Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 126
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 1 Appunti diritto ecclesiastico Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto ecclesiastico Pag. 91
1 su 126
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Dalla tutela penale della religione cattolica alla tutela della libertà religiosa (una "cartina tornasole" per inquadrare i problemi)

Anche i problemi ecclesiasticistici, cioè quelli che hanno a che fare con l'impatto giuridico del fenomeno religioso, sono ora fortemente condizionati dalla normativa europea.

I singoli grandi capitoli del diritto ecclesiastico: enti, matrimonio, scuole mixtae, cioè quelle materie nelle quali i rispettivi ordini, di cui parla l'art 7 Cost, si incrociano, e quindi sono quelle che danno luogo o a problemi o a necessità di coordinamento. Il sistema italiano è un sistema piuttosto saggio che tende ad evitare conflitti attraverso un sistema di dialogo con le confessioni religiose.

Partendo dalla realtà concreta, si nota che le varie confessioni religiose non si considerano una uguale all'altra: è tipico delle confessioni religiose ritenere di essere ciascuna di esse quella vera.

Le confessioni religiose non si sono strutturate nell' storia nello stesso modo, alcune si sono strutturate come ordinamento giuridico autonomo (es. confessione cattolica), altre addirittura non si sono strutturate perché ritengono che lo stato stesso sia uno strumento della confessione religiosa (es. Islam). Quindi, c'è una varietà infinita di soluzioni che fa sì che, per garantire a ciascuno la stessa libertà, sia necessario chiedere direttamente a ciascuna religione cosa fosse per lei importante per essere libera nella sua azione? Questo introduce un sistema di collaborazione nel nostro paese: a differenza di altri (come la Francia che ritiene di poter risolvere questo problema della diversità delle varie esperienze religiose mediante la sterilizzazione delle stesse), in Italia, la storia ci ha condotti a ritenere che il separatismo sia una via che porta solo problemi. Infatti, in Francia, porta alla "rivolta delle banlieue".alla mancata integrazione della comunità islamica. Per illustrare la storia dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose (ma soprattutto la storia della libertà religiosa dei singoli cittadini o sudditi), si veda la tutela penale la normativa in materia di tutela penale della religione è una cartina tornasole del sistema, del come lo Stato si pone nei confronti del fenomeno religioso. E perché questo è importante? Noi stiamo parlando di un diritto professionale che ha profili penali, civilistici, deputatio ad cultum" amministrativistici. Si pensi alla " (= Destinazione al culto: l'espressione indica una speciale servitù di uso pubblico, in virtù della quale beni immobili o mobili di proprietà privata vengono destinati al pubblico esercizio del culto res sacrae), religioso, acquistando la qualità di che ha un impatto notevolissimo sul diritto di proprietà (art 832 cc): destinazione d'uso.che non può essere modificata in alcun modo. Quindi, il diritto ecclesiastico è importante per vedere l'impatto che un fenomeno forte come quello religioso ha sul diritto. Statuto Albertino: afferma una cosa, ne fa un'altra e più volte cambia a seconda dell'effettivo rapporto tra Stato e Chiesa cattolica. Partendo dal 1860, si prendano in considerazione due ordinamenti preunitari (entrambi stati confessionisti): REGNO SABAUDO Il Regno d'Italia, formalmente, altro non è che un'aggregazione di altri territori a quello che già era il Regno Sabaudo. Il regno d'Italia in realtà altro non è che l'aggregazione di altri territori conquistati dal regno di Sardegna; altrimenti, Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, sarebbe dovuto diventare Vittorio Emanuele (I), Re d'Italia. Quindi il Regno Sardo è importante, la normativa è importante perché è la normativa di quello chesarà l'ordinamento italiano.OSS: Il Regno d'Italia è l'unico in cui la capitale è stata conquistata per creare il regno; negli altri paesi, era la capitale che conquistava il resto del regno.REGNO DELLE DUE SICILIE È un regno confessionista, ossia un regno che prende una confessione religiosa come propria e la tutela; lo sarebbe anche il regno sardo, mavedremo perché sarà diversa la sua normativaQuesta storia della tutela penale della libertà religiosa nasce da un fatto concreto. Nel IV-V sec nascono le disquisizioni cristologiche. Prima che i cristiani cominciassero a essere la forza egemone, erano condannati perché considerati non rispettosi della religione dell'impero e quindi attiravano sull'urbe e poi sull'impero l'ira degli dèi.Quindi, questo problema di interesse dello Stato nei confronti del fenomeno religioso non è dell'Ottocento, non è del Settecento.dovuto alla religione? Significa che, nella concezione giuridica dell'epoca, il rispetto verso la religione era considerato un valore fondamentale, da tutelare attraverso la normativa penale. Solo successivamente, una volta garantita la difesa dello Stato, si poteva passare alla tutela di altri interessi giuridici. Questa differenza di approccio rispetto alla normativa attuale evidenzia come nel corso dei secoli siano cambiate le priorità e le concezioni di ciò che merita tutela penale.

dovuto allareligione? Questo ha a che fare con la visione politologica e costituzionale dell’epoca. IlRe delle due Sicilie era Re per grazia di Dio a tutela dei sudditi, come un pastore laico20del popolo. Si pensi che la pena per un grave atto sacrilego, come “la profanazionedelle ostie consacrate”, era la stessa pena prevista per l’attentato al Re.Per comprendere la nostra storia e il nostro ordinamento giuridico non possiamo nontener conto, ad esempio, del perché una norma era messa prima o dopo.

CODICE PENALE BORBONICO

I gradi di pubblico esempio erano, nel dirittoPena di morte per l’incendio o la processuale penale dell’epoca, delle particolaridistruzione dei luoghi di culto modalità di esecuzione della pena che servivanoa rendere ben chiaro a chi assistevaall’esecuzione quale fosse il disvalore chel’ordinamento attribuiva a quel comportamentoeversivo: quel

luogo di culto è destinato al culto

Art. 92. Chiunque nell'empio fine di far onta alla legittima del Dio che legittima il potere del re. Ci sono dei gradi di pubblico esempio più devastanti di religione cattolica apostolica romana incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato, sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico esempio.

1) in modo che fosse ben chiaro il rapporto tra il reato contestato per il quale si è condannati e la sanzione.

4) non poteva profanare il suolo della patria con i suoi piedi nudi, quindi stava su una specie di carretto a rotelle, volto coperto altrimenti profanava l'anima di coloro che assistevano.

Quando si usava? Attentato al re.

Sistema che ha un senso della comunicazione pubblica molto vivo.

Il profanare le ostie consacrate è, nell'ambito del cristianesimo di tradizione cattolica o anche consacrate: impiccagione.

ortodossa, l'atto più blasfemo che si possa fare: Dio non dovrebbe essere soggetto ad alcuna forma di vilipendio. Morte + esecrazione pubblica.

Art. 93. Chiunque nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il corpo santissimo di Gesù Cristo, sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio. = ritenere vili, offendere, una serie di elementi della religione 21

Questa tutela va un pochino oltre e ciò portava anche a limitare la libertà d'espressione. Perché nel regno delle due Sicilie non vi poteva essere nessuno che non fosse Cattolico? Non per volontà di Franceschiello (Francesco II di Borbone), ma perché nei secoli precedenti, quando il regno delle due Sicilie era uno dei regni della corona spagnola, tutti i non cattolici erano stati aringando in luoghi pubblici,

Profferisca, senza empio fine o dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, sarà punito dalla pubblica buttati fuori, come era successo anche riprensione, e dalla interdizione temporanea di uno o due anni dalla carico professione della quale ha abusato. in Spagna e fu solo in Sicilia che i nobili Se poi vi concorre l'empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione, sarà punito con l'esilio perpetuo dal regno. di Spagna dicendogli di lasciare in pace gli ebrei (socialmente ed economicamente importanti la funzione di collegamento tra Nord e sud del Mediterraneo che di fatto assumevano le comunità ebraiche, in quanto esterne a quella lotta tra cristiani e musulmani aveva una notevole importanza economica), maniente da fare. All'atto dell'unità d'Italia, nel regno delle due Sicilie c'erano solo due luoghi di culto non cattolici: la Chiesa dei Marittimi

Norvegesi a Napoli (in cambio di soldi, il baccalà veniva portato dai marinai norvegesi o preso dai marinai veneti) e la Chiesa ortodossa russa a Bari (salma portata dalla Russia a Bari – santo venerato anche dagli ortodossi).

In realtà, poco prima della 2GM un intero paese in Puglia scoprì di non essere composto da cattolici, ma da ebrei convertiti a forza che nel corso dei secoli avevano perduto memoria della ragione per la quale celebravano, in famiglia, determinati riti; scoprirono che quelli erano riti ebraici. Questo reato perché lo ritroveremo nel Reato di bestemmia (che ritroveremo nel codice Rocco. Codice Rocco)

Art. 101. La bestemmia, o sia l’empia esecrazione del nome di Dio o de’ santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell’atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
126 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ar.Ram0049 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marano Venerando.