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L’informazione e le sue regole (Avanzini – Matucci)

Capitolo 1 – L’articolo 21 della Costituzione: una libertà classica nell’erta della comunicazione (Gratteri)

La libera manifestazione del pensiero è considerata una delle pietre miliari degli ordinamenti costituzionali democratici. Un

ordinamento democratico sano si regge infatti su un sistema dell’informazione robusto, di cui favorisce lo sviluppo.

Il rapporto Freedom of the press 2016 dell’organizzazione statunitense Freedom House colloca l’Italia fra i Paesi in cui la

stampa è solo parzialmente libera. È quindi necessario ricercare il punto di equilibrio fra la valorizzazione di una libertà

basilare e i necessari limiti. L’evoluzione tecnologica ha infatti moltiplicato i mezzi di comunicazione e diffusione del pensiero,

sempre più istantanei, causando il declino dell’editoria tradizionale, della mediazione dei giornali e della tv, a favore di chi

oggi si mostra capace di filtrare le fonti di informazione e di proporle agli utenti in base ai loro interessi.

La Costituzione italiana dedica alla comunicazione

• l’art. 15, secondo cui “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono

inviolabili”,

• l’art. 21, per cui “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffusione”.

Essa distingue quindi comunicazione e manifestazione del pensiero, sebbene nella vita quotidiana si utilizzino ormai gli stessi

strumenti. Aldo Grasso definisce i mezzi di comunicazione costantemente presenti non più ormai come strumenti, ma come

ambienti in cui siamo immersi. L’attenuarsi della distinzione tra le due libertà ha reso la segretezza poco tutelata, con

crescente esigenza di proteggere le posizioni giuridiche soggettive potenzialmente lese da forme di comunicazione

originariamente private ma sostanzialmente pubbliche.

L’art. 21 è da sempre interpretato come una protezione anche del diritto di essere informati, in maniera “il più possibile seria

ed imparziale”, considerando l’informazione un interesse generale, da tutelare assicurando una pluralità di fonti a cui si ha

libero accesso e la circolazione di notizie e idee.

Tale interesse divenne un diritto soggettivo grazie alla Corte Costituzionale, che nella sentenza n.112 del 1993 colloca la

libertà di informazione tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (con riferimento all’art. 2 della

Costituzione).

Vi sono anche altre forme di manifestazione del pensiero riconnesse a valori costituzionali di diverso rilievo: ad esempio, la

pubblicità è considerata espressione della tutela della libera iniziativa economica.

Si fa inoltre riferimento a beni e valori costituzionali che richiedono una tutela dalle aggressioni che potrebbero derivare da

uno smodato esercizio del diritto di parola.

Dall’art. 21è stato anche ricavato un diritto di informarsi, di ottenere un’informazione. Il decreto legislativo 25 maggio 2016,

n.97 ha ampliato il principio di trasparenza intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni”.

Secondo la Corte Costituzionale è essenziale che il diritto all’informazione sia caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui

attingere conoscenze e notizie, che comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e

favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero di voci possibile, per far sì che il cittadino possa compiere

le sue valutazioni avendo presenti punti di vista diversi e orientamenti culturali contrastanti. Tuttavia, a causa del monopolio

di un’emittente pubblica e poi dello sviluppo di un settore televisivo privato privo di un quadro normativo adeguato, l’Italia

ha vissuto un costante rischio di formazione di concentrazioni, prima del recente sviluppo della tecnologia digitale.

Si distingue inoltre il pluralismo interno (riferito alla funzione specifica del servizio pubblico) da quello esterno (nel settore

privato).

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare

informazioni, senza limiti di frontiera.

L’art. 21 della Costituzione disciplina nel dettaglio la stampa, con riferimento al divieto di censure e autorizzazioni, al regime

del sequestro degli stampati e alla pubblicità delle fonti di finanziamento.

In Italia fino ad anni recenti la scarsità delle frequenze analogiche ha determinato uno scarso pluralismo esterno nell’ambito

radiotelevisivo. Solo a metà anni ’70 il monopolio Rai fu messo in discussione dal progresso tecnologico, che favorì la

diffusione di una miriade di piccole emittenti televisive locali (fenomeno già osservato in precedenza per la radio) e di

emittenti estere che trasmettevano in italiano.

Nel 74, tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n.225 afferma che l’esclusiva statale limita la circolazione delle idee,

e con la n.226 affronta il caso dell’emittente Telebiella, concludendo che di fronte al mezzo del cavo, materialmente non

limitato come le frequenze radio, veniva meno l’esigenza di tutelare il monopolio. Furono quindi autorizzate le emittenti

televisive su base locale. Fu solo con la sentenza n. 202 del 1976, tuttavia, che venne dichiara l’illegittimità costituzionale del

monopolio, con riferimento alle trasmissioni locali.

Nei primi anni ’80 si affacciò invece il gruppo Fininvest, capace di presentarsi come il principale ed unico competitor della Rai,

in assenza di una significativa normativa antitrust, di cui nell’81 la Corte segnalò la necessità. Dopo che nell’84 il decreto

legge n. 807 aveva consentito la prosecuzione delle trasmissioni dei network privati tramite disciplina transitoria, solo nel 90,

con la legge n. 223 (legge Mammì) si ebbe la prima regolazione. Tali approvazioni si accentuarono infatti col coinvolgimento

politoc di Berlusconi dal 1994, anno in cui la legge Mammì fu dichiarata incostituzionale (sentenza n. 420). Nel 2002 fu

invece dichiarato incostituzionale il regime transitorio delineato dalla legge Maccanico del 97, che aveva ovviato alla

limitatezza delle frequenze ricorrendo a trasmissioni via satellite. L’assenza di un termine finale della disciplina transito ria,

ossia del passaggio dal regime analogico a quello satellitare, indusse la Corte costituzionale ad individuare tale termine nel

dicembre 2003.

Nel 2004 entrò invece in vigore la legge Gasparri del 2004, confluita nel d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi

di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), ancora in vigore. L’avvento della tecnologia digitale non produsse infatti

un’immediata moltiplicazione dell’offerta. Solo nel 2008 si verificò un incremento di imprese televisive.

Le fonti di informazione competono tra loro nel grande contenitore del SIC, settore integrato della comunicazione.

Concorrenza e pluralismo sono infatti tutelati dal limite del 20% dei ricavi del SIC.

Per quanto riguarda gli altri messi di comunicazione, l’AGCOM obbliga le opere cinematografiche a rappresentare equamente

la pluralità di culture, tutelandola attraverso strumenti a sostegno di tali opere culturali.

L’eterogeneità dei segmenti del SIC, che ha sottolineato anche la necessità di estendere la portata del settore alle

comunicazioni via web. Ciò ha portato alla modifica dell’art. 43 del TUSMAR.

La prima sentenza della Corte Costituzionale enunciò che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto ed indispensabile

alla coesistenza dei diritti “nell’ordinata convivenza civile”.

• L’unico vincolo esplicito, contenuto nell’ultimo comma dell’art. 21 Cost. fissa un divieto per le pubblicazioni a stampa, gli

spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, con riferimento alla tutela del pudore sessuale e una

particolare attenzione ai minori. Ciò si è tradotto nella disciplina del nulla osta ministeriale alla proiezione in pubblico

delle opere cinematografiche (legge 21 aprile 1962, n. 161), che può determinare un intervento censorio.

• Il limite della rappresentazione della violenza obbliga a evitare particolari impressionanti o raccapriccianti, nel racconto

di avvenimenti realmente verificativi o anche solo immaginari.

• L’onore e la reputazione sono ricondotti alla tutela della dignità della persona umana. Il primo protegge la capacità di

rivestire ogni funzione e ruolo in cui “la società politica e civile si articola”, ossia il diritto di essere riconosciuto degno al

pari degli altri. La legge penale sanziona infatti i reati di diffamazione, ma con particolare cautela quando sono esercitati

il diritto di cronaca, critica e satira.

• La tutela dell’identità personale consiste nel rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, delle convinzioni

ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano e qualificano l’individuo. Tale diritto è incluso dalla Corte

costituzionale nel patrimonio inalienabile della persona umana, assieme al nome.

• Il diritto alla riservatezza è disciplinato dal Codice in materia di tutela dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196), che protegge situazioni e vicende strettamente personali e familiari dalle ingerenze non giustificate da

interessi pubblici preminenti.

• Il diritto all’oblio, ad “essere dimenticati” è stato oggetto di decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13

maggio 2014, in cui si è stabilita la possibilità di richiedere ai motori di ricerca di rimuovere i risultati che li riguardano.

• I segreti comprendono invece quelli relativi a una sfera privata (segreto professionale, industriale, epistolare e il segreto

nell’esercizio della libertà di culto) e segreti finalizzati alla tutela di interessi pubblicistici (segreto di Stato, investigativo,

d’ufficio). Ciò è dovuto alla necessità di tutelare le funzioni pubbliche nel perseguimento di un interesse generale, come

l’esercizio della funzione giurisdizionale e il dovere di difesa della Patria, ossia della sicurezza da azioni violente.

• Le manifestazioni razziste e fasciste sono incompatibili con i valori democratici. Sono infatti sanzionati i reati di apologia

di fascismo, propaganda o pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo o delle sue finalità

antidemocratiche. Tale normativa si è arricchita della specifica norma legislativa sull’aggravante di negazionismo, inteso

come negazione dell’olocausto.

• La libertà personale viene invece tutelata dalla diffusione del cyberbullismo, che ha recentemente sollecitato il

legislatore ad avanzare un tentativo di contenimento delle lesioni della libertà di autodeterminazione psichica e fisica. Il

20 settembre 2016, la Camera dei deputati ha approvato e trasmesso al Senato il disegno di legge Disposizioni a tutela

dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Sono colpite qui tutte quelle azioni idonee a

provocare sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni

o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti,

offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni

personali e sociali. È possibile presentare un’istanza al gestore del sito internet o del social media affinché vengano

rimossi i materiali offensivi entro 48 ore.

Capitolo 2 – Cronaca, critica, satira. Libertà di manifestazione del pensiero e diritto all’onore (Galazzo)

La Carta costituzionale garantisce i diritti di riunione e associazione.

Per ciò che riguarda la stampa, la disciplina prevede l’impossibilità di controlli preventivi come autorizzazioni o censure, ma

la possibilità di sequestro per i soli delitti previsti dalla legge sulla stampa e l’obbligo di rendere pubblici i mezzi di

finanziamento della stampa. Viene inoltre presentata una disciplina per i casi di urgente necessità, in cui è consentito il

sequestro ad opera della polizia giudiziaria, che entro 24 ore deve fare denuncia all’autorità giudiziaria per l’eventuale

provvedimento di convalida, da emettersi entro 24 ore.

L’attività della cronaca è implicitamente coperta dalla garanzia dell’art. 21 Cost., considerando ogni divulgazione di

informazioni come una manifestazione del pensiero, così come il diritto di critica rappresenta la manifestazione della libertà

in commento. Entrambe le attività riguardano fatti di pubblico interesse, ma solo la prima è caratterizzata da obiettività. Il

legislatore e il giudice costituzionale sono quindi chiamati a cercare un ragionevole bilanciamento.

Per satira si intende invece una composizione artistica (orale o grafica) che mira a colpire con scherno e messa in ridicolo,

convinzione, modi o atteggiamenti di una categoria di persone o di un individuo noto. Tale diritto è tutelato dagli artt. 9 e 33

Cost., che valorizzano rispettivamente le attività culturali e le manifestazioni artistiche.

Il concetto di onore comprende la rappresentazione che ognuno ha di sé (onore in senso soggettivo), e quella di cui gode

presso gli altri (onore in senso oggettivo o reputazione), legato al ruolo svolto o aspirato nella comunità. L’onore è quindi un

patrimonio della persona.

Il Codice penale ha infatti previsto, tra i delitti contro la persona, due fattispecie di reato contro l’onore:

• L’ingiuria, (art. 594 c.p.) puniva chi offende onore o decoro di una persona presente,

• La diffamazione (art. 595) punisce ancora invece chi lede la reputazione di una persona assente e prevede specifiche

circostanze aggravanti in caso di attribuzione di un fatto determinato e commissione del fatto con l’utilizzo della stampa

o altro mezzo di pubblicità. Il Parlamento sta inoltre esaminando un disegno di legge che mira ad eliminare la pena

detentiva per tale reato, uniformandosi così ai dettami della Corte EDU, che ha ribadito come, salvo casi gravissimi (es.:

istigazione all’odio razziale), essa non sia giustificabile.

Il diritto di rettifica prevede invece che il direttore o il responsabile di una testata giornalistica sia tenuto a dare spazio alle

risposte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o a cui siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni ritenuti

lesivi della dignità o contrari a verità, in condizioni di parità con tali dichiarazioni.

Gli articoli 50 e seguenti del codice penale fondano a disciplina delle cause di giustificazione, al cui verificarsi, anche in

presenza di violazione di una norma penale, l’ordinamento riconosce l’esistenza di altri interessi meritevoli di tutela, in

ossequio al principio di non contraddizione. A prevalere è quindi il diritto alla libertà dell’art. 21, se i fatti sono veri,

riguardano accadimenti di interesse pubblico e sono espressi con pacatezza e misura. A stabilire tali condizioni di non

punibilità della cronaca è la sentenza n. 5259/1984 della Cassazione civile, detta “sentenza decalogo”, che sottolinea

• l’importanza dell’attitudine della notizia a formare la pubblica opinione.

• I fatti devono poi rispondere alla verità putativa: chi scrive deve dimostrare di aver svolto un percorso di ricerca e

verifica delle fonti, per risultare esente da responsabilità.

• La continenza si riferisce invece alla modalità comunicativa con cui ci si esprime, che deve rispondere a canoni di

correttezza e civiltà.

Occorre distinguere tra critica teoretica (che prescinde da particolari dati di fatto) e fattuale, che espone un fatto che

rappresenta per lo scrivente un’occasione per esprimere una valutazione.

Non essendo sottoponibili a una prova di corrispondenza al vero, sarà in questo caso necessario verificare soltanto l’interesse

pubblico degli argomenti e la correttezza nell’esposizione. Anche nella critica politica e sindacale, che tollera toni

caratterizzati da forte carica dialettica ed asprezza, in nessun caso è possibile che la critica trascenda in contumelia ed offesa

gratuita, attacchi personali e lesione della reputazione.

Per quanto riguarda invece la satira, una maggiore tolleranza del limite del buon costume non può compromettere la tutela

del diritto all’onore. Indici di un corretto esercizio del diritto di satira sono la notorietà del personaggio e dei fatti a cui la

rappresentazione si riferisce, ma anche la tutela della riservatezza della vita personale e privata. Non è possibile richiedere

alla satira di attenersi alla medesima moderazione in termini di continenza, ma occorre non trascendere nella contumelia e

nella violenza verbale, bensì rendere percepibile chiaramente che l’autore non è serio (ossia l’accertamento del cosiddetto

animus iocandi), senza dimenticare la distinzione tra irrisione e denigrazione.

Il diritto di rettifica si estende anche alle testate giornalistiche online, così come la tutela del diritto all’onore.

Capitolo 3 – Privacy e informazione ai tempi di internet (Matucci)

Il diritto alla vita privata, o alla privacy, non è riconosciuto dalla Costituzione.

L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tuttavia, riconosce il rispetto della vita privata e familiare. Esso

rappresenta infatti la libertà di manifestazione del pensiero nella sua accezione negativa di diritto al silenzio, a mantenere

cioè il riserbo sulle proprie idee e convinzioni. Il diritto alla vita privata personale, all’intimità e alla riservatezza della sfera

intima personale genera quindi il diritto di escludere la conoscenza di terzi su vicende personali.

La sent. Cass. Civ. del 27 maggio 1975, n. 2129 ha infatti inserito il diritto

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiovannaUrb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Musselli Lucia.
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