08-03
DIRITTO ECCLESIASTICO
Una domanda a piacere per i frequentanti tra le sentenze, ma va saputa bene e non quella più corta e
via.
Manuale di diritto ecclesiastico, Vitali / diritto e religione, Consorti
La libertà religiosa in Italia, Ferrari
Sarebbe opportuno studiare gli appunti con affianco le leggi che il professore pubblicherà
interamente su moodle.
Non è il diritto canonico, cioè il diritto che governa la vita della santa sede e della chiesa cattolica.
Il diritto ecclesiastico riguarda tutte le norme che hanno a che fare con la religione e non solo quelle
che riguardano le chiese.
Si tratta di un gruppo di norme e istituti giuridici volti a disciplinare direttamente interessi
specificatamente attinenti alla dimensione religiosa.
È una materia nata nella seconda metà dell’Ottocento per regolare i fenomeni nel
giurisdizionalismo, il termine diritto ecclesiastico probabilmente non da conto con l’oggetto vero
della materia (si pensa al diritto della chiesa), essa nasce invece come disciplina dei rapporti tra
ordinamenti il cui l’elemento individualistico della protezione della propria libertà di pensiero,
conoscenza e religione è preso in considerazione solamente per via riflessa.
L’Italia del ‘900 l’elemento di religiosità di minoranza era molto esiguo, oggi abbiamo tantissime
minoranze religiose che portano con sé il proprio bagaglio culturale ma anche giuridico.
Il diritto italiano è costruito, in secoli di cristianesimo come religione di maggioranza e che ne porta
quindi il riflesso, sulla base del cattolicesimo; questa realtà si è costruita su un’effettiva presenza
cattolica, oggi i cattolici credenti sono scesi al 65% (e ancor meno quelli praticanti si scende al
30%).
In Italia vi sono già un’ampia presenza di italiani testimoni di Geova, musulmani, buddisti, ecc
09-03
Vi è sempre la necessità di porsi in ottica storica quando si studia il diritto, a maggior ragione in una
materia che ha per oggetto la regolazione da sempre presente nelle società umane e che le ha
conformate direttamente per secoli.
Vi è una pluralità all’interno del cristianesimo, esso non corrisponde infatti solo al cattolicesimo,
che sono anche teologiche tra oriente e occidente.
Emerge così anche il rapporto tra potere politico e religioso che connoterà l’evoluzione delle
religioni e del diritto (non è un caso che la sede della santa sede sia in occidente).
Il pontefice è sovrano che legittima gli imperi nel passato.
UNIOINE DEL SACRO CON IL POLITICO
La religione è sempre stata uno strumento di governo anche delle società, pensiamo ai X
comandamenti abbiamo anche norme giuridiche strettamente intese (con la sanzione del castigo
divino); il trovarle in tali testi sacri è servito a dare una certa stabilità.
Nel mondo romano non vi era una propria distinzione tra organizzazione politica e religiosa.
Il fenomeno religioso ha da sempre avuto una rilevanza primaria, dato il collegamento esistente fra i
valori espressi dalla spiritualità individuale e collettiva e la determinazione della condotta umana
La religione è sempre stata anche Instrumentum regni, ossia strumento di governo, in ogni società
Il termine religione deriva dal latino Religio, che aveva significato polivalente, indicando sia il culto
divino sia la superstizione
Nella Roma arcaica, così come nelle città-stato greche, nell'ordinamento ebraico o negli «Stati»
orientali, non esisteva distinzione tra istituzioni politiche e organizzazioni religiose (solo con la Lex
duodecim tabularum, a partire dal V sec. a.c., il diritto cominciò a laicizzarsi attraverso la scrittura,
mentre prima le norme, di carattere consuetudinario, erano dettate dalla casta sacerdotale).
Si comincia con tale legge a parlare di diritto scritto, il processo di laicizzazione ha a che fare con
quello di scrittura ovviamente.
Diritto romano
Anche nel periodo repubblicano, quando il governo civile venne a distinguersi dal sacerdozio, la
funzione svolta dal collegio pontificale, per lo stretto legame esistente fra politica e religione,
continuò ad essere considerata una funzione pubblica, adempiuta da un organo dello Stato (ius
sacrum come ramo del ius publicum)
Il processo culmina nella potestas imperiale e quindi con l'avvento dell'età imperiale le funzioni di
pontefice massimo furono assunte direttamente dall'Imperatore, quindi dal «Capo dello Stato», che
diventò esso stesso oggetto di culto in quanto simbolo della eternità e sacertà dell'ordinamento
imperiale (non è un caso che si arrivasse alle persecuzioni dei cristiani, non tanto per ragioni
ideologiche, quanto per ragioni di ordine pubblico, dal momento che i cristiani rifiutavano la
divinità dell'imperatore e la partecipazione al culto dello stesso).
CESARO-PAPISMO
Definiamo così questo modello di relazioni fra la religione e i pubblici poteri, cioè l’unione del
potere politico con il potere religioso, non vi è un problema di competizione tra potere spirituale e
temporale, questa dualità inizia ad emergere dopo l’anno mille.
Tale modello non venne meno nemmeno con le vicende storiche successive, ma migrò sempre più
verso est dapprima con la scomparsa dell’Impero Romano d’occidente, poi con la caduta
dell’impero d’oriente migra a Mosca, per poi scomparire con la rivoluzione russa.
CRISTIANESIMO OCCIDENTALE
Nel 313 d.c con gli editti di Milano e di Nicomedia si riconobbe il cristianesimo come religione
lecita (professabile senza conseguenze ponendo fine alle persecuzioni.
Dalla conversione dell'Imperatore Costantino e dalla successiva Donazione deriverà da una parte il
divenire il Cristianesimo religione dell'Impero (se ne veda un chiaro esempio nel Codex
giustinianeo dove in apertura le norme imperiali sancivano il dogma della Trinità), dall'altra il
rivendicare un vero e proprio potere sovrano su di un territorio per i secoli seguenti (cosa che
avrebbe portato a creare lo Stato della Chiesa o Stato pontificio, esistente fino al 1870)
Dalla Caduta dell'Impero Romano d'occidente in poi, invece, a occidente, comincia a delinearsi un
marcato Dualismo nelle relazioni fra religione e potere politico che caratterizzerà la nostra storia e i
vari modelli succedutisi.
Dopo lo scisma dell’anno 1054 circa abbiamo l’emergere di una dualità profonda poiché i papi di
Roma iniziano a rivendicare la potestas directa e indirecta in temporalibus (riuscire a prendere il
potere politico sia ad influenzarlo perché deve essere comunque conforme alla dottrina cattolica).
Lo scisma principale fu quello Oriente-Occidente dell’anno 1000 circa più di carattere politico che
teleologico.
Ad occidente l’altro grande scisma della riforma di Lutero porta grosse differenze teleologiche
pure in un contesto di profonda somiglianza, ciò ha portato alla ripartizione tra protestanti, cattolici
e ortodossi.
Nella storia europea degli ultimi mille anni questi scismi e situazioni hanno portato a relazioni tra
stato e chiesa diverse, una continua lotta per chi dovesse comandare.
GIURISDIIONALISMO
Nell'occidente europeo il venir meno di un'autorità politica centrale con la caduta dell'impero
romano d'Occidente creò un vuoto colmato per un verso dalla Chiesa cattolica che rivendicava
anche il potere temporale, per un verso dalla costruzione dell'Impero come autorità sovraordinata
teoricamente in una realtà che vedeva però un denso reticolo di particolarismi feudali
In questo contesto si inseriscono le lotte fra Papato e Impero, fra potere spirituale e potere
temporale, e queste lotte connotano tutti i secoli arrivando fino ai giorni nostri
La nascita dello Stato moderno e la nascita dell'idea di libertà religiosa sono frutto di quel processo
di laicizzazione del potere che è una costante dell'Europa degli ultimi mille anni
In questo contesto, una volta cessate le guerre di religione e dopo le paci di Augusta e di Westfalia
si giunge a un assetto per il quale la Chiesa (cattolica o luterana o riformata) era subordinata allo
Stato, vuoi per fini di difesa della religione dello Stato (religione ufficiale), vuoi per fini di difesa
dello Stato dalla religione (sa che se non la mette sotto controllo potrebbe avere problemi di
legittimazione politica).
Esempi storici di giurisdizionalismo sono il c.d. territorialismo tedesco, il gallicanesimo in Francia,
il «giuseppinisimo» in Austria, il «leopoldismo» in Toscana, il «tanuccismo» nel Regno di Napoli.
Proprio qui nascono le prime tolleranze delle altre religioni.
TEOCRAZIA
Questo marcato dualismo può divenire regime teocratico quando il regime politico è sottoposto
all’autorità religiosa.
Si definisce teocratico invece quel sistema in cui lo Stato è soggetto alla Chiesa: ipotesi mai del
tutto realizzatasi nell'occidente cristiano anche se spesso auspicata dalla Santa Sede (anche
attraverso la potestas directa e indirecta in temporalibus).
Fuori della Chiesa cattolica qualche esempio storico paradossalmente ce lo ha fornito la Riforma
protestante: la Ginevra di Calvino nel 1535 o la Repubblica fondata dai padri pellegrini del
Mayflower nel 1620 nell'America del Nord.
Oggi se ne può avere un esempio storico concreto probabilmente in Iran, anche se l'Islam ha un
assetto che non consente di fare un parallelo rigoroso.
SEPARATISMO
Il separatismo è la dottrina che professa, per l'appunto, la separazione dei poteri spirituale e
temporale e la loro reciproca autonomia
Come gli altri modelli è un ideale mai pienamente realizzatosi
Sorge come difesa dell'indipendenza delle chiese dallo Stato, soprattutto nel pensiero protestante
Ma ne esiste pure una corrente che è motivato dalla volontà di difendere lo Stato dalle invadenze
delle autorità ecclesiastiche In Italia, ad esempio, è riassunto dalla celebre formula «libera Chiesa in
libero Stato» del Conte di Cavour.
Il modello di separazione per eccellenza ci viene dagli Usa ma se si va ad informarsi
dettagliatamente la regolazione vi sono anche lì molte influenze religiose (es. il presidente giura
sulla bibbia).
STATO LAICO E CONFESSIONALE
In ragione del diverso combinarsi di questi modelli nella Storia si sono dunque succedute diverse
forme di Stato che appartenevano o alla schiera degli Stati confessionali o alla schiera degli Stati
laici
Con la precisazione che in realtà, così come non si sono quasi mai realizzati quei modelli astratti
che abbiamo prima analizzato, così si deve ammettere che non sono mai esistite forme di Stato
puramente confessionali o puramente laiche, bensì Stati con diversi gradi di confessionalismo o di
laicità
In linea puramente teorica possiamo definire lo Stato laico come quello stato che non ha alcuna
Religione ufficiale e dove l'elemento religioso non si distingue normativamente dagli altri fenomeni
sociali (ma guardando alla realtà non sembra quasi esistere questa laicità in termini assoluti)
Es. Francia (solo astrattamente)
Lo Stato confessionale, viceversa, è quello Stato che ha una religione ufficiale privilegiata
In realtà tale netta distinzione è ormai inesistente, ma è piuttosto di confusione, la laicità è ad oggi
molto difficile da raggiungere in quanto risulta difficile separare la politica dalla religione e
viceversa (non è pensabile che il diritto non rifletta tali influenze).
VICENDA ITALIANA
La religione cattolica è sicuramente religione di stato, ma quando il 4 marzo 1848 viene promulgato
da Carlo Alberto di Savoia lo Statuto del regno di Sardegna, quale «legge fondamentale, perpetua
ed irrevocabile della Monarchia».
L'articolo 1 dello Statuto albertino recita: «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola
Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».
Nonostante questo dato normativo la vicenda italiana potrebbe essere definita come:
confessionalismo costituzionale e laicismo di fatto.
Pochi mesi dopo Calo Alberto libera i Valdesi e gli Ebrei, facendo emergere il tema
dell’appartenenza religiosa era condizione per partecipare alla cittadinanza, per cui se non si era
appartenetti ad una determinata religione non si avevano gli stessi diritti.
Carlo Alberto, con la Lettera patente n. 673, aveva stabilito che «Valdesi sono ammessi a godere di
tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università;
ed a conseguire i gradi accademici».
Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette».
E lo stesso per gli Ebrei Carlo Alberto stabiliva che «Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del
presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto
all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette».
Pur in presenza di una religione di stato fu riconosciuta comunque la possibilità di professare più
in generale altre religioni, ed un’uguaglianza tra le persone con una legge del 1848 con cui si
sanciva che “la differenza di culto no forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed
all’ammissibilità alle cariche civili e militari”.
Lo stato entra in collisione con il cattolicesimo per stabilire la sua supremazia, proprio per questo si
succedono una serie di leggi eversive che vanno a colpire la chiesa cattolica soprattutto dal punto di
vista materiale (es. soppressione associazioni) che culmina nella debellatio dello stato pontificio.
Nel mentre lo stato, essendo uno stato cattolico, finanzia le parrocchie per coccolarsi la base tanto
da prendere il supplemento di congrua (un assegno nei confronti dei parroci che si trovavano in
condizioni economiche disagiate).
Il momento di massimo scontro è nel 1870 con cui non esisterà più uno stato pontificio dal punto di
vista territoriale, essendovi stata la presa di Roma (ma solo come soggetto di diritto); Pio IX non
accetta la legge sulle guarentigie, con la quale si attribuivano tutta una serie di garanzia al papa e
alla chiesa, emana il così detto non expedit con cui invitava i cattolici a non partecipare alla vita
politica.
Dopo ciò si erano susseguiti atti laicizzanti:
LEGGE COPPINO con cui si cerca di togliere la materia di religione cattolica nelle scuole e di
sostituirla con la materia “diritti e doveri del cittadino”, ma non fu mai applicata.
CODICE PENALE 1889 con cui si parificano le offese alle confessioni religiose declinandola ad
un’offesa alla libertà religiosa.
Il ritorno del confessionismo tornò con mussolini e il fascismo del 1922, con cui vengono presi
subito provvedimenti per ingraziarsi la Santa Sede (crocifisso nelle scuole e nei tribunali).
PATTI LATERANENSI
L'11 febbraio 1929 vengono firmati i c.d. Patti lateranensi, che portavano lo Stato italiano e la Santa
Sede alla Conciliazione, ancor oggi, seppur leggermente mutati e riformati, in vigore.
Essi si compongono di:
- Il Trattato, che chiude la c.d. Questione romana, riconoscendo alla Santa Sede la sovranità
sullo Stato Città del Vaticano, su alcuni immobili in Roma e importanti prerogative al
pontefice, mentre la Santa Sede riconosce lo Stato italiano;
- Il Concordato, che stabiliva l'assenso governativo alle nomine ecclesiastiche, giuramento di
fedeltà dei vescovi, esenzione del servizio militare per i chierici, segreto del confessionale,
festività, cappellania militare, riconoscimento civile del matrimonio canonico, ecc.;
- Una Convenzione finanziaria, con il quale il pontefice accetta un indennizzo per la perdita
del patrimonio e degli Stati pontifici.
CODICE ROCCO
Dal punto di ista della tutela penale nel 1930 vi è il codice Rocco con cui il cattolicesimo è assunta
come religione di stato e in cui vi erano reati applicabili solo al cattolicesimo, fino a che nel 1995 la
Corte costituzionale non ne ha dichiarato l’illegittimità.
LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI
È una legge che all’epoca fu vista come un buon compromesso liberale in quanto riconosceva
formalmente degli ambiti di libertà in un contesto in cui le libertà non vi erano più.
“Sono ammessi nel regno culti diversi dalla religione cattolica purché non professino principi e non
seguano riti contrari al buon costume.”
Ebbe subito un doppiaggio nel regio decreto di attuazione dove venne esacerbato il controllo
pubblico.
LEGISLAZIONE SULLE COMUNITÀ ISRAELITICHE
Avevano una legislazione sperata derivante dalla legge Falco facendo diventare tali comunità un
ente di diritto pubblico.
Con questa legislazione, lo Stato si ingeriva pesantemente negli statuti interni dell'ebraismo,
regolando non soltanto i rapporti con lo Stato, ma anche i rapporti interni, disciplinando
l'appartenenza dei membri (obbligatoria), l'organizzazione interna, la vigilanza, il pagamento di un
tributo annuale (tali atti normativi verranno dichiarati incostituzionali dalla Corte negli anni '80 e
poi sostituiti dalla legge di attuazione dell'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).
Negli anni ’30 prenderanno la tragica svolta delle leggi raziali.
COSTITUZIONE REPUBBLICANA e IL PARADOSSO ROVESCIATO
In costituzione non abbiamo un principio di confessionalità dello stato (cioè che l’Italia sia uno
stato cattolico) ma solo il richiamo all’art. 7 C. dei patti lateranensi.
Con la Costituzione il paradosso si rovescia: da un ordinamento giuridico costituzionalmente
confessionista trasformato dalla legislazione ordinaria in un ordinamento marcatamente laico (prima
dell'involuzione fascista), si passa a una costituzione che non fa me
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.