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Proposizioni preliminari

Nozione di diritto canonico

Si denomina diritto canonico, l’ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, cioè l’insieme dei fattori, che danno alla chiesa, la struttura di una società giuridicamente organizzata. Diritto canonico indica anche la scienza che studia l’ordinamento canonico e la disciplina che lo insegna nelle aule universitarie. È impossibile intraprendere lo studio del diritto canonico, che è il sistema del diritto della Chiesa cattolica, senza sapere quale idea ha di se stessa la Chiesa.

Quanto alla sua posizione rispetto agli altri gruppi sociali, vi è da dire che la Chiesa cattolica crede nella verità della sua dottrina e ritiene che la verità, in ogni campo è unica e non frazionabile. Questa conclusione è compatibile con il fatto che la Chiesa trattando delle relazioni con le religioni non cristiane nulla rigetta di ciò che è vero e santo in queste religioni. Riferendosi a questi cristiani separati, il Concilio Vaticano II insegna che poiché “credono in Cristo ed hanno ricevuto debitamente il battesimo, sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta con la Chiesa cattolica”.

Il diritto canonico attualmente vigente è il frutto di 2 millenni di vita della Chiesa, durante i quali, questa ha via via rimodellato le sue istituzioni. Bisogna inoltre tenere presente che il diritto canonico si sviluppa parallelamente al diritto della società civile. Vi è una visione dualistica dell’ordinamento giuridico e sociale, che indica non solo un’aspirazione di indipendenza della Chiesa nei confronti del potere civile, ma anche l’affermazione dell’autonomia temporale.

Mistero della Chiesa e diritto

La Chiesa come popolo, comunità e società

La Chiesa ha la consapevolezza di essere un mistero di fede. Con tale proposizione s'intende mettere in evidenza che l’insieme degli uomini che costituiscono la Chiesa, sono uniti da vincoli soprannaturali, consistenti nella partecipazione al mistero di Cristo-Verbo incarnato, della cui opera e missione, la Chiesa afferma di essere continuatrice.

  • Popolo di Dio: Quando si afferma che la Chiesa è un popolo di Dio, si vuole segnalare, che i cristiani appartengono ad una medesima stirpe (quella di figli di Dio) in virtù di vincoli ontologici, che li mette in relazione tra loro.
  • Comunità: L’idea di comunità, viceversa, pone in primo piano la solidarietà derivante da tali vincoli e il dato che tutti i fedeli hanno beni, oggetti e interessi comuni.
  • Società: La nozione di società, infine, mette in evidenza che la Chiesa è un’entità strutturata in maniera unitaria e organica, è “un ente sociale unitariamente organizzato”.

Chiesa e diritto

La Chiesa ha avuto nel corso della sua storia un sistema di diritto. È però possibile osservare, in diverse circostanze storiche movimenti cristiani di rigetto del diritto, movimenti come la gnosticismo nell’antichità, gli spiritualismi medievali, il luteranesimo ecc.

Poiché la Chiesa è popolo, si pone in essa il problema di riconoscere ai fedeli le conseguenze concrete della loro dignità di figli di Dio. Poiché è comunità esiste una dimensione di giustizia, nelle relazioni di solidarietà nel possesso dei beni e degli oggetti comuni; ne deriva l’esistenza di diritti e doveri. Infine, poiché è un ente sociale unitariamente organizzato, vi sono sfere di autonomia e di azione comuni a tutti i membri della società-Chiesa e vi è una delimitazione delle attribuzioni della competenze di quelle diverse parti che compongono la sua organizzazione ufficiale.

Diritto divino e diritto umano

Diritto divino naturale e umano

Il diritto canonico, ha come nucleo fondamentale il diritto divino, cioè l’insieme dei fattori giuridici che hanno Dio come autore e ai quali restano subordinate le norme del se canonico umano, sicché queste sono del tutto prive di valore se sono contrarie al diritto divino.

Il diritto canonico, poggia sull’esistenza di un diritto divino, nel quale è dato distinguere un diritto divino naturale e un diritto divino positivo. L’idea di diritto naturale, (che è alla base del diritto canonico) si rifà alla concezione della persona umana come essere razionale creato da Dio.

Il nucleo fondamentale specifico del diritto canonico è costituito dal diritto divino positivo, cioè dalla dimensione di giustizia, concepita da Cristo per la sua Chiesa. Il diritto divino positivo, pertanto, è l’insieme dei fattori giuridici, riguardanti l’elevazione dell’uomo all’ordine soprannaturale.

Conoscenza del diritto divino

Mentre il diritto naturale è conoscibile attraverso argomentazioni d’ordine razionale, sia anche attraverso la rivelazione (che ce lo trasmette armonicamente unito con il diritto divino positivo), il diritto divino positivo è conoscibile attraverso la rivelazione divina. Esso è conoscibile attraverso i libri dell’Antico Testamento e attraverso la predicazione orale di Cristo raccolta nei libri del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è formato: dai 4 Vangeli (Matteo, Marco, Luca e Giovanni), dagli Atti degli apostoli, dalle Epistole degli apostoli e dall’Apocalisse di Giovanni apostolo che chiude il Nuovo Testamento.

La Chiesa afferma che spetta al suo Magistero il compito di interpretare la parola di Dio scritta o trasmessa.

Natura del diritto divino in una prospettiva tecnico-giuridica

Nel 1939, il canonista Vincenzo Del Giudice, affermò che le norme del diritto divino, non potrebbero essere qualificate come vere norme giuridiche, fin quando non fossero formalmente recepite dall’ordinamento canonico, da parte dell’autorità competente. Tale procedimento venne denominato da Vincenzo Del Giudice canonizzazione. Pertanto secondo Del Giudice, il diritto divino era qualificabile come diritto, solo se fosse stato canonizzato dall’autorità ecclesiastica.

Piero Bellini (criticando Del Giudice) affermò che il diritto canonico umano è un ordinamento autonomo subordinato materialmente e formalmente al diritto divino.

Secondo Pervada, carattere eminente del diritto è la sua storicità; pertanto il diritto divino, può essere considerato diritto, solo nella misura in cui opera nella Chiesa terrestre. Ma affinché il diritto divino acquisti piena efficacia è necessario il suo inserimento nell’ordinamento giuridico; Hervada denomina tale inserimento formalizzazione del diritto positivo. “Senza la formalizzazione – dice Hervada – il diritto divino è inserito in maniera imperfetta nell’ordinamento canonico, restando la sua effettiva forza sociale, condizionata alla buona volontà e al senso di giustizia di coloro che debbono osservarlo o applicarlo”.

Possiamo in conclusione affermare che il diritto canonico è un unico ordinamento giuridico che, avendo il suo fondamento nel diritto divino, è frutto dell’armonica unione di un elemento divino e di uno umano.

Carattere giuridico dell’ordinamento canonico

Vi sono tesi che, fondandosi su criteri di indole tecnico-giuridica, hanno negato il carattere giuridico dell’ordinamento canonico. Secondo tali orientamenti di pensiero lo Stato era considerato come l’unica fonte di diritto. All’inizio degli anni 40 Francesco Carnelutti, mise in dubbio il carattere giuridico dell’ordinamento canonico, pensando che le norme di tale diritto, regolassero le relazioni dell’uomo con Dio e non fossero dirette alla composizione di conflitti di interessi fra gli uomini.

Tuttavia queste opinioni dottrinali sparirono quando si comprese che lo stato non è l’unica fonte del diritto. Quanto alla tesi di Carnelutti vi è da dire che la Chiesa regola, non solo i rapporti tra uomo e Dio, ma anche le relazione degli uomini facenti parte di una società – la Chiesa – anche se le ragioni di tale appartenenza sono di indole religiosa.

Il riconoscimento del carattere giuridico dell’ordinamento canonico si consolidò pienamente quando Santi Romano, formulò nel 1918 la sua teoria della socialità del diritto e della pluralità degli ordinamenti giuridici, applicandola esplicitamente al diritto canonico.

Klaus Morsdorf, cercò di dare al diritto della Chiesa, un fondamento, movendo dalle nozioni di parola di Dio e di sacramento e definì la scienza canonica come scienza teologica con metodo giuridico. Seguì l’affermazione che il diritto canonico non è diritto nello stesso senso degli ordinamenti statali (si sarebbe dovuto parlare solamente di una giuridicità analogica dell’ordinamento della Chiesa).

Per Hervada invece il fondamento più solido della giuridicità del diritto canonico, si trova proprio nella radice sacramentale della Chiesa.

Il diritto canonico nella storia

Impostazione

Nel 1905, Stutz, propose di distinguere, negli studi giuridici la storia e la dogmatica. Questa linea metodologica, fu da Stutz sostenuta, proprio sulla base della sua intensa esperienza di lavoro scientifico nel campo del diritto canonico. Oggi tuttavia è chiaro che, la comprensione del diritto attuale, richiede di tenere nel dovuto conto la sua evoluzione storica.

Il primo millennio

Le prime generazioni cristiane, regolarono la vita collettiva delle comunità applicando: i testi del Nuovo Testamento, la tradizione apostolica, le consuetudini e le decisioni che adottavano i vescovi nella loro qualità di successori degli apostoli. Conosciamo il profilo della prima organizzazione giuridica della Chiesa attraverso le opere dei più antichi scrittori cristiani, denominati padri apostolici. La tradizione apostolica e l’interpretazione della sacra scrittura ci sono date dalla Patristica (serie numerosissima di scrittori, i cui limiti cronologici si è soliti fissare tra la fine del sec II e il sec VIII).

I primi testi cristiani che presentarono uno stile legislativo sono i canoni dettati dai Concili (cioè da assemblee di vescovi che si riunivano per decidere su temi relativi alla dottrina e alla disciplina ecclesiastica. Queste assemblee riunivano vescovi di aree geografiche più o meno ampie, talvolta però vi convenivano vescovi di regioni più lontane e i concili di questo tipo, furono riconosciuti dai papi come ecumenici o universali). Nel primo millennio vi furono numerosissimi concili particolari ed ecumenici (gran parte dei quali furono svolti a Nicea e a Costantinopoli).

Da parte loro i vescovi di Roma (in virtù del loro primato su tutta la Chiesa) inviano alle diverse comunità cristiane delle decretali, con le quali esercitavano il loro potere supremo in materia dogmatica e disciplinare). Le decretali erano dettate dai papi, a volte di propria iniziativa, a volte per dar risposta a consultazioni o per dirimere controversie.

La necessità di disporre dei canoni dei concili e delle decretali dei papi, diede origine alle Collezioni canoniche che sorsero varie in Africa, nella penisola iberica, In Francia e in Italia. Tra queste spiccano: la Collezione Hispana, la Collezione Hispana Sistematica, la Collezione Adriana e nel IX sec sorse la collezione Dacheriana (fusione della Hispana e dell’Adriana).

Proliferarono nel sec VI, nelle isole britanniche, i Libri Penitenziali che erano cataloghi di peccati ed elenchi di pene che indicavano le penitenze che dovevano essere imposte a coloro che peccavano. Si diffusero infine in Francia, a metà del IX sec, falsificazioni, cioè collezioni di testi, che si appoggiavano sul prestigio dei canoni antichi, ma che li presentavano con testi alterati o addirittura redatti anticamente dai compilatori. Tra queste spiccano la Collezione Pseudoisidoriana e i capitolari di Benedetto Levita.

Il diritto canonico classico

Caratteristiche fondamentali

Si intende per diritto canonico classico, il diritto prodotto nel periodo che va dal 1140 al 1325. Questo rappresentò un sistema di diritto attuale, coerente e completo, applicato in tutto l’Occidente cristiano. Con i suoi originali contributi, esso svolse una funzione decisiva nella storia del diritto.

Tre furono i fattori fondamentali che resero possibile questo nuovo diritto:

  • Un’autorità legislativa indiscussa e decisa a portare a compimento la sua funzione (svolsero tale compito i papi di questo periodo).
  • Una valida tecnica giuridica che il diritto canonico recepì in buona misura dal diritto romano (sebbene tale recezione si consolidò nel XII sec, si ha qualche precedente già nel IX sec come la Lex romana canonice compta sta a dimostrare).
  • Una scienza che interpreterà e commenterà i testi, segnalerà le coincidenze e le discrepanze tra diritto romano e diritto canonico ed elaborerà un corpo dottrinale (decisivo a tal riguardo fu il sorgere delle università e alcune di esse – specie quella di Bologna – divennero centri di studi del diritto romano e canonico. Diversi grandi papi legislatori di questo periodo inoltre, furono prima professori a Bologna di diritto canonico o discepoli di famosi canonisti).

Le collezioni

La base sulla quale poggiò l’edificio del diritto canonico classico, fu costituita da una compilazione privata, elaborata intorno alla metà del XII sec, da un monaco italiano chiamato Graziano. La sua opera (che si diffuse per tutta l’Europa e si impose come l’unica collezione di diritto canonico fino ad allora elaborata) portò il titolo di Concordia Discordantium Canonum, ma tale opera è comunemente nota con il nome di Decretum.

Dopo il Decretum, spiccano 5 opere (sorte per iniziativa privata o pontificia), tutte raccolte sotto l’unico titolo di Quinque Compilationes Antique. Vanno poi segnalate le Decretali di Gregorio IX (1234), il Liber Sextus di Bonifacio VIII (1298) e le Decretali Clementine (1317) iniziate da Clemente V e portate a compimento da Giovanni XXII. Il Decretum di Graziano, le Decretali di Gregorio IX, il Liber Sextus di Bonifacio VIII e le Decretali Clementine, diedero origine al Corpus Iuris Canonici di Jean Chappuis (1500), il quale inserì nella sua opera le Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes Communes.

Il diritto comune

Il diritto comune, è l’insieme di 2 diritti: il civile (contenuto nella compilazione giustinianea) e il canonico (contenuto nel Corpus Iuris Canonici). Entrambi questi diritti, sono studiati nelle università ed influenzano la pratica giuridica europea. Bisogna tenere presente, che entrambi i diritti si influenzano reciprocamente: il diritto romano, contribuisce a dare valida forma tecnica, al diritto della Chiesa; a sua volta, il diritto canonico, contribuisce ad adattare i testi della compilazione giustinianea alle nuove esigenze.

Le decretali pontificie inoltre, prendono in considerazione, questioni non esclusivamente ecclesiastiche, rettificando per tal via le soluzioni giuridiche del diritto romano non conformi con i criteri cristiani.

Il diritto canonico tridentino

Successivamente al V Concilio Lateranense (svoltosi tra il 1512 e il 1517), fu celebrato il grande Concilio ecumenico di Trento (1545-1563), che, oltre a riaffermare i principi del dogma cattolico, (messi in dubbio dai protestanti), diede impulso ad una riforma disciplinare della Chiesa, chiesta dai cristiani, fin dalla crisi del diritto classico. I decreti disciplinari del Concilio di Trento, costituirono una delle fonti principali del diritto canonico nel corso dell’età moderna.

Dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II

Il Concilio Vaticano I

Pio IX, convocò in Vaticano un Concilio ecumenico, al quale partecipò un numero di vescovi molto più elevato di qualunque altro anteriore concilio. Tale Concilio (che iniziò la sua opera alla fine del 1869) ebbe un’importanza enorme in quanto in primo luogo, definì la dottrina del primato e dell’ineffabilità del Romano Pontefice (dando così luogo ad una più intima ed intensa collaborazione dei vescovi e dei fedeli con il papa). In secondo luogo, sebbene tale Concilio, non avesse al riguardo adottata alcuna decisione, risulta, dalle fonti dei suoi lavori, che molti dei vescovi che vi presero parte, manifestarono il desiderio di una codificazione del diritto canonico (pur manifestando diverse opinioni circa il modo in cui tale opera, doveva essere portata a compimento).

Il Codice del 1917

Così, dopo tale Concilio, andò prendendo corpo l’idea di una codificazione canonica. Poco dopo la sua elezione infatti Pio X, dispose che iniziassero i lavori di codificazione mediante il motu proprio Arduum Sane Munus del 19 marzo del 1904. Il Codice però venne promulgato nel 1917 dal successore di Pio X, Benedetto XV ed entrò in vigore il 19 maggio del 1918.

Il Codice era diviso in 5 libri (dedicati rispettivamente alle norme generali, le persone, le cose, i processi, i delitti e le pene). Era formato da 2414 canoni. La sistematica era ispirata a quella delle Istituzioni di Gaio. Con una disposizione pontificia fu istituita una Commissione per l’interpretazione autentica del codice. Tale codice come ha osservato Feliciani ha permesso un ordinato sviluppo della vita della Chiesa e un apprezzabile progresso della scienza canonica. D’altra parte, le cause che resero necessaria la revisione del Codice del 1917 non furono di indole tecnica; il Concilio Vaticano II mostrò infatti come ormai restarono nettamente superati alcuni dei principi fondamentali che ne ispirarono il contenuto.

I principi canonici del Concilio Vaticano II

Il 25 gennaio 1959, papa Giovanni XXIII, sorprese il mondo cattolico con l’annuncio della prossima celebrazione di un concilio ecumenico. Dopo gli opportuni lavori preparatori, Giovanni XXIII, aprì le sessioni conciliari nel 1962. Tale Concilio, si sviluppò in 4 tappe e fu chiuso dal papa alla fine del 1965. Più di 2000 vescovi, provenienti da tutte le parti del mondo, parteciparono alle sue sessioni. I documenti approvati dal Concilio e promulgati da Paolo IV furono: 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni. Tra i più importanti

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lo Castro Gaetano.
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