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Procedura di riconoscimento degli enti ecclesiastici da parte dello Stato
La procedura di riconoscimento degli enti ecclesiastici da parte dello Stato ha inizio con la presentazione della domanda effettuata da chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico o dall'autorità ecclesiastica competente. Tale domanda deve indicare la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
Alla domanda devono essere allegati i documenti atti a provare i requisiti necessari al riconoscimento: il provvedimento canonico di erezione e l'estratto dello statuto, contenente le norme sulla struttura dell'ente e sui controlli canonici cui è soggetto. Occorre altresì produrre atti diretti a dimostrare il fine dell'ente: questi non occorrono quando si tratti di un ente appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa cattolica, enti per i quali il fine religioso è presunto per legge.
Insieme alla domanda e ai documenti sopra citati, deve essere allegato l'atto di assenso al riconoscimento manifestato dall'autorità ecclesiastica competente.
competente.
PREFETTURA
La domanda deve essere presentata presso la Prefettura del luogo dove l'ente ha sede, in quanto rappresenta l'organo periferico della Direzione generale degli affari dei culti del Ministero dell'interno. Al prefetto compete l'ISTRUTTORIA della domanda; egli, in seguito, la trasmette, insieme ad un proprio rapporto, al Ministero che si curerà, in occasione di un'istruttoria alquanto complessa, di raccogliere il parere del Consiglio di Stato e, ove ricorrenti i requisiti, emana il decreto di riconoscimento della P.G. che viene comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che vi ha dato l'assenso.
Vi è un caso eccezionale in cui, per il riconoscimento della p.g., non basti un decreto ministeriale, ma occorra un:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ciò accade quando il Consiglio di Stato, facoltativamente interpellato, dia parere contrario al riconoscimento, che, invece, il Ministro intende concedere.
E, quindi, chiede che sulla questione deliberi il Consiglio dei ministri. Quando si tratta di enti che operano esclusivamente nell'ambito delle materie di spettanza regionale, il potere statuale di riconoscimento della p.g. viene delegato alle REGIONI. Una volta ottenuta la p.g., l'ente ha l'onere di richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura del luogo.
2.3 LA DISCREZIONALITÀ NEL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
L'acquisto della p.g. da parte degli enti privati dipende da un atto discrezionale dell'autorità governativa: questa, oltre a valutare la conformità a legge dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente da riconoscere, è chiamata a valutare se l'ente stesso sia necessario o utile e se abbia i mezzi economici sufficienti per raggiungere i propri fini. Dobbiamo valutare se gli stessi poteri siano attribuiti all'autorità governativa.
nel riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica. Per prima cosa bisogna notare che gli eventuali poteri discrezionali dell'autorità governativa dovranno essere esercitati nel rispetto dell'ART: 19 Cost., che garantisce la libertà religiosa degli enti. In secondo luogo, dobbiamo ricordare che, poiché gli enti della Chiesa possono appartenere a diverse categorie (associazioni, fondazioni), è chiaro che i poteri di valutazione dell'autorità governativa cambiano da caso a caso. La valutazione riguarda la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. 'MERA LEGITTIMITÀ' Una parte di tale esame è di esso consiste nella comparazione dei requisiti prospettati con le previsioni di legge. Così è di legittimità la valutazione riguardante la costituzione dell'ente, l'approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, la sede in Italia; l'assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento.quando la richiesta viene fatta dal legale rappresentante dell'ente. Invece, il requisito attinente ai fini dell'ente può essere valutato sotto il profilo della legittimità solo rispetto ad alcuni enti, ma è soggetto ad una valutazione in altri casi. Gli enti della Chiesa cattolica sono riconosciuti come "enti ecclesiastici" quando hanno un fine di religione o di culto che sia costitutivo ed essenziale. Tale fine è riconosciuto ipso iure come proprio di quegli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, degli istituti religiosi, dei seminari o a questi equiparati. In tal caso, l'autorità governativa non deve accertare altro che l'ente, secondo quanto risulta dagli atti, sia uno di quelli appena menzionati, ovvero che si tratti di una parrocchia, una diocesi, una congregazione, un seminario o un ente a questi equiparato: in tali ipotesi, il fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto è presunto per.legge.Di contro,rispetto a tutti gli altri enti ecclesiastici,divolta in volta,l'autorità governativa è chiamata a valutare quale attività svolgonoeffettivamente,per accertare se sono dirette in modo costitutivo ed essenziale all'eserciziodel culto e alla cura delle anime,alla formazione del clero e dei religiosi,a scopi missionario all'educazione cristiana:in questi casi il giudizio è discrezionale perchè non è disciplinatoda norme giuridiche.
SUFFICIENZA DEL PATRIMONIO
Il requisito della o dei mezzi economici per ilraggiungimento dei fini dell'ente non può che essere valutato discrezionalmente.Rientranotra gli enti ecclesiastici soggetti a tale esame le chiese aperte al culto pubblico e lefondazioni di culto.Invece,l'esame non è necessario per il riconoscimento degli enti che fanno parte dellacostituzione gerarchica della Chiesa,quali le parrocchie e le diocesi.Un'altra categoria di enti per i quali
non occorre l'accertamento della sufficienza dei mezzi è quella delle associazioni. In tema di riconoscimento della p.g. degli enti della Chiesa cattolica, l'autorità governativa non può effettuare una valutazione circa l'utilità sociale di essi. A proposito del riconoscimento degli enti ecclesiastici, l'Italia e la Santa Sede hanno raggiunto il 24 febbraio 1997 un'intesa tecnica interpretativa degli Accordi 18 febbraio e 15 novembre 1984 (quest'ultimo accordo ha soppresso il sistema beneficiale), dalla quale risulta che la discrezionalità dell'amministrazione nel riconoscimento della p.g. degli enti della Chiesa cattolica sia ridotta a margini molto ristretti. 2.4 LE MODIFICAZIONI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Le modificazioni degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono essere riconosciuti con un procedimento uguale a quello previsto per l'attribuzione della p.g. Quindi, ogni MUTAMENTO SOSTANZIALE cheRiguardi il fine, la destinazione dei beni e il modo di esistenza di un ente ecclesiastico deve essere riconosciuto con un decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato quando occorre, per essere efficace nel diritto statale; tale provvedimento è trasmesso d'ufficio al registro delle persone giuridiche in cui è iscritto l'ente per l'iscrizione, in modo da essere opponibile ai terzi.
MUTAMENTO DEL FINE
Per quanto riguarda il mutamento del fine, non è facile stabilire quando esso sia sostanziale o meno: tale giudizio è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione. Se il fine è mutato con un provvedimento dell'autorità ecclesiastica, questo mutamento deve essere riconosciuto agli effetti civili; se il mutamento è avvenuto in via di fatto, non occorre un suo riconoscimento da parte dello Stato, ma esso, non essendo iscritto nel registro delle persone giuridiche, non è opponibile ai terzi.
MUTAMENTI DELLA
DESTINAZIONE DEI BENII invece, sono sottoposti a controllo perché rilevanti al fine di garantire i terzi attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e per l'eventuale revoca del riconoscimento della p.g.
MUTAMENTI DEL MODO DI ESISTENZA DEGLI ENTII attengono alla struttura della persona giuridica (la circoscrizione territoriale, l'unione di più enti, ecc..)
L'ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cessano di esistere agli effetti della legge dello Stato o quando siano soppressi dall'autorità ecclesiastica o quando sia revocato il riconoscimento civile.
Affinché l'estinzione sia efficace nel diritto statale, occorre che il provvedimento canonico, che dichiara estinto l'ente o che lo sopprime e ne destina i beni, sia trasmesso al Ministero degli interni, il quale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e devolve i beni dell'ente.
Secondo la prescrizione del provvedimento ecclesiastico.
2.6 LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA P.G.
L'ente ecclesiastico può perdere la qualifica di "civilmente riconosciuto", ovvero la p.g. nel diritto dello Stato anche per un autonomo provvedimento dell'autorità governativa di REVOCA DEL RICONOSCIMENTO. Ciò accade quando l'ente perde uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento civile. La revoca deve essere deliberata con un procedimento analogo a quello seguito per il riconoscimento: quindi, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, ove si tratti di una pratica complessa. Inoltre, poiché la revoca avviene per iniziativa dell'autorità governativa, deve essere sentita l'autorità ecclesiastica. La revoca non è ammissibile per motivi diversi da quello della perdita di uno dei requisiti. Il Governo può anche annullare d'ufficio il riconoscimento concesso erroneamente.
all'ente in assenza di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tutti questi provvedimenti governativi di revoca devono essere riportati nel registro delle persone giuridiche.LE ATTIVITÀ DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DIVERSE DA QUELLE DI RELIGIONE E DI CULTO.
Gli enti della Chiesa cattolica diventano per lo Stato "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" quando hanno il fine essenziale e costitutivo di religione e di culto. Ciò, però, non toglie che essi possano svolgere altre attività che siano considerate lecite dall'ordinamento statale. Nel Concordato del 1929 è stato previsto che le ATTIVITÀ DIVERSE da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività. E ciò è stato confermato anche dall'Accordo del 1984. È stato precisato che attività diverse da quelle di religione e di culto sono quelle di beneficenza, di istruzione, di
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