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S

la loro qualità, potrebbero aver interesse a trasportare in un cimitero i resti degli antenati ed a rivendicare la

proprietà dei monumenti, salvi gli effetti eventuali dell’usucapione a favore del proprietario dell’edificio di culto.

Inoltre, la concessione dà luogo ad un diritto di superficie il quale, quando viene attribuito senza un

di mantenere la proprietà della costruzione realizzata.

termine di scadenza, consente al concessionario

11- Le sepolture ebraiche

L’art. 16 L. 101/1989 sulle Comunità ebraiche, disciplina in maniera speciale la sepoltura degli

appartenenti a tale organizzazione.

La disposizione prevede che possono essere realizzati cimiteri delle Comunità o reparti ebraici di

cimiteri comunali, realizzati in un’area adeguata concessa dal sindaco.

In entrambi i casi le sepolture sono perpetue, in deroga alla norma che fissa la durata della concessione

comunale in 99 anni. 98

Ogni volta che si raggiunga tale scadenza, la concessione è rinnovata per un termine di uguale

durata in perpetuo.

Gli oneri finanziari inerenti a tali rinnovi delle concessioni sono a carico degli ebrei interessati ai

sepolcri, ossia a carico dei familiari dei defunti.

In mancanza di tali interessati, l’onere del rinnovo grava sulla Comunità competente per territorio o

sull’Unione delle Comunità.

sono osservate le prescrizioni rituali di tale confessione. Quindi in tale materia, il diritto

Nei cimiteri ebraici

dello Stato rinvia al diritto ebraico.

12- Le cose mobili destinate al culto (ad es., altari,

Negli edifici di culto e nelle loro pertinenze vi sono cose mobili destinate al culto

immagini, vasi, arredi, ecc.).

Nel diritto canonico esse sono disciplinate da apposite norme o da norme speciali, in ogni caso si tratta di

norme riguardanti le cose sacre.

Il diritto dello Stato considera tali cose non in quanto “sacre”, ma in quanto destinate all’esercizio del culto.

art. 514 cod. proc. civ. stabilisce che “Sono assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono

L’

all’esercizio del culto”. Infatti, la vendita forzata farebbe cessare l’uso a fini spirituali.

Tale norma è stata criticata per contraddizione con l’art. 831 c.c., il quale non dichiara impignorabili

gli edifici di culto.

Tuttavia, tale contraddizione non sussiste, in quanto l’art. 831 c.c. si riferisce ai beni immobili, la

ne al culto.

cui inamovibile è sufficiente a conservarne la destinazio

Invece le cose mobili sono asportabili, dunque per conservare la loro destinazione necessitava una

disposizione apposita che ne escludesse la pignorabilità.

Sono anche le immagini sacre esistenti presso privati, quando assolvano alla funzione di simbolo

.

religioso e non meramente ornamentale

Ai fini dell’impignorabilità, quel che conta è che la cosa sia di fatto e attualmente destinata al culto.

bene segue il normale regime delle cose mobili.

Cessata tale destinazione, il

Il proprietario che abbia concesso alla venerazione dei fedeli un’immagine sacra di sua proprietà,

non può aver compiuto una dedicatio ad cultum publicum come alle volte ha ritenuto la

giurisprudenza. Viceversa si ritiene che questo possa proporsi di sostituirla con una copia fedele.

13- Tutela del patrimonio storico ed artistico

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio storico ed artistico, la L. 1089/1939 pone sotto la

tutela dello Stato tutte le cose mobili e immobili aventi interesse artistico, storico, archeologico e

.

etnografico, incluse le cose di tale genere appartenenti agli enti ecclesiastici

Il Ministro dei Beni culturali e le Regioni nei limiti della loro competenza hanno il dovere di procedere

d’accordo con l’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le esigenze di culto.

l’Accordo del 18 febbraio 1984 prevede che la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo

Inoltre,

ordine, collaborino per la tutela del patrimonio storico ed artistico e che le due Parti concorderanno le

opportune disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti agli

enti e alle istituzioni ecclesiastiche.

Al fine di attuare tale collaborazione, il 13 settembre 1996 è stata raggiunta un’intesa di carattere

urali e il Presidente della CEI, poi sostituita con una

procedimentale tra il Ministro per i Beni Cult

successiva intesa nel 2005, la quale ha determinato gli organi chiamati a collaborare:

In sede centrale, il Ministro per i Beni Culturali, o le persone da lui delegate; ed il Presidente della CEI,

- o le persone da lui delegate.

In sede regionale, i direttori regionali; e i Presidenti delle conferenze Episcopali regionali o le persone

- da lui delegate.

In sede locale, i Soprintendenti locali; ed i vescovi diocesani o le persone designate dai vescovi.

- Sono previste apposite riunioni affinché le parti possano

La collaborazione sarà attuata in varie forme.

reciprocamente informarsi delle iniziative che intendono intraprendere e per definire programmi, proposte e

piani di spesa. 99

finanziamento degli interventi e delle iniziative, provvederanno lo Stato, gli enti ecclesiastici interessati ed

Al

eventualmente i terzi.

Al fine di verificare la continuità delle forme di collaborazione previste dall’accordo e di esaminare i

problemi di interesse comune, opera l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse

religioso di proprietà ecclesiastica, composto da rappresentanti del Ministero e della CEI, le cui

riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre ed ogni volta che sia ritenuto opportuno.

Inoltre, sono dettate intese per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle

.

biblioteche degli enti ecclesiastici

In particolare, una nuova Intesa del 2000 indica che per “archivi di interesse storico di proprietà di enti ed

istituzioni ecclesiastiche” si intendono non soltanto gli archivi di notevole interesse storico, ma anche gli archivi

in cui siano conservati documenti aventi data anteriore agli ultimi 70 anni.

Inoltre, tale l’Intesa indica 3 principi generali circa il patrimonio documentario ed archivistico di interesse

storico appartenente ad enti ed istituzioni ecclesiastiche:

Il patrimonio deve rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.

- Il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e la CEI assicurano, secondo le rispettive competenze,

- la salvaguardia del patrimonio e delle rispettive sedi.

In caso di necessità gli archivi vengono depositati presso l’archivio storico della diocesi competente

- per territorio.

In ogni caso, la consultazione degli archivi esistenti nello Stato-Città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano è

rimessa alla disciplina della Santa Sede.

Il D.lgs. 112/1988 in tema di funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali prevede che ciascuno di essi

può stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, in relazione ad

ambiti territoriali ben definiti.

Anche nelle Intese stipulate dallo Stato con le confessioni di minoranza sono state previste norme

dirette ad istituire una collaborazione, al fine di tutelare e valorizzare i beni del patrimonio storico,

.

artistico, culturale ed ambientale e librario appartenenti a tali confessioni

Poteri statuali e poteri confessionali sulla gestione patrimoniale degli enti con fini di religione o di

Sezione III:

culto

1- Vigilanza e poteri dello stato sugli enti confessionali

controlli dello Stato sulla gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici sono specificamente previsti dalla

I

legge, in quanto persone fisiche estranee all’ordinamento statuale (non hanno carattere generale).

art. 20 Cost. esclude che lo Stato possa sottoporre la gestione degli enti ecclesiastici a controlli maggiori di

L’

quelli che esso esercita sulle altre persone giuridiche.

finanzia le confessioni religiose o gli enti di esse, esercita un controllo sul modo in cui

Quando lo Stato

sono utilizzate le somme ricevute dalle organizzazioni confessionali, tuttavia si tratta di un controllo contabile

ex post diretto a dare trasparenza all’impiego delle somme, non invece di una potestà dello Stato sulle

confessioni religiose.

Controlli più penetranti sono previsti dalle norme del 1929-1930 per le persone giuridiche delle

confessioni religiose di minoranza non disciplinate da intese.

Ma tale regime, di cui è dubbia la legittimità costituzionale, è in fase di graduale superamento.

Infine, sino al 1986 lo Stato ha esercitato il controllo sugli atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione degli enti della Chiesa cattolica congruati o congruabili, ossia di quegli enti della

Chiesa cattolica a cui lo Stato versava il supplemento di congrua nel caso in cui il patrimonio di

essi non producesse annualmente un dato reddito minimo fissato dalla legge.

Tale controllo è stato esercitato sino al momento in cui è cessato il pagamento dei supplementi di

congrua per il passaggio al nuovo sistema di retribuzione del clero.

La ragione del controllo sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione dipendeva dall’interesse dello Stato a

che gli enti non subissero perdite patrimoniali le quali, causando una diminuzione dei redditi, si sarebbero

ripercosse sul bilancio statale. 100

Tale controllo era contemplato anche sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dalle

fabbricerie, ma anche questo è venuto meno nel 1999, anno in cui sono state abrogate le

disposizioni che lo prevedevano.

2- I controlli sulla gestione degli istituti per il sostentamento del clero.

Per quanto riguarda i controlli sull’Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del

clero, essi sono soggetti soltanto ai controlli previsti dal diritto canonico, anche per quanto

concerne gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

La CEI indica il valore massimo degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione per i quali gli enti

non soggetti all’ordinario diocesano decidono secondo i propri statuti.

Nel momento in cui il valore del negozio ecceda la misura massima o si tratti di beni particolari, occorre

l’autorizzazione della Santa Sede.

Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazioni relativi ai beni degli Istituti diocesani (o beni diocesani)

necessitano dell’assenso del vescovo (ad es., in tema di vendita). Se invece tali atti superano di

almeno 3 volte quello massimo stabilito dalla CEI, sarà necessario il consenso della Santa Sede,

.

previo parere della CEI

3- La vendita di immobili e la prelazione pubblica

Dal 1 gennaio 1987 si sono estinti gli enti beneficiali della Chiesa, è cessato il controllo dello Stato

su di essi e sono stati creati gli Istituti diocesani.

Tuttavia, è nato un nuovo rapporto giuri

Dettagli
A.A. 2016-2017
131 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sergiogiangreco93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Ferrante Vincenzo.