Cap 8 modi di acquisto della personalità giuridica degli enti confessionali
Antico possesso di stato
Per antico possesso di stato: se da lungo tempo, di regola per gli enti che avevano ottenuto il riconoscimento in epoca anteriore alla formazione dello stato italiano e che non sono stati privati della qualifica dal legislatore italiano: Santa Sede, capitoli, seminari e parrocchie di antica istituzione, CEI, Tavola Valdese e i 15 concistori, le comunità Israelitiche esistenti nel 1930, confermata ex l 101/1989 che ha approvato l’intesa con lo stato.
Per legge
Per legge: lo crea il legislatore; o con atto costitutivo riconosciuto conforme dall’autorità giudiziaria e registrato.
Provvedimento prefettizio di iscrizione
Con apposito provvedimento prefettizio di iscrizione nel registro delle persone fisiche ex DPR 361 del 2000: si applica solo in via del tutto marginale agli enti della Chiesa cattolica e in realtà di regola la ottengono con decreto del Ministro dell’Interno. Si tratta ovviamente di organi istituzione degli enti, dotati di personalità giuridica, riconosciuta dal diritto italiano in quanto operano all’interno della PA e compiono attività negoziale. Le diocesi, le parrocchie e gli istituti di sostentamento del clero hanno avuto il riconoscimento in forza di un procedimento abbreviato ex l 206 e 222 del 1985 di omologazione attribuito alla PA e non all’autorità giudiziaria, di controllo di legittimità e regolarità degli atti dell’autorità ecclesiastica.
Riconoscimento per decreto
Le norme relative sono contenute nelle leggi citate per la Chiesa e nelle leggi di ratifica delle Intese per le altre confessioni. In base alla l. 13/1991 la competenza non spetta più al Pr. della Repubblica, ma viene fatta con decreto del Ministro dell’Interno. Il d.p.r 361/2000 ha attribuito la competenza per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ex libro I del cod. civ. al prefetto del luogo con l’iscrizione delle stesse nel registro delle persone giuridiche da lui tenuto, senza l’emanazione di un formale decreto di riconoscimento. Questa procedura di semplificazione non si applica alle confessioni religiose disciplinate dalla l. 222/1985 e dalle leggi esecutive di intese ex art 8 3° comma cost., se non in modo marginale.
Riconoscimento degli enti della Chiesa
In base alle norme della l. 121 del 1985 e della 222 del 1985 questi sono i requisiti per il riconoscimento degli enti della Chiesa:
- Soggettivo: enti devono essere costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica; assenso dell’autorità ecclesiastica a che l’ente faccia istanza per il riconoscimento.
- Oggettivo: devono avere sede in Italia; fine di religione e di culto come costitutivo ed essenziale anche se connesso a finalità di carattere caritativo.
Fine di religione e di culto
Presunzione legale per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e i seminari ex l. 222/1985. Questa elencazione non è però ritenuta tassativa, ma estensibile in via di interpretazione analogica/estensiva ai capitoli, alle chiese non parrocchiali aperte al culto pubblico, ai santuari ad enti come gli istituti secolari, le prelature personali in quanto facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa.
L’art 22 1° comma l. 222/1985 riconosce come enti ecclesiastici gli istituti di sostentamento del clero che non hanno il fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto, ma quello di corrispondere ai sacerdoti la remunerazione o l’integrazione della remunerazione, avvalorando la possibilità dell’interpretazione estensiva della suddetta norma. Per gli altri enti il fine deve essere valutato di volta in volta. Sono soggette a tale accertamento tutte le altre persone giuridiche ecclesiastiche che non abbiano personalità giuridica di diritto canonico.
Riconoscimento solo come enti ecclesiastici
Il primo gruppo di enti quindi potrà ottenere il riconoscimento solo come enti ecclesiastici, gli altri invece anche come enti privati. L’art 16 della l. 222/85 dice che sono attività di religione e di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. Non quelle di assistenza, beneficienza, educazione e cultura e le attività lucrative e commerciali. Vigente il concordato del 29 era sufficiente l’approvazione dell’autorità ecclesiastica.
Con l’interpretazione sistematica dell’art 2 3° comma e dell’art 16 la si definisce il fine costitutivo ed essenziale in quanto perseguito non solo secondo il suo statuto e le sue tavole di fondazione, ma anche perché svolto nel concreto operare. L’ente deve cioè avere uno statuto e/o tavole di fondazione che presentino anzidetti temi come fini principali dell’ente e deve svolgere come attività preponderante una delle suddette attività di esercizio del culto etc..
Ordine canonico e fine
Per l’ordine canonico quindi il fine è una qualificazione propria ed immanente dell’ente che appartiene all’organizzazione ecclesiale, mentre per lo Stato questa appartenenza non è sufficiente ed occorre che dall’attività svolta in base allo statuto e in pratica si deduca l’esistenza del fine in questione Iscrizione nel registro delle persone giuridiche: onere.
Assunta la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti hanno l’onere di iscriversi nel registro delle persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000 in modo da rendere conoscibili le norme sull’organizzazione, sul funzionamento, e sui poteri degli organi di rappresentanza. Onere questo e relative forme di conoscibilità all’esterno non previste vigente il concordato del 29.
Modalità d'iscrizione
Modalità: domanda di iscrizione del legale rappresentante dell’ente che ex art 4 del d.p.r 361/2000 deve contenere la data dell’atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, la sede, i dati degli amministratori e dei rappresentanti dell’ente e tutte le successive modifiche devono essere iscritte con la medesima richiesta. Rispetto al diritto comune che prevede il deposito dell’atto costitutivo e dello statuto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica è sufficiente quindi la produzione del decreto canonico di erezione da cui risultino i dati necessari o una dichiarazione integrativa o sostitutiva dell’autorità ecclesiastica.
I termini per la richiesta delle iscrizioni sono di 15 giorni dal verificarsi degli eventi da iscrivere. In caso di soppressione o estinzione degli enti gli effetti civili si producono mediante l’iscrizione nel registro dei relativi provvedimenti dell’autorità ecclesiastica, disposta d’ufficio dal Ministro dell’Interno. Per gli enti esistenti sono stati previsti per l’iscrizione dei termini tassativi decorsi i quali gli enti non sono legittimati al compimento di alcun negozio giuridico se non previa iscrizione. Sino alla scadenza dei termini gli enti potevano concludere i negozi che volevano anche in mancanza di iscrizione. A seguito della mancata iscrizione nei termini era invece previsto il congelamento della capacità d’agire, diversamente da quanto previsto per gli enti di diritto comune per i quali eventuali attività negoziali poste in essere prevedevano la responsabilità personale e solidale degli amministratori con la persona giuridica. Per gli enti da riconoscere dopo il 1985 si attua invece lo stesso trattamento previsto per gli enti di diritto comune.
Procedimento amministrativo per il riconoscimento
Il procedimento inizia con la domanda del rappresentante dell’ente secondo il diritto canonico o da parte dell’autorità ecclesiastica competente.
Contenuto della domanda: denominazione, natura, fini, sede e persona che lo rappresenta.
Allegati alla domanda: provvedimento canonico di approvazione o di erezione; estratto dello statuto contenente le norme sulla struttura dell’ente e sui controlli canonici a cui è soggetto, mentre non ha utilità la produzione delle norme di carattere religioso; documenti diretti a provare requisiti generali e speciali per il riconoscimento e quelli comprovanti il fine, tranne che se si tratti di un ente della costituzione gerarchica della Chiesa, per i quali il fine è presunto iuris et de iure. Ulteriore allegato è l’atto di assenso al riconoscimento manifestato dall’autorità ecclesiastica. La domanda va presentata alla prefettura del luogo in cui l’ente ha la sede.
Il prefetto istruisce la pratica acquisendo ove occorrano ulteriori elementi di giudizio, la trasmette al ministero dell’interno con un proprio rapporto, il quale se l’istruttoria risulta complessa chiede il parere del Consiglio di Stato e successivamente emana il decreto di riconoscimento. Il decreto viene comunicato a chi ha fatto la domanda anche in caso di non accoglimento della stessa. Se il Consiglio di Stato desse parere sfavorevole il Ministro che volesse il riconoscimento chiede sulla questione una deliberazione del consiglio dei Ministri che se favorevole porterebbe al riconoscimento con decreto del Pr. Della Repubblica.
Ottenuto il riconoscimento l’ente ha l’onere di chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituite presso la Regione, iscrizione dalla quale devono risultare tutti i dati di cui al paragrafo precedente.
Discrezionalità nel riconoscimento dell'ente
L’autorità governativa nel riconoscimento degli enti di diritto comune esercita ampia discrezionalità valutando la conformità alla legge dell’atto costitutivo e dello statuto, se l’ente sia necessario o utile e se abbia i mezzi economici per raggiungere i propri fini. Ha gli stessi poteri nel riconoscimento degli enti ecclesiastici, svolgendo essi attività protetta a norma dell’art 19 e 3 della costituzione? C’è una valutazione di legittimità di comparazione dei requisiti prospettati con le previsioni di legge: costituzione e approvazione dell’autorità ecclesiastica; sede in Italia; domanda presentata dal rappresentante dell’ente; assenso dell’autorità ecclesiastica alla richiesta.
Il fine di religione e di culto è soggetto a valutazione di legittimità per gli enti per i quali è riconosciuto ipso iure. Per gli altri enti ecclesiastici l’autorità è chiamata a valutare discrezionalmente la costitutività ed essenzialità del fine di culto degli stessi, con regole di esperienza, valutazioni economiche e simili. Il requisito della sufficienza del patrimonio è sicuramente di tipo discrezionale e sicuramente deve essere valutato per le fondazioni in quanto possono nascere solo in rapporto ad un patrimonio destinato ad un fine. La sufficienza dei mezzi è poi per legge richiesta per le chiese aperte al culto pubblico e per le fondazioni di culto, enti soggetti quindi a tale valutazione.
Il vecchio sistema beneficiale prevedeva che gli enti della costituzione gerarchica ecclesiastica erano enti appartenenti al genere delle fondazioni, perché consistevano in una massa patrimoniale stabilmente annessa all’ufficio e destinata all’honesta substentatio dell’ufficiale ecclesiastico preposto all’ufficio: il beneficio ecclesiastico serviva per sostentare il parroco, la mensa vescovile il vescovo etc.. A seguito della riforma dei benefici ecclesiastici del Concilio Vaticano II, c’è stata l’estinzione dei benefici da attuarsi entro il 30 settembre dell’86 e i relativi beni sono confluiti negli Istituti diocesani di Sostentamento del clero. Gli enti subentrati quali le parrocchie e le diocesi dispongono solo dei beni occorrenti per svolgere l’attività loro propria. Non hanno bisogno di una dote redditizia e non danno più vita ad una fondazione cui lo stato debba riconoscere la personalità giuridica. Se l’ente faccia richiesta per il riconoscimento lo stato non deve quindi più valutare discrezionalmente la sufficienza dei mezzi economici. Non occorre tale accertamento nemmeno per gli istituti ecclesiastici e delle società di vita comune e delle associazioni che devono solo avere l’attitudine a procacciarsi un patrimonio e a tal fine sono solo soggette alla valutazione di legittimità per accertare se a norma dello statuto l’ente abbia la capacità di acquistare e possedere. Non può certamente effettuare una valutazione di utilità sociale. Attraverso un’intesa tra stato e Santa Sede del ’97 è stato inoltre previsto che non occorresse per il riconoscimento la presentazione dello statuto dell’ente.
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