I mezzi per il sostentamento del clero
Per poter svolgere le attività religiose e perché gli enti vadano avanti nel perseguire i propri fini, è necessario che quanti si dedicano a queste attività in modo esclusivo e prevalente ricevano una retribuzione che consenta loro di condurre una vita dignitosa. Oltretutto, per poter svolgere queste attività, sono necessari beni sia mobili che immobili (dalle abitazioni agli uffici alle suppellettili, ecc.).
Il sistema di sostentamento fino al 1986
Fino al 1986 il sostentamento del clero è stato assicurato tramite un sistema di antica concezione. L’ufficio ecclesiastico non ha avuto la personalità giuridica ma è stato affiancato da una persona giuridica, il beneficio, cioè una dotazione patrimoniale eretta in un ente del tipo fondazione, il cui reddito è servito a retribuire il funzionario ecclesiastico. Questo sistema economico ha dato luogo a notevoli sperequazioni nel trattamento economico di tali funzionari, nella c.d. “congrua”, perché essendo legata la retribuzione al reddito del beneficio, la sua misura è risultata variabile secondo l’entità del patrimonio della fondazione beneficiale.
In questo sistema è intervenuto, fin dai primi anni dell’unità d’Italia, lo Stato, che ha versato un “supplemento di congrua” a quegli ufficiali ecclesiastici il cui beneficio producesse redditi in misura inferiore a un dato minimo, previsto dalla legge e progressivamente aggiornato secondo l’andamento della svalutazione monetaria.
Modifiche con gli Accordi del 1984
Con gli Accordi del 1984 fra Stato e Chiesa, è stato finalmente modificato questo regime, che è entrato in vigore dal 1985. Questo ha previsto l’erezione in ogni diocesi italiana o in sede interdiocesana, di Istituti per il sostentamento del clero ad opera del vescovo o dei vescovi interessati; questi istituti hanno acquistato la personalità giuridica agli effetti civili. La funzione di questi istituti è quella di corrispondere, con l’eventuale concorso dell’istituto centrale, al clero che svolge servizio in favore della rispettiva diocesi un congruo e dignitoso sostentamento.
Fondo patrimoniale e ripartizione dei beni
Il fondo patrimoniale degli istituti diocesani è costituito dai beni già appartenenti agli enti beneficiali esistenti nella diocesi che si sono estinti ipso iure contestualmente all’erezione dell’istituto diocesano, il quale è succeduto ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi, eccetto nei vari rapporti obbligatori verso i beneficiari. La ripartizione dei beni fra gli istituti per il sostentamento del clero è avvenuta in duplice maniera: dai benefici agli istituti del sostentamento del clero e da questi a diocesi, parrocchie.
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Diritto ecclesiastico - Legge 20 maggio 1985, n. 206