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COSTITUZIONE.LE CONFESSIONI RELIGIOSE DI MINORANZA NELLA COSTITUZIONE
Le norme fondamentali riguardanti le confessioni di minoranza sono contenute nell'art.8 comma 2 e 3. In esso le confessioni di minoranza vengono indicate come tutte quelle confessioni diverse da quella cattolica. Secondo l'art.8 (2° comma) tutte le confessioni religiose che sono organizzate, così come avviene per la chiesa cattolica, danno vita ad un ordinamento giuridico originario ed indipendente da quello statale.
1.2 NATURA GIURIDICA DELLE INTESEL' art. 8 comma 2 attribuisce piena libertà organizzativa alle confessioni di minoranza, escludendo che lo stato possa interferire nella formazione dei loro statuti. Allo stesso tempo, però, lo stato deve emanare delle leggi che regolino i rapporti tra dette confessioni e il mondo esterno (società civile). Il 3° comma dell'art.8, stabilisce appunto che lo stato emanerà queste leggi nel rispetto delle preventive
intese che verranno prese tra stato e confessione. Quindi le intese hanno una valenza giuridica. La norma contenuta nell'art. 8 comma 3, contiene una riserva di legge che, poiché garantisce la libertà religiosa (che è un valore importante quanto la libertà personale), è da considerarsi una riserva assoluta. Esiste una tesi estrema che invece non riconosce alcuna valenza giuridica alle intese, ma le considera solo come atti di pura opportunità politica. Questa tesi tuttavia non è da accettare. Le intese costituiscono quindi una condizione di legittimità costituzionale, nel senso che pongono un limite al legislatore il quale non può emanare leggi che vadano contro tali intese. 1.3 ORGANO STATUALE COMPETENTE A STIPULARE LE INTESE. Non ci sono dubbi sul fatto che l'organo competente a stipulare le intese sia il governo. Per le intese di carattere generale è richiesto l'intervento del Presidente del consiglio, mentrese le intese riguardano un settore specifico interviene il ministro di competenza. In ogni caso l'intesa deve sempre essere esaminata dal Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione. Norme del presidente del consiglio prevedono la creazione di un apposita commissione che è presieduta dal sottosegretario e che ha il compito di realizzare le intese richieste dalla confessioni di minoranza. Una volta conclusa la trattativa il sottosegretario trasmette tutto al presidente del consiglio.1.4 IL CONTENUTO DELLE INTESE.
Per quel che riguarda gli argomenti oggetto delle intese, va subito detto che non esistono limiti al contenuto delle intese poiché il parlamento ha solo l'obbligo di rispettare la costituzione dopo di che può stipulare intese su qualsiasi tema.
Un elenco di possibili temi è contenuto in un documento del consiglio federale delle chiese evangeliche che tra gli altri elenca i seguenti temi:
- Istruzione religiosa nella scuola pubblica
- Posizione
giuridica dei ministri di culto
Disciplina del matrimonio religioso
1.5 LA CONCEZIONE DELLE INTESE COME ATTI DI DIRITTO INTERNO O DI DIRITTO ESTERNO: IN PARTICOLARE LA FORMA DI ESSE.
Esiste un acceso dibattito in merito al fatto che le intese siano considerate atti di diritto interno o di diritto esterno.
La dottrina propende più per la prima ipotesi partendo dal presupposto che le confessioni di minoranza non siano ordinamenti primari. Tuttavia se si ammette, come sembra giusto farlo, che le intese siano ordinamenti primari, allora le cose cambiano.
Nella specie, si può dire in astratto che le intese sono atti di un diritto esterno che è creato dall'incontro tra le due volontà, quella dello stato e quella delle confessioni di minoranza.
Il carattere esterno sembra confermato dalla stipulazione dell'intesa tra stato e Tavola valdese del 21 Febbraio 1984, che è da considerare un atto di diritto esterno.
Quindi, in definitiva, le intese sono da considerarsi atti
bilaterali che vengono collocati in una sfera giuridica diversa da quella statale e cioè in un ordinamento che viene creato di volta in volta dall'incontro tra le volontà dello stato e delle confessioni.
1.6 LA LEGGE PER L'ESECUZIONE DELLE INTESE NEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO.
Il procedimento legislativo per dare esecuzione alle intese avviene seguendo il seguente iter:
- Il presidente del consiglio (nel caso di accordi generali) o il ministro di competenza presenta al Parlamento il disegno di legge necessario per adattare l'ordinamento italiano al contenuto delle intese.
- Tale legge non fa altro che dare esecuzione alle intese.
- Tale legge deve essere classificata come una legge di Approvazione dell'intesa e non di esecuzione. Infatti le leggi di approvazione assumono sempre questo tipo di formula: "i rapporti tra Stato e Confessione sono regolati dalle disposizioni degli artt. che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il(...)"
allegata alla presente legge”.
4. Tale legge, così come tutte quelle previste dall’art. 8 comma 3 cost., non può essere sospesa, modificata, derogata, abrogata se non in esecuzione di nuove intese tra Stato e Confessione interessata. Per fare questo infatti il legislatore dovrebbe emanare una legge costituzionale che abroghi la legge esecutiva delle intese oppure dovrebbe abrogare l’art.8 3° comma cost.
1.7 L’ART. 8 , 3° COMMA DELLA COSTITUZIONE E LE LEGGI SUI CULTI AMMESSI EMANATE PRIMA DEL 1948.
L’art. 8, 3° comma cost., ha prodotto effetti sulle norme delle precedenti leggi riguardanti i culti di minoranza. Le norme di queste leggi sono infatti inapplicabili nel caso in cui contrastino con la costituzione, e la corte costituzionale dovrebbe dichiararle illegittime così come è accaduto, per esempio, con i regi decreti (r.d.) del 1930.
CAPITOLO 6 LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
1.1 IL RICONOSCIMENTO
GIURIDICO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NEI TRATTATI INTERNAZIONALI BILATERALI.
Successivamente ai Trattati di pace che posero fine al primo conflitto mondiale (1915-1918), l'Italia ha cominciato ad assumere obbligazioni rilevanti nell'ambito internazionale in materia di libertà religiosa, stipulando tutta una serie di accordi bilaterali.
Tra questi vanno ricordati:
Accordi Luglio 1924 tra Italia-Jugoslavia, volti a disciplinare le comunità serbe e ortodosse dei territori di Trieste, Fiume, Zara e Peroi. Tali accordi non furono mai convertiti in legge.
Accordi Luglio 1925 sempre tra Italia-Jugoslavia volti a disciplinare le comunità serbe e ortodosse dei territori di Trieste, Fiume, Zara e Peroi. Tali accordi garantivano la libertà religiosa delle istituzioni ecclesiastiche ortodosse, ma non quella dei singoli fedeli ed inoltre non escludevano l'esercizio su tali comunità dei poteri giurisdizionalisti che lo stato Italiano esercitava sulla.
chiesa Cattolica in virtùdella c.d. legge sulle guarentigie.Gli accordi sopra citati, vanno inclusi tra la normazione derivante dall’ordinamentointernazionale in quanto, seppure con qualche limite, consentivano alle comunitàistituzionali una libertà che si rifletteva sui singoli come fedeli di una minoranza religiosa.
1.2 SEGUE: NEI TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI.
La libertà religiosa garantita dagli accordi bilaterali sopra citati, nel 1939-45 è stataproclamata come principio da osservare nelle convenzioni internazionali multilaterali.
Le convenzioni più importanti al riguardo, sono:
Trattato di pace del 1947 tra l’Italia e vari Paesi; l’art. 15 di tale trattato obbligal’Italia a rispettare come diritto fondamentale dell’uomo la libertà di culto e dipensiero.
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali stipulata a Roma nel 1950. questa
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riconosce ad ogni persona libertà di coscienza e di religione compresa la libertà di cambiare religione o credo. Garantisce inoltre la libertà di pensiero, di riunione, di contrarre matrimonio. La libertà di religione è sancita anche col Trattato di Maastricht del 1992. Tutte le norme derivanti da tali accordi internazionali sono state rese esecutive in Italia daleggi ordinarie. Va però sottolineato che tali norme non possono essere abrogate unilateralmente sino a quando rimarranno in vigore nell'ordinamento internazionale.
1.3 SEGUE: NELLO STATUTO DELL' O.N.U. E NELLE CONVENZIONI PROMOSSE DALL' O.N.U.
Uno dei compiti attribuiti all' O.N.U. dal proprio statuto è quello di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione. L' O.N.U. ha promosso diverse Convenzioni alle quali l'Italia ha aderito e nelle
Quali il fattore religioso è garantito sotto vari aspetti. Tra queste Convenzioni, l'ultima, stipulata nel 1975, assume particolare rilievo perché (art.3) ha previsto gravissime sanzioni penali alle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso. Tutte le convenzioni comportano delle obbligazioni tra gli stati ratificanti e, una volta recepite nei singoli ordinamenti (in Italia tramite art. 80 cost.), producono norme obbliganti per lo stato nei confronti delle persone fisiche, dei gruppi sociali e degli enti.
Segue: NELLE DICHIARAZIONI DELL' O.N.U.
1.4 A differenza delle sopra citate convenzioni, le Dichiarazioni di principi approvate dall'O.N.U., non costituiscono una autonoma fonte di diritto internazionale generale in quanto l'Assemblea delle N.U. può solo emanare Raccomandazioni aventi valore di semplice esortazione (art. 13 statuto O.N.U.). Ciò non toglie che possano comunque influire sulla prassi degli Stati membri.
1.5 Segue: NEI
DOCUMENTI DELLA C.S.C.E. E DELL' O.S.C.E. Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (C.S.C.E.): sono accordi internazionali stipulati nel 1975 (Helsinki in Finlandia) che contengono dichiarazioni di principio riguardanti le libertà fondamentali dell'uomo, tra cui quella religiosa e di pensiero, ma che non hanno nessuna efficacia giuridica. Tale organismo (C.S.C.E.) nel 1994 (Budapest) è stato trasformato nella "Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea" (O.S.C.E.). Tale organismo ha ribadito i principi sulla tutela dei diritti dell'uomo. 1.6. SEGUE: NELLE RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO Sebbene il Parlamento europeo non possa essere considerato un organo legislativo dell'unione, tuttavia esso ha più volte discusso la materia della libertà religiosa emanando delle risoluzioni che hanno quindi un semplice valore indicativo.