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SEZIONE I - IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Osservazioni preliminari

Tanto le confessioni religiose quanto gli enti da esse espressi necessitano di mezzi economici necessari per il raggiungimento dei propri fini, sia per assicurare a coloro impegnati costantemente in tali attività una vita dignitosa, sia per garantire una serie di beni mobili ed immobili utili per lo svolgimento delle attività difficili.

Gli istituti per il sostentamento del clero

La Chiesa cattolica, all'interno del nuovo Codex iuris canonici ha previsto il passaggio dal vecchio sistema beneficiale di remunerazione del clero (il sistema beneficiale, in vigore fino al 31 dicembre 1986, prevedeva che il personale di una diocesi, dal vescovo sino al parroco, fosse remunerato dall'ente beneficiale di riferimento, ossia da un ente ecclesiastico con un proprio fondo patrimoniale costituito dai beni di quella specifica diocesi. Ad ogni ufficio ecclesiastico, dunque, era affiancato un proprio beneficio.

Intal modo, però, si creava una forte disparità di trattamento economico tra funzionari ecclesiastici remunerati da fondi beneficiali di notevole ricchezza e funzionari remunerati da enti beneficiali con un patrimonio esiguo, producenti un basso reddito. Lo Stato, quindi, era costretto ad intervenire tramite il c.d. supplemento di congrua, con il quale integrava il basso reddito e garantiva un minimum di sostentamento ai funzionari remunerati da un ente beneficiale poco producente. All'integrazione lo Stato provvedeva tramite il Fondo per il culto...si ringrazia il collega ayeye per la nozione, decisamente più completa della mia, di ente beneficiale) ad un sistema più nuovo e più equo, che ha previsto la creazione di Istituti per il sostentamento del clero diocesani o interdiocesani. Sulla materia è intervenuto l'Accordo tra Stato italiano e Chiesa cattolica del 15 novembre 1984: tramite alcuni decreti del Ministro dell'Interno

sono costituite principalmente da contributi volontari dei fedeli e da rendite derivanti da beni immobili e mobili. Gli Istituti diocesani, invece, hanno un patrimonio autonomo costituito da donazioni, eredità e altre entrate. Questi patrimoni vengono gestiti in modo da garantire il sostentamento del clero e le funzioni previdenziali integrative. L'attività degli Istituti per il sostentamento del clero Gli Istituti per il sostentamento del clero svolgono diverse attività per garantire il sostentamento economico del clero diocesano. Oltre alla gestione del patrimonio, si occupano di erogare contributi economici ai sacerdoti per il loro sostentamento, ad esempio per il vitto, l'alloggio e le spese personali. Inoltre, provvedono anche a fornire assistenza previdenziale e sanitaria ai sacerdoti. La vigilanza e il controllo La CEI esercita la vigilanza e il controllo sugli Istituti per il sostentamento del clero, al fine di garantire la corretta gestione dei patrimoni e delle risorse. A tal fine, vengono effettuati controlli periodici e vengono richiesti rendiconti finanziari dettagliati. In caso di irregolarità o problemi di gestione, la CEI può intervenire con provvedimenti correttivi. Conclusioni Gli Istituti per il sostentamento del clero svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il sostentamento economico del clero diocesano. Grazie alla gestione dei patrimoni e alle entrate derivanti, possono fornire ai sacerdoti le risorse necessarie per svolgere il loro ministero. La vigilanza e il controllo della CEI assicurano la corretta gestione delle risorse e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi.

Sono costituite maggiormente dalle oblazioni dei fedeli, da somme ricevute dalla CEI, provenienti dall'8 per mille del gettito IRPEF destinato dai contribuenti alla Chiesa cattolica, e da tutti i negozi che l'Istituto centrale può porre in essere per incrementare il suo patrimonio.

Ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, poi, sono stati trasferiti tutti i beni un tempo appartenenti agli enti beneficiali, che a loro volta sono stati girati, in parte, alle singole diocesi, parrocchie e capitoli. Si è trattato, pur sempre, di trasferimenti interni all'organizzazione della Chiesa cattolica, che lo Stato ha agevolato esentandoli da tributi ed oneri.

I rapporti degli Istituti diocesani con l'Istituto centrale per il sostentamento del clero

Per ciò che concerne i rapporti tra gli Istituti diocesani e l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, occorre sottolineare che i primi, qualora non abbiano sufficienti redditi per

Garantire la remunerazione a tutti i sacerdoti che ad essi fanno riferimento, potranno rivolgersi all'Istituto centrale per richiedere la somma residua. Qualora, invece, dovessero riscontrare un eventuale avanzo di gestione, dovranno versarne una parte/quota all'Istituto centrale. Inoltre i 229 Istituti hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione sull'esercizio preventiva ed una consuntiva, da cui l'Istituto centrale potrebbe evincere, autonomamente, lo stato di bisogno dei vari Istituti o l'eventuale avanzo.

La natura giuridica degli Istituti per il sostentamento del clero. Per quanto riguarda la natura giuridica degli Istituti per il sostentamento del clero, tanto quelli diocesani quanto quello centrale si configurano come vere e proprie fondazioni, essendo provvisti di un fondo patrimoniale iniziale, nel primo caso (Istituti diocesani) costituito dal patrimonio dei "benefici" esistenti nella diocesi, che si estinguono contemporaneamente.

alla nascita degli Istituti, nel secondo caso costituito da un fondo di dotazione conferito dalla CEI. La funzione degli Istituti per il sostentamento del clero. La liquidazione degli assegni Hanno diritto a ricevere un congruo e dignitoso sostentamento da parte degli Istituti diocesani tutti gli appartenenti al clero che svolgano un servizio "in favore della diocesi". È la CEI a stabilire sia la misura degli assegni sia cosa si debba intendere per "servizio svolto a favore della diocesi". Svolgono tale servizio tutti i sacerdoti, italiani o stranieri, che, su mandato del vescovo diocesano, siano impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi di appartenenza, o siano impegnati come cappellani delle forze armate, o siano impegnati nella cooperazione missionaria, o che operino presso enti, organismi o istituzioni nazionali determinati dalla CEI, o che prestino servizio come professori nelle Facoltà teologiche italiane o negli Istituti.

superiori di scienze religiose. Inoltre, per partecipare al sistema di sostentamento del clero occorre che i sacerdoti si dedichino al ministero ecclesiastico "a tempo pieno", ossia impegnando la loro vita nello svolgimento degli incarichi ai quali sono preposti.

Qualora, tra l'altro, i sacerdoti siano impiegati a tempo pieno presso enti ecclesiastici, sono questi ultimi a doverli remunerare, laddove l'Istituto diocesano interviene solo tramite un'integrazione. Nella stessa maniera si procede in caso di servizio presso enti non ecclesiastici.

L'ammontare dell'assegno spettante ai sacerdoti è uguale, nella misura dei due terzi, per tutti ma è determinato, nella restante parte, dall'anzianità di servizio, dalle condizioni in cui opera il sacerdote, dal territorio in cui opera lo stesso, in funzione dell'aumento dei prezzi al consumo e del PIL per abitante, e dell'ufficio al quale sono preposti. Esiste, in pratica,

un sistema di "punti" attribuiti in base alla presenza o meno delle condizioni suddette: ogni punto ha un valore economico, che fa lievitare la remunerazione del sacerdote. Qualora sorgano delle controversie tra i sacerdoti e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, si cercherà, nel più breve tempo possibile, una conciliazione che soddisfi e contemperi le esigenze di tutti. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo una commissione appositamente costituita, formata da 3 componenti nominati dal Vescovo, deciderà a maggioranza assoluta circa la risoluzione della controversia. La decisione potrà essere impugnata dinanzi allo stesso Vescovo ed ancora, in terzo grado, dinanzi alla Congregazione della Segnatura apostolica. Va sottolineato come il diritto alla remunerazione da parte dei sacerdoti sia un diritto soggettivo tutelato anche dallo Stato, il che comporta che gli stessi possano rivolgersi al giudice statuale in caso di.

controversie con l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Qualora, però, il sacerdote si sia rivolto all'autorità ecclesiastica, egli non potrà, se insoddisfatto, rivolgersi all'autorità statale, in quanto in tal caso due autorità differenti si verrebbero a pronunciare sulla medesima fattispecie, creando un inammissibile bis in idem (due volte sulla stessa cosa). Tuttavia, qualora il sacerdote optasse per rivolgersi all'autorità giudiziaria italiana, competente sarebbe il giudice ordinario e non quello del lavoro, perché in questa fattispecie non si ha un rapporto di lavoro dipendente: il sacerdote non è un dipendente del Vescovo, così come quest'ultimo non è dipendente del Papa.

Le entrate di diritto privato degli enti confessionali

Le entrate privatistiche degli enti delle confessioni religiose sono disciplinate in tutto e per tutto dal diritto comune. Viene considerata come

donazione manuale a norma dell'art.783 cod.civ. qualsiasi donazione deifedeli per spirito di liberalità, deducibile, dal 1989 in poi, dal reddito delle persone fisiche entro il limite di1032 euro. Con tali donazioni non vanno in alcun modo confusi i casi in cui venga creato un patrimonioseparato grazie alle oblazioni raccolte da un unico promotore o da un comitato per un fine pio (es.erezione di un santuario).

Segue: le disposizioni a favore dell'’anima

L'art. 329 cod.civ. disciplina le c.d. disposizioni a favore dell'’anima: il testatore, infatti, è libero di prevedereche dopo la sua morte si proceda a determinate pratiche liturgiche, anche periodiche (es. una messa disuffragio del defunto). Le disposizione a favore dell'’anima, però, sono possibili solo se il testatore haindicato determinati beni o laddove la somma da impiegare sia determinabile. L'’onere di esecuzione gravain capo ad un legatario o ad un erede e chiunque, a norma

dell'art. 648 cod.civ. può agire in giudizio per farrispettare la volontà testamentaria. Addirittura il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione (uno speciale esecutore testamentario), anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento. Le entrate di diritto pubblico degli enti confessionali Per entrate di diritto pubblico degli enti confessionali si intendono tutte quelle entrate ottenute in base a un rapporto pubblicistico, ossia in forza di un potere tributario riconosciuto all'ente dallo Stato o grazie a finanziamenti statali. Un esempio di potere tributario si aveva con le c.d. decime sacramentali, prestazioni poste a carico dei proprietari di fondi rustici di un dato luogo per i servizi spirituali resi dal Vescovo o dal parroco o da un ente ecclesiastico (solitamente si dava la "decima" parte dei prodotti della terra), già soppresse nel 1887. Qualsiasi potere tributario di unafessionale e delle convinzioni personali del singolo individuo. La libertà di religione è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e deve essere rispettata in ogni ambito della vita pubblica e privata. Per quanto riguarda la formattazione del testo utilizzando tag HTML, ecco un esempio di come potrebbe essere strutturato:

La confessione religiosa deve essere attribuita per legge, senza violare l'art. 23 della Costituzione (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), e tenendo conto della capacità professionale e delle convinzioni personali del singolo individuo. La libertà di religione è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e deve essere rispettata in ogni ambito della vita pubblica e privata.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
62 pagine
18 download
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Dammacco Gaetano.