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Ministro dell'Interno
Il d.p.r 361/2000 ha attribuito la competenza per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ex libro I del cod. civ. al prefetto del luogo con l'iscrizione delle stesse nel registro delle persone giuridiche da lui tenuto, senza l'emanazione di un formale decreto di riconoscimento. Questa procedura di semplificazione non si applica alle confessioni religiose disciplinate dalla l. 222/1985 e dalle leggi esecutive di intese ex art 8 3° comma cost., se non in modo marginale. Riconoscimento degli enti della Chiesa In base alle norme della l. 121 del 1985 e della 222 del 1985 questi sono i requisiti per il riconoscimento degli enti della Chiesa: - Soggettivo: enti devono essere costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica; - Assenso dell'autorità ecclesiastica a che l'ente faccia istanza per il riconoscimento; - Oggettivo: devono avere sede in Italia; - Fine di religione e di culto come Costitutivo ed.essenziale anche se connesso a finalità di carattere caritativo. Fine di religione e di culto. Presunzione legale per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e i seminari ex l. 222/1985. Questa elencazione non è però ritenuta tassativa, ma estensibile in via di interpretazione analogica/estensiva ai capitoli, alle chiese non parrocchiali aperte al culto pubblico, ai santuari e ad enti come gli istituti secolari, le prelature personali in quanto facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa. L'art. 22 1° comma l. 222/1985 riconosce come enti ecclesiastici gli istituti di sostentamento del clero che non hanno il fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto, ma quello di corrispondere ai sacerdoti la remunerazione o l'integrazione della remunerazione, avvalorando la possibilità dell'interpretazione estensiva della suddetta norma. Per gli altri enti il fine deve esserevalutato di volta in volta. Sono soggette a tale Accertamento tutte le altre personegiuridiche ecclesiastiche che non abbiano personalità giuridica di diritto canonico.
Il primo gruppo di enti quindi potrà ottenere il riconoscimento solo come enti ecclesiastici, gli altri invece anche come enti privati.
L’art 16 della l. 222/85 dice che sono attività di religione e di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. Non quelle di assistenza, beneficienza, educazione e cultura e le attività lucrative e commerciali.
Vigente il concordato del 29 era sufficiente l’approvazione dell’autorità ecclesiastica. Con l’interpretazione sistematica dell’art 2 3° comma e dell’art 16 la si definisce il fine costitutivo ed essenziale inquanto perseguito non solo secondo il suo statuto e le sue
enti di dirittocomune. Procedimento amministrativo per il riconoscimento . (N.B )Il procedimento inizia con la domanda del rappresentante dell'ente secondo il diritto canonico o da parte dell'autorità ecclesiastica competente.
Contenuto della Domanda : denominazione, natura , fini , sede e persona che lo rappresenta.
Allegati alla domanda: provvedimento canonico di approvazione o di erezione; estratto dello statuto contenente lenorme sulla struttura dell'ente e sui controlli canonici a cui è soggetto, mentre non ha utilità la produzione delle normedi carattere religioso; documenti diretti aprovare requisiti generali e speciali per il riconoscimento e quelli comprovantiil fine, tranne che se si tratti di un ente della costituzione gerarchica della Chiesa, per i quali il fine è presunto iuris et deiure.
Ulteriore allegato è l'atto di assenso al riconoscimento manifestato dall'autorità ecclesiastica.
La domanda va
Il riconoscimento dell'ente avviene attraverso una procedura che prevede la presentazione di una domanda presso la prefettura del luogo in cui l'ente ha la sede. Il prefetto istruisce la pratica e, se necessario, acquisisce ulteriori elementi di giudizio. Successivamente, trasmette la pratica al Ministero dell'Interno con un proprio rapporto. Se l'istruttoria risulta complessa, il Ministero può richiedere il parere del Consiglio di Stato. Una volta ottenuto il parere, il Ministero emana il decreto di riconoscimento.
Il decreto viene comunicato a chi ha presentato la domanda, anche nel caso in cui la domanda non venga accolta. Nel caso in cui il Consiglio di Stato esprima un parere sfavorevole, il Ministro che desidera il riconoscimento può richiedere una deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla questione. Se la deliberazione è favorevole, il riconoscimento viene conferito tramite un decreto del Presidente della Repubblica.
Dopo aver ottenuto il riconoscimento, l'ente ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituite presso la Regione. L'iscrizione deve riportare tutti i dati indicati nel paragrafo precedente.
La decisione di riconoscimento è discrezionale.
dell'ente. L'autorità governativa nel riconoscimento degli enti di diritto comune esercita ampia discrezionalità valutando la conformità alla legge dell'atto costitutivo e dello statuto, se l'ente sia necessario o utile e se abbia i mezzi economici per raggiungere i propri fini. Ha gli stessi poteri nel riconoscimento degli enti ecclesiastici, svolgendo essi attività protetta a norma dell'art. 19 e 3 della costituzione? C'è una valutazione di legittimità di comparazione dei requisiti prospettati con le previsioni di legge: costituzione e approvazione dell'autorità ecclesiastica; sede in Italia; domanda presentata dal rappresentante dell'ente; assenso dell'autorità ecclesiastica alla richiesta. Il fine di religione e di culto è soggetto a valutazione di legittimità per gli enti per i quali è riconosciuto ipso iure. Per gli altri enti ecclesiasticiL'autorità è chiamata a valutare discrezionalmente la costitutività ed essenzialità del fine di culto degli stessi, con regole di esperienza, valutazioni economiche e simili. Il requisito della sufficienza del patrimonio è sicuramente di tipo discrezionale e sicuramente deve essere valutato per le fondazioni in quanto possono nascere solo in rapporto ad un patrimonio destinato ad un fine. La sufficienza dei mezzi è poi per legge richiesta per le chiese aperte al culto pubblico e per le fondazioni di culto, enti soggetti quindi a tale valutazione.
Il vecchio sistema beneficiale prevedeva che gli enti della costituzione gerarchica ecclesiastica erano enti appartenenti al genere delle fondazioni, perché consistevano in una massa patrimoniale stabilmente annessa all'ufficio e destinata all'honesta substentatio dell'ufficiale ecclesiastico preposto all'ufficio: il beneficio ecclesiastico serviva per sostentare
Il parroco, la mensa vescovile, il vescovo, ecc... A seguito della riforma dei benefici ecclesiastici del Concilio Vaticano II, c'è stata l'estinzione dei benefici da attuarsi entro il 30 settembre dell'86 e i relativi beni sono confluiti negli Istituti diocesani di Sostentamento del clero. Gli enti subentrati, quali le parrocchie e le diocesi, dispongono solo dei beni occorrenti per svolgere l'attività loro propria. Non hanno bisogno di una dote redditizia e non danno più vita ad una fondazione cui lo stato debba riconoscere la personalità giuridica. Se l'ente fa richiesta per il riconoscimento, lo stato non deve quindi più valutare discrezionalmente la sufficienza dei mezzi economici. Non occorre tale accertamento nemmeno per gli istituti ecclesiastici e delle società di vita comune e delle associazioni che devono solo avere l'attitudine a procacciarsi un patrimonio e a tal fine sono solo soggette alla valutazione di
legittimità per accertare se a norma dello statuto l'ente abbia la capacità di acquistare e possedere. Non può certamente effettuare una valutazione di utilità sociale. Attraverso un'intesa tra stato e Santa Sede del '97 è stato inoltre previsto che non occorresse per il riconoscimento.