Capitolo VIII: Gli enti delle confessioni religiose
Seconda legge
Lo Stato si occupò degli enti per la prima volta nella Siccardi (n. 1037 del 1850), con cui esso introdusse l'autorizzazione agli acquisti (sia sui beni mobili che immobili, a titolo oneroso e a titolo gratuito) per tutti gli enti, non facendo distinzione tra enti ecclesiastici ed enti civili. Questa rappresentava una forma di controllo, introdotta con lo scopo di evitare il fenomeno della manomorta, anche se in verità lo scopo fu quello di controllare la ricchezza della Chiesa e di impedire che i suoi enti potessero accrescere ancora di più il loro patrimonio.
Leggi eversive
Le vere e proprie leggi eversive vennero emanate due anni prima: con la n. 777 del 1848 lo Stato sopprime la Compagnia di Gesù e l'associazione delle dame del Sacro Cuore, a cui non solo viene tolta la personalità giuridica, ma lo Stato si impadronisce anche dei beni dei gesuiti, che vengono condannati all'esilio. Le legislazioni eversive che presero di mira in maniera massiccia il patrimonio ecclesiastico furono tre:
- Legge n. 878 del 1855: lo Stato inizia a prendere di mira gli organi religiosi facendo una distinzione tra quelli che si dedicavano meramente alla vita contemplativa, che andavano soppressi, e quelli che avevano delle finalità assistenziali, che continuarono ad essere mantenuti. Con questa prima legge eversiva, viene istituita la cassa ecclesiastica che svolgeva funzioni sociali nei confronti del clero perché è l'ente che raccoglie questo patrimonio (il patrimonio tolto alla Chiesa viene amministrato da questo ente).
- Legge n. 3036 del 1866: lo Stato inizia ad aggredire pesantemente tutti gli enti della Chiesa; abolisce tutti gli ordini delle corporazioni religiose che comportavano vita comune e carattere ecclesiastico. La cassa ecclesiastica cambia nome e diventa fondo del culto, con le stesse competenze della prima (dare rendite agli ecclesiastici, rendite che poi prenderanno il nome di supplemento di congrua, introito prima solo per i parroci e poi esteso a tutti gli altri ufficiali ecclesiastici il cui beneficio non avesse più un reddito tale da assicurare un sostentamento adeguato).
- Legge n. 3848 del 1867: tale legge sopprime le abbazie, i capitoli delle chiese collegiali, le parrocchie che non hanno cura d'anima.
L'ultima legge eversiva del 1873 (dopo la debellatio dello Stato pontificio) estenderà le disposizioni di queste tre leggi allo Stato pontificio.
Frodi pie
In questo periodo si assiste al fenomeno delle associazioni di fedeli che intestano fittiziamente il patrimonio a un singolo soggetto, in modo da non presentarsi all'esterno come associazioni e non apparire di fronte allo Stato come ente ecclesiastico. Per aver nuovamente riconosciuta la personalità giuridica, gli enti ecclesiastici devono attendere il 1929: nel Concordato viene nuovamente data la possibilità a questi enti di ottenere il riconoscimento civile (tale riconoscimento verrà escluso solo per gli istituti religiosi di diritto diocesano e per le associazioni dei fedeli).
Riconoscimento della personalità giuridica degli enti confessionali
Nell'ordinamento italiano le confessioni religiose non sono dotate di personalità giuridica; ne sono dotate, invece, gli enti creati da tali confessioni. Attualmente il riconoscimento degli enti confessionali può avvenire mediante norme speciali o in base al diritto comune. Nel nostro ordinamento la personalità giuridica degli enti (in generale) è riconosciuta in tre modi:
- Per legge: quando è il legislatore a riconoscerla (ciò è accaduto per la CEI con la legge 222 del 1985, per il quale, quindi, non si è reso necessario esperire il procedimento ordinario di riconoscimento della personalità giuridica per decreto).
- L'ente, costituito secondo uno schema previsto dalla legge, ottiene la personalità quando il suo atto costitutivo viene riconosciuto conforme alla legge dall'autorità giudiziaria e viene trascritto in un apposito registro.
- Con apposito provvedimento governativo di riconoscimento della personalità giuridica, emesso nella forma di decreto ministeriale.
Accanto agli enti riconosciuti con tali modalità, vi sono quelli che hanno la personalità giuridica per antico possesso di stato ovvero perché riconosciuti come persone giuridiche nel periodo antecedente le leggi eversive e non soppressi da queste. La Santa Sede è uno di questi enti: essa ha una doppia personalità giuridica: come organo di diritto internazionale (ha una personalità giuridica pubblica di diritto internazionale in quanto organo di governo della Chiesa cattolica); capacità di diritto privato (capacità di acquistare e possedere per il diritto privato). La Santa Sede è l'unico ente della Chiesa cattolica avente la capacità giuridica di diritto privato al quale non è stato richiesto di iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Gli enti ecclesiastici, di regola, ottengono il riconoscimento in base alla terza modalità, cioè, decreto del ministero dell'interno, ma non mancano gli enti che hanno tale personalità giuridica sia per antico possesso di stato, sia secondo la prima modalità indicata.
Riconoscimento della personalità per antico possesso di stato e per legge
Sono dotate di personalità giuridica nell'ordinamento italiano:
- La Santa Sede e gli altri enti ecclesiastici la cui personalità giuridica non è stata soppressa dalle leggi eversive della seconda metà dell'800 (i capitoli, i seminari e le parrocchie di antica istituzione)
- La Tavola valdese e i quindici Concistori della Chiesa delle Valli valdesi.
Per legge sono state riconosciute:
- Le Comunità israelitiche e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane
- La Conferenza Episcopale Italiana
- Le Chiese avventiste
- Le Comunità evangeliche luterane di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Roma, ecc.
Tutti questi enti menzionati rappresentano organi-istituzioni delle varie confessioni religiose. Quest'ultime sono ordinamenti esterni rispetto all'ordinamento statale, ma i loro organi, quando operano all'interno dell'ordinamento statale, sono persone giuridiche riconosciute dal diritto italiano. Invece, il riconoscimento delle diocesi, parrocchie e Istituti per il sostentamento del clero nati durante il periodo della riforma del sostentamento del clero (poiché gli uffici della pubblica amministrazione si sarebbero ritrovati ingorgati dalle domande di tutti questi enti nuovi che venivano creati, si è creato questo particolare procedimento: invece, per le nuove parrocchie, le nuove diocesi e i nuovi istituti per il sostentamento del clero, deve essere utilizzato il procedimento ordinario per decreto).
Procedimento abbreviato
Il procedimento abbreviato ha avuto luogo in forza di un decreto ministeriale in cui all'autorità governativa spettava di controllare la legittimità e la regolarità degli atti dell'autorità ecclesiastica. Si trattava di una sorta di procedimento di omologazione, attribuito alla competenza del Ministro dell'interno (una volta che l'ente viene eretto, il provvedimento canonico viene inviato al ministro dell'interno che ha tempo 60 giorni per pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale, in seguito al quale acquisteranno la personalità giuridica, senza dover sottostare ai controlli previsti nel procedimento per decreto): tale procedimento ha accostato gli enti ecclesiastici in questione agli enti privati, come le società di capitali che acquistano la personalità giuridica in base a un giudizio di omologazione effettuato dal tribunale e all'iscrizione nel registro delle imprese.
Riconoscimento della personalità per decreto
Il riconoscimento per decreto è attualmente disciplinato dalle L.20 maggio 1985 n. 206 e 222 per ciò che riguarda gli enti della Chiesa cattolica: si tratta di due provvedimenti legislativi aventi lo stesso contenuto, anche se fini diversi (la prima di autorizzazione la ratifica dell'Accordo del 15 novembre 1984, la seconda di dare ad esso esecuzione). Da tali disposizioni si ricavano i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica.
Procedimento ordinario per decreto
Il procedimento ordinario per decreto si divide nelle seguenti fasi:
- Iniziativa dell'ente
- Fase istruttoria, demandata al prefetto
- Esame della documentazione da parte del ministro dell'interno
- Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
Riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica
Per il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica è necessario che ricorrano i seguenti requisiti di carattere soggettivo e oggettivo:
- Di carattere soggettivo:
- Gli enti devono essere costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica
- L'autorità ecclesiastica deve dare il proprio assenso a che l'ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile.
- Di carattere oggettivo:
- L'ente deve avere sede in Italia
- L'ente deve avere un fine di religione o di culto. Tale fine deve, inoltre, essere costituzionale ed essenziale.
Hanno per definizione di legge detto fine essenziale di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (le diocesi, le parrocchie, le prelature personali e territoriali, i capitoli), gli istituti religiosi e i seminari, le parrocchie di antica istituzione. Tale elencazione, contenuta nell'art. 2 della L.n. 222 del 1985, non è tassativa, in quanto può essere integrata per via d'interpretazione con riferimento a enti come le chiese non parrocchiali aperte al culto pubblico, i santuari, gli istituti secolari, gli Istituti per il sostentamento del clero, i quali, istituzionalmente, non hanno un fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto, bensì quello di corrispondere ai sacerdoti in servizio nelle diocesi la remunerazione. Per gli enti diversi da quelli appena menzionati, il fine di religione e di culto deve essere valutato di volta in volta (il riferimento è alle fondazioni e tutti quegli enti della Chiesa che non hanno personalità giuridica nell'ordinamento canonico).
Attività religiose o di culto
L'art. 16 della l. 222 del 1985 precisa che sono considerate attività religiose o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime; alla formazione del clero e dei religiosi; a scopi missionari; alla catechesi e all'educazione cristiana. Non sono, invece, considerate attività di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, le attività lucrative e commerciali. Il fine ha un carattere "costitutivo ed essenziale" quando ha un rilievo centrale tra gli scopi che l'ente persegue, un fine perseguito, non solo secondo lo statuto, ma nel concreto operare dell'ente. L'ente, per essere qualificato come ecclesiastico, deve avere uno statuto o delle tavole di fondazione che presenti una delle attività elencate dall'art. 16 (vedi sopra) come fine principale. Nell'ordinamento della Chiesa tale fine è attribuito all'ente in quanto appartenente all'organizzazione ecclesiastica, a prescindere dall'attività pratica svolta; nel diritto dello Stato vale la regola contraria: non basta che l'ente appartenga all'organizzazione ecclesiale, ma occorre che dalla sua attività pratica si deduca l'esistenza di un fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto, consistente in una delle attività elencate dall'art. 16.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
Questa iscrizione è stata prevista dalla l.n. 222 del 1985 che ha stabilito dei termini ben precisi per consentire agli enti ecclesiastici già esistenti di iscriversi: il termine del 3 giugno 1987 per tutti gli enti già esistenti; il termine del 30 settembre 1986 per la CEI; il termine del 31 dicembre del 1989 per gli enti nati dalla riforma del sistema beneficiale (le nuove diocesi, le nuove parrocchie e i nuovi istituti per il sostentamento del clero). Per costringere tali enti all'iscrizione sono state adottate delle sanzioni differenti da quelle previste dal codice civile: quest'ultimo prevede la responsabilità personale e solidale dell'amministratore della società; per gli enti ecclesiastici è prevista la sanzione dell'inefficacia degli atti.
Gli atti di tali enti ecclesiastici che dovevano iscriversi entro questi termini stabiliti dalla legge avevano piena efficacia anche se non ancora iscritti fino alla data stabilita; da quella data in poi, invece, era prevista la totale inefficacia di questi atti. Per gli enti, invece, che ottengono il riconoscimento successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal giugno del 1986, sono previste le stesse sanzioni stabilite dagli art. 33-35 cod.civ. per gli enti e le società. Vi è, però, chi ritiene inammissibile una differenziazione nel trattamento degli enti ecclesiastici riconosciuti prima del 3 giugno 1985 dagli enti ecclesiastici che sono stati o saranno riconosciuti dopo tale data: una differenziazione vietata dall'art. 20 Cost. In verità tale contrasto con la norma costituzionale non sussiste, essendo ragionevole.
Una volta ottenuta la personalità giuridica, gli enti assumono la qualifica di "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" e hanno l'onere di iscriversi nel registro delle persone giuridiche, in modo da rendere conoscibili le norme sul funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza. Tale previsione ha carattere innovativo rispetto alla disciplina del 1929, che non prevedeva nessuna forma di pubblicità degli statuti degli enti (tale iscrizione risponde sia ad un'esigenza di trasparenza per far conoscere l'attività dell'ente, sia ad un'esigenza di pubblicità vera e propria perché l'ente intrattiene rapporti negoziali con i terzi).
L'iscrizione avviene su richiesta del legale rappresentante; per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, è chiesto il deposito non dello statuto, ma del decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente: qualora esso fosse privo di tali indicazioni, una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico.
Poiché, ai fini dell'iscrizione, deve essere prodotto il decreto di riconoscimento della personalità giuridica dell'ente, si era posto il problema di quegli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica in epoca anteriore al 7 giugno 1929, data di entrata in vigore delle norme derivanti dal Concordato lateranense, avendola acquistata per antico possesso di stato: in tali casi, al posto del decreto di riconoscimento, è necessario produrre un attestato del Ministro dell'interno, dal quale risulti, oltre il possesso della personalità giuridica dell'ente, il consenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento e che non sia intervenuta una revoca.
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Diritto Ecclesiastico - Domande d'esame