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08-03

DIRITTO ECCLESIASTICO

Una domanda a piacere per i frequentanti tra le sentenze, ma va saputa bene e non quella più corta e

via.

Manuale di diritto ecclesiastico, Vitali / diritto e religione, Consorti

La libertà religiosa in Italia, Ferrari

Sarebbe opportuno studiare gli appunti con affianco le leggi che il professore pubblicherà

interamente su moodle.

Non è il diritto canonico, cioè il diritto che governa la vita della santa sede e della chiesa cattolica.

Il diritto ecclesiastico riguarda tutte le norme che hanno a che fare con la religione e non solo quelle

che riguardano le chiese.

Si tratta di un gruppo di norme e istituti giuridici volti a disciplinare direttamente interessi

specificatamente attinenti alla dimensione religiosa.

È una materia nata nella seconda metà dell’Ottocento per regolare i fenomeni nel

giurisdizionalismo, il termine diritto ecclesiastico probabilmente non da conto con l’oggetto vero

della materia (si pensa al diritto della chiesa), essa nasce invece come disciplina dei rapporti tra

ordinamenti il cui l’elemento individualistico della protezione della propria libertà di pensiero,

conoscenza e religione è preso in considerazione solamente per via riflessa.

L’Italia del ‘900 l’elemento di religiosità di minoranza era molto esiguo, oggi abbiamo tantissime

minoranze religiose che portano con sé il proprio bagaglio culturale ma anche giuridico.

Il diritto italiano è costruito, in secoli di cristianesimo come religione di maggioranza e che ne porta

quindi il riflesso, sulla base del cattolicesimo; questa realtà si è costruita su un’effettiva presenza

cattolica, oggi i cattolici credenti sono scesi al 65% (e ancor meno quelli praticanti si scende al

30%).

In Italia vi sono già un’ampia presenza di italiani testimoni di Geova, musulmani, buddisti, ecc

09-03

Vi è sempre la necessità di porsi in ottica storica quando si studia il diritto, a maggior ragione in una

materia che ha per oggetto la regolazione da sempre presente nelle società umane e che le ha

conformate direttamente per secoli.

Vi è una pluralità all’interno del cristianesimo, esso non corrisponde infatti solo al cattolicesimo,

che sono anche teologiche tra oriente e occidente.

Emerge così anche il rapporto tra potere politico e religioso che connoterà l’evoluzione delle

religioni e del diritto (non è un caso che la sede della santa sede sia in occidente).

Il pontefice è sovrano che legittima gli imperi nel passato.

UNIOINE DEL SACRO CON IL POLITICO

La religione è sempre stata uno strumento di governo anche delle società, pensiamo ai X

comandamenti abbiamo anche norme giuridiche strettamente intese (con la sanzione del castigo

divino); il trovarle in tali testi sacri è servito a dare una certa stabilità.

Nel mondo romano non vi era una propria distinzione tra organizzazione politica e religiosa.

Il fenomeno religioso ha da sempre avuto una rilevanza primaria, dato il collegamento esistente fra i

valori espressi dalla spiritualità individuale e collettiva e la determinazione della condotta umana

La religione è sempre stata anche Instrumentum regni, ossia strumento di governo, in ogni società

Il termine religione deriva dal latino Religio, che aveva significato polivalente, indicando sia il culto

divino sia la superstizione

Nella Roma arcaica, così come nelle città-stato greche, nell'ordinamento ebraico o negli «Stati»

orientali, non esisteva distinzione tra istituzioni politiche e organizzazioni religiose (solo con la Lex

duodecim tabularum, a partire dal V sec. a.c., il diritto cominciò a laicizzarsi attraverso la scrittura,

mentre prima le norme, di carattere consuetudinario, erano dettate dalla casta sacerdotale).

Si comincia con tale legge a parlare di diritto scritto, il processo di laicizzazione ha a che fare con

quello di scrittura ovviamente.

Diritto romano

Anche nel periodo repubblicano, quando il governo civile venne a distinguersi dal sacerdozio, la

funzione svolta dal collegio pontificale, per lo stretto legame esistente fra politica e religione,

continuò ad essere considerata una funzione pubblica, adempiuta da un organo dello Stato (ius

sacrum come ramo del ius publicum)

Il processo culmina nella potestas imperiale e quindi con l'avvento dell'età imperiale le funzioni di

pontefice massimo furono assunte direttamente dall'Imperatore, quindi dal «Capo dello Stato», che

diventò esso stesso oggetto di culto in quanto simbolo della eternità e sacertà dell'ordinamento

imperiale (non è un caso che si arrivasse alle persecuzioni dei cristiani, non tanto per ragioni

ideologiche, quanto per ragioni di ordine pubblico, dal momento che i cristiani rifiutavano la

divinità dell'imperatore e la partecipazione al culto dello stesso).

 CESARO-PAPISMO

Definiamo così questo modello di relazioni fra la religione e i pubblici poteri, cioè l’unione del

potere politico con il potere religioso, non vi è un problema di competizione tra potere spirituale e

temporale, questa dualità inizia ad emergere dopo l’anno mille.

Tale modello non venne meno nemmeno con le vicende storiche successive, ma migrò sempre più

verso est dapprima con la scomparsa dell’Impero Romano d’occidente, poi con la caduta

dell’impero d’oriente migra a Mosca, per poi scomparire con la rivoluzione russa.

CRISTIANESIMO OCCIDENTALE

Nel 313 d.c con gli editti di Milano e di Nicomedia si riconobbe il cristianesimo come religione

lecita (professabile senza conseguenze ponendo fine alle persecuzioni.

Dalla conversione dell'Imperatore Costantino e dalla successiva Donazione deriverà da una parte il

divenire il Cristianesimo religione dell'Impero (se ne veda un chiaro esempio nel Codex

giustinianeo dove in apertura le norme imperiali sancivano il dogma della Trinità), dall'altra il

rivendicare un vero e proprio potere sovrano su di un territorio per i secoli seguenti (cosa che

avrebbe portato a creare lo Stato della Chiesa o Stato pontificio, esistente fino al 1870)

Dalla Caduta dell'Impero Romano d'occidente in poi, invece, a occidente, comincia a delinearsi un

marcato Dualismo nelle relazioni fra religione e potere politico che caratterizzerà la nostra storia e i

vari modelli succedutisi.

Dopo lo scisma dell’anno 1054 circa abbiamo l’emergere di una dualità profonda poiché i papi di

Roma iniziano a rivendicare la potestas directa e indirecta in temporalibus (riuscire a prendere il

potere politico sia ad influenzarlo perché deve essere comunque conforme alla dottrina cattolica).

Lo scisma principale fu quello Oriente-Occidente dell’anno 1000 circa più di carattere politico che

teleologico.

Ad occidente l’altro grande scisma della riforma di Lutero porta grosse differenze teleologiche

pure in un contesto di profonda somiglianza, ciò ha portato alla ripartizione tra protestanti, cattolici

e ortodossi.

Nella storia europea degli ultimi mille anni questi scismi e situazioni hanno portato a relazioni tra

stato e chiesa diverse, una continua lotta per chi dovesse comandare.

 GIURISDIIONALISMO

Nell'occidente europeo il venir meno di un'autorità politica centrale con la caduta dell'impero

romano d'Occidente creò un vuoto colmato per un verso dalla Chiesa cattolica che rivendicava

anche il potere temporale, per un verso dalla costruzione dell'Impero come autorità sovraordinata

teoricamente in una realtà che vedeva però un denso reticolo di particolarismi feudali

In questo contesto si inseriscono le lotte fra Papato e Impero, fra potere spirituale e potere

temporale, e queste lotte connotano tutti i secoli arrivando fino ai giorni nostri

La nascita dello Stato moderno e la nascita dell'idea di libertà religiosa sono frutto di quel processo

di laicizzazione del potere che è una costante dell'Europa degli ultimi mille anni

In questo contesto, una volta cessate le guerre di religione e dopo le paci di Augusta e di Westfalia

si giunge a un assetto per il quale la Chiesa (cattolica o luterana o riformata) era subordinata allo

Stato, vuoi per fini di difesa della religione dello Stato (religione ufficiale), vuoi per fini di difesa

dello Stato dalla religione (sa che se non la mette sotto controllo potrebbe avere problemi di

legittimazione politica).

Esempi storici di giurisdizionalismo sono il c.d. territorialismo tedesco, il gallicanesimo in Francia,

il «giuseppinisimo» in Austria, il «leopoldismo» in Toscana, il «tanuccismo» nel Regno di Napoli.

Proprio qui nascono le prime tolleranze delle altre religioni.

 TEOCRAZIA

Questo marcato dualismo può divenire regime teocratico quando il regime politico è sottoposto

all’autorità religiosa.

Si definisce teocratico invece quel sistema in cui lo Stato è soggetto alla Chiesa: ipotesi mai del

tutto realizzatasi nell'occidente cristiano anche se spesso auspicata dalla Santa Sede (anche

attraverso la potestas directa e indirecta in temporalibus).

Fuori della Chiesa cattolica qualche esempio storico paradossalmente ce lo ha fornito la Riforma

protestante: la Ginevra di Calvino nel 1535 o la Repubblica fondata dai padri pellegrini del

Mayflower nel 1620 nell'America del Nord.

Oggi se ne può avere un esempio storico concreto probabilmente in Iran, anche se l'Islam ha un

assetto che non consente di fare un parallelo rigoroso.

 SEPARATISMO

Il separatismo è la dottrina che professa, per l'appunto, la separazione dei poteri spirituale e

temporale e la loro reciproca autonomia

Come gli altri modelli è un ideale mai pienamente realizzatosi

Sorge come difesa dell'indipendenza delle chiese dallo Stato, soprattutto nel pensiero protestante

Ma ne esiste pure una corrente che è motivato dalla volontà di difendere lo Stato dalle invadenze

delle autorità ecclesiastiche In Italia, ad esempio, è riassunto dalla celebre formula «libera Chiesa in

libero Stato» del Conte di Cavour.

Il modello di separazione per eccellenza ci viene dagli Usa ma se si va ad informarsi

dettagliatamente la regolazione vi sono anche lì molte influenze religiose (es. il presidente giura

sulla bibbia).

STATO LAICO E CONFESSIONALE

In ragione del diverso combinarsi di questi modelli nella Storia si sono dunque succedute diverse

forme di Stato che appartenevano o alla schiera degli Stati confessionali o alla schiera degli Stati

laici

Con la precisazione che in realtà, così come non si sono quasi mai realizzati quei modelli astratti

che abbiamo prima analizzato, così si deve ammettere che non sono mai esistite forme di Stato

puramente confessionali o puramente laiche, bensì Stati con diversi gradi di confessionalismo o di

laicità

In linea puramente teorica possiamo definire lo Stato laico come quello stato che non ha alcuna

Religione ufficiale e dove l'elemento religioso non si distingue normativamente dagli altri fenomeni

sociali (ma guardando alla realtà non sembra quasi esistere questa laicità in termini assoluti)

Es. Francia (solo astrattamente)

Lo Stato confessionale, viceversa, è quello Stato che ha una religione ufficiale privilegiata

In realtà tale netta distinzione è ormai inesistente, ma è piuttosto di confusione, la laicità è ad oggi

molto difficile da raggiungere in quanto risulta difficile separare la politica dalla religione e

viceversa (non è pensabile che il diritto non rifletta tali influenze).

VICENDA ITALIANA

La religione cattolica è sicuramente religione di stato, ma quando il 4 marzo 1848 viene promulgato

da Carlo Alberto di Savoia lo Statuto del regno di Sardegna, quale «legge fondamentale, perpetua

ed irrevocabile della Monarchia».

L'articolo 1 dello Statuto albertino recita: «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola

Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».

Nonostante questo dato normativo la vicenda italiana potrebbe essere definita come:

confessionalismo costituzionale e laicismo di fatto.

Pochi mesi dopo Calo Alberto libera i Valdesi e gli Ebrei, facendo emergere il tema

dell’appartenenza religiosa era condizione per partecipare alla cittadinanza, per cui se non si era

appartenetti ad una determinata religione non si avevano gli stessi diritti.

Carlo Alberto, con la Lettera patente n. 673, aveva stabilito che «Valdesi sono ammessi a godere di

tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università;

ed a conseguire i gradi accademici».

Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette».

E lo stesso per gli Ebrei Carlo Alberto stabiliva che «Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del

presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto

all'esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette».

Pur in presenza di una religione di stato fu riconosciuta comunque la possibilità di professare più

in generale altre religioni, ed un’uguaglianza tra le persone con una legge del 1848 con cui si

sanciva che “la differenza di culto no forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed

all’ammissibilità alle cariche civili e militari”.

Lo stato entra in collisione con il cattolicesimo per stabilire la sua supremazia, proprio per questo si

succedono una serie di leggi eversive che vanno a colpire la chiesa cattolica soprattutto dal punto di

vista materiale (es. soppressione associazioni) che culmina nella debellatio dello stato pontificio.

Nel mentre lo stato, essendo uno stato cattolico, finanzia le parrocchie per coccolarsi la base tanto

da prendere il supplemento di congrua (un assegno nei confronti dei parroci che si trovavano in

condizioni economiche disagiate).

Il momento di massimo scontro è nel 1870 con cui non esisterà più uno stato pontificio dal punto di

vista territoriale, essendovi stata la presa di Roma (ma solo come soggetto di diritto); Pio IX non

accetta la legge sulle guarentigie, con la quale si attribuivano tutta una serie di garanzia al papa e

alla chiesa, emana il così detto non expedit con cui invitava i cattolici a non partecipare alla vita

politica.

Dopo ciò si erano susseguiti atti laicizzanti:

LEGGE COPPINO con cui si cerca di togliere la materia di religione cattolica nelle scuole e di

sostituirla con la materia “diritti e doveri del cittadino”, ma non fu mai applicata.

CODICE PENALE 1889 con cui si parificano le offese alle confessioni religiose declinandola ad

un’offesa alla libertà religiosa.

Il ritorno del confessionismo tornò con mussolini e il fascismo del 1922, con cui vengono presi

subito provvedimenti per ingraziarsi la Santa Sede (crocifisso nelle scuole e nei tribunali).

PATTI LATERANENSI

L'11 febbraio 1929 vengono firmati i c.d. Patti lateranensi, che portavano lo Stato italiano e la Santa

Sede alla Conciliazione, ancor oggi, seppur leggermente mutati e riformati, in vigore.

Essi si compongono di:

- Il Trattato, che chiude la c.d. Questione romana, riconoscendo alla Santa Sede la sovranità

sullo Stato Città del Vaticano, su alcuni immobili in Roma e importanti prerogative al

pontefice, mentre la Santa Sede riconosce lo Stato italiano;

- Il Concordato, che stabiliva l'assenso governativo alle nomine ecclesiastiche, giuramento di

fedeltà dei vescovi, esenzione del servizio militare per i chierici, segreto del confessionale,

festività, cappellania militare, riconoscimento civile del matrimonio canonico, ecc.;

- Una Convenzione finanziaria, con il quale il pontefice accetta un indennizzo per la perdita

del patrimonio e degli Stati pontifici.

CODICE ROCCO

Dal punto di ista della tutela penale nel 1930 vi è il codice Rocco con cui il cattolicesimo è assunta

come religione di stato e in cui vi erano reati applicabili solo al cattolicesimo, fino a che nel 1995 la

Corte costituzionale non ne ha dichiarato l’illegittimità.

LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI

È una legge che all’epoca fu vista come un buon compromesso liberale in quanto riconosceva

formalmente degli ambiti di libertà in un contesto in cui le libertà non vi erano più.

“Sono ammessi nel regno culti diversi dalla religione cattolica purché non professino principi e non

seguano riti contrari al buon costume.”

Ebbe subito un doppiaggio nel regio decreto di attuazione dove venne esacerbato il controllo

pubblico.

LEGISLAZIONE SULLE COMUNITÀ ISRAELITICHE

Avevano una legislazione sperata derivante dalla legge Falco facendo diventare tali comunità un

ente di diritto pubblico.

Con questa legislazione, lo Stato si ingeriva pesantemente negli statuti interni dell'ebraismo,

regolando non soltanto i rapporti con lo Stato, ma anche i rapporti interni, disciplinando

l'appartenenza dei membri (obbligatoria), l'organizzazione interna, la vigilanza, il pagamento di un

tributo annuale (tali atti normativi verranno dichiarati incostituzionali dalla Corte negli anni '80 e

poi sostituiti dalla legge di attuazione dell'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

Negli anni ’30 prenderanno la tragica svolta delle leggi raziali.

COSTITUZIONE REPUBBLICANA e IL PARADOSSO ROVESCIATO

In costituzione non abbiamo un principio di confessionalità dello stato (cioè che l’Italia sia uno

stato cattolico) ma solo il richiamo all’art. 7 C. dei patti lateranensi.

Con la Costituzione il paradosso si rovescia: da un ordinamento giuridico costituzionalmente

confessionista trasformato dalla legislazione ordinaria in un ordinamento marcatamente laico (prima

dell'involuzione fascista), si passa a una costituzione che non fa me

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaCavaliere560 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Croce Marco.
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