I mezzi per il sostentamento del clero
Per poter svolgere le attività religiose e perché gli enti vadano avanti nel perseguire i propri fini, è necessario che quanti si dedicano a queste attività in modo esclusivo e prevalente ricevano una retribuzione che consenta loro di condurre una vita dignitosa. Oltretutto, per poter svolgere queste attività, sono necessari beni sia mobili che immobili (dalle abitazioni agli uffici alle suppellettili, ecc.).
Fino al 1986, il sostentamento del clero è stato assicurato tramite un sistema di antica concezione. L’ufficio ecclesiastico non ha avuto la personalità giuridica ma è stato affiancato da una persona giuridica, il beneficio, cioè una dotazione patrimoniale, eretta in un ente del tipo fondazione, il cui reddito è servito a retribuire il funzionario ecclesiastico. Questo sistema economico ha dato luogo a notevoli sperequazioni nel trattamento economico di tali funzionari, nella c.d. “congrua”, perché essendo legata la retribuzione al reddito del beneficio, la sua misura è risultata variabile secondo l’entità del patrimonio della fondazione beneficiale.
In questo sistema è intervenuto, fin dai primi anni dell’unità d’Italia, lo Stato, che ha versato un “supplemento di congrua” a quegli ufficiali ecclesiastici il cui beneficio producesse redditi in misura inferiore a un dato minimo, previsto dalla legge e progressivamente aggiornato secondo l’andamento della svalutazione monetaria.
Accordi del 1984 fra Stato e Chiesa
Con gli Accordi del 1984 fra Stato e Chiesa, è stato finalmente modificato questo regime, che è entrato in vigore dal 1985, con il quale è stata prevista l’erezione in ogni diocesi italiana o in sede interdiocesana, di Istituti per il sostentamento del clero ad opera del vescovo o dei vescovi interessati; questi istituti hanno acquistato la personalità giuridica agli effetti civili. La funzione di questi istituti è quella di corrispondere, con l’eventuale concorso dell’istituto centrale, al clero che svolge servizio in favore della rispettiva diocesi un congruo e dignitoso sostentamento.
Il fondo patrimoniale degli istituti diocesani è costituito dai beni già appartenenti agli enti beneficiali esistenti nella diocesi che si sono estinti ipso iure contestualmente all’erezione dell’istituto diocesano, il quale è succeduto ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi, meno che nei vari rapporti obbligatori verso i beneficiari. La ripartizione dei beni fra gli istituti per il sostentamento del clero è avvenuta in duplice maniera: dai benefici agli istituti del sostentamento del clero e da questi a diocesi, parrocchie e capitoli.
L’istituto centrale per il sostentamento del clero è nato con un proprio fondo in dotazione conferito dalla CEI; la legge e lo statuto poi prevedono come l’ente potrà formarsi un patrimonio. Le sue entrate principali sono costituite dalle oblazioni ricevute dai fedeli a decorrere dal 1989 e dalle somme ricevute dalla CEI per il sostentamento del clero, derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF che sia destinato dai contribuenti a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa.
Per il resto, l’ente, avendo la capacità di acquistare e possedere, potrà compiere tutti quei negozi che siano in grado di incrementare il suo patrimonio, effettuare investimenti, ricevere donazioni, eredità, legati, ecc. Questa complessa organizzazione finanziaria ha iniziato a svolgere pienamente le sue funzioni dal 1990. Il diritto alla remunerazione dei sacerdoti deriva dallo svolgimento del loro servizio a favore della diocesi e dall’adempiere tale servizio a tempo pieno.
Gli enti delle confessioni religiose
Nell’ordinamento italiano, le confessioni religiose non hanno personalità giuridica; invece, hanno, o possono ottenere la personalità giuridica gli enti cui tali confessioni danno vita, ovvero gli organi – istituzioni in cui le confessioni sono articolate. Poiché nell’ordinamento italiano vi sono anche enti che non sono dotati di personalità giuridica, quando invece un ente l’acquista vuol dire che ha raggiunto un grado massimo di autonomia rispetto agli altri soggetti.
Modi di acquisizione della personalità giuridica
- Legge: Per quando il legislatore (per esempio tramite la creazione di un nuovo istituto) riconosce la personalità.
- Schema legislativo: O perché l’ente viene costituito secondo uno schema delineato dalla legge, sicché ottiene la personalità giuridica quando il suo atto costitutivo sia riconosciuto conforme alla legge dalla autorità giudiziaria e sia trascritto in un apposito registro (come nel caso delle società di capitali), cioè nel caso delle società di capitali l’acquisto avviene automaticamente.
- Decreto del Presidente della Repubblica: O tramite decreto del Presidente della Repubblica che riconosce la personalità giuridica di un ente (esempio tipico è quello delle persone giuridiche private).
Riconoscimento degli enti ecclesiastici
Gli enti ecclesiastici, di regola, possono ottenere il riconoscimento in base a decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’interno; alcuni di essi invece hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato, altri invece lo hanno ottenuto per legge. Hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato la Santa sede e gli enti ecclesiastici la cui personalità giuridica è stata soppressa dalle leggi eversive della seconda metà dell’ottocento; sono state riconosciute per legge come persone giuridiche alcuni enti di alcune confessioni religiose di minoranza.
Per il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica è necessario che ricorrano determinati requisiti di carattere generale:
- Gli enti devono essere costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica.
- L’autorità ecclesiastica deve aver dato il proprio assenso a che l’ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile.
- Gli enti in questione devono avere sede in Italia.
- Gli enti in questione devono avere fine di religione o di culto: per dar luogo al riconoscimento occorre che tale fine sia costitutivo ed essenziale anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico: hanno per definizione tale fine essenziale di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Sono considerate attività religiose o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana; non sono invece considerate attività di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e comunque le attività commerciali e lucrative. Nel diritto dello Stato, perché un ente sia considerato tale, non basta che l’ente appartenga all’organizzazione ecclesiale, ma occorre che dall’attività svolta, secondo lo statuto e in pratica, si deduca l’esistenza del fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto consistente nello svolgimento di una o più attività che consentano di qualificare l’ente come ecclesiastico.
Iscrizione e riconoscimento
Gli enti, una volta ottenuta la personalità giuridica, ottengono la qualifica di “enti civilmente riconosciuti” e hanno l’onere di iscriversi nel registro delle persone giuridiche previsto dagli artt. 33 e 34 del c.c., in modo da rendere conoscibili le norme sul funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza. Tale onere di iscrizione equivale a parificare, sotto il profilo della pubblicità, gli enti ecclesiastici alle persone giuridiche private.
Invece del deposito dell’atto costitutivo e dello statuto, come avviene per le persone giuridiche private, gli enti ecclesiastici devono depositare il decreto canonico di erezione, da cui risultino la denominazione dell’ente, la sede e la sua natura, oppure in alternativa un decreto dell’autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico che fosse privo di tali indicazioni. Se entro un termine previsto gli enti legittimati non si iscrivono nel registro delle persone giuridiche, non sono legittimati a concludere alcun negozio giuridico finché non provvederanno all’iscrizione. Il difetto di legittimazione degli enti importa una limitazione della capacità di agire, in quanto il riconoscimento attribuisce agli enti almeno la capacità giuridica.
Quindi i contratti eventualmente stipulati dai rappresentanti degli enti in questione sono efficaci ma annullabili a istanza dell’ente o dell’altro contraente. Tali contratti sono suscettibili di convalida o di ratifica: questo però per quanto riguarda gli enti riconosciuti prima del 1985; per quanto riguarda quelli riconosciuti dopo tale data a questi si applicherà il regime previsto dal codice civile per le persone giuridiche private in quanto è escluso che agli enti ecclesiastici possa essere fatto un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
Un altro requisito per verificare il possibile raggiungimento dei fini dell’ente è quello della sufficienza del patrimonio o dei mezzi economici, requisito non fondamentale ma secondario, a meno che non si tratti di una fondazione dove il requisito economico è fondamentale in quanto questa può nascere solo in relazione a un patrimonio destinato a un dato fine; nel caso delle chiese aperte al culto pubblico e delle fondazioni di culto questo requisito è fondamentale, in quanto richiesto espressamente dalla legge.
Le modificazione previste per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, devono essere riconosciute con un procedimento uguale a quello dell’attribuzione della personalità giuridica; infatti ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico, per essere efficace nel diritto statale, deve essere riconosciuto con decreto del ministro dell’interno e quando occorre bisogna udire pure il parere del Consiglio di Stato; se però un ente ecclesiastico, oltre al proprio fine costitutivo persegue anche altri fini secondari ma comunque leciti, non si può parlare di mutamento dei fini che deve essere riconosciuto agli effetti civili.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cessano di esistere agli effetti della legge dello Stato o quando siano soppressi dall’autorità ecclesiastica o quando sia revocato il riconoscimento civile; tale cessazione di efficacia ha i suoi effetti quando il provvedimento ecclesiastico sia annotato nel registro delle persone giuridiche. L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può perdere il riconoscimento anche per provvedimento autonomo dell’autorità governativa di revoca del riconoscimento: ciò avviene quando l’ente perda uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento civile.
Enti della Chiesa cattolica
CEI: Nell’organizzazione permanente della Chiesa cattolica in Italia, dopo la Santa Sede, assume rilievo la Conferenza Episcopale Italiana, un organo che al pari delle conferenze episcopali degli altri paesi, si è formato tra lo scorso secolo e il presente. La CEI è un istituto permanente, la cui struttura di base è data dall’assemblea dei vescovi di una nazione o di un dato territorio, che esercitano congiuntamente talune funzioni pastorali nei confronti dei fedeli delle loro diocesi. Tali conferenze sono erette, soppresse o innovate dalla Santa sede, sentiti i vescovi interessati, e acquistano personalità giuridica ipso iure, nell’ordinamento della chiesa, non appena siano legittimamente erette.
La CEI agli effetti del diritto dello Stato è legittimata a compiere numerosi atti giuridicamente rilevanti, nell’esercizio di poteri sia normativi sia amministrativi (per esempio ha eretto e dotato l’istituto centrale per il sostentamento del clero oppure stabilisce la procedura per i ricorsi, ecc.).
Anche le Chiese particolari e le stabili comunità di fedeli, appena erette acquistano ipso iure la personalità giuridica. Sono enti territoriali in Italia simili agli enti territoriali che fanno parte dell’organizzazione dello Stato (Regioni, Province, Comuni); hanno un proprio patrimonio, necessario per il funzionamento e il raggiungimento dei rispettivi fini, ai quali è preposto un funzionario ecclesiastico (il vescovo o il parroco che hanno il compito di perseguire tale fine e che ricevono un compenso loro dovuto dall’ente cui sono preposti e, se questo non ha i fondi sufficienti, dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, ente autonomo e con una propria amministrazione).
I capitoli cattedrali o collegiali invece fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, e sono stati riconosciuti come persone giuridiche nel diritto dello Stato. È un collegio di canonici a cui compete l’esercizio di funzioni religiose solenni nell’ambito della Chiesa cattedrale o in una collegiale.
Le fondazioni di culto sono una massa patrimoniale stabilmente destinata al fine di culto, che, con l’attribuzione della personalità giuridica, diventano un autonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi. Appartengono al genere delle fondazioni le Chiese in riferimento alle quali sia stata riconosciuta la personalità giuridica ad un ente che curi la manutenzione dell’edificio di culto e la sua officiatura. Le chiese vengono riconosciute quando sussistano due requisiti:
- Che il patrimonio sia sufficiente.
- Che sia aperta al pubblico, cioè officiata regolarmente e che le sue attività si svolgano in modo continuativo secondo un programma diretto a soddisfare la generalità dei fedeli. Quando la chiesa è officiata deve potervi accedere chiunque, senza dover giustificare un particolare titolo di ammissione.
Fabbricerie:
- Fondazione o massa patrimoniale autonoma o oblazioni dei fedeli, raccolte giornalmente e amministrate in modo autonomo, beni destinati tutti alla manutenzione e all’officiatura del tempio (fabrica ecclesiae).
- Eventuale consiglio competente ad amministrare tali beni, costituito da ecclesiastici o da laici o di composizione mista in vario modo denominato (consilium fabricae).
Modi di acquisto della personalità giuridica degli enti confessionali
- Per antico possesso di stato: se da lungo tempo, di regola per gli enti che avevano ottenuto il riconoscimento in epoca anteriore alla formazione dello stato italiano e che non sono stati privati della qualifica dal legislatore italiano: Santa Sede, capitoli, seminari e parrocchie di antica istituzione, CEI, Tavola Valdese e i 15 concistori, le Comunità Israelitiche esistenti nel 1930, confermata ex l 101 /1989 che ha approvato l’intesa con lo stato.
- Per legge: lo crea il legislatore; o con atto costitutivo riconosciuto conforme dall’autorità giudiziaria e registrato.
- Con apposito provvedimento prefettizio di iscrizione nel registro delle persone fisiche ex DPR 361 del 2000: si applica solo in via del tutto marginale agli enti della Chiesa cattolica e in realtà di regola la ottengono con decreto del ministro dell’interno. Si tratta ovviamente di organi istituzione degli enti, dotati di personalità giuridica, riconosciuta dal diritto italiano in quanto operano all’interno della PA e compiono attività negoziale. Le diocesi, le parrocchie e gli istituti di sostentamento del clero hanno avuto il riconoscimento in forza di un procedimento abbreviato ex l 206 e 222 del 1985 di omologazione attribuito alla PA e non all’autorità giudiziaria, di controllo di legittimità e regolarità degli atti dell’autorità ecclesiastica.
Riconoscimento per decreto
Le norme relative sono contenute nelle leggi citate per la Chiesa e nelle leggi di ratifica delle Intese per le altre confessioni. In base alla l. 13/1991 la competenza non spetta più al Pr. della Repubblica, ma viene fatta con decreto del Ministro dell’Interno. Il d.p.r 361 /2000 ha attribuito la competenza per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ex libro I del cod. civ. al prefetto del luogo con l’iscrizione delle stesse nel registro delle persone giuridiche da lui tenuto, senza l’emanazione di un formale decreto di riconoscimento. Questa procedura di semplificazione non si applica alle confessioni religiose disciplinate dalla l. 222/1985 e dalle leggi esecutive di intese ex art 8 3° comma cost., se non in modo marginale.
Riconoscimento degli enti della Chiesa
In base alle norme della l. 121 del 1985 e della 222 del 1985 questi sono i requisiti per il riconoscimento degli enti della Chiesa:
- Soggettivo: enti devono essere costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica; assenso dell’autorità ecclesiastica a che l’ente faccia istanza per il riconoscimento.
- Oggettivo: devono avere sede in Italia; fine di religione e di culto come Costitutivo ed essenziale anche se connesso a finalità di carattere caritativo.
- Fine di religione e di culto: presunzione legale per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e i seminari ex l. 222/1985. Questa elencazione non è però ritenuta tassativa, ma estensibile in via di interpretazione analogica / estensiva ai capitoli, alle chiese non parrocchiali aperte al culto pubblico, ai santuari ad enti come gli istituti secolari. Le prelature personali in quanto facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa. L’art 22 1° comma l. 222/1985 riconosce come enti ecclesiastici gli istituti di sostentamento del clero che non hanno il fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto, ma quello di corrispondere ai sacerdoti la remunerazione o l’integrazione della remunerazione.
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