Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Quali beni sono finiti negli istituti diocesani per il sostentamento del clero?
Solo i beni appartenenti alla dote redditizia: tutti quei beni suscettibili di produrre un reddito.
Tutti gli altri beni sono invece confluiti a seconda dei casi in capo alle diocesi e alle parrocchie (beni conservati).
Gli istituti diocesani per il sostentamento del clero sono quegli enti di carattere fondazionale che hanno il compito di prevedere all'amministrazione dei beni appartenenti alla dote redditizia degli ex benefici.
PROCEDIMENTO ORDINARIO: segue la modalità di cui abbiamo già parlato, con delle eccezioni perché occorre distinguere se gli enti riconoscibili a mezzo di decreto ministeriale, appartengono o no alla costituzione gerarchia della chiesa. La discrezionalità dell'autorità amministrativa si restringe. Sono enti ecclesiastici riconoscibili a mezzo di decreto, rispetto ai quali l'attività discrezionale della pubblica amministrazione si restringe.
poiché non è tenuta ad accertare di volta in volta la finalità perseguita di questi enti. Gli enti ecclesiastici possono ottenere il loro riconoscimento civile e si tratta di enti che appartengono agli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; questi sono enti di carattere corporativo, appartenenti al genus delle corporazioni e appartengono alla struttura gerarchica della chiesa. Possono ottenere il riconoscimento come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, a condizione che si tratti di enti di diritto pontificio: cioè istituti di vita consacrata, di società di vita apostolica che siano costituiti direttamente dalla santa sede. È necessario anche che questi enti abbiano la loro sede principale in Italia. Questi enti ottengono il riconoscimento senza che lo stato sia tenuto a vagliare altre condizioni. Da questi enti occorre distinguere gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto.diocesano: si tratta di una particolare categoria di enti che è costituita dalle autorità periferiche della chiesa cattolica che sono i singoli vescovi diocesani: enti di diritto diocesano. Questi enti non possono ottenere sempre il riconoscimento, a meno che non diano sufficienti garanzie di stabilità, che non si tratti di enti transeunti e il riconoscimento si sia ottenuto con l'autorizzazione della santa sede. Si tratta di enti appartenenti al genere delle corporazioni, enti associativi dei quali fanno parte alcuni soggetti i quali professano i consigli evangelici, sono dunque quelli che vengono considerati come ordini religiosi: istituti di vita consacrata, enti associativi di cui fanno parte questi soggetti i quali professano pubblicamente il voto di castità, povertà ed obbedienza. Le società di vita apostolica sono enti che risultano sovrapponibili agli istituti di vita consacrata e differiscono solo per alcune specificità, non
richiedono la vita in comune come per gli istituti di vita consacrata. Nel diritto canonico vi è una distinzione dei soggetti che fanno capo in distinti status, i fedeli, cioè i soggetti che fanno capo all'ordinamento canonico, risultano distinti in una triplice categoria: CHIERICI, RELIGIOSI E LAICI. I religiosi sono quei soggetti che fanno parte di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica; i chierici sono quegli ecclesiastici che hanno ricevuto l'ordine sacro, sono stati ordinati in sacris (i preti) infine i laici, coloro i quali non sono né chierici né religiosi. Abbiamo questa distinzione in status, tale per cui a ciascuno di questi status corrispondono diritti e doveri diversi; il codice 1983 parla oggi di funzioni piuttosto che di status. PRELATURE PERSONALI: Anche il consiglio di stato si occupò della natura giuridica delle prelature personali. Si trattava di accertare, appurare, se questa categoria di entifosse da ascrivere a quegli enti che appartengono alla struttura gerarchica della chiesa o alla costituzione gerarchica della chiesa, si trattava di capire se per questi enti fosse necessario un accertamento svolto di volta in volta in ordine alla finalità di religione.
Enti disciplinati dal codex iuris canonici e inseriti tra gli enti associativi. La descrizione di questa categoria è nel 1° libro. Il codice di diritto canonico risulta costituito da 7 libri.
1° LIBRO: si occupa delle norme generali, dà un carattere associativo alle prelature personali, questi enti appartengono alla struttura gerarchica della chiesa, quindi sono enti istituzionali e sono eretti direttamente dalla santa sede. L'unica prelatura ad oggi esistente, salvo l'ordinato anglicano, è la prelatura personale OPUS DEI. La canonistica parla di assimilazione giuridica, ma l'assimilazione contiene anche elementi di differenziazione con la prelatura.
Si tratta di una
circoscrizione ecclesiastica personale. Esse esercitano una giurisdizione solo sui soggetti che ad essa fanno capo, quindi, mentre i fedeli delle diocesi sono assoggettati alla giurisdizione del vescovo diocesano in forza del domicilio, cioè il fatto di risiedere in un posto piuttosto che in un altro. Per questi enti, i fedeli sono sottratti alla giurisdizione del vescovo diocesano e assoggettati a quella del prelato personale, a quella che presiede alla prelatura.
Prima caratteristica: le diocesi risultano essere assoggettate all'autorità di un vescovo, quindi di un oggetto che occupa un posto nella gerarchia della chiesa cattolica, in quanto ha ricevuto questo mandato direttamente dalla santa sede, mentre le prelature sono affidate ad un prelato che può non essere vescovo.
Seconda caratteristica: si tratta di enti personali che obbligano i soggetti che decidono di far parte di essi, sono quindi enti volontari.
Il Consiglio di stato è intervenuto diverse volte
sulla questione del riconoscimento degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e ha affermato il principio per cui si tratta di diritti speciali, perché assoggettati alla normativa concordataria. Secondo il Consiglio di Stato per questi enti non è richiesta la costituzione per atto pubblico, per ottenere il riconoscimento è sufficiente che depositino in prefettura il decreto di elezione da parte del vescovo diocesano. Non è necessario che depositino anche lo statuto che invece è richiesto per il riconoscimento della totalità degli enti di diritto comune. Dal registro delle persone giuridiche devono risultare anche le norme che riguardano i controlli sull'attività di straordinaria amministrazione. Nel caso in cui non sia dotato dello statuto si fa rinvio al codice di diritto canonico e la normativa sui controlli deve risultare o dallo statuto o dal codice di diritto canonico, quindi il terzo acquirente che entra a contatto con l'ente.deve fare rinvio al diritto canonico, conoscere la normativa canonistica in ordine ai controlli previsti. Non sono richiesti gli altri requisiti che invece riguardano le persone giuridiche private. Degli enti che non possono ottenere il riconoscimento, si occupa l'ART.10 l.222/85 affermando che questi enti soggiacciono al diritto comune, sono disciplinati dalle norme riguardanti la generalità delle persone giuridiche private. FONDAZIONI DI CULTO: sono enti patrimoniali, costituiti da un patrimonio eretto in persona giuridica, destinato ad un fine che sia congruo rispetto alla finalità dell'ordinamento canonico. Possono ottenere il riconoscimento ai sensi della l.222/85 alla condizione di una consistenza del patrimonio in ordine al perseguimento della finalità prevista, occorre un patrimonio congruo. ENTI CHIESA: è un ente appartenente al genere delle fondazioni ed è costituito da una chiesa aperta al culto pubblico, da un patrimonio che risultaEssere destinato alla officiatura della chiesa. OFFICIATURA è un termine ecclesiastico che indica lo svolgimento delle funzioni di culto all'interno di una chiesa. È costituito da un bene immobile, un edificio di culto aperto al pubblico, non deve essere annesso ad altra persona giuridica-patrimonio. In questi casi l'ente chiesa potrà ottenere il riconoscimento come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
FABBRICERIE: persone giuridiche che amministrano un fondo destinato alla manutenzione di una chiesa con carattere monumentale. Sono costituite da un fondo patrimoniale, da un proprio consiglio di amministrazione, che amministra il patrimonio e viene definito Consilium Fabricae.
Consiglio di composizione mista, composta da 7 membri di cui 2 nominati dal vescovo diocesano e 5 membri dal ministro degli
interni.Sono quindi enti che appartengono alla categoria degli enti ecclesiastici, ma hanno rilevanzapubblicistica, perché il consiglio di amministrazione risulta costituito da una -nomina prefettizia-provvedimento di nomina ministeriale
NATURA GIURIDICA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI IN GENERALE.
IN PASSATO la dottrina aveva ritenuto che si trattasse di enti di diritto pubblico (Germania).
NEL CASO ITALIANO è difficile da determinare, perché si tratta di enti che sebbene abbiano una rilevanza civilistica, afferiscono a delle confessioni religiose.
Esclusa la natura pubblicistica, c'è da valutare la natura privatistica.|E' esclusa dall'ART.831 cc.|Afferma che questi enti sono disciplinati dalla legge speciale, distinguendoli dagli enti di diritto privato nei confronti delle quali si applicherà la legislazione comune, prevista cioè per la totalità delle persone giuridiche private.
Un'altra possibilità da valutare è se si
tratti di un tertium genus (terza categoria di enti) della quale fanno parte enti che sorgono nell'ordinamento confessionale, per la quale lo stato riconosce anche la soggettività giuridica civile. Enti che hanno la caratteristica di sorgere in un ordinamento diverso ai quali lo Stato attribuisce anche la personalità giuridica civile. Gli enti ecclesiastici per poter ottenere il riconoscimento devono essere eretti nell'ambito del diritto canonico. Quindi è un ente distinto dalla natura pubblicistica e privatistica. L'ultimo riferimento è fatto all'amministrazione di questi enti, che secondo l'ART.7 dell'accordo di Villa Madama 1894, è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico che acquistano un efficacia nell'ordinamento interno in forza di un rinvio formale. Per tutelare l'affidamento dei terzi che entrano in rapporto e in contatto con questi enti, serve un regime di pubblicità, tale per cui la normativa.