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Estratto del documento

RECAP:

Art 8 comma 1

Si rivolge ad una formazione sociale.

- Se prendiamo in mano pastafaliani loro utilizzano un paradigma simile a quello che

conosciamo del cristianesimo, ebraismo, islam.

Il primo problema è capire che si intenda per confessione religiosa per circoscrivere i

soggetti a cui applicare l’art 8. Sull’individuazione della confessione religiosa si sono

concentrate dottrina e giurisprudenza.

- A primo impatto siamo di certo portati a intendere come confessioni religiose le

realtà religiose che tradizionalmente conosciamo (cattolicesimo, ortodossia,

protestantesimo, ebraismo, islam, politeismo, buddismo e induismo).

- Il nostro criterio di giudizio è in un primo momento di ricomprendere nella categoria di

“confessione religiosa” quelle proposte di fede in cui sia possibile intercettare un dio,

un ente supremo extra-temporale; quando manca un dio da venerare non parliamo di

religione per via del fatto che abbiamo sempre vissuto una religione costruita attorno

al divino.

Il secondo passaggio è domandarci se inserire in questa realtà proposte di fede che

propugnano il male, i vari movimenti religiosi come scientology e la New Age che non hanno

un dio ma un’energia che percorre i fedeli, i pastafariani, i rastafariani e gli adoratori del tè

verde. In questa espressione, dunque, si potrebbe condensare tanta fenomenologia ma

occorre sviluppare un criterio che abbia carattere di astrattezza e generalità della pari libertà.

- Inizialmente la dottrina ha usato come requisito necessario per parlare di elemento

religioso la presenza di un dio; oggi questo viene respinto per un motivo evidente

ossia che il Buddhismo ad esempio non ha un dio ma lo annoveriamo normalmente

come religione. Da italiani ci orienta il criterio fissato in alcune sentenze dalla Corte di

cassazione e, soprattutto, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: dobbiamo

riconoscere l’esistenza di una proposta religiosa o comunque di una proposta da

tutelare al pari di un pensiero religioso quando intercettiamo una proposta valoriale e

comportamentale che coinvolga la persona a 360 gradi.

Art. 8 cost.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri

statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.

Comma 1: confessione religiosa

- Che cosa è una confessione religiosa? Formazione sociale in cui gli individui

esprimono se stessi e trovano il massimo sviluppo di se stessi.

- La personalità dell’individuo non si esaurisce in se stesso, ma si esprime nelle

organizzazioni a cui appartiene il soggetto. Per questo la costituzione tutela non solo

l’individuo ma anche le formazioni sociali.

- Partendo dal presupposto che una religione è connotata da una proposta valoriale e

comportamentale che coinvolge la persona a 360 gradi e non deve esaurirsi nella

materialità della persona, deve guardare oltre il materiale. Si può avere una

professione religiosa anche senza un dio.

- Es. buddismo: mi reincarnerò fino a quando non riesco a superare i 7 livelli e vivo nel

nirvana.

→ Uguale libertà: non tute le confessioni sono uguali e non devono essere trattate allo

stesso modo, ma si deve mettere a disposizione la stessa libertà a tutti.

Comma 2:

- cambia il soggetto: non si parla più di tutte le confessioni ma delle confessioni

diverse dalla cattolica

- disciplina l’autonomia statuaria: possono, non devono, non è obbligatorio per una

confessione acquistare capacità giuridica, una confessione potrebbe anche vivere

nello stato di associazione di fatto (formazione sociale, formata da persone che

condividono un obiettivo o fine che sul piano strutturale appare all’ordinamento solo

come un gruppo di persone. Della responsabilità risponde l’organizzazione stessa).

- Il problema che si può avere nel passare da associazione di fatto a personalità

giuridica è che non esiste un modello di persona giuridica appositamente disegnato

per le organizzazioni religiose.

Molto spesso accade che le organizzazioni religiose usano forme non adeguate e vanno

incontro a conseguenze di carattere giuridico.

- Una soluzione è usare una creatura giuridica: ente morale regolamentato dalla legge

1159/1929 à la legge sui culti ammessi, creata dal governo mussolini che tende ad

impedire che si sviluppino gruppi religiosi alternativi. La procedura con cui si arriva

ad avere la personalità giuridica di ente morale è molto complessa.

autonomia statuaria: non è obbligatorio acquisire una forma giuridica, le organizzazioni

religiose tendono a darsi statuti e strutturarsi.

- La strutturazione può essere di diversi tipi:

● Organizzazione di tipo verticistico

● Buona presenza a livello territoriale ma non strutturazione a livello nazionale

es. islam

● Confessioni religiose che usano lo strumento della federazione es. ebrei

Tre commi art. 8:

1. il primo comma proclama l’eguale libertà delle confessioni religiose (= formazione

sociale che si riconosce attorno ad una proposta religiosa e che ha una struttura dal

punto di vista della fenomenologia sociale, ci devono essere dei legami tra le

persone altrimenti parliamo di persone individuali che hanno la stessa idea);

2. il secondo comma fa più specificamente riferimento alla struttura istituzionale della

confessione religiosa e dice che le confessioni diverse da quella cattolica possono

avvalersi di propri statuti che non devono contrastare con l’ordinamento giuridico

italiano.

3. secondo il terzo comma i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base

di intese con le relative rappresentanze.

Il soggetto decide di strutturarsi e assumere personalità giuridica.

Due possibilità:

1. ente di diritto comune

2. ente religioso disciplinato dalla legge sui culti ammessi: LEGGE 1159\1929.

Ente di diritto comune

Come si fa ad acquisire la personalità giuridica in base al diritto civile

1. si scrive un atto costitutivo e uno statuto;

2. bisogna dimostrare di avere un patrimonio per finanziare le attività;

3. con un silenzio assenso del tribunale, automaticamente l’ente assume personalità

giuridica.

Ente morale

Legge 1159\1929, nata durante il regime fascista. Legge che nasce per bloccare il

pluralismo

La procedura parte al livello territoriale.

1. La prefettura (il ministero dell’interno, che ha responsabilità primaria, opera sul

territorio tramite le prefetture) del luogo in cui c’è la sede legale. La domanda deve

essere fatta dal legale rappresentate che deve essere cittadino italiano.

Nella domanda deve essere allegato l’atto costitutivo e lo statuto che deve rendere conto

della struttura, si deve dimostrare di avere il patrimonio sufficiente allo svolgimento

dell’attività, depositare una relazione in cui si descrive il culto. Bisogna essere molto

dettagliati. La prefettura farà un suo esame puntuale. Il prefetto stila un parere.

2. Il ministero dell’interno opera una verifica di tutto quello che era stato fatto dalla

prefettura. Spesso può essere richiesto l’ulteriore parere del consiglio di stato.

Problematicità:

- I tempi tra il deposito della documentazione e il ministero è molto lungo

- è esposta ad altissima discrezionalità.

- Una grande parte di organizzazioni religiose che arrivano in Italia trovano grandi

difficoltà.

Ad esempio, la comunità dei SIKH soffre da anni perché gli viene detto che non sono

abbastanza numerosi. Hanno l’usanza di portarsi dietro un pugnale, perché si presentano

come combattenti, e per questo non possono essere riconosciuti perché sono stati definiti

dal consiglio di stato come pericolosi per l’ordine pubblico. I Sikh ancora non hanno il

riconoscimento, hanno avuto due pareri negativi del consiglio di Stato.

Una soluzione che è stata trovata per i Sikh è un Kirpan che non sia più arma né da punta

né da taglio, più piccolo nelle dimensioni e contenuto dentro un fodero.

L’islam ha diverse difficoltà, i musulmani sono molto divisi

- Al livello centrale le due grandi organizzazioni che abbiamo tendono a proclamarsi

rappresentanti dell’islam

- C’è pregiudizio, differenza culturale e incomprensioni

→ ad oggi abbiamo un solo ente islamico registrato presso il ministero dell’interno: centro

culturale islamico d’Italia.

- L’islam rimane carente di un ente morale

LEZIONE 16

Possono, non c’è un obbligo.

Un’organizzazione religiosa che è una formazione sociale può decidere di essere

- Ente di fatto

- Acquisire personalità giuridica

● utilizzare i modelli che offre il diritto civile privato comune disciplinato dal CC

→ forma base delle persone giuridiche.

● Ente terzo settore: Non sono pensate per l’attività di carattere religioso.

Espone l’ente a particolari problematiche che portano alla perdita della

qualifica

● Ente morale: forma pura. Procedura complicata. Prefettura, ministero, consigli

di stato à quando c’è contrarietà con principi dell’ordinamento giuridico

italiano. Es. sik

- Altre contrarietà Rappresentatività quando una confessione si

presenta deve dire chi rappresenta

- nel caso una confessione religiosa si dichiara rappresentante di un

gruppo più ampio della realtà: ubi ha chiesto riconoscimento come

confessione aveva presentato statuto in cui si rappresentava come

rappresentante di tutti i buddisti italiani, cosa non vera. Il consiglio di

stato rileva che non si può dichiarare rappresentante di tutti ma solo

dei centri indicati nella lista.

Quando si parla delle contrarietà con l’ordinamento giuridico italiano si possono utilizzare gli

esempi

- Sik

- Rappresentatività

- Libera partecipazione: posso entrare con facilità e uscire con altrettanta facilità, non

posso essere costretta.

- un problema:

● Ostracismo à se esci dalla comunità devi chiudere con tutti i membri della

comunità anche familiari.

● se per entrare deve versare ingenti somme, se poi te ne vai quella somma è

considerata una donazione e non le puoi ottenere.

Consiglio di stato ha riscontrato che se nello statuto si prevede una quota alta, o è

condizione per entrare a farne parte alla confessione, non va bene.

→ la confessione religiosa deve avere partecipazione aperta a tutti il più possibile, ma può

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A.A. 2024-2025
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dan.rosso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Benigni Rita.