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S
la loro qualità, potrebbero aver interesse a trasportare in un cimitero i resti degli antenati ed a rivendicare la
proprietà dei monumenti, salvi gli effetti eventuali dell’usucapione a favore del proprietario dell’edificio di culto.
Inoltre, la concessione dà luogo ad un diritto di superficie il quale, quando viene attribuito senza un
di mantenere la proprietà della costruzione realizzata.
termine di scadenza, consente al concessionario
11- Le sepolture ebraiche
L’art. 16 L. 101/1989 sulle Comunità ebraiche, disciplina in maniera speciale la sepoltura degli
appartenenti a tale organizzazione.
La disposizione prevede che possono essere realizzati cimiteri delle Comunità o reparti ebraici di
cimiteri comunali, realizzati in un’area adeguata concessa dal sindaco.
In entrambi i casi le sepolture sono perpetue, in deroga alla norma che fissa la durata della concessione
comunale in 99 anni. 98
Ogni volta che si raggiunga tale scadenza, la concessione è rinnovata per un termine di uguale
durata in perpetuo.
Gli oneri finanziari inerenti a tali rinnovi delle concessioni sono a carico degli ebrei interessati ai
sepolcri, ossia a carico dei familiari dei defunti.
In mancanza di tali interessati, l’onere del rinnovo grava sulla Comunità competente per territorio o
sull’Unione delle Comunità.
sono osservate le prescrizioni rituali di tale confessione. Quindi in tale materia, il diritto
Nei cimiteri ebraici
dello Stato rinvia al diritto ebraico.
12- Le cose mobili destinate al culto (ad es., altari,
Negli edifici di culto e nelle loro pertinenze vi sono cose mobili destinate al culto
immagini, vasi, arredi, ecc.).
Nel diritto canonico esse sono disciplinate da apposite norme o da norme speciali, in ogni caso si tratta di
norme riguardanti le cose sacre.
Il diritto dello Stato considera tali cose non in quanto “sacre”, ma in quanto destinate all’esercizio del culto.
art. 514 cod. proc. civ. stabilisce che “Sono assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono
L’
all’esercizio del culto”. Infatti, la vendita forzata farebbe cessare l’uso a fini spirituali.
Tale norma è stata criticata per contraddizione con l’art. 831 c.c., il quale non dichiara impignorabili
gli edifici di culto.
Tuttavia, tale contraddizione non sussiste, in quanto l’art. 831 c.c. si riferisce ai beni immobili, la
ne al culto.
cui inamovibile è sufficiente a conservarne la destinazio
Invece le cose mobili sono asportabili, dunque per conservare la loro destinazione necessitava una
disposizione apposita che ne escludesse la pignorabilità.
Sono anche le immagini sacre esistenti presso privati, quando assolvano alla funzione di simbolo
.
religioso e non meramente ornamentale
Ai fini dell’impignorabilità, quel che conta è che la cosa sia di fatto e attualmente destinata al culto.
bene segue il normale regime delle cose mobili.
Cessata tale destinazione, il
Il proprietario che abbia concesso alla venerazione dei fedeli un’immagine sacra di sua proprietà,
non può aver compiuto una dedicatio ad cultum publicum come alle volte ha ritenuto la
giurisprudenza. Viceversa si ritiene che questo possa proporsi di sostituirla con una copia fedele.
13- Tutela del patrimonio storico ed artistico
Per quanto riguarda la tutela del patrimonio storico ed artistico, la L. 1089/1939 pone sotto la
tutela dello Stato tutte le cose mobili e immobili aventi interesse artistico, storico, archeologico e
.
etnografico, incluse le cose di tale genere appartenenti agli enti ecclesiastici
Il Ministro dei Beni culturali e le Regioni nei limiti della loro competenza hanno il dovere di procedere
d’accordo con l’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le esigenze di culto.
l’Accordo del 18 febbraio 1984 prevede che la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo
Inoltre,
ordine, collaborino per la tutela del patrimonio storico ed artistico e che le due Parti concorderanno le
opportune disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti agli
enti e alle istituzioni ecclesiastiche.
Al fine di attuare tale collaborazione, il 13 settembre 1996 è stata raggiunta un’intesa di carattere
urali e il Presidente della CEI, poi sostituita con una
procedimentale tra il Ministro per i Beni Cult
successiva intesa nel 2005, la quale ha determinato gli organi chiamati a collaborare:
In sede centrale, il Ministro per i Beni Culturali, o le persone da lui delegate; ed il Presidente della CEI,
- o le persone da lui delegate.
In sede regionale, i direttori regionali; e i Presidenti delle conferenze Episcopali regionali o le persone
- da lui delegate.
In sede locale, i Soprintendenti locali; ed i vescovi diocesani o le persone designate dai vescovi.
- Sono previste apposite riunioni affinché le parti possano
La collaborazione sarà attuata in varie forme.
reciprocamente informarsi delle iniziative che intendono intraprendere e per definire programmi, proposte e
piani di spesa. 99
finanziamento degli interventi e delle iniziative, provvederanno lo Stato, gli enti ecclesiastici interessati ed
Al
eventualmente i terzi.
Al fine di verificare la continuità delle forme di collaborazione previste dall’accordo e di esaminare i
problemi di interesse comune, opera l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse
religioso di proprietà ecclesiastica, composto da rappresentanti del Ministero e della CEI, le cui
riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre ed ogni volta che sia ritenuto opportuno.
Inoltre, sono dettate intese per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle
.
biblioteche degli enti ecclesiastici
In particolare, una nuova Intesa del 2000 indica che per “archivi di interesse storico di proprietà di enti ed
istituzioni ecclesiastiche” si intendono non soltanto gli archivi di notevole interesse storico, ma anche gli archivi
in cui siano conservati documenti aventi data anteriore agli ultimi 70 anni.
Inoltre, tale l’Intesa indica 3 principi generali circa il patrimonio documentario ed archivistico di interesse
storico appartenente ad enti ed istituzioni ecclesiastiche:
Il patrimonio deve rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.
- Il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e la CEI assicurano, secondo le rispettive competenze,
- la salvaguardia del patrimonio e delle rispettive sedi.
In caso di necessità gli archivi vengono depositati presso l’archivio storico della diocesi competente
- per territorio.
In ogni caso, la consultazione degli archivi esistenti nello Stato-Città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano è
rimessa alla disciplina della Santa Sede.
Il D.lgs. 112/1988 in tema di funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali prevede che ciascuno di essi
può stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, in relazione ad
ambiti territoriali ben definiti.
Anche nelle Intese stipulate dallo Stato con le confessioni di minoranza sono state previste norme
dirette ad istituire una collaborazione, al fine di tutelare e valorizzare i beni del patrimonio storico,
.
artistico, culturale ed ambientale e librario appartenenti a tali confessioni
Poteri statuali e poteri confessionali sulla gestione patrimoniale degli enti con fini di religione o di
Sezione III:
culto
1- Vigilanza e poteri dello stato sugli enti confessionali
controlli dello Stato sulla gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici sono specificamente previsti dalla
I
legge, in quanto persone fisiche estranee all’ordinamento statuale (non hanno carattere generale).
art. 20 Cost. esclude che lo Stato possa sottoporre la gestione degli enti ecclesiastici a controlli maggiori di
L’
quelli che esso esercita sulle altre persone giuridiche.
finanzia le confessioni religiose o gli enti di esse, esercita un controllo sul modo in cui
Quando lo Stato
sono utilizzate le somme ricevute dalle organizzazioni confessionali, tuttavia si tratta di un controllo contabile
ex post diretto a dare trasparenza all’impiego delle somme, non invece di una potestà dello Stato sulle
confessioni religiose.
Controlli più penetranti sono previsti dalle norme del 1929-1930 per le persone giuridiche delle
confessioni religiose di minoranza non disciplinate da intese.
Ma tale regime, di cui è dubbia la legittimità costituzionale, è in fase di graduale superamento.
Infine, sino al 1986 lo Stato ha esercitato il controllo sugli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione degli enti della Chiesa cattolica congruati o congruabili, ossia di quegli enti della
Chiesa cattolica a cui lo Stato versava il supplemento di congrua nel caso in cui il patrimonio di
essi non producesse annualmente un dato reddito minimo fissato dalla legge.
Tale controllo è stato esercitato sino al momento in cui è cessato il pagamento dei supplementi di
congrua per il passaggio al nuovo sistema di retribuzione del clero.
La ragione del controllo sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione dipendeva dall’interesse dello Stato a
che gli enti non subissero perdite patrimoniali le quali, causando una diminuzione dei redditi, si sarebbero
ripercosse sul bilancio statale. 100
Tale controllo era contemplato anche sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dalle
fabbricerie, ma anche questo è venuto meno nel 1999, anno in cui sono state abrogate le
disposizioni che lo prevedevano.
2- I controlli sulla gestione degli istituti per il sostentamento del clero.
Per quanto riguarda i controlli sull’Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del
clero, essi sono soggetti soltanto ai controlli previsti dal diritto canonico, anche per quanto
concerne gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
La CEI indica il valore massimo degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione per i quali gli enti
non soggetti all’ordinario diocesano decidono secondo i propri statuti.
Nel momento in cui il valore del negozio ecceda la misura massima o si tratti di beni particolari, occorre
l’autorizzazione della Santa Sede.
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazioni relativi ai beni degli Istituti diocesani (o beni diocesani)
necessitano dell’assenso del vescovo (ad es., in tema di vendita). Se invece tali atti superano di
almeno 3 volte quello massimo stabilito dalla CEI, sarà necessario il consenso della Santa Sede,
.
previo parere della CEI
3- La vendita di immobili e la prelazione pubblica
Dal 1 gennaio 1987 si sono estinti gli enti beneficiali della Chiesa, è cessato il controllo dello Stato
su di essi e sono stati creati gli Istituti diocesani.
Tuttavia, è nato un nuovo rapporto giuri