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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, S.N. 6083/2012
Il Consiglio di Stato riformava invece la sentenza del T.A.R. sostenendo che non si fosse in presenza di un atto politico: in particolare mancava l'elemento oggettivo necessario a far comprendere in questa categoria di atti questa attività, ossia la "riconducibilità dell'atto alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri". Sosteneva poi che l'art. 8, comma 3, (che stabilisce che i rapporti con le confessioni diverse dalla cattolica devono essere regolati dalla legge sulla base di intese con le rappresentanze delle confessioni religiose) dovesse essere considerato servente rispetto all'art. 8, comma 1, (che sancisce l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose, cattolica compresa). Altrimenti, l'ampia discrezionalità del Governo in materia di stipulazione e di individuazione dell'interlocutore.sarebbe«invero suscettibile di dar vita a un sistema fondato su evidenti discriminazioni». La garanzia dieguale libertà rendeva dunque necessario il controllo giurisdizionale, quanto meno sull’avvio delletrattative e sul preliminare accertamento della riconducibilità alla categoria delle confessionireligiose dell’interlocutore (nella forma del sindacato sulla discrezionalità tecnica)CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, S.N. 16035/2013
Il Governo «Monti» ricorse in Cassazione per far dichiarare l’assenza di giurisdizione sempre sullabase dell’asserita politicità degli atti in materia di intese ex art. 8
La Cassazione confermava la decisione del Consiglio di Stato arricchendone la motivazione:
- era sicuramente configurabile il sindacato giurisdizionale in virtù del fatto che l’art. 8,comma 3, è funzionale alla garanzia dell’eguale libertà di cui all’art. 8, comma 1
- «lamateria religiosa, per il suo essere tradizionale terreno di azioni antiumanitarie, è tra quelle in cui più sensibile è la tensione opposta, che induce a consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale in funzione antidiscriminatoria - necessaria l'utilizzazione di canoni obiettivi e verificabili per l'individuazione delle confessioni religiose legittimate (anche sulla base della giurisprudenza CEDU).
T.A.R. LAZIO, SEZ. I, S.N. 7068/2014 - "la valutazione compiuta dal Governo in ordine al carattere non confessionale dell'Associazione ricorrente, in quanto richiama una concezione di confessione religiosa avente un contenuto positivo e, quale presupposto, 'un fatto di fede rivolto al divino' - escludendo per converso da tale nozione un contenuto negativo rivolto a negare l'esistenza del trascendente e del divino - non sembra manifestamente inattendibile o implausibile, risultando"viceversa coerente con il significato che, nell'accezione comune, ha la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con ciò che ritiene un ordine superiore e divino" - "il diniego di stipula dell'intesa ex art. 8, comma 3, Cost., in alcun modo incide sul diritto di associarsi liberamente ai sensi dell'art. 18 Cost., né sulle garanzie di cui agli artt. 19 e 21 Cost., che nulla hanno a che fare con le ripetute intese" - nello Statuto dell'U.A.A.R. l'associazione si definisce come filosofica e non confessionale
La conseguente assenza di giurisdizione. Sorprendentemente la Corte costituzionale ha accolto il ricorso e sentenziato in maniera pressoché identica rispetto alla decisione del T.A.R. del 2008. Conseguentemente ha annullato la sentenza della Cassazione che aveva menomato i poteri che gli artt. 8 e 95 Cost. assegnano al Governo in questa materia. CORTE COSTITUZIONALE, S.N. 52/2016 Con questa sentenza si è chiusa, per il momento, la lunga vicenda della richiesta di intesa da parte dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti. La Corte ha dichiarato che le attività del Governo di cui all'art. 8, comma 3, Cost. rientrano nella categoria degli atti politici, per cui non vi è rimedio giurisdizionale contro questi atti ma solamente responsabilità politica dell'esecutivo. La decisione è stata probabilmente presa a stretta maggioranza e il relatore si è poi rifiutato di stendere la sentenza, sintomo di un dissenso rispetto alla decisione. I commenti dottrinali sono stati in massima parte critici nei confronti di questa decisione. MOTIVAZIONE parlamentare»- Occorre «ben considerare la serie di motivi e vicende, che la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici ed internazionali offre copiosa» che possono portare il Governo ad agire in questa materia 12-04ART. 7 COSTITUZIONE e come riceve applicazione nel nostro ordinamentoTRATTATO 1929 e NUOVO CONCORDATO 1984TRATTATO LATERANOTrattato del 1929 e uno dei patti lateranensi che non è stato modificato (nessuna delle parti lo ha denunciato a livello internazionale), non c’è stata la volontà nemmeno di modificarlo dal punto di vista letterale.Riguarda due soggettività internazionali: lo Stato italiano e la Santa sede.Quindi possiamo già fare una differenza dal punto di vista soggettivo:- Santa sede è la proiezione intenazionalistica della chiesa cattolica e la sua personificazione nell’ambito del diritto internazionale- Vaticano è lo Stato Città del Vaticano, creato dal trattato del Laterano e su cui la Santa Sede esercita la sua sovranità- Chiesa cattolica è la confessione religiosa, che ha il suo ordinamento canonico. Spesso e volentieri si confondono tali diversi 'istituti'. Tra di loro vi è anche una diversa normativa giuridica: diritto canonico, diritto vaticano e diritto ecclesiastico. PREAMBOLO Premesso: Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la "questione romana", sorta nel 1870 con l'annessione. confini potesse essere visibile. La legge sulle guarentigie aveva assicurato cose analoghe ma non vi era più la potestà territoriale vera e propria. ART. 1È l'unica parte del laterano oggi non più in vigore anche per esplicita decisione delle due parti come previsto nel protocollo addizionale all'Accordo del 1984 (ma ovviamente era sostenibile la sua incostituzionalità già dal 1948), le parti con il protocollo addizionale hanno dichiarato che non si considera più vigente. "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato" Qualora fosse ancora vigente sarebbe incostituzionale per violazione manifesta del principio di laicità dello Stato visto che richiamava l'art. 1 dello statuto Albertini che sosteneva che l'Italia fosse uno Stato cattolico. ARTT. 2 e 3«L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo» «L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze ed dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l'allegato 1° del presente Trattato, del quale forma parte integrante» Si ha un riconoscimento da parte dell'Italia della santa sede nel capo internazionale e viceversa la santa sede che riconosce lo Stato italiano. Nell'art. 3 invece si iniziano a dare delle disposizioni che consentano a tale Stato di avere