Diritto ecclesiastico
Cap. 11.1
Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello stato volto a disciplinare il fenomeno religioso. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare in base all’aggettivo “ecclesiastico”, oggetto della disciplina è il diritto dello stato e non quello di un ordinamento confessionale. Il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico. Non è costituito solo da norme prodotte dal legislatore statale ma molto spesso queste ultime rinviano a norme dei vari ordinamenti confessionali.
1.2 Fonti di cognizione
Le fonti di cognizione sono tutte quelle che derivano da leggi statali emanate sia unilateralmente sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Queste fonti sono di vario livello; possono derivare da:
- Norme costituzionali (es. artt. 3-7-8-19-20)
- Norme di derivazione concordataria garantite dagli artt. 7-8 (3° comma) della costituzione. Si tratta dei cosiddetti “Patti Lateranensi”, cioè degli accordi sottoscritti l'11 febbraio 1929 tra lo stato italiano e la Santa Sede che si componevano di un TRATTATO (che sanciva la creazione dello Stato Città del Vaticano sotto la potestà di imperio del papa), di un CONCORDATO (che regolava i rapporti tra stato e chiesa e che è stato integralmente sostituito dall’accordo del 18 Febbraio 1984), e di una CONVENZIONE FINANZIARIA (che prevedeva il riconoscimento di un indennizzo alla Santa Sede mai corrisposto)
Oltre a queste fonti, ci sono poi tutta una serie di norme contenute nei vari codici (Civile, Penale, Proc. Civ., Proc. Pen.) o in leggi speciali quali ad esempio il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, lo Statuto dei Lavoratori, la legge sullo scioglimento del matrimonio ecc., nonché le disposizioni di Leggi Regionali concernenti assistenza, istruzione religiosa, consultori etc.
1.3 Fonti di produzione
Sono i procedimenti necessari dai quali scaturiscono le norme che trovano collocazione nella nostra disciplina. Anche queste fonti possono essere di vario livello. Al 1° livello bisogna innanzitutto tener presente che c’è un settore del diritto ecclesiastico che è disciplinato sia dalla legge ordinaria sia dalla legge costituzionale; questo settore è quello delle norme protette dagli artt. 7 e 8 3° comma della costituzione.
Queste norme possono essere modificate solo con:
- Legge ordinaria se dà esecuzione ad un accordo
- Legge costituzionale se il legislatore vuole modificarle per propria volontà unilaterale
Al livello normativo inferiore troviamo le norme regolamentari dettate con decreto del Presidente della Repubblica. Queste norme disciplinano le modalità applicative delle norme di legge e perciò devono essere conformi a queste. Scendendo nella scala gerarchica abbiamo le norme interne della pubblica amministrazione, di solito dettate con circolari.
Per quel che riguarda le leggi regionali, poiché alcune materie di competenza regionale come la beneficenza pubblica, l’assistenza sanitaria etc. possono toccare anche gli interessi delle confessioni religiose, non è escluso che anche queste (Leggi Regionali) possano essere incluse tra le fonti del diritto ecclesiastico. Tuttavia, questa competenza gli deve essere attribuita con un’apposita legge dello stato che dia esecuzione ad un accordo con le confessioni religiose.
Capitolo 2
Religione ed organizzazione del potere civile
1.1 Premessa
Il fenomeno religioso ha sempre avuto una rilevanza primaria. Il termine Religio aveva significati polivalenti perché indicava sia il culto del divino che la superstizione. Nella Roma arcaica non veniva fatta alcuna distinzione tra istituzioni politiche e organizzazioni religiose. Con la Repubblica il governo civile venne a distinguersi dal sacerdozio, la funzione svolta dal pontificato era una funzione pubblica adempiuta da un organo dello stato (senatori, varie magistrature, comizi). Il jus sacrum era un ramo dello jus pubblicum. Solo con la legge delle XII tav. del VI° sec. a.C. tutti i romani poterono conoscere le leggi civili da cui erano retti, che prima erano note solo alla casta dei sacerdoti.
1.2 Cesaro-papismo
Con l’avvento dell’impero le funzioni di pontefice massimo furono svolte direttamente dal capo dello stato, il quale diventò divus ossia divinità oggetto di culto, alla stregua del pagamento dei tributi e del servizio militare, da ciò l’avversione dell’autorità imperiale verso i cristiani, perseguitati non per ragioni ideologiche ma per ragioni politiche e pubbliche, poiché essi disconoscevano la divinità dell’imperatore rifiutavano di partecipare al loro culto.
Con gli editti di Milano e Nicomedia del 313 d.C. emessi da Costantino e Licinio venne riconosciuto il potere politico unito al potere religioso. Gli imperatori romani divennero i pontefici massimi della nuova religione. La commistione nell’imperatore delle funzioni di capo dello stato e capo della Chiesa è stato definito cesaro-papismo (unione tra potere civile e potere religioso). Uno degli esempi più illustri di tale commistione è dato dal corpus juris civilis, il quale nel Codex riporta le norme imperiali che sancivano il dogma della trinità come legge che tutti i cristiani dovevano abbracciare.
Giurisdizionalismo
Nel periodo alto-medioevo sorgevano conflitti tra papato e impero non di ordine ideologico ma politico, con la caduta dell’impero romano ebbe inizio la distinzione tra i due poteri. Tra il 1555 e 1648 si consolidarono sistemi nei quali la chiesa era subordinata allo stato, al potere civile. Tali poteri hanno avuto una serie di denominazioni:
- Germania: territorialismo
- Francia: gallicanesimo
- Austria: giuseppinismo
- Italia: giurisdizionalismo
In Italia tali sistemi sono stati indicati con l’espressione giurisdizionalismo, la quale sta ad indicare il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica. I sistemi giurisdizionalisti si caratterizzarono in due filoni:
- Potere diretto a proteggere la chiesa
- Potere diretto a difendere lo stato dalla chiesa
Entrambe tali poteri facevano parte dei jura maiestatica circa sacra e comprendeva:
- Per la 1 categoria: jus reformandi importava il potere del principe di intervenire nell’organizzazione interna della chiesa apportando delle riforme per un buon funzionamento degli istituti
- Per la 2 categoria: jus nominandi, il principe concorreva alla nomina dei funzionari ecclesiastici e vescovi
- Jus exsclusivae le nomine dei vescovi avevano minore riconoscenza
- Placitazione, lo stato aveva il potere di controllare gli atti emanati dalla chiesa, per accertarsi che questi non avessero un contenuto avverso allo stato
- Jus appellationis dava la possibilità ai fedeli di appellarsi al sovrano contro provvedimenti emanati dall’autorità ecclesiastica
- Jus inspiciendi, potere del principe di intervenire e vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche
Teocrazia
Il sistema teocratico consiste nella soggezione dello stato alla chiesa e in particolare alla Santa Sede. In questo tipo di sistema è al papa che appartengono tutti i poteri sia temporali sia spirituali perché ricevuti direttamente da Dio (potestas directa in temporalibus). Derivavano varie conseguenze:
Dalla potestas directa in temporalibus la chiesa aveva il potere di decidere sulle competenze spettanti sia alla chiesa sia allo stato, quest’ultimo non poteva interferire in materia ecclesiastica, lo stato era tenuto a intervenire solo per dare esecuzione ai provvedimenti dell’autorità ecclesiastica attraverso i mezzi coercitivi; le leggi ecclesiastiche prevalevano su quelle civili, le leggi civili contrarie alla chiesa erano ipso jure illegittime, nulle, non obbliganti.
In seguito alla chiusura del concilio di Trento 1581 l’opera di Roberto Bellarmino DE SUMMO PONTEFICE con la quale fu delineata la POTESTAS INDIRECTA TEMPORALIBUS, ossia il potere della chiesa di regolare con le proprie leggi anche i rapporti civili, di sciogliere l’obbligo dei fedeli dall’obbligo dell’osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiastici. Oggi detta potestas mediata è l’unica potestà in materia temporale rivendicata dalla chiesa. La differenza tra le due potestas sta nel fatto che la prima (indirecta) poteva essere esercitata nei confronti del sovrano cattolico e suscettibile, come uomo, di peccare; nel secondo caso la potestas può essere esercitata influendo sui fedeli elettori affinché orientino le loro scelte nel senso indicato dall’autorità ecclesiastica.
Separatismo
Il separatismo è un sistema proposto per realizzare l’indipendenza della chiesa, tutelandone gli interessi. Fu sostenuta in Germania dagli anabattisti e in Inghilterra da congregazionalisti indipendenti, in Francia i maggiori esponenti (dopo la rivoluzione del 1830) sostenevano la libertà di coscienza e di stampa nonché la separazione tra stato e chiesa, tali tesi furono condannate da Gregorio XVI.
In Italia il separatismo fu un mezzo politico per risolvere la cosiddetta questione romana. L’enunciazione della tesi separatista è dovuta a Cavour con la celebre formula libera chiesa in libero stato, ispirandosi al modello americano. Agli inizi del 900 il rapporto di libertà religiosa e uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose formò oggetto di una controversia tra due esperti della materia il Ruffini e lo Scaduto; il Ruffini sosteneva che l’instaurazione di un ordinamento uguale per tutte le confessioni non attuava una vera uguaglianza, date le differenze esistenti tra di esse; il sistema separatista non avrebbe avuto effetto favorevole sulla libertà religiosa. Mentre lo Scaduto sosteneva che solo in regime separatista applicando il diritto comune a tutte le confessioni era possibile trattare in modo uguale tutte le confessioni e assicurare una vera libertà religiosa.
Dopo l’entrata in vigore della costituzione il separatismo fu riproposto in funzione antiecclesiastica da parte della sinistra laica. Nella seconda metà degli anni 60 il separatismo in funzione antiecclesiastica fu sostenuto sia da cattolici sia da laici. Una volta concluso il Concilio Vaticano II (1965) sorsero nel mondo occidentale un movimento generalizzato di protesta contro le autorità e le istituzioni. Tale movimento diede luogo a nel nostro paese ad un notevole sviluppo di associazioni spontanee di laici. L’idea del separatismo era quella di purificare la chiesa, secondo tali movimenti una chiesa non condizionata da accordi politici, una chiesa non privilegiata ma povera, potrebbe meglio testimoniare il vangelo. Questo è quanto sostenevano i cattolici. Il separatismo sostenuto dai laici, invece, si basa sull’idea che una legge uguale per tutte le confessioni agevolerebbe la libertà dei singoli, la legge dovrebbe dar vita ad un diritto comune delle confessioni religiose. Anche questa tesi è in funzione antiecclesiastica sia perché il diritto comune dovrebbe essere introdotto unilateralmente dallo stato sia perché tale diritto potrebbe essere in contrasto con l’organizzazione delle varie confessioni religiose. È giusto sottolineare che il principio di separazione tra stato e confessione religiosa è un postulato dell’idea liberale, avente come scopo la costruzione di uno stato di diritto che consiste nell’organizzare la libertà dei singoli di orientarsi senza vincoli giuridici in materia di religione. Ma lo stato secondo l’idea liberale è incompetente in materia di fede e deve necessariamente operare una separazione dei propri poteri da quelli religiosi. Si tratta però di una separazione in senso giuridico, attuata in modo tale da permettere al singolo individuo di scegliere liberamente quella determinata dottrina morale o religiosa. L’unico mezzo per realizzare detta situazione è la legge dello stato, attraverso i concordati.
Coordinazione e concordati
Il sistema di coordinazione tra stato e chiesa è quello indicato nella vigente costituzione agli articoli 7 e 8 per disciplinare i rapporti fra stato e confessioni religiose. Tale sistema si realizza attraverso i concordati, quindi uno strumento negoziale destinato a disciplinare materie di comune interesse. Attraverso un accordo le parti si obbligano a tenere un dato comportamento nell’ambito della sovranità territoriale dello stato stipulante. Il concordato ecclesiastico è un istituto valso a introdurre istituti giurisdizionalisti nei confronti della Santa Sede e viceversa. La natura giuridica dei concordati è determinata in base agli ordinamenti della chiesa, dello stato e ordinamento ove si svolgono tali rapporti. Poiché la Santa Sede è soggetto di diritto internazionale, l’ordinamento su cui si basano i rapporti concordatari è l’ordinamento internazionale. L’art. 7 Cost. dichiarando che la chiesa è nel proprio ambito sovrana e indipendente dallo stato, indica che c’è un settore di materie nel quale lo stato e la chiesa trattano da pari a pari.
Politica legislativa italiana
a) Dal 1848 al 1922
Nello statuto del regno del 4 marzo 1848 l’art. 1 dichiarava la religione cattolica la sola religione di stato e le altre confessioni tollerate in maniera conforme alle leggi. Questa legge fu rivista in seguito con l’approvazione della legge 19 giugno 1848 n° 375 il cui contenuto dichiarava che la differenza di religione non poteva dar luogo a discriminazioni nel godimento dei diritti civili e politici e nell’ammissibilità alle cariche civili e militari. Negli anni 1848-1849, il parlamento approvò due leggi proposte dal Guardasigilli Siccardi riguardanti una l’abolizione di ciò che rimaneva del privilegio del foro ecclesiastico e l’altra l’autorizzazione agli acquisti degli enti. La destra storica sebbene ispirata a idee liberali nella sua azione politica usava strumenti del giurisdizionalismo per raggiungere i loro fini. Attraverso la prassi giurisdizionalista con la legge 29 maggio 1855 si procedette a sopprimere varie associazioni religiose, es. soppresse gli enti ecclesiastici secolari, devolvendone allo stato i beni. Nei confronti del patrimonio degli enti ecclesiastici la destra storica considerava tali beni, come beni nazionali di cui il paese poteva disporre quando fosse necessario. Ma la debellatio dello stato pontificio e la presenza in Roma della Santa Sede avevano posto il serio problema della situazione giuridica della stessa e del papa pio IX, profugo a Gaeta a causa delle vicende della Repubblica romana. Tale problema fu risolto con la legge 13 maggio 1871 n° 214. Questa legge era divisa in due titoli: uno dedicato alle prerogative del sommo pontefice e Santa Sede e l’altro disciplina le relazioni fra stato e chiesa. Tale legge era frutto di una commistione tra principi giurisdizionalisti e principi separatisti. Nel 1876 cadde la destra storica ma non cambiò l’indirizzo liberal-giurisdizionalista della politica ecclesiastica. Con la legge 30 giugno 1876 fu introdotto il giuramento dei testimoni, il codice penale del 1889 che tutelando la libertà religiosa previde una protezione uguale per tutte le confessioni. Nel 1878 vennero a mancare Vittorio Emanuele II e pio XI. Il successore di questo fu Leone XIII.
La camera dei deputati era eletta a suffragio limitato, i cattolici non potevano partecipare visto il non expedit imposto dalla potestas indirecta in temporalibus, tale presa di posizione pontificia mirava a indebolire le nuove istituzioni, tale situazione durò sino al 1919 sino a quando si giunse a realizzare una intesa elettorale fra Giolitti e Gentiloni presidente dell’unione cattolica italiana, che diede luogo ad una alleanza per le elezioni politiche di quell’anno. Inoltre con la grande guerra si vide la piena partecipazione dei cattolici provenienti conventi e seminari questo perché secondo la Santa Sede la questione romana non era ancora risolta o perché anni prima vi fu la spoliazione dei beni ecclesiastici. Nel 1891 fu fondato il partito socialista e nel 1919 il partito popolare con a capo don Luigi Sturzo. Il non expedit fu definitivamente abolito. La fine della guerra e l’inizio, a Parigi, delle trattative per la pace diedero occasione ai presidenti del consiglio di avere contatti con i rappresentanti della Santa Sede in vista di una soluzione amichevole della questione romana.
b) Dal 1922 al 1947
Nel 1919 nacque il movimento fascista con la fondazione dei fasci di combattimento. Esposero un programma anticlericale, devolvere allo stato i beni ecclesiastici, ma nelle elezioni del 1919 i fascisti non riuscirono a mandare alcun deputato in parlamento. Nel 1921 Mussolini ottenne il mandato parlamentare e nel suo primo discorso alla camera presentò un programma di politica ecclesiastica molto diverso. Trattando di politica estera sottolineò l’importanza del papato al fine di accrescere l’influenza dell’Italia nel mondo, utilizzando quindi una diversa strategia. Il fatto è che il partito fascista fondendosi con il partito nazionale...
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