Il diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico comprende le norme che riguardano il fattore religioso. Si distingue dal diritto canonico - diritto che comprende le norme secondo le quali è organizzata la società.
Ordinamento canonico
ORDINAMENTO CANONICO: ordinamento confessionale, fa capo alle diverse confessioni religiose prese in considerazione. Ha un particolare sistema delle fonti, le norme rimandano al diritto divino. Un tempo fu negata la originarietà delle norme dell'ordinamento canonico per cui solo lo Stato era titolare del potere coattivo e poteva emanare norme giuridiche. Ciò fu negato dai fautori della teoria della statualità del diritto, che ritenevano che la norma giuridica fosse costituita da 2 elementi: precetto e sanzione. (La sanzione in realtà è solo un aspetto accidentale, quindi può mancare).
La teoria della statualità del diritto si sostituisce con la teoria della socialità del diritto. In uno stesso territorio può coesistere una pluralità di ordinamenti giuridici in rapporto tra di loro.
Carattere originario dell'ordinamento confessionale
ART.7.1: "Stato e chiesa sono nel proprio ordine indipendenti e sovrani."
Fonti di carattere bilaterale
Regolano i rapporti tra ordinamento politico statuale e confessionale. Costituiscono attuazione del principio della bilateralità pattizia (ART.7 - 8). La bilateralità riguarda:
- I rapporti dello stato con la confessione religiosa cattolica
- Le altre confessioni religiose
ART.7.2: "I rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica sono regolati da patti lateranensi"
ART.7.3: "Le modifiche a questi patti non richiedono procedimenti di revisione costituzionale"
ART.8.3: "I rapporti tra lo stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati sulla base delle intese con le relative rappresentanze"
Patti lateranensi e accordi
- Patti Lateranensi: 2 protocolli internazionali stipulati nel 1929 tra lo Stato italiano e la chiesa cattolica. E un altro protocollo la convenzione finanziaria.
- Norme contenute nell'accordo di modifica del Concordato Lateranense. Il trattato lateranense rimane in vigore, mentre il concordato è stato modificato nel 1984.
- L.222/1985 in materia di enti e beni ecclesiastici.
- Intese concordatarie frutto della negoziazione tra lo stato e la chiesa cattolica. Intese che regolano aspetti delle materie concordatarie.
Fonti di carattere bilaterale nei rapporti tra stato e confessioni religiose non cattoliche
- Intese con la Tavola Valdese con le rappresentanze della chiesa valdese.
- Intesa con l'unione delle comunità israelitiche italiane.
- Intesa con la chiesa Luterana.
- Intesa con l'unione buddista italiana.
- L.1159/1929 sui culti ammessi. Si fa riferimento ad essa:
- Per alcuni caratteri generali della regolamentazione dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose non cattoliche
- Per i rapporti con quelle confessioni prive di intesa.
Esempio: la confessione islamica
La situazione giuridica concernente la confessione religiosa più numerosa in Italia è la confessione islamica, con la quale non è stato possibile nessuna intesa perché manca una rappresentanza unitaria.
L'articolo 19 e le fonti statuali
ART.19: "Tutti hanno il diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o collettiva, di esercitarne il pubblico o il privato culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume."
FONTI STATUALI rinvenibili nei settori dell'ordinamento statuale.
Fonti regionali e comunitarie
FONTI REGIONALI anomalia. La modifica all'ART.117 ha previsto che le norme riguardanti i rapporti stato-chiesa, competono al legislatore e sono escluse dalla competenza regionale. Il legislatore regionale emana norme riguardo la tutela, la valorizzazione e la fruizione di beni culturali che costituiscono il patrimonio per il culto.
FONTI DIRITTO COMUNITARIO stessa anomalia. ART.11 Trattato di Amsterdam rinvia alla competenza del legislatore statuale la regolamentazione dei rapporti tra gli stati membri e le confessioni religiose.
Regolamento 2201/2003
ESEMPIO: regolamento 2201/2003 sul riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale all'interno dello spazio europeo. Prevede che le sentenze provenienti dai tribunali ecclesiastici siano riconducibili negli altri stati.
Cesaropapismo
Il primo dei rapporti stato-chiesa fu il CESAROPAPISMO. Nella società romano-pagana non vi era distinzione tra la civitas e la funzione culturale. I romani distinguevano un ius privato e un ius publico. IUS SACRUM era riferibile allo ius publico. Il cristianesimo istituì il principio del dualismo dei poteri che troverà la sua prima formulazione nella formula di Gelasio I, secondo cui l'unione tra il potere civile e quello religioso prosegue con l'editto di Tessalonica con cui la religione cristiano-cattolica viene proclamata religione di stato.
Gli imperatori romani esercitano una serie di competenze in materia ecclesiastica e ciò in ambito legislativo, esecutivo e giudiziale.
Funzioni legislative, esecutive e giudiziarie
Funzione legislativa: il concilio (assemblea deputata a produrre norme rilevanti CANONES) legiferava su concessione dell'imperatore. I canones approvati dal concilio (organismo legislativo della chiesa), non assumevano valore di legge se non in quanto fossero stati promulgati dall'imperatore, il quale promulgava anche i canones rendendoli vincolanti.
Funzione esecutiva: l'imperatore interveniva sulle nomine dei titolari degli uffici ecclesiastici, riservandosi il bene placitum per la nomina degli ufficiali ecclesiastici.
Funzione giudiziaria: l'imperatore convoca i tribunali ecclesiastici sotto forma di sinodi (tribunali ecclesiastici) e stabilisce la competenza per materia. Il sistema che continua a reggere i rapporti tra impero e papato è quello del cesaropapismo. Per Giustiniano il papa era un funzionario dell'impero. L'imperatore riserva a sé la qualifica di sacerdos et imperator.
Il cesaropapismo nell'impero franco-carolingio
Con la caduta dell'impero romano d'oriente il cesaropapismo viene mutuato, questo sistema si estende agli stati slavi fino alla crisi dell'impero zarista. Occidente: il cesaropapismo viene restaurato nell'impero franco-carolingio. Carlo Magno 810 indirizza una lettera al pontefice in cui indicava di voler difendere la chiesa. Costituisce il rovescio del cesaropapismo. Accenna al sistema teocratico, dove l'elemento di coagulo è rappresentato dal Papa il quale gestisce il potere civile e religioso. Questo sistema darà vita ad un progetto "potestas directa intemporalis".
Teorie giurisdizionaliste
Il pontefice è rappresentante di Dio sulla terra. Questa teoria trova attuazione nel trattato spagnolo 1493: il Papa è titolare di ogni potere, dirime la controversia tra spagnoli e portoghesi. Il sistema che sarà maggiormente applicato è il sistema giurisdizionalista. Il GIURISDIZIONALISMO vede le sue premesse negli eventi che portarono Lutero a contestare alcuni aspetti del cattolicesimo e a staccarsi dalla chiesa di Roma per fondare una chiesa cristiana staccata da Roma.
Distinzione tra potestà
Viene affermato il principio della distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione. Potestà d'ordine: riguarda gli aspetti religiosi e compete all'autorità ecclesiastica. Potestà di giurisdizione: compete al sovrano. Per la chiesa, potestà d'ordine e di giurisdizione fanno riferimento alle autorità ecclesiastiche. Con l'avvento degli stati sovrani, con la pace di Augusta si affermerà un principio che discende da questa distinzione del cuius regio eius religio. I sudditi sono tenuti a seguire la religione del sovrano, il quale può imporre la professione di una religione.
Il sovrano può imporre la propria confessione religiosa ai propri sudditi e può esercitare e può esercitare funzione di governo in ambito ecclesiastico, rivendica per sé i diritti maiestatici circa sacra (privilegi che il sovrano dispiega in ambito ecclesiastico).
Diritti del sovrano
- IUS PROTECTIONIS: il sovrano è il custode della integrità della fede ed evita che vi siano delle fratture dottrinali che portassero ad uno scisma.
- IUS REFORMANDI: il sovrano riforma le istituzioni ecclesiastiche, interveniva nell'organizzazione della chiesa.
- IUS NOMINANDI: ingerenza dello stato nella collazione degli uffici ecclesiastici. La collazione è un procedimento complesso che prevede la designazione del candidato all'ufficio ecclesiastico da ricoprire e la nomina. La designazione è di competenza di un'autorità diversa. La collazione rimane dell'autorità ecclesiastica. Il sovrano designa il candidato all'ufficio ecclesiastico, la nomina spettava all'autorità ecclesiastica.
- IUS CAVENDI: diritto di supervisionare gli atti ecclesiastici che si traduceva poi nel placet.
- IUS DOMINII EMINENTIS: il sovrano poteva incamerare i beni ecclesiastici, poteva fare propri i beni ecclesiastici e fare suoi i frutti dei benefici vacanti. Il beneficio designa una massa di beni i cui redditi andavano a sostenere il titolare di un ufficio ecclesiastico.
Attribuzioni dell'ufficio ecclesiastico
Le attribuzioni dell'ufficio sono diverse e si possono avere designazioni da parte di un'autorità diversa da quella a cui compete invece l'attribuzione dell'ufficio. Può accadere che queste 2 fasi competono alla stessa autorità ecclesiastica e si parla così di libera collazione; un ufficio è di libera collazione quando la designazione e l'attribuzione formale dell'incarico compete alle stessa autorità ecclesiastica.
Nel caso in cui la nomina spetta all'autorità ecclesiastica e la designazione da un soggetto diverso, si definisce INSTITUTIO CANONICA. OGGI l'attribuzione spetta alla stessa autorità che ha nominato il candidato. Si distingue un giurisdizionalismo confessionista, quel sistema di rapporti in forza del quale il sovrano rivendica diritti e concede lo status giuridico di confessione di stato, da un giurisdizionalismo liberale, capovolgimento dei principi su cui si fondava il giurisdizionalismo classico, è liberale perché lo stato liberale ha come presupposto il principio in forza del quale viene asserita la libertà di tutti i culti, che per il passato era sconosciuto.
Separatismo
SEPARATISMO sistema di rapporti che è un non sistema perché volto a deistituzionalizzare le relazione fra lo stato e la chiesa. L'idea separatistica viene avanzata per 2 fini:
- Uno riguarda l'ottenimento, il raggiungimento dell'indipendenza della chiesa dallo stato.
- Uno riguarda l'ottenimento di una maggiore indipendenza dello stato dalla chiesa. La prima finalità è fatta dagli anabattisti in Germania e dai congregazionalisti in Inghilterra. Il maggiore teorico dei congregazionalisti fu Milton (totale indipendenza dallo stato).
I cattolici liberali francesi, come Montalamber, proposero l'abolizione del regime concordatario in vigore in Francia. Montalamber fu ripreso da Roma per le idee e gli scritti e pubblicò l'opera "libera chiesa, libero stato".
Separatismo americano
L'altro fine riguarda l'autonomia dello stato dalla chiesa, venne attuato in Francia. SEPARATISMO AMERICANO: maggior tecnico Ruggero Williams. Propose l'abolizione della religione dello stato. Ritiene che lo stato in quanto ente collettivo non possa professare una religione. La religione può essere professata dai singoli. Questo sistema non laicizza le strutture confessionali, pretende di assoggettarle al diritto comune, cioè, rifiutato il principio di una religione dello stato, ritiene che tutti gli enti ecclesiastici debbano essere trattati alla stregua del diritto comune.
Momenti storici del separatismo
PRIMO MOMENTO: si pretese di estendere alle confessioni religiose le norme delle trust corporation. CON IL TEMPO: questa impostazione subì variazioni, si crearono figure giuridiche speciali. La giurisprudenza federale americana applica il diritto interno delle confessioni religiose per dirimere controversie tra i membri e le strutture gerarchiche delle singole confessioni religiose.
Regime di separazione in Francia 1905
"LOUA DI SEPARAZION"
- Abolisce il sistema concordatario instaurato con l'accordo napoleonico del 1801.
- Toglie il riconoscimento civile agli enti ecclesiastici vescovali.
- Dispone la nazionalizzazione dei beni appartenenti a questi enti.
Implica la laicizzazione delle strutture confessionali, vengono private della soggettività giuridica. Veniva disposto che i beni conservati, cioè destinati al culto, fossero assegnati a delle associazioni di fedeli rette dal principio democratico. AMERICA: la casistica giurisprudenziale e la legislazione si è adattata alle situazioni delle singole confessioni religiose, la legge pretende che gli enti confessionali snaturino la loro originaria conformazione e si trasformino in associazioni rette sulla base del principio democratico e maggioritario. Questo portò ad un dissidio con la chiesa cattolica.
Anni '20 e la proposta delle autorità ecclesiastiche
ANNI 20: le autorità ecclesiastiche proposero di istituire fondazioni che sostituivano le associazioni. Fondazioni che promanano dalla confessione religiosa, che mantengono la loro originaria scrittura e che gestiscono i beni destinati al culto. Durante il 2° conflitto mondiale, le leggi del maresciallo Petain, restituiscono la soggettività giuridica a quegli enti ai quali era stata negata dalla legge di separazione.
Separatismo sovietico
SEPARATISMO SOVIETICO: forma di rapporti stato-instaurata nella ex unione sovietica. Si ispira alla concezione marxista. ART.124 consacra la libertà di propaganda anti-religiosa. Comincia a dar vita a misure che implicano un'ingerenza negli interna corporis delle confessioni religiose e in quella cattolica nella specie che è la più numerosa. Il principio separatista viene temperato dal regime concordatario in alcuni stati (Polonia, Jugoslavia), in cui vigono dei sistemi di tipo concordatario.
Crisi del sistema separatista sovietico
Tra 1989 e 1991 con la caduta del comunismo e la crisi del sistema separatista sovietico e del separatismo ateista, la costituzione della repubblica federale russa del 1993 il cui ART.14 rifiuta il principio del confessionismo e afferma quello della separazione tra i 2 ordini. Questo principio subirà delle smentite a partire dalla legge del 1996 che stabilisce un regime differenziato per le diverse confessioni religiose.
Sistema di coordinazione/concordatario
SISTEMA DI COORDINAZIONE/CONCORDATARIO: cardine di questo sistema è il PRINCIPIO DEL DUALISMO DEI POTERI. Tale ideale dualistico rivive nell'ART.7 in cui è detto che lo stato e la chiesa sono indipendenti e sovrani nel proprio ordine. È vero quindi anche che vi sono altre materie che si possono definire di competenza mista o comune RES MIXTAE. Postulano il principio della cooperazione. Lo strumento usato per dare attuazione a questo sistema di rapporti stato-confessioni è il CONCORDATO.
Sistema di coordinazione senza concordato
Sistema di coordinazione senza che vi sia un concordato: Cile. ART.7.2: sancisce che i rapporti tra stato e chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi, i quali valgono a definire quel complesso di protocolli internazionali di cui fa parte il concordato.
Il Concordato Lateranense
Il Concordato Lateranense è lo strumento al quale l'ART.7 fa riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra stato e chiesa cattolica. Diverse teorie circa la natura giuridica di questo istituto:
- TEORIA CURIALISTA: il concordato è una Lex Particularis, cioè una legge particolare emanata dal pontefice e volta a regolamentare alcuni aspetti che ritiene di sua specifica conoscenza. Il concordato viene inteso come una legge privilegiata, il pontefice poteva concedere allo stato di regolamentare rispetto a determinate competenze.
- TESI LEGAL TEORI: nata nel mondo tedesco, ripresa in Italia da Falco. Il concordato non avrebbe una valenza giuridica se non in quanto diventi legge dello stato. Sono quindi norme che hanno più valenza politica. Si rifà alla teoria della statualità del diritto, dove solo lo stato è fonte del diritto. Ritiene questi accordi come accordi di diritto pubblico interno. Il concordato sarebbe quindi un accordo di diritto pubblico interno.
- TESI CONTRASTANTE: il concordato è un atto bilaterale, un atto negoziale di diritto internazionale stipulato tra 2 ordinamenti giuridici. Quindi è un concordato come istituto giuridico.
Soggetti deputati a siglare un concordato
I soggetti deputati a siglare un concordato sono: lo Stato e la Santa sede (l'organo esponenziale della chiesa cattolica). Concezione canonistica: chiesa cattolica e santa sede sono persone giuridiche di diritto internazionale persone morali, intendono una soggettività. La duplice soggettività viene contestata, vi sono 2 tesi:
- La soggettività internazionale spetta alla chiesa cattolica, non alla santa sede.
- Alla Santa sede compete la soggettività giuridica di diritto internazionale. È la Santa sede che sottoscrive e stipula gli accordi di natura concordataria con i singoli stati.
Dopo la debellatio dello stato pontificio e prima di risolvere la questione romana, è la Santa sede che continua ad accreditare i propri rappresentanti pontifici presso gli stati esterni. Dal 1861 fino al 1929 la Santa sede continuerà ad atteggiarsi. Nel 1929 si darà vita allo stato Città del Vaticano, uno stato strumentale istituito al fine di consentire alla santa sede di potere esplicare le proprie attività. Occorre distinguere:
- CHIESA CATTOLICA: confessione religiosa
- LA SANTA SEDE: organo di governo della confessione religiosa, gode di soggettività giuridica internazionale
- STATO CITTA' DEL VATICANO: stato strumentale istituito per consentire alla santa sede di svolgere le sue funzioni
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