confessioni religiose dotate di un proprio apparato normativo-organizzatorio costituiscono ordinamenti giuridici originari, che traggono legittimazione solo da se stessi e sono indipendenti da quello dello Stato. La Costituzione, per motivi storici, riconosce in forma espressa l'indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica ai sensi dell’articolo 7, 1° comma (“Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani). Per le altre confessioni, invece, ne riconosce implicitamente l'autonomia in base all'articolo 8, 2° comma (“Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano).
Infine, il 3° comma, sempre dell’art. 8, dispone che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Compito delle intese è quello di regolare i rapporti inter-ordinamentali tra la Repubblica italiana e le confessioni religiose. A differenza dei concordati con la Chiesa cattolica, ritenuti assimilabili ai trattati internazionali in virtù della personalità giuridica di diritto internazionale riconosciuta alla Santa Sede, la natura giuridica delle intese è controversa. Vi è chi propende per definirle "atti di diritto pubblico interno" e chi invece le ritieni "accordi di diritto esterno". Il primo orientamento considera gli ordinamenti delle confessioni diverse dalla cattolica ordinamenti “derivati”, subordinati a quello dello Stato, e, di conseguenza, le intese atti interni all'ordinamento dello Stato. Il secondo orientamento, invece, in linea col principio di laicità, di distinzione degli ordini e di uguale libertà, riconosce l'indipendenza e l'originarietà di tali ordinamenti.
Il principio supremo di laicità dello Stato
La Repubblica italiana è una democrazia laica. La laicità costituisce un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, che si colloca al massimo livello nella gerarchia delle fonti. A essa si devono conformare le leggi ordinarie, le fonti regolamentari e l'attività amministrativa della P.A. A differenza di altre carte costituzionali in cui la laicità è affermata dalla costituzione formale (es. Francia), in Italia il principio è ricavato in via interpretativa dall'analisi sistematica degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.
Emergendo dunque una laicità, definita all'italiana, che non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Pertanto, la Repubblica italiana può legittimamente predisporre gli strumenti affinché la libertà religiosa individuale e collettiva abbia concreta tutela, a condizione però che simili interventi non diano luogo a discipline privilegiatarie a favore di questa o quell’altra religione.
Capitolo 7. Le libertà di religione e di convinzione (art. 19)
L'articolo 19 della Costituzione dispone che, “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. Dunque, anzidetto articolo tutela la libertà religiosa riconoscendo il diritto di professare liberamente la propria fede, tanto in forma individuale quanto in forma associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, in privato come in pubblico, con l'unico limite espresso che i riti non siano cont
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