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La CEI è un istituto permanente
La CEI è un istituto permanente, la cui struttura di base è data dall'assemblea dei vescovi di una nazione o di un dato territorio, che esercitano congiuntamente talune funzioni pastorali nei confronti dei fedeli delle loro diocesi. Tali conferenze sono erette, soppresse o innovate dalla Santa sede, sentiti i vescovi interessati, e acquistano personalità giuridica ipso iure, nell'ordinamento della chiesa, non appena siano legittimamente erette. La CEI agli effetti del diritto dello Stato è legittimata a compiere numerosi atti giuridicamente rilevanti, nell'esercizio di poteri sia normativi sia amministrativi (per esempio ha eretto e dotato l'istituto centrale per il sostentamento del clero oppure stabilisce la procedura per i ricorsi, et...)
Anche le diocesi, Chiese particolari e le parrocchie, stabili comunità di fedeli, appena erette acquistano ipso iure la personalità giuridica. Sono enti territoriali in Italia simili
agli enti territoriali che fanno parte dell'organizzazione dello Stato (Regioni, Province, Comuni); hanno un proprio patrimonio, necessario per il funzionamento e il raggiungimento dei rispettivi fini, ai quali è preposto un funzionario ecclesiastico (il vescovo o il parroco) che hanno il compito di perseguire tale fine e che ricevono un compenso loro dovuto dall'ente cui sono preposti e, se questo non ha i fondi sufficienti, dall'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, ente autonomo e con una propria amministrazione. I Capitoli cattedrali o collegiali invece fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, e sono stati riconosciuti come persone giuridiche nel diritto dello Stato. È un collegio di canonici a cui compete l'esercizio di funzioni religiose solenni nell'ambito della Chiesa cattedrale o in una collegiale. Le fondazioni di culto sono una massa patrimoniale stabilmente destinata al fine di culto, che,con l'attribuzione della personalità giuridica, diventano un autonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi. Appartengono al genere delle fondazioni le Chiese in riferimento alle quali sia stata riconosciuta la personalità giuridica ad un ente che curi la manutenzione dell'edificio di culto e la sua officiatura. Le chiese vengono riconosciute quando sussistano due requisiti: - Che il patrimonio sia sufficiente - Che sia aperta al pubblico, cioè officiata regolarmente e che le sue attività si svolgano in modo continuativo secondo un programma diretto a soddisfare la generalità dei fedeli. Quando la chiesa è officiata deve potervi accedere chiunque, senza dover giustificare un particolare titolo di ammissione. Fabbricerie: - Fondazione o massa patrimoniale autonoma o oblazioni dei fedeli, raccolte giornalmente e amministrate in modo autonomo, beni destinati tutti alla manutenzione e all'officiatura del tempio.fabrica ecclesiae