CAPITOLO I: C I
ONSIDERAZIONI NTRODUTTIVE
Il compito della è quello di studiare la produzione, l’interpretazione e
scienza giuridica
l’applicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole in
quanto la loro osservanza è assicurata dall’ordinamento (a volte anche coattivamente).
L’ampiezza della materia presa in esame dalla scienza giuridica è molto grande. Proprio
per questo motivo è utile operare una divisione degli studi giuridici nelle varie discipline
(diritto costituzionale, commerciale, amministrativo, ecc.) per avere un maggior
approfondimento delle stesse materie.
Il studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto
DIRITTO ECCLESIASTICO
alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non
intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli
individui (in quanto credenti o non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo
dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si
debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Se
consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come esso
appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sono
soprattutto le norma costituzionali e le norme che regolano l’attività della pubblica
amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il
diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale
(posizione della Santa Sede).
Le del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative
FONTI DI COGNIZIONE
dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni
religiose. Esse sono:
1) C : qui troviamo numerose disposizioni in cui il fattore religioso viene
LA OSTITUZIONE
espressamente menzionato (art. 3, 7, 8, 19 e 20). Le norme di derivazione concordataria
sono protette e garantite dagli e
art. 7 cpv. 8, 3° comma Cost.;
2) P L V A : i Patti Lateranensi sono gli accordi tra Stato e
I ATTI ATERANENSI E I ARI CCORDI
Chiesa stipulati l’ Qui troviamo un (per la soluzione della
11 Febbraio 1929. Trattato
“questione romana” con la creazione dello Stato Città del Vaticano) ed un Concordato
(che disciplina il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia);
3) L S U : nel nostro ordinamento vi sono norme volute
LE EGGI DELLO TATO NILATERALI
unilateralmente dallo Stato.
4) A N S ( R ).
LTRE ORME TATALI O EGIONALI
Le del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti con cui vengono
FONTI DI PRODUZIONE
poste legittimamente le norme che si collocano in tale disciplina) sono poste su vari livelli
e fanno nascere alcuni problemi. Infatti, bisogna notare che vi è un settore in cui la fonte
normativa può essere sia legge ordinaria che legge che legge costituzionale: sono le norme
protette dagli e
art. 7 cpv. 8, 3° comma Cost. 1
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Queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui essa dia
vita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa Cattolica o tra lo Stato e le altre
confessioni che abbiano stipulato un’Intesa approvata per legge); invece, se il legislatore
intende modificarle unilateralmente, si dovrà ricorrere all’emanazione di una legge
costituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:
1) N A C L ;
ORME PPLICATIVE DEL ONCORDATO ATERANENSE
2) R : essi sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Queste
EGOLAMENTI
non possono assolutamente essere in contrasto con le norme statali;
3) C : queste non sono altro che le norme interne della pubblica amministrazione,
IRCOLARI
che si impongono come norme d’azione agli uffici inferiori. La forza di tali circolari
dipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano all’amministrazione.
4) L R : tutte le regioni non hanno competenza nella materia prevista dagli
EGGI EGIONALI
art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Tuttavia, poiché alcune materie di competenza regionale
(assistenza sanitaria, ospedaliera, scolastica, ecc.) possono rientrare tra gli interessi
delle confessioni religiose, esse possono essere comprese tra le fonti di norme del
diritto ecclesiastico.
Un modo illegittimo di eseguire le intese è rappresentato dal caso dei “ ”.
GIORNI FESTIVI
Infatti anziché essere decisi mediante una l’elenco delle festività religiose si è avuto
legge, Qui è previsto che la Repubblica
mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Italiana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose
determinate d’intesa tra le parti. Ma mentre le domeniche sono previste nell’Accordo
(promulgato mediante legge), le festività non trovano spazio in tale documento: ecco
allora che ci sarebbe stato bisogno di una legge, e non di un decreto.
Infine dobbiamo ricordare che per lo studio del diritto ecclesiastico si possono
intraprendere due diverse teorie:
a) la prima ha imboccato la via del diritto positivo, del cercando di
ius conditum,
confrontare le vecchie norme con la Costituzione per vedere quali di esse potevano
convivere con le nuove norme fondamentali e quali invece sarebbero risultate
incostituzionali;
b) la seconda teoria ha confuso lo con lo ritenendo che una
ius conditum ius condendum,
riforma della legislazione del 1929-1930 fosse praticabile al di fuori delle previsioni
degli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Questa via è stata intrapresa sia da coloro che non
apprezzano i concordati sia da coloro che, credendo nella purezza della fede, ritengono
che la Chiesa non debba essere legata da patti di indubbia rilevanza politica con lo
Stato. 2
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CAPITOLO II: R
LA ELIGIONE E
’
O P C
L RGANIZZAZIONE DEL OTERE IVILE
Il fenomeno religioso ha, ed ha sempre avuto, una grandissima importanza all’interno di
ogni società. Per i latini, il termine aveva vari significati: i più importanti sono “il
RELIGIO
culto del divino” e “la superstizione”.
Facendo un salto indietro nel tempo, notiamo come nella non vi era alcuna
Roma arcaica
distinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiose; anche quando, con l’avvento
della il governo civile si venne a distinguere dal sacerdozio rimase forte il
Repubblica,
legame tra politica e religione. Quando poi venne istituito l’ le funzioni di
Impero,
pontefice massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale divenne una vera
e propria divinità da adorare. Era dovere di ogni suddito quello di adorare il proprio
imperatore: ecco perché, durante il periodo imperiale, i cristiani erano continuamente
perseguitati (poiché essi si rendevano colpevoli di lesa maestà).
Quando la civiltà romana abbandono il paganesimo per intraprendere la strada del
cristianesimo, le cose non cambiarono: come l’imperatore pagano era il pontefice massimo
del paganesimo, così l’imperatore cristiano era il pontefice massimo di questa nuova
religione. L’unione in un’unica persona della figura del capo dello Stato e del capo della
Chiesa è noto con il nome di : con questo termine si indica l’unione del
CESAROPAPISMO
potere civile con il potere ecclesiastico. Il cesaropapismo cessò in Europa Occidentale con
la fine dell’Impero Romano d’Occidente ma persistette nell’Impero di Bisanzio fino al suo
crollo (1453).
Con la cessazione del cesaropapismo nell’Europa occidentale, venne accrescendosi
l’autorità del Vescovo di Roma. Tanto più che, con la caduta dell’Impero, si fece strada la
dottrina evangelica della distinzione tra il potere civile e il potere ecclesiastico.
La organizzati sotto il potere di un principe, anche se non attribuiva a
formazione di Stati
questi la forza di definire dogmi o di convocare Concili, gli dava la piena potestà sul
proprio territorio. Quindi il principe prevaleva su qualsiasi altra potestà presente sul suo
territorio: quindi anche la Chiesa veniva a trovarsi sotto il suo potere. Questo stato di cose
portò a lotte politiche e guerre di religione (pensiamo al grande scisma d’occidente, alle
eresie e alla riforma protestante) che si conclusero con la “ ” avutasi nel
A
PACE DI UGUSTA
Qui si riconobbe ai principi la libertà di aderire o meno alla religione riformata e
1555.
attribuì loro il cioè il potere di imporre la religione da essi professata a quei
ius reformandi,
sudditi che non avessero preferito emigrare in un altro paese. Solo un secolo più tardi, con
la “ ” avutasi nel alla fine della guerra dei Trent’anni, si ebbe
W 1648
PACE DI ESTFALIA
riguardo anche alle minoranze religiose dando uguali diritti a tutti (cattolici, luterani e
calvinisti). Tra queste due date ora menzionate si consolidarono i sistemi nei quali la
Chiesa era subordinata allo Stato: in Germania si affermò il “territorialismo”, in Francia il
“gallicanesimo”, in Austria il “giuseppinismo” e così via. In Italia si ebbero vari sistemi
che sono stati compresi nel termine “ ”: esso sta ad indicare il
GIURISDIZIONALISMO
3
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prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica. I POTERI DEI SISTEMI
sono tradizionalmente classificati in due filoni:
GIURISDIZIONALISTI
§ C
POTERI VOLTI A PROTEGGERE LA HIESA
- : lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della
O
IUS ADVOCATIAE PROTECTIONIS
fede. Inoltre, lo Stato tutelava gli enti ecclesiastici da eventuali affari dannosi;
- : negli Stati protestanti era il potere del principe di intervenire
IUS REFORMANDI
nell’organizzazione interna della Chiesa; negli Stati cattolici era il potere di introdurre
nella Chiesa quelle riforme necessarie ad eliminare gli abusi e ad ottenere un buon
funzionamento degli istituti ecclesiastici;
§ S C
POTERI DIRETTI A DIFENDERE LO TATO DALLA HIESA
- : il principe nominava i funzionari ecclesiastici;
IUS NOMINANDI
- : lo Stato aveva il potere di esaminare gli atti emanati
EXEQUATUR O PAREATUR
dall’autorità ecclesiastica per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per
lo stesso Stato;
- : lo Stato poteva sequestrare i beni di un istituto ecclesiastico
SEQUESTRO DI TEMPORALITÀ
nel caso in cui il rappresentante dell’ente avesse male amministrato o avesse tenuto una
condotta contraria agli interessi dello Stato;
- : gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano contro
IUS APPELATIONIS
provvedimenti dell’autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degli
interessi dello Stato;
- : nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facoltà di imporre
IUS DOMINII EMINENTIS
tributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza (e di farne propri i frutti);
- : era il potere del principe di intervenire e di vigilare sulle istituzioni
IUS INSPICIENDI
ecclesiastiche, di istituire nuovi enti o sopprimere quelli inutili e dannosi, di sorvegliare
sull’insegnamento nei seminari, sui Concili e sulle missioni.
La , ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è
TEOCRAZIA
mai effettivamente realizzata nella civiltà europea. La premessa delle rivendicazioni
teocratiche è stata data da Santo Agostino: egli afferma che la quando tende
Civitas terrena,
solo alla felicità mondana dei sudditi, commette lo stesso peccato che commette
l’individuo che ricerca solo la felicità terrena. Lo Stato può sottrarsi a tale situazione
peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso può
guidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis.
Nel momento della caduta dell’Impero, si considerò la Chiesa come l’unica in grado di
poter realizzare il principio di unità: queste tesi ebbero grandi successi nel periodo di
maggior potenza della Santa Sede (cioè tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello di
Bonifacio VIII, 1303). In questo arco di tempo, al Papa appartengono tutti i poteri spirituali
e temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio. Questo stato di cose fu
definito . Da ciò seguiva che:
POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS
a) solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di
competenza dello Stato; 4
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b) nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde;
c) le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime;
d) nessuna autorità era legittima se il proprio potere non fosse derivato da un’investitura
ecclesiastica;
e) solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose
e di tutta la gente del mondo.
Ma dopo la rottura dei cristiani d’occidente avutasi con la riforma, si cominciò a delineare
la così detta : questo era il potere da parte della Chiesa
POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS
di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di non fare rispettare ai fedeli quelle
norme dell’ordinamento statale che andavano contro la Chiesa e di evitare che tali leggi
venissero emanate.
Infine, l’ultimo sistema (che in realtà è un non sistema) è rappresentato dal .
SEPARATISMO
L’idea della separazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha una lunga storia
alle spalle. Inizialmente il separatismo fu proposto per “ ’
REALIZZARE L INDIPENDENZA DELLA
C ” e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali. Il separatismo
HIESA
come mezzo di affrancazione della Chiesa nell’800 è stato sostenuto in Europa dal
Protestantesimo liberale tedesco che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese; in
comune vi era la considerazione che cioè il rapporto tra l’uomo e Dio,
la religione, è
Da ciò si deduce che non può esistere una Chiesa di
qualcosa di estremamente personale.
Stato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubblici
ufficiali.
Altro fine del separatismo è quello di “ ’ S ”: questa è
FAR PREVALERE L AUTORITÀ DELLO TATO
chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu Ruggero
egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle
Williams:
materie religiose, proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come un ente
privato che non aveva nulla in comune con lo Stato.
Negli il separatismo ha seguito altre vie. Alla fine del 700, in seguito al processo che
USA
portò all’indipendenza delle colonie inglesi, si dovevano superare in tutti i modi i contrasti
esistenti tra le varie teocrazie locali: l’unico modo era quello di adottare un separatismo
fondato sulla libertà religiosa. Completamente diverso risulta il percorso seguito dal
separatismo nei paesi del socialismo reale, e in particolare nell’ L’art. 52 della
URSS.
Costituzione russa garantiva la libertà di poter professare qualsiasi religione o di non
professarne nessuna, ma riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica e non
propaganda religiosa. Questo perché il socialismo affermava che compito del buon
cittadino è quello di liberare i propri compatrioti dalle illusioni indotte dalla religione.
Sempre in URSS, ricordiamo le limitazioni che incontravano le associazioni religiose e gli
stessi credenti. In conclusione possiamo affermare che nell’URSS la separazione tra Stato e
Chiesa era antiecclesiastica.
In , invece, il separatismo è stato uno strumento politico per superare la così detta
I
TALIA
“ ” nel quadro dell’unità d’Italia. l’enunciazione delle tesi separatiste si
QUESTIONE ROMANA 5
appunti@email.it
devono al Cavour, il quale affermava: “ Stato”. In realtà, il
Libera Chiesa in Libero
separatismo ha avuto una scarsa applicazione in Italia; infatti, fino ai Patti Lateranensi del
1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa avrebbe dovuto essere
definito come . Tutte le varie denominazioni cristiane
GIURISDIZIONALISMO LIBERALE
riformate dovevano rispettare le norme del diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e le
Comunità israelitiche erano regolate da norme speciali.
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si è avuta la riproposizione del separatismo da
parte della ; logicamente da un punto di vista antiecclesiastico. Lo stesso
SINISTRA LAICA . L’atteggiamento di questi cattolici coincise con il sorgere
fecero i CATTOLICI DEL DISSENSO
di un movimento di protesta contro le autorità e le istituzioni nel mondo occidentale (che
colpì anche la Chiesa). In quest’ottica, il separatismo era considerato come strumento
purificatore della Chiesa: la Chiesa doveva essere povera, non privilegiata, non
condizionata da accordi politici per poter meglio divulgare il Vangelo. Infine, per quanto
riguarda il separatismo voluto dalla , dobbiamo ricordare che gli scrittori laici
DOTTRINA
chiedevano una legge uguale per tutte le confessioni religiose per agevolare la libertà dei
singoli; quindi la legge doveva dar vita ad un diritto comune delle confessioni religiose.
Quindi anche il separatismo voluto dalla dottrina è del tutto antiecclesiastico.
Non dobbiamo dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessioni
religiose è un postulato dell’ . Infatti, l’obiettivo del liberalismo è quello di
IDEA LIBERALE
costruire uno Stato di diritto dove
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