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Lezione 1 – 1/03/21

Oggetto/contenuto del diritto ecclesiastico

Oggetto/contenuto del diritto ecclesiastico (disciplina di diritto positivo statuale: è una parte del diritto pubblico dello Stato che studia la disciplina del fenomeno religioso nell’ottica del diritto di libertà religiosa, inteso tanto nella sua forma individuale che collettiva, quanto nelle sue espressioni di tipo istituzionale – esperienze anacoretiche, ottica che però si è affermata solo dopo la Costituzione). Come nasce questa branca di studio e come si colloca nell’ambito delle discipline giuridiche.

Si sviluppa a livello universitario a partire dalla seconda metà dell’800 prima in Germania e poi in Italia. Molte sono le incertezze e le evoluzioni che si registrano sul contenuto della disciplina. Secondo una parte della dottrina, con tale espressione si indica una materia che ha per oggetto lo studio del diritto delle chiese e delle comunità religiose: questa opinione dottrinale si basa su una lettura semplicistica ed erronea del termine, “ecclesiastico” in quanto deriva da fonti di produzione normativa confessionale = il diritto ecclesiastico avrebbe ad oggetto le norme emanate dalle diverse confessioni religiose, ma no. Un’analoga precisione va fatta per “confessioni religiose” e “principio di laicità”.

Perché questo approccio non può essere condiviso?

Il diritto di produzione confessionale riguarda solo i fedeli/appartenenti/seguaci di quelle confessioni: saranno norme di diritto canonico, islamico, ebraico = diritto confessionale/religioso, che sarà nello specifico diritto canonico, diritto musulmano, ebraico. Il diritto ecclesiastico è un ramo del diritto dello Stato, è un corpus normativo derivante da interventi del legislatore statuale, che studia la giurisprudenza italiana; non si tratta di norme emanate dai soggetti confessionali.

Significativa evoluzione

Agli inizi del ‘900 la materia nasce e si sviluppa essenzialmente come materia volta alla regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose: un’ottica di natura interordinamentale/internazionalistica. Così come il diritto internazionale disciplina i rapporti tra gli Stati, il diritto ecclesiastico disciplina i rapporti tra lo Stato e le Chiese. Quindi la materia, sulla scorta dell’esempio del modello tedesco, ma ben presto con profili di autonomia e originalità, si sviluppa in Italia in un’ottica interordinamentale. La preoccupazione è quella di individuare e delimitare gli ambiti di competenza: cosa spetta allo Stato e cosa alle Chiese e quali sono i territori di comune interesse.

Lezione 2 – 2/03/21 – continuo

Profonda evoluzione tra fine ‘800 e pre-Costituzione nel contenuto dell’insegnamento e della disciplina del diritto canonico. Questa materia, per sua stessa natura, rinvia ad una collocazione anche storica e politica ed esige uno sguardo europeo. Lettura degli istituti di diritto positivo che tenga presente del contesto storico-culturale-politico e del fatto che la materia ha conosciuto nel corso degli ultimi 50 anni una significativa evoluzione. Fine ‘800 – inizio ‘900: il diritto ecclesiastico vede la sua origine in Germania e in Italia (poi anche in Spagna).

Per lunghi decenni lo si è configurato come una materia relativa alla disciplina dei rapporti Stato – Chiesa, permettendo di escludere altre letture prive di fondamento e quindi sbagliate (= diritto ecclesiastico come diritto prodotto dalle Chiese). Deriva da fonti di produzione statali, che nasce come disciplina dei rapporti Stato – Chiesa ma, post-Costituzione, evolve a disciplina rivolta alla tutela della libertà religiosa.

Perché nasce?

Concause che concorrono alla prima originaria configurazione della disciplina del diritto ecclesiastico, che rimarrà immutata per diverso tempo: (ragioni che determinano l’evoluzione della nozione e del contenuto del diritto ecclesiastico).

Ragione di carattere storico-politico-culturale

Perché hanno formato oggetto prima di dissidi e poi di una nuova sistemazione (diritto ecclesiastico prima per regolare questo dissidio e poi per regolare questa nuova bilateralità). Dissidi tra Stato e Chiesa post-unità d’Italia. Vicende fine ‘800 (epoca debellatio risorgimentale): con la dello Stato pontificio (fine Stato pontificio) a seguito della presa di Porta Pia del 1870 si determina una forte situazione di contrasto tra non expedit chiesa cattolica e regno sabaudo. Espressione del “non expedit”: non partecipazione dei cattolici alla vita pubblica, politica, sociale, amministrativa (popolazione al 99% cattolica) perché le modalità (armi) con cui il Regno sabaudo aveva espropriato di fatto dal potere temporale il regno pontificio (e quindi il papato) erano state ritenute inaccettabili e inaccettabili erano anche le garanzie offerte (legge delle guarentigie pontificie, 13 maggio 1871).

All’epoca la chiesa cattolica: influenza fortissima su tanti ambiti. “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”, D’Azeglio. Perché la chiesa cattolica sceglie questo atteggiamento di non partecipazione? Perché ritiene di non poter accettare le soluzioni offerte a suo riguardo dalla legge delle guarentigie pontificie. Si è detto che questo sia stato dovuto alla natura delle garanzie: personali e non reali, a favore di singole categorie, ma secondo il prof anche a causa dell’esiguità del ristoro economico offerto dallo Stato italiano a seguito delle spoliazioni. Ma secondo il prof nemmeno questo basta. Ci sono ragioni più profonde della mancata conciliazione tra Stato italiano e Chiesa cattolica, da individuare nel carattere unilaterale della legge delle guarentigie: come il Regno d’Italia si afferma con le armi, quindi si tratta di una scelta unilaterale imposta, così la legge delle guarentigie serve per una concordia, ma è viziata in origine e cioè si tratta di una legge unilaterale statale. Quindi, così come il Regno italiano si era imposto unilateralmente con le armi, così questa legge si era imposta unilateralmente con le norme.

Quindi, la chiesa decise di non accettare e di conseguenza di indicare ai fedeli la strada della non partecipazione danno alla Chiesa ma anche al neonato Regno d’Italia, che cercava di individuare e indicare dei valori condivisi che servissero come collante per unire le diversissime parti che componevano il Regno. [Problema che troverà soluzione solo molti anni dopo]. Quindi i rapporti tra Stato italiano e Chiesa sono da subito problematici.

Nuova sistemazione

I rapporti così descritti subiscono, a partire dal 1913, una qualche evoluzione: si capisce che questo stato di tensione cd questione romana (insorta a seguito della fine del Regno pontificio) non fa bene, serve una conciliazione. Così, si innesca una dinamica che attraverso lenti (dal 1925), faticosi e complessi tentativi porterà a fine anni ’20 il regime totalitario fascista a cercare e a trovare una nuova sistemazione dei rapporti con la Chiesa cattolica (Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929 tra cavaliere Mussolini e cardinale Gasparri) e una qualche regolamentazione con le altre confessioni.

Come incidono i Patti Lateranensi sulla configurazione del diritto ecclesiastico?

Quali sono gli sbocchi/effetti di una nuova regolamentazione? Secondo il professore, con la firma dei Patti Lateranensi i rapporti tra Stato e Chiesa cambiano significativamente, e anche i rapporti con le altre confessioni religiose subiscono una qualche evoluzione. Questo complesso di mutamenti non incide sulla configurazione del diritto ecclesiastico come disciplina volta essenzialmente a disciplinare i rapporti tra Stato – Chiesa, perché se è vero che questi rapporti cambiano e la questione romana è ormai risolta, non è vero che cambia l’oggetto di studio, perché anche in presenza di questi mutamenti il tema centrale rimane la sistemazione nell’ordinamento dei rapporti tra Stato e Chiese, e in particolare tra Stato e Chiesa Cattolica.

Presenza di un regime totalitario

A questa conferma del centro della disciplina concorre in maniera significativa l’impostazione totalitaria del regime dell’epoca. La presenza di un regime totalitario spinge gli studiosi della disciplina a conservare il fulcro dello studio nella regolamentazione dei rapporti e non a cambiare la configurazione della materia, posto che era sicuramente cambiata la sistemazione dei rapporti. Il contenuto dei rapporti cambia, ma non cambia l’oggetto della disciplina. Questo regime, per la sua impronta nettamente totalitaria, aveva poca simpatia per l’approfondimento teorico (con forti ricadute pratiche) dei diritti di libertà e per le formazioni intermedie attraverso cui questi diritti di libertà potevano essere rivendicati dai cittadini. Questo perché se il diritto ecclesiastico avesse studiato i rapporti tra Stato e Chiesa, non avrebbe di certo approfondito la problematica relativa ai diritti di associazione religiosa, libertà di culto, che il regime dell’epoca contrastava imponendo forti restrizioni. Studiare i rapporti tra Stato e Chiesa come rapporti tra ordinamenti sovrani vuol dire spostarsi in un’ottica di diritto internazionale, con strumenti di analisi formale, distante dalla problematica delle libertà che altrimenti avrebbero potuto essere oggetto della disciplina fin da quegli anni.

Lezione 3 – 3/03/21 – Enti ecclesiastici

Res mixtae

Le Res Mixtae sono materie oggetto di regolamentazione concordata. Si tratta di quelle materie in cui c’è l’interesse dello Stato e l’interesse della Chiesa e delle altre confessioni religiose, pertanto queste due volontà si incontrano nella legislazione concordata cioè attraverso il Concordato del ’29 per la chiesa cattolica; l’accordo di modifica del concordato del ’29 che è l’accordo del 1984 per le Intese fra le confessioni diverse dalla cattolica e lo Stato in tutto questo meccanismo, legislazione che va a recepire il contenuto degli accordi.

Legge n. 222/1985

La l.n. 222/1985 è dedicata quasi completamente agli enti ecclesiastici. Questa legge è stata elaborata da una commissione prevista dall’accordo del 1984 e precisamente dall’art.7 co.6 che ha incaricato una commissione paritetica ovvero italo-vaticana di elaborare un accordo, il cui contenuto è stato recepito per parte dello Stato italiano dalla legge 222/1985 e poi la Chiesa Cattolica ha provveduto attraverso la Conferenza episcopale italiana a recepire i contenuti di questo accordo nel proprio ordinamento.

Per quanto riguarda le fonti di questa normativa per la Chiesa Cattolica dobbiamo fare riferimento all’art.7 dell’accordo del 1984 che modifica l’art.29 e l’art.31 del concordato lateranense del 1929. Invece per quanto riguarda gli Enti diversi dalla Chiesa Cattolica abbiamo una serie di fonti concordate, vi dico proprio gli articoli perché in questi si trova la disciplina del riconoscimento degli enti ecclesiastici non cattolici ovvero delle altre confessioni religiose: art.12 l.n 449/84 con la Tavola Valdese, artt.24, 21, 26, 27 della l.n 516/1988 delle chiese cristiane avventiste del 7°giorno, artt. 13, 14 della l.n 517/1988 per le Assemblee di Dio in Italia, per le comunità ebraiche abbiamo gli artt.18, 21, 22 della l.n 101/1989, poi abbiamo per l’Unione Cristiana Evangelica battista d’Italia la l.n 116/1995 art.11, abbiamo ancora gli artt. 18, 19, 20 della l.n 520/1995 per la Chiesa Evangelica Luterana d’Italia.

Due confessioni religiose particolari

Veniamo poi a due confessioni religiose particolari che hanno ricevuto recentemente una legge di esecuzione dell’intesa e che presentano enti che non possiamo dire Ecclesiastici ma religiosi. Sono enti religiosi perché non si tratta di chiese nel senso del termine che usiamo in Occidente si tratta dell’Unione Buddhista italiana e dell’Unione Induista italiana e quindi presentano enti religiosi afferenti alla propria religione, queste due confessioni hanno ricevuto la disciplina con le leggi 245/2012 e 246/2012 sempre leggi di esecuzioni delle intese, poi abbiamo la Chiesa Apostolica in Italia che ha ricevuto la disciplina di questo settore art.15 l.n. 128/2012 e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni che è il non ufficiale dei Mormoni con la legge 127/2012, poi per la l.n 126/2012 che disciplina questo profilo per la Sacra arcidiocesi d’Italia e l’Esarcato per l’Europa Meridionale, l’ultimissimo ad avere un’intesa è “soka gakkai” l’istituto buddhista italiano è una legge 130/2016 che disciplina questo profilo.

Fonti concordate

Fino ad ora abbiamo parlato di fonti concordate cioè di confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato Italiano, la quale intesa è stata recepita in una legge che ha dato esecuzione, ma non funziona sempre così, infatti, ci sono confessioni religiose che non hanno stipulato un’intesa con lo stato Italiano in questo caso la disciplina di queste confessioni religiose si trova, se vogliono ottenere il riconoscimento, nella legge 1159/1929 dei Culti Annessi la cui legge è stata regolamentata con il Regio Decreto 289 del ’30. Si tratta di una legge illiberale per certi profili anche in parte incostituzionale, per la parte residua vedremo in che termini e con quali cautele può essere considerata ancora valida. Tuttavia, è in questa legge in cui si può trovare la disciplina delle confessioni prive di intesa.

Cos’è una confessione religiosa?

Nel diritto ecclesiastico italiano le confessioni religiose non hanno personalità giuridica, cioè non sono persone giuridiche di diritto privato (come le associazioni). La Chiesa cattolica ha una soggettività giuridica di diritto pubblico e una capacità giuridica di diritto internazionale: ha ad esempio dei poteri pubblicistici, per esempio un esteso potere di certificazione, ossia può attestare le qualifiche di religioso, ministro di culto, sacerdote --> qualifiche che hanno ricadute nell’ordinamento italiano (premesse a una serie di norme); può giudicare ai matrimoni concordatari; può sanzionare con efficacia civile comportamenti che contravvengono a norme disciplinari del diritto canonico; può definire le controversie in materia di sostentamento del clero. Quindi è un soggetto di diritto pubblico, ma non è una persona giuridica, è un ordinamento confessionale. Chi è che può ottenere la personalità giuridica? Gli enti. Gli enti ecclesiastici o religiosi sono quella emanazione confessionale che ottiene la personalità giuridica, ossia quell’insieme di relazioni o di interessi che riceve un riconoscimento come persona giuridica strumento attraverso il quale l’identità confessionale assume un rilievo giuridico, è un centro di imputazione di interessi cui fanno capo una serie di relazioni [detta alla Giannini].

Ragioni di peculiarità di questi enti

Funzione/Ratio/Motivo di esistenza [Dalla Torre]

Il motivo dell’esistenza degli enti ecclesiastici è quella di garantire la libertà religiosa della confessione religiosa a cui afferiscono. La possibilità che un’entità collettiva organizzata riceva la personalità giuridica nel diritto dello Stato, e riceva insieme a questa un pacchetto di prerogative speciale, è uno strumento di tutela della libertà religiosa della confessione religiosa a cui questi enti fanno riferimento, perché questo esprime una tutela della libertà religiosa collettiva. Art 19 Cost: facoltà che ineriscono al diritto di libertà religiosa dell’individuo. Invece, la libertà religiosa in senso collettivo è tutelata dagli artt. 2 e 3 Cost (formazioni sociali in cui si esprime la personalità umana) (chiave di volta del sistema dei diritti di libertà costituzionale: generici), art 7 co 1, art 8 co 1 e 2 laddove si ribadisce l’indipendenza, la sovranità, l’originarietà, l’estraneità degli ordinamenti confessionali e il loro potere di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti. Art 7 co 2 Cost, art 8 co 3 Cost: attraverso questi due canali, la legislazione concordata (= intese tra Stato e confessioni religiose) ricevono una riserva di legislazione concordata la materia degli enti delle confessioni religiose la troviamo disciplinata nelle fonti suddette grazie a questi due articoli, che garantiscono che in questa materia degli enti lo Stato e le confessioni si mettano d’accordo per procedere alla disciplina degli enti ecclesiastici.

Storicità

Questi enti sono connotati da una forte storicità, cioè la stessa categoria dell’ente ecclesiastico è una categoria che viene condizionata molto fortemente dalle evoluzioni storiche della normativa e dagli accadimenti politici che sono alla base di questa evoluzione. Questa esigenza di una tutela specifica della forma organizzata della libertà religiosa è importante perché in Italia nel periodo risorgimentale è avvenuta la cd eversione dell’asse ecclesiastico = dal 1848 si è avuta la legislazione eversiva [premessa per spiegare art 20 Cost]. L’art 20, che tutela gli enti che fanno in qualche modo riferimento alle confessioni religiose, viene introdotto in Italia per queste vicende della legislazione eversiva dell.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ar.Ram0049 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marano Venerando.
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