Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(C.S.C.E.). Al riguardo, occorre ricordare l'Atto finale di Helsinki del 1° agosto 1975, il cui punto VI è dedicato al rispetto dovuto dagli Stati ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo. Del pari, i successivi Documenti finali della C.S.C.E. di Madrid del 9 settembre 1983 e di Vienna del 19 gennaio 1989, hanno espresso i propositi degli Stati per l'attuazione pratica dei diritti e delle libertà in questione. Ma tali accordi, se hanno avuto una grande importanza politica, specie nei rapporti fra il mondo occidentale e i paesi dell'est europeo sul finire degli anni '80, non possono essere considerati come produttivi di effetti giuridici. Nella Conferenza dei Capi di Stato e di governo della C.S.C.E., svoltasi a Budapest nel dicembre 1994; tale organismo è stato trasformato in Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea (O.S.C.E.). L'8°
parte della Dichiarazione conclusiva di tale Conferenza, destinata alla "Dimensione umana", ha ribadito i principi sulla tutela dei diritti dell'uomo come fondamento essenziale della società civile democratica. In particolare ha confermato l'impegno dei Paesi partecipanti di garantire la libertà di coscienza e di religione e di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproci di diverse comunità, nonché fra credenti e non credenti. 891.6. Segue: nelle risoluzioni del Parlamento europeo L'Assemblea dell'Unione Europea o Parlamento europeo, pur essendo un organo eletto dal popolo a suffragio universale e diretto, non può essere considerato un organo legislativo dell'Unione. Tuttavia esso, facendosi carico dei problemi dei paesi associati, ha varie volte interloquito a proposito della libertà religiosa e del suo esercizio con proprie risoluzioni. 901.7. Segue: nei Concordati e nelle Intese Ma la libertà religiosa,oltre ad essere garantita dalle norme sino ad ora ricordate, è protetta dalle norme che rendono esecutivi i Concordati con la Santa Sede e le Intese con i rappresentanti delle altre confessioni religiose.- Segue: nel diritto privato
- Cenni sugli aspetti giuridici e non giuridici della libertà religiosa
La nostra Costituzione, a quella del successivo art. 21, tuttavia se ne distingue, non solo per il più ristretto ambito da essa protetto, ma anche per le diverse facoltà ad esse connesse, soggette a limiti legali garantiti in modo diverso nelle due ipotesi.
Nella disposizione dell'art. 19 Cost. la libertà religiosa è considerata come un diritto soggettivo dei singoli e dei gruppi sociali - garantito nel suo pratico estrinsecarsi - alla professione della fede religiosa, alla propaganda in materia religiosa e all'esercizio privato e pubblico del culto.
Queste tre fondamentali facoltà riguardano tutte le manifestazioni esteriori della vita religiosa. È una posizione, quella garantita dal vigente ordinamento costituzionale, ben diversa dalla posizione risultante dal regime anteriore.
Nella norma in esame non c'è l'assicurazione di libertà a favore di una sola confessione religiosa, ma un'assicurazione a favore di tutti.
Gli individui e di tutte le confessioni (art. 3, 1° comma; 8, 1° comma). Non vi è discriminazione tra una religione ufficiale o dello Stato e tutte le altre confessioni.
Per contro, tutti gli individui e tutti i gruppi sociali possono esercitare le facoltà della professione della fede religiosa, della propaganda e del culto; riconosciute dalla norma in esame, senza che l'autorità dello Stato possa pretendere di esercitare alcun controllo preventivo sul compimento di tali attività.
933. La libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo: sue pretese limitazioni. Il "particolare significato" di Roma.
La libertà religiosa non è solo un diritto soggettivo, ma è un diritto pubblico soggettivo. Pubblico perché può essere azionato nei confronti dello Stato. La Costituzione esclude che qualsivoglia provvedimento dell'autorità possa limitare le facoltà menzionate.
dall'articolo qui esaminato ed esclude, altresì, la legittimità di quelle norme di legge ordinaria che mirassero a questo fine. In tali casi, i singoli o i gruppi sociali interessati potrebbero adire l'autorità giudiziaria, per fare dichiarare l'illegittimità del provvedimento limitativo e, nell'ipotesi di provvedimento assunto in forza di norme di legge in contrasto con la Costituzione, potrebbero stimolare tale autorità a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Ciò stante la precisa e categorica formula dell'art. 19 Cost. - che non ammette interventi preventivi di alcun genere e che, in sede repressiva, consente solo provvedimenti nei confronti di riti contrari al buon costume. In proposito, occorre tener presente che i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione - e fra questi la libertà religiosa - corrono il serio rischio di degradare da diritto a mero interesse legittimo, ove.non si tenga fermo il principio che un diritto, garantito in modo specifico dalla Carta, può essere limitato da un potere dell'autorità di governo solo quando tale potere sia stato a questa attribuito, in modo altrettanto specifico, dalla stessa Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale, nella quasi totalità delle sue sentenze, afferma che i diritti di libertà possono essere limitati solo da altri precetti e principi costituzionali, ossia dal rilievo che hanno altri beni o interessi protetti dalla Costituzione. Qualche altra rara sentenza, però, mostra di deflettere da questo corretto e sicuro criterio, fondato sul principio della preminenza gerarchica delle norme costituzionali, per dar spazio a incerte valutazioni, in cui al diritto di libertà sono contrapposti interessi quali l'ordine pubblico, inteso come ordine legale della convivenza sociale, la sicurezza pubblica, intesa come finalità immanente del sistema, o dellaMorale. Questi generici interessi possono offrire all'autorità di governo il destro per emettere, adducendo la necessità di una tutela di essi, provvedimenti discrezionali limitativi dei diritti di libertà. Nella Costituzione repubblicana le libertà civili sono state "promosse" al rango di diritti fondamentali, onde gli eventuali provvedimenti autorizzatori devono essere fondati su un potere espressamente previsto dalla stessa Costituzione. Una violazione del diritto di libertà religiosa da parte dell'autorità di governo, oltre all'illegittimità dell'atto limitativo, importerebbe la responsabilità dell'agente, a norma dell'art. 28 Cost., da far valere avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, la cui giurisdizione non potrebbe essere esclusa, neppure quanto al giudizio sulla legittimità del provvedimento, con il pretesto della degradazione del diritto a interesse.
legittimo.Questa degradazione è del tutto inconcepibile, poiché l'art. 19 Cost. non conferisce all'autorità alcun potere che possa limitare l'esercizio del diritto, riconosciuto, dalla stessa disposizione, ai singoli e ai gruppi sociali, nonché dall'art. 8, comma 1, Cost. alle confessioni religiose. 94In passato, era possibile chiedersi se l'art. 1 cpv. del Concordato del 1929 - l. n. 810 - (secondo il quale, "in considerazione del carattere sacro della città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura d'impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere") potesse importare limitazioni d'ordine territoriale all'esercizio del diritto di libertà religiosa e, in genere, di tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, anche fuori dei poteri da questa
attribuiti all'autorità di governo. La norma del Concordato del 1929 è stata abrogata dall'Accordo del 18 febbraio 1984 (l.n.121 del 1985), il cui art. 2.4 si limita a prevedere, in modo generico, che "la Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità". Una norma che non consente al governo alcun potere per limitare l'esercizio dei diritti di libertà.
Ma il quesito sopra proposto meritava una risposta negativa anche nel vigore del Concordato del 1929, in vista del fatto che la citata disposizione dell'art. 1 cpv. di questo aveva, in quel tempo, una forza normativa diversa da quella che aveva conservato dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Nel 1929, infatti, la "cura" assuntasi dal governo italiano importava la possibilità di esercitare quegli ampi poteri discrezionali conferiti al governo stesso e ai suoi
ufficisubalterni dal t.u. delle leggi di p.s. e dalle altre disposizioni proprie di un regime