Ratifica ed esecuzione del protocollo del 15 novembre 1984
L. 20 maggio 1985, n. 206 - Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'art. 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
Protocollo
Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi; esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'art. 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno; preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica; considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative; tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme; convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue:
- Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'art. 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato I.
- Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
- Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli articoli 13, n. 2 e 14, dell'Accordo 18 febbraio 1984.
- Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.
- Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo.
Roma, 15 novembre 1984
Agostino Cardinal Casaroli - Bettino Craxi
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Diritto ecclesiastico - Legge 20 maggio 1985, n. 222
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Diritto ecclesiastico - Legge 25 marzo 1985, n. 121
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Diritto ecclesiastico - Legge 27 maggio 1929, n.847
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