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I capitoli collegiali o cattedrali

I capitoli collegiali o cattedrali fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa e sono stati riconosciuti come persone giuridiche dal diritto dello Stato. L'art 14 delle norme citate ha conferito allo Stato un potere di revoca del riconoscimento civile di quei capitoli che non siano più rispondenti alle esigenze e tradizioni religiose e culturali della popolazione. Potere di revoca ex lege, subordinata alla richiesta dell'autorità ecclesiastica, ma pur sempre discrezionale, caso particolare di potere statuale di revoca di p. g di un ente ecclesiastico. Può chiedere la revoca la Santa Sede per i capitoli cattedrali e il vescovo diocesano per i capitoli collegiali. La domanda va presentata motivata al Ministro dell'Interno, con l'indicazione che l'autorità eccl. Intende dare al patrimonio. Il procedimento di revoca è poi quello ordinario.

Le fondazioni di culto. Le fondazioni di culto non esistevano nel '29 e

Le fondazioni di culto consistono in una massa patrimoniale stabilmente destinata a tal fine, che con l'attribuzione della personalità giuridica diventano autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi. Sono enti strumentali al raggiungimento del fine di religione e di culto.

Con il termine culto va inteso in senso ampio come finanziabile ogni attività che abbia un fine strettamente religioso. Ampia in questo caso è la discrezionalità del riconoscimento legata come è a requisiti di carattere economico e a ragioni di mera opportunità.

Oltre ai requisiti generali, devono risultare la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini, prevedendo la norma la consistenza attuale del patrimonio, e la rispondenza della futura attività alle esigenze della popolazione determinata.

Non sono ammesse per il diritto statale le fondazioni di culto fiduciarie per testamento che crea un vincolo reale di destinazione ad una massa di beni, non prevista normativamente.

Cosa diversa sono le disposizioni a favore dell'anima che vincolano l'obbligato ad adempiere l'obbligazione personale del testatore. (Una Fondazione, è "un ente privato senza finalità di lucro", che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi. La fondazione è costituita da un fondatore, ma anche da più persone congiuntamente o da più persone giuridiche. Le fondazioni vengono solitamente costituite per l'amministrazione di lasciti, da parte di persone facoltose, che verranno poi impiegati secondo le volontà del mecenate che le ha costituite. La fondazione è un ente che è dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo; usa le proprie risorse finanziarie per scopi culturali, educativi, religiosi, sociali, scientifici o altri scopi di utilità pubblica. La fondazione deve dotarsi di uno statuto, ovvero, un insieme di norme che ne regolino l'attività.)Chiese. Genere delle fondazioni, laddove è riconosciuta la personalità giuridica ad un ente che curi la manutenzione dell'edificio di culto e della sua officiatura. Gli enti chiesa esistenti prima dell'unità d'Italia non furono soppressi dalle leggi eversive e il concordato del '29, su questo presupposto, previde che la personalità giuridica potesse essere riconosciuta anche ad una qualsiasi chiesa che fosse aperta al culto pubblico e disponesse di un patrimonio sufficiente per la manutenzione e l'officiatura. L'art. 11 delle norme citate si limita a riconoscere il riconoscimento quando sussistano i 2 requisiti e quando non siano annesse ad altro ente ecclesiastico. Aperta al culto pubblico significa che la chiesa è officiata regolarmente e non saltuariamente o occasionalmente, in modo continuativo, potendo ad essa accedere chiunque, nell'interesse della generalità dei fedeli. Anche l'edificio di culto diproprietà di un privato potrà ottenere il riconoscimento senza che questo importi che diventi res pubblica, essendo riconosciuta la personalità giuridica di una fondazione che ha il fine di mantenere ed officiare il tempio ancorché ne abbia solo l’uso. Il nostro ordinamento non prevede esproprio senza indennizzo e l’edificio di culto non fa eccezione, perché non si può sostenere che l’espropriazione possa essere sottratta al normale procedimento in quanto diretta a soddisfare un interesse generale. Ai sensi dell’art 831 2° comma del codice civile nel caso della deputatio ad cultum di un edificio il proprietario non può mutarne la destinazione e, quando l’edificio non è officiato può goderne compatibilmente con la destinazione al culto. La nuova norma escludendo il riconoscimento in caso di annessione ad altro ente mira all’accorpamento degli enti. La tesi seguita dalla P.A peròè quella che per il riconoscimento della p. g. è sempre necessario che l'edificio di culto sia di proprietà dell'ente riconoscendo. Perciò è escluso il riconoscimento di un ente-chiesa quando l'edificio di culto sia di proprietà di privati. Il Consiglio di Stato ritiene che l'attribuzione della p. g. comporta che il sostrato sostanziale, ossia l'edificio di culto si trasformi in oggetto di dominio e in elemento patrimoniale: se il proprietario non trasferisce la proprietà non sarà possibile riconoscere un ente-chiesa, ma una fondazione di culto, un'associazione, una confraternita. Tali proposizioni contrastano con l'art 11 della l. 222/85 che non richiede che l'edificio diventi di proprietà dell'ente erigendo. La norma prevede che in caso di chiesa aperta al culto pubblico, assoggettata al vincolo di destinazione ex art 831 cod.civ., la funzionalità di un ente che necuri l'officiatura e la manutenzione è pienamente assicurata. Il vincolo di destinazione importa che solo un atto dell'autorità ecclesiastica o la distruzione materiale potranno sottrarre l'edificio alla destinazione con ampio sacrificio del diritto di proprietà, sul quale prevale il diritto reale di godimento dell'autorità ecclesiastica, riconosciuto dalla legge, esplicitamente richiamato come requisito per il riconoscimento dalla norma concordataria (art. 11 l. 222). I santuari. Per il diritto statuale i santuari erano le chiese mete di pellegrinaggi, dove si venerano immagini o reliquie fatte segno di particolare devozione: una chiesa che soddisfa una necessità di culto diversa da quella ordinaria. Il diritto canonico li definisce con il codice dell'83 come le chiese in cui, con l'approvazione dell'ordinario competente per territorio, si reca in pellegrinaggio un gran numero di fedeli per un motivo di.

pietà. Per l'attribuzione della p. g. dei nuovi santuari, essendo fra gli enti il cui fine di religione e di culto è presunto, basta che siano costituiti nelle forme proprie dell'ordinamento canonico. Per quelli preesistenti il Concordato del '29 ha previsto la cessione alla Santa Sede della Santa Casa di Loreto, di S. Francesco ad Assisi e di Sant' Antonio di Padova. Gli altri amministrati dai privati, sarebbero passati sotto la libera amministrazione dell'autorità ecclesiastica sulla base di alcune regole. In positivo la chiesa doveva aver acquistato la p. g. in epoca anteriore al '29, e doveva essere amministrata da laici o per provvedimento dell'autorità civile o in via di fatto. In negativo è esclusa l'esistenza del santuario se chiesa parrocchiale o cattedrale e se amministrata civilmente per disposizione dell'autorità ecclesiastica o ex norme canoniche o se di proprietà pubblica o

privata.Le fabbricerie. ( domanda) Nozione ambivalente: fondazione o massa patrimoniale autonoma o anche le oblazioni dei fedeli raccolte e amministrate giornalmente , beni tutti destinati all'officiatura del tempio ( fabricaecclesiae );o eventuale consiglio competente ad amministrare i beni costituito da un consiglio a composizione mista di laici e ecclesiastici denominato fabbricerie ,opere, cappelle etc a seconda della zona. Hanno composizione diversa : se gestiscono una chiesa cattedrale o ad un edificio di rilevante interesse storico ed artistico il consiglio è composto da 7 membri ,per un triennio due nominati dal Vescovo, 5 dal Ministro dell'Interno, sentito il vescovo. Hanno uno statuto approvato con decreto ministeriale. Se gestiscono una chiesa normale il consiglio è composto dal parroco o dal rettore e da 4 membri nominati per 3 anni dal prefetto,d'intesa con il vescovo. Hanno un regolamento approvato dal prefetto, sentito il vescovo. Eleggono al lorointerno un presidente. Tutti i membri prestano operagratuita . Con le norme dell’87 sono state confermate i previgenti principi della non ingerenza dellafabbriceria nei servizi di culto e della soggezione di essa alla vigilanza e alla tutela governativa. Ha competenza limitata: spese di manutenzione e restauro;amministrazioni di beni ed offerte destinati a tale scopo;amministrare le rendite patrimoniali destinate all’officiatura;provvedere alle spese per le suppellettili e gli impianti necessari. La vigilanza e la tutela governativa: potere di disporre ispezioni da parte del prefetto sentito ilvescovo; sospensione degli organi statutari e nomina di commissario per gestione provvisoria, pergravi irregolarità, sentito il vescovo, per motivi di urgente necessità.Il prefetto poi riferisce al Ministro dell’Interno il quale, sentito il vescovo e il parere del Consigliodi Stato può sciogliere il consiglio e nominare un commissario straordinario che nonpuò amministrare per più di 6 mesi e solo in casi eccezionali per 1 anno. Entro tale termine la fabbriceria deve essere ricostituita. Per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione governativa. Le fabbricerie potevano essere soppresse entro il 31-12-1989 con decreto del Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, d'intesa con la CEI. Dopo tale data se la fabbriceria è dotata di personalità giuridica il suo destino si stacca da quello della chiesa, e non può essere soppressa se non per perdita dei beni amministrati non potendo in tal caso più realizzare il suo scopo. La soppressione avviene con D.M., sentito il vescovo e il Consiglio di Stato. Se non ha il riconoscimento segue le sorti della chiesa, estinguendosi quando questa perdesse la p.g. o in caso di perdita dei beni da amministrare. L'estinzione avviene sempre con D.M, ma come atto ricognitivo di unaetà di vita apostolica (can. 298-329). Le associazioni religiose sono organizzazioni di fedeli che si uniscono per perseguire uno scopo comune, secondo le norme del diritto canonico. Esse possono essere di diritto pontificio, se approvate dalla Santa Sede, o di diritto diocesano, se approvate dal vescovo diocesano. Le associazioni religiose possono essere di vita contemplativa, se i membri si dedicano alla preghiera e alla contemplazione, o di vita attiva, se i membri si dedicano all'apostolato e all'opera di carità. Le associazioni religiose sono soggette alla vigilanza del vescovo diocesano o del superiore religioso, a seconda del loro status giuridico.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lo Castro Gaetano.