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RECAP:
Art 8 comma 1
Si rivolge ad una formazione sociale.
- Se prendiamo in mano pastafaliani loro utilizzano un paradigma simile a quello che
conosciamo del cristianesimo, ebraismo, islam.
Il primo problema è capire che si intenda per confessione religiosa per circoscrivere i
soggetti a cui applicare l’art 8. Sull’individuazione della confessione religiosa si sono
concentrate dottrina e giurisprudenza.
- A primo impatto siamo di certo portati a intendere come confessioni religiose le
realtà religiose che tradizionalmente conosciamo (cattolicesimo, ortodossia,
protestantesimo, ebraismo, islam, politeismo, buddismo e induismo).
- Il nostro criterio di giudizio è in un primo momento di ricomprendere nella categoria di
“confessione religiosa” quelle proposte di fede in cui sia possibile intercettare un dio,
un ente supremo extra-temporale; quando manca un dio da venerare non parliamo di
religione per via del fatto che abbiamo sempre vissuto una religione costruita attorno
al divino.
Il secondo passaggio è domandarci se inserire in questa realtà proposte di fede che
propugnano il male, i vari movimenti religiosi come scientology e la New Age che non hanno
un dio ma un’energia che percorre i fedeli, i pastafariani, i rastafariani e gli adoratori del tè
verde. In questa espressione, dunque, si potrebbe condensare tanta fenomenologia ma
occorre sviluppare un criterio che abbia carattere di astrattezza e generalità della pari libertà.
- Inizialmente la dottrina ha usato come requisito necessario per parlare di elemento
religioso la presenza di un dio; oggi questo viene respinto per un motivo evidente
ossia che il Buddhismo ad esempio non ha un dio ma lo annoveriamo normalmente
come religione. Da italiani ci orienta il criterio fissato in alcune sentenze dalla Corte di
cassazione e, soprattutto, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: dobbiamo
riconoscere l’esistenza di una proposta religiosa o comunque di una proposta da
tutelare al pari di un pensiero religioso quando intercettiamo una proposta valoriale e
comportamentale che coinvolga la persona a 360 gradi.
Art. 8 cost.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Comma 1: confessione religiosa
- Che cosa è una confessione religiosa? Formazione sociale in cui gli individui
esprimono se stessi e trovano il massimo sviluppo di se stessi.
- La personalità dell’individuo non si esaurisce in se stesso, ma si esprime nelle
organizzazioni a cui appartiene il soggetto. Per questo la costituzione tutela non solo
l’individuo ma anche le formazioni sociali.
- Partendo dal presupposto che una religione è connotata da una proposta valoriale e
comportamentale che coinvolge la persona a 360 gradi e non deve esaurirsi nella
materialità della persona, deve guardare oltre il materiale. Si può avere una
professione religiosa anche senza un dio.
- Es. buddismo: mi reincarnerò fino a quando non riesco a superare i 7 livelli e vivo nel
nirvana.
→ Uguale libertà: non tute le confessioni sono uguali e non devono essere trattate allo
stesso modo, ma si deve mettere a disposizione la stessa libertà a tutti.
Comma 2:
- cambia il soggetto: non si parla più di tutte le confessioni ma delle confessioni
diverse dalla cattolica
- disciplina l’autonomia statuaria: possono, non devono, non è obbligatorio per una
confessione acquistare capacità giuridica, una confessione potrebbe anche vivere
nello stato di associazione di fatto (formazione sociale, formata da persone che
condividono un obiettivo o fine che sul piano strutturale appare all’ordinamento solo
come un gruppo di persone. Della responsabilità risponde l’organizzazione stessa).
- Il problema che si può avere nel passare da associazione di fatto a personalità
giuridica è che non esiste un modello di persona giuridica appositamente disegnato
per le organizzazioni religiose.
Molto spesso accade che le organizzazioni religiose usano forme non adeguate e vanno
incontro a conseguenze di carattere giuridico.
- Una soluzione è usare una creatura giuridica: ente morale regolamentato dalla legge
1159/1929 à la legge sui culti ammessi, creata dal governo mussolini che tende ad
impedire che si sviluppino gruppi religiosi alternativi. La procedura con cui si arriva
ad avere la personalità giuridica di ente morale è molto complessa.
autonomia statuaria: non è obbligatorio acquisire una forma giuridica, le organizzazioni
religiose tendono a darsi statuti e strutturarsi.
- La strutturazione può essere di diversi tipi:
● Organizzazione di tipo verticistico
● Buona presenza a livello territoriale ma non strutturazione a livello nazionale
es. islam
● Confessioni religiose che usano lo strumento della federazione es. ebrei
Tre commi art. 8:
1. il primo comma proclama l’eguale libertà delle confessioni religiose (= formazione
sociale che si riconosce attorno ad una proposta religiosa e che ha una struttura dal
punto di vista della fenomenologia sociale, ci devono essere dei legami tra le
persone altrimenti parliamo di persone individuali che hanno la stessa idea);
2. il secondo comma fa più specificamente riferimento alla struttura istituzionale della
confessione religiosa e dice che le confessioni diverse da quella cattolica possono
avvalersi di propri statuti che non devono contrastare con l’ordinamento giuridico
italiano.
3. secondo il terzo comma i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Il soggetto decide di strutturarsi e assumere personalità giuridica.
Due possibilità:
1. ente di diritto comune
2. ente religioso disciplinato dalla legge sui culti ammessi: LEGGE 1159\1929.
Ente di diritto comune
Come si fa ad acquisire la personalità giuridica in base al diritto civile
1. si scrive un atto costitutivo e uno statuto;
2. bisogna dimostrare di avere un patrimonio per finanziare le attività;
3. con un silenzio assenso del tribunale, automaticamente l’ente assume personalità
giuridica.
Ente morale
Legge 1159\1929, nata durante il regime fascista. Legge che nasce per bloccare il
pluralismo
La procedura parte al livello territoriale.
1. La prefettura (il ministero dell’interno, che ha responsabilità primaria, opera sul
territorio tramite le prefetture) del luogo in cui c’è la sede legale. La domanda deve
essere fatta dal legale rappresentate che deve essere cittadino italiano.
Nella domanda deve essere allegato l’atto costitutivo e lo statuto che deve rendere conto
della struttura, si deve dimostrare di avere il patrimonio sufficiente allo svolgimento
dell’attività, depositare una relazione in cui si descrive il culto. Bisogna essere molto
dettagliati. La prefettura farà un suo esame puntuale. Il prefetto stila un parere.
2. Il ministero dell’interno opera una verifica di tutto quello che era stato fatto dalla
prefettura. Spesso può essere richiesto l’ulteriore parere del consiglio di stato.
Problematicità:
- I tempi tra il deposito della documentazione e il ministero è molto lungo
- è esposta ad altissima discrezionalità.
- Una grande parte di organizzazioni religiose che arrivano in Italia trovano grandi
difficoltà.
Ad esempio, la comunità dei SIKH soffre da anni perché gli viene detto che non sono
abbastanza numerosi. Hanno l’usanza di portarsi dietro un pugnale, perché si presentano
come combattenti, e per questo non possono essere riconosciuti perché sono stati definiti
dal consiglio di stato come pericolosi per l’ordine pubblico. I Sikh ancora non hanno il
riconoscimento, hanno avuto due pareri negativi del consiglio di Stato.
Una soluzione che è stata trovata per i Sikh è un Kirpan che non sia più arma né da punta
né da taglio, più piccolo nelle dimensioni e contenuto dentro un fodero.
L’islam ha diverse difficoltà, i musulmani sono molto divisi
- Al livello centrale le due grandi organizzazioni che abbiamo tendono a proclamarsi
rappresentanti dell’islam
- C’è pregiudizio, differenza culturale e incomprensioni
→ ad oggi abbiamo un solo ente islamico registrato presso il ministero dell’interno: centro
culturale islamico d’Italia.
- L’islam rimane carente di un ente morale
LEZIONE 16
Possono, non c’è un obbligo.
Un’organizzazione religiosa che è una formazione sociale può decidere di essere
- Ente di fatto
- Acquisire personalità giuridica
● utilizzare i modelli che offre il diritto civile privato comune disciplinato dal CC
→ forma base delle persone giuridiche.
● Ente terzo settore: Non sono pensate per l’attività di carattere religioso.
Espone l’ente a particolari problematiche che portano alla perdita della
qualifica
● Ente morale: forma pura. Procedura complicata. Prefettura, ministero, consigli
di stato à quando c’è contrarietà con principi dell’ordinamento giuridico
italiano. Es. sik
- Altre contrarietà Rappresentatività quando una confessione si
presenta deve dire chi rappresenta
- nel caso una confessione religiosa si dichiara rappresentante di un
gruppo più ampio della realtà: ubi ha chiesto riconoscimento come
confessione aveva presentato statuto in cui si rappresentava come
rappresentante di tutti i buddisti italiani, cosa non vera. Il consiglio di
stato rileva che non si può dichiarare rappresentante di tutti ma solo
dei centri indicati nella lista.
Quando si parla delle contrarietà con l’ordinamento giuridico italiano si possono utilizzare gli
esempi
- Sik
- Rappresentatività
- Libera partecipazione: posso entrare con facilità e uscire con altrettanta facilità, non
posso essere costretta.
- un problema:
● Ostracismo à se esci dalla comunità devi chiudere con tutti i membri della
comunità anche familiari.
● se per entrare deve versare ingenti somme, se poi te ne vai quella somma è
considerata una donazione e non le puoi ottenere.
Consiglio di stato ha riscontrato che se nello statuto si prevede una quota alta, o è
condizione per entrare a farne parte alla confessione, non va bene.
→ la confessione religiosa deve avere partecipazione aperta a tutti il più possibile, ma può