Parte III: La problematica islamica
Le confessioni religiose non cattoliche e la loro disciplina giuridica
Un cenno storico per meglio comprendere il presente
Le comunità religiose non cattoliche sono oggetto, nel corso del Medioevo e del periodo dell'Ancien Régime, nei paesi europei rimasti cattolici dopo la Riforma, di persecuzioni e repressioni che spesso finiscono per annientarle. È il caso non solo dei protestanti italiani, con la travagliata eccezione dei valdesi, riparati in Svizzera poi tornati fortunosamente nelle loro valli, subendo periodici attacchi e persecuzioni, ma anche degli ebrei, cacciati da buona parte degli stati italiani. D'altra parte, neanche nelle terre protestanti rifulgeva particolarmente l'astro della libertà religiosa. Infatti, in base al principio, affermato dalle paci di Augusta e di Costanza, "cuius regio eius et religio", si riteneva che i sudditi dovessero seguire la religione del principe e del territorio in cui si trovavano, concedendosi al massimo alle altre comunità religiose un'avara tolleranza e la sola possibilità di un "culto domestico", da svolgersi cioè nelle case, senza carattere pubblico.
L'eresia e l'apostasia erano viste anche, come accade tuttora nei paesi islamici tradizionalisti, come delitti gravissimi, e l'eretico impenitente doveva essere messo a morte col rogo. Precaria era anche la vita degli ebrei. Basti ricordare la vicenda idillicamente narrata dal pennello di Paolo di Dono nel trittico del miracolo dell'ostia, conservato alla pinacoteca di Urbino, che si conclude con la scena di una famigliola ebrea, bambini compresi, finita sul rogo con l'accusa di aver profanato un'ostia consacrata.
È solo con l'illuminismo radicale (che trova in Voltaire il suo più tipico rappresentante), da una parte, e con l'esperienza di una nazione come gli Stati Uniti, nata in misura non trascurabile da un'emigrazione religiosamente motivata (come quella dei quaccheri o degli ugonotti francesi), dall'altra, che si afferma il diritto di libertà di coscienza e l'esigenza del carattere non confessionale dello Stato, due idee che trovano la loro emblematica realizzazione nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo francese del 1789 e nel primo emendamento della Costituzione americana (1791).
In Italia occorrerà attendere a lungo i frutti di un liberalismo a lunga incubazione. Solo nel 1848, con lo Statuto Albertino, una sorta di costituzione "octroyée" del Regno di Sardegna e poi d'Italia, si avrà la sanzione della mera "tolleranza" dei culti acattolici, definendosi la religione cattolica la sola religione dello Stato, e solo in quegli anni si arriverà all'emancipazione degli ebrei e dei valdesi.
Sulla sorte, poi, delle comunità ebraiche, prima regolate da specifiche norme del 1930, travolte poi dalla legislazione razziale. Questo fosco periodo è caratterizzato, oltre che dalla deportazione e dallo sterminio degli ebrei italiani nei lager tedeschi, anche dalla meno nota repressione, con deportazioni negli stessi luoghi o lunghe permanenze nelle carceri fasciste, di numerosi membri di altre confessioni religiose, come quella dei testimoni di Geova, a causa della loro obiezione di coscienza al servizio militare.
Segue l'epoca repubblicana, caratterizzata invece dalla restituzione dei diritti civili agli ebrei e dalla previsione di una tutela specifica delle confessioni di minoranza nell'art. 8 della Costituzione, che trae origine da un emendamento aggiuntivo all'attuale articolo 7, che si occupa invece della Chiesa cattolica, odal Presidente dell'Assemblea Costituente, di origine ebraica, Umberto Terracini. Dietro ad esso c'è dato intravedere le istanze degli ebrei, e non solo degli ebrei ma anche delle altre minoranze religiose, ad essere tutelati con una norma della Costituzione che rendesse impossibili futuri abusi.
Staccato dall'articolo 7, per ragioni di metodo e di opportunità politica, e sottratta così alle roventi discussioni che segnarono l'approvazione di tale articolo (avvenuto grazie all'inatteso appoggio di Togliatti e di un in parte perplesso partito comunista), l'art. 8 fu votato e approvato senza particolari problemi. L'unica innovazione, a parte quelle meramente formali, fu la sostituzione della frase "Tutte le confessioni religiose sono eguali di fronte alle legge" con la frase "sono egualmente libere davanti alla legge", sostenendosi da parte di due costituenti democristiani, Cappi e Gronchi (il futuro Presidente della Repubblica), che non potevano dirsi uguali davanti alla legge entità così diverse (che potevano andare da una minuscola Chiesa protestante, con poche decine di aderenti, alle masse cattoliche e che erano regolate in modo assai diverso dal Concordato e dalla legge del 1929 sui culti acattolici). Passò senza particolare opposizione anche la parte che prevedeva che i rapporti con lo Stato fossero regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze. Il modello stavolta era costituito dalla prassi tedesca di accordi non solo con la Chiesa cattolica ma anche con le grandi Chiese protestanti, e si voleva per altro verso estendere la prassi pattizia dell'art. 7 anche a questa realtà.
Le confessioni religiose in un contesto secolarizzato
L'Occidente è stato caratterizzato, nella seconda metà del Novecento, da due grandi fenomeni: una sempre crescente secolarizzazione e la fine di una unità religiosa che aveva caratterizzato per secoli paesi sia di tradizione cattolica (come l'Italia o la Spagna) che riformata (come i paesi del Nord Europa). Da una parte la religione ufficiale perdeva sempre più il suo ruolo guida e dall'altro i movimenti migratori e una certa inquietudine spirituale favorivano l'affermarsi di nuove religioni e il diffondersi di sette. Così le comunità religiose non cattoliche cessano di essere qualcosa di eccezionale, per diventare gradualmente una componente del panorama religioso e sociale di società che tendono ormai a diventare multireligiose e multietniche.
Ci interessa da vicino prenderemo in esame la situazione italiana. Qui, accanto al concetto tradizionale di Chiesa, ha sempre più preso importanza e rilievo quello di altre formazioni religiose che si pongono fuori dall'area cattolica e cristiana. Per tutte queste formazioni cristiane o no è stato elaborato il concetto di "confessioni religiose", che rappresenta il versante giuridico-istituzionale del concetto più lato di "comunità religiose".
Il concetto di confessione religiosa è di derivazione protestante. La "confessio augustana" o "confessione di Augusta" aggrega attorno a sé, nel XVI secolo, tutte le Chiese riformate che la accettano. Da un piano ideologico e religioso si scende quindi al piano pratico dell'adesione e organizzazione ecclesiastica. Questo concetto, in origine di stampo protestante, di confessione religiosa si evidenzia nell'uso del termine prevalentemente da parte di giuristi appartenente all'area della riforma, fino all'attuale sua universalizzazione. Anche qui si tratta di un passaggio graduale. In ambito valdese era stato in particolare contestato l'uso del termine "culto acattolico" come un tentativo di ridurre e condensare in una sorta di categoria residuale tutto ciò che non fosse cattolico.
Questo modello fondamentalmente normativo di riferimento assume grande importanza anche per l'introduzione e la valorizzazione del concetto di confessione religiosa, nell'ordinamento italiano, nell'ambito dei settori del diritto pubblico e del diritto ecclesiastico. Appare quindi chiaro dal punto di vista giuridico come tutte le comunità religiose non cattoliche aspirino in Italia a rivestire lo status di "confessioni religiose" per godere dei diritti che ad esse si connettono (libertà di organizzazione in primis) e in particolare a stipulare a tutela e potenziamento della loro libertà, un'intesa con lo Stato italiano. Tali intese, oltre ad assicurare un certo "status giuridico", ben diverso da quello caratterizzato da pesanti ingerenze statali della vecchia legge sui culti acattolici del 24 giugno 1929, assicurano spesso anche vantaggi economici, come l'accesso ai finanziamenti pubblici derivanti dall'assegnazione della quota IRPEF destinata a finalità religiose.
Le confessioni religiose non cattoliche in Italia. "Status giuridico" e problemi: la tendenza all’equiparazione
Quello dell'intesa è un obiettivo che hanno ormai raggiunto le più importanti comunità non cattoliche italiane (valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, battisti, luterani). Tra le comunità non cristiane hanno stipulato intese quelle ebraiche, mentre si attende la conversione in legge, che sembra porre qualche problema, dell'intesa stipulata con i testimoni di Geova. Un'intesa è stata stipulata anche dai buddisti italiani e con ciò una comunità religiosa del tutto estranea alle tradizioni occidentali è entrata (o entrerà una volta avutasi la legge di esecuzione dell'intesa ricordata) a pieno diritto nell'ordinamento italiano. Allo stesso traguardo mirano le comunità islamiche italiane, anche se nel caso dell’Islam i problemi da affrontare e risolvere non sono pochi né facili. In base all'art. 8 della Costituzione anche l'Islam potrebbe giungere ad un'intesa con lo Stato.
Vi sono però alcune difficoltà sia di rappresentanza, in quanto diverse associazioni islamiche si pongono in concorrenza e propongono bozze di intesa senza che vi sia un organo il quale possa legittimamente rappresentare tutti i fedeli islamici italiani, sia di sostanza, in quanto le intese devono essere stipulate con confessioni che non si pongano in contrasto coi principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Ora, essendo tra questi principi quello della parità uomo-donna e del matrimonio monogamico, lo "statuto dell'Islam", inteso come legge coranica, può essere visto come contrastante con l'ordinamento italiano. Per motivi di questo genere la Repubblica federale tedesca, che pure regola in modo bilaterale, all'interno dei vari Lander, i suoi rapporti con le grandi confessioni religiose, non ha voluto intrattenere rapporti pattizi con l'Islam.
In Europa invero l'unico accordo solenne e formale con la comunità islamica è stato stipulato in Spagna, in esecuzione però di un preciso obbligo sancito a livello costituzionale. Le drammatiche recenti vicende politiche internazionali non hanno poi certo migliorato il clima del dibattito sull'intesa islamica anche per il pericolo dell'uso anomalo, anche a fini terroristici, degli edifici connessi al culto islamico.
Problemi assai delicati implica poi da ultimo la questione della posizione delle comunità religiose che si pongono al di fuori degli schemi usuali anche di comportamento religioso, e cioè dei cd. "nuovi movimenti religiosi" e delle c.d. sette. Di fronte a queste confessioni religiose forti e iperorganizzate ve ne sono, all'opposto, allo stato embrionale, che esprimono forse più una moda e una tendenza che una vera religione, come la "new age". Ai confini e oltre i confini di un mondo tenebroso e talora dedito all'illecito e al delitto c'è il modo variegato del satanismo, per cui si concreta spesso il divieto di riti contrari al buon costume sancito dall'art. 19 della Costituzione, la norma cardine che tutela la libertà religiosa.
Su questo settore grava poi l'ombra di tragici fatti e delitti, anche se non è facile distinguere tra i vari gruppi e formazioni della galassia satanista, le cui componenti sono molto diverse anche a livello di pericolosità sociale. Circa il variegato mondo delle sette non è quindi facile assumere una posizione. E ciò si evidenzia anche alla luce dei documenti esistenti in merito a livello europeo, che invitano alla vigilanza ma anche ad evitare discriminazioni a priori, in quanto gruppi religiosi anche non tradizionali, anche anomali e bizzarri, hanno diritto di esistere e operare, finché non infrangono norme o non violano diritti. Tuttavia nel loro ambito chiuso, caratterizzato dal potere di un capo carismatico, le sette facilmente vedono lo svilupparsi di attività pericolose per la libertà e talora per l'integrità fisica dei consociati, che, se deboli dal punto di vista psichico e caratteriale, spesso subiscono una sorta di plagio da parte della setta e dei suoi capi fino al punto di esigere una sorta di "deprogrammazione" (e si possono immaginare i problemi giuridici che a tutto ciò si collegano) per tornare ad una vita normale dopo aver lasciato la setta medesima.
Ultimo e non indifferente problema è poi quello della delimitazione del concetto stesso di confessione religiosa. In merito, l'unica cosa pacifica è che non basta l'autodefinizione come Chiesa o confessione religiosa da parte di un gruppo per rivestire tale qualifica, occorrendo il ricorso di alcuni elementi qualificanti quali una fede religiosa e una certa organizzazione, anche se questi ultimi elementi devono essere rimeditati alla luce dell'Intesa con l'unione dei buddisti italiani, la cui fede non è di tipo tradizionale in una divinità trascendentale. Comunque si può notare che le confessioni non cattoliche oggi sono sotto uno stato di protezione.
Riflessioni conclusive
In conclusione, possiamo notare come le comunità religiose non cattoliche godano in Italia, dal punto di vista giuridico e istituzionale, di un soddisfacente ambito di libertà e autonomia in forza dell'art. 8 della Costituzione, che garantisce la loro libera organizzazione interna, purché non contrastino "con l'ordinamento giuridico italiano". Una differenza di status che emerge anche dal fatto che alle confessioni senza intese continua ad essere applicata la vecchia legislazione fascista del 1929-30. Si avverte quindi l'esigenza, apparendo ormai in pratica finita la stagione della estensione indiscriminata delle Intese, di una nuova legislazione generale in merito alla libertà religiosa e alle confessioni non cattoliche, che sostituisca quella in buona parte obsoleta del 1929 e traduca in norma lo spirito d
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