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Gli enti delle confessioni religiose

Nell'ordinamento italiano le confessioni religiose non hanno personalità giuridica; invece hanno, o possono ottenere la personalità giuridica gli enti cui tali confessioni danno vita, ovvero gli organi – istituzioni in cui le confessioni sono articolate. Poiché nell'ordinamento italiano vi sono anche enti che non sono dotati di personalità giuridica, quando invece un ente l'acquista vuol dire che ha raggiunto un grado massimo di autonomia rispetto agli altri soggetti.

Modalità di acquisizione della personalità giuridica

Nel nostro ordinamento la personalità giuridica si acquista in tre modi diversi:

  • Per legge, quando il legislatore (per esempio tramite la creazione di un nuovo istituto) riconosce la personalità.
  • O perché l'ente viene costituito secondo uno schema delineato dalla legge, sicché ottiene la personalità giuridica quando il suo atto costitutivo sia riconosciuto conforme alla legge dall'autorità giudiziaria e sia trascritto in un apposito registro (come nel caso delle società di capitali), cioè nel caso delle società di capitali l'acquisto avviene automaticamente.
  • O tramite decreto del Presidente della Repubblica che riconosce la personalità giuridica di un ente (esempio tipico è quello delle persone giuridiche private).

Enti ecclesiastici e riconoscimento

Gli enti ecclesiastici, di regola, possono ottenere il riconoscimento in base a decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno; alcuni di essi invece hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato, altri invece lo hanno ottenuto per legge. Hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato la Santa Sede e gli enti ecclesiastici la cui personalità giuridica è stata soppressa dalle leggi eversive della seconda metà dell'Ottocento; sono state riconosciute per legge come persone giuridiche alcuni enti di alcune confessioni religiose di minoranza.

Requisiti per il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica

  • Gli enti devono essere costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica.
  • L'autorità ecclesiastica deve aver dato il proprio assenso a che l'ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile.
  • Gli enti in questione devono avere sede in Italia.
  • Gli enti in questione devono avere fine di religione o di culto: per dar luogo al riconoscimento occorre che tale fine sia costitutivo ed essenziale anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico: hanno per definizione tale fine essenziale di religione o di culto gli enti che fanno parte...
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lo Castro Gaetano.
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