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Capitolo I: Considerazioni introduttive

Il compito della scienza giuridica è quello di studiare la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole in quanto la loro osservanza è assicurata dall’ordinamento (a volte anche coattivamente). L’ampiezza della materia presa in esame dalla scienza giuridica è molto grande. Proprio per questo motivo è utile operare una divisione degli studi giuridici nelle varie discipline (diritto costituzionale, commerciale, amministrativo, ecc.) per avere un maggior approfondimento delle stesse materie.

Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli individui (in quanto credenti o non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Se consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come esso appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sono soprattutto le norme costituzionali e le norme che regolano l’attività della pubblica amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale (posizione della Santa Sede).

Fonti di cognizione

Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:

  • Costituzione: qui troviamo numerose disposizioni in cui il fattore religioso viene espressamente menzionato (art. 3, 7, 8, 19 e 20). Le norme di derivazione concordataria sono protette e garantite dagli artt. 7 cpv. 8, 3° comma Cost.;
  • Patti Lateranensi e altri accordi: i Patti Lateranensi sono gli accordi tra Stato e Chiesa stipulati l’11 Febbraio 1929. Qui troviamo un Trattato (per la soluzione della "questione romana" con la creazione dello Stato Città del Vaticano) ed un Concordato (che disciplina il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia);
  • Leggi dello Stato unilaterali: nel nostro ordinamento vi sono norme volute unilateralmente dallo Stato.
  • Altre norme statali o regionali

Fonti di produzione

Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti con cui vengono poste legittimamente le norme che si collocano in tale disciplina) sono poste su vari livelli e fanno nascere alcuni problemi. Infatti, bisogna notare che vi è un settore in cui la fonte normativa può essere sia legge ordinaria che legge costituzionale: sono le norme protette dagli artt. 7 cpv. 8, 3° comma Cost.

Queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui essa dia vita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa Cattolica o tra lo Stato e le altre confessioni che abbiano stipulato un’Intesa approvata per legge); invece, se il legislatore intende modificarle unilateralmente, si dovrà ricorrere all’emanazione di una legge costituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:

  • Norme applicative del Concordato Lateranense
  • Regolamenti: essi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Queste non possono assolutamente essere in contrasto con le norme statali;
  • Circolari: queste non sono altro che le norme interne della pubblica amministrazione, che si impongono come norme d’azione agli uffici inferiori. La forza di tali circolari dipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano all’amministrazione.
  • Leggi regionali: tutte le regioni non hanno competenza nella materia prevista dagli artt. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Tuttavia, poiché alcune materie di competenza regionale (assistenza sanitaria, ospedaliera, scolastica, ecc.) possono rientrare tra gli interessi delle confessioni religiose, esse possono essere comprese tra le fonti di norme del diritto ecclesiastico.

Un modo illegittimo di eseguire le intese è rappresentato dal caso dei “giorni festivi”. Infatti, anziché essere decisi mediante una legge, l’elenco delle festività religiose si è avuto mediante decreto del Presidente della Repubblica. Qui è previsto che la Repubblica Italiana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le parti. Ma mentre le domeniche sono previste nell’Accordo (promulgato mediante legge), le festività non trovano spazio in tale documento: ecco allora che ci sarebbe stato bisogno di una legge, e non di un decreto.

Infine, dobbiamo ricordare che per lo studio del diritto ecclesiastico si possono intraprendere due diverse teorie:

  • La prima ha imboccato la via del diritto positivo, cercando di confrontare le vecchie norme con la Costituzione per vedere quali di esse potevano convivere con le nuove norme fondamentali e quali invece sarebbero risultate incostituzionali;
  • La seconda teoria ha confuso lo ius conditum con lo ius condendum, ritenendo che una riforma della legislazione del 1929-1930 fosse praticabile al di fuori delle previsioni degli artt. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Questa via è stata intrapresa sia da coloro che non apprezzano i concordati sia da coloro che, credendo nella purezza della fede, ritengono che la Chiesa non debba essere legata da patti di indubbia rilevanza politica con lo Stato.

Capitolo II: Religione e organizzazione del potere civile

Il fenomeno religioso ha, ed ha sempre avuto, una grandissima importanza all’interno di ogni società. Per i latini, il termine religio aveva vari significati: i più importanti sono “il culto del divino” e “la superstizione”.

Facendo un salto indietro nel tempo, notiamo come nella Roma arcaica non vi era alcuna distinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiose; anche quando, con l’avvento della Repubblica, il governo civile si venne a distinguere dal sacerdozio, rimase forte il legame tra politica e religione. Quando poi venne istituito l’Impero, le funzioni di pontefice massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale divenne una vera e propria divinità da adorare. Era dovere di ogni suddito quello di adorare il proprio imperatore: ecco perché, durante il periodo imperiale, i cristiani erano continuamente perseguitati (poiché essi si rendevano colpevoli di lesa maestà).

Quando la civiltà romana abbandonò il paganesimo per intraprendere la strada del cristianesimo, le cose non cambiarono: come l’imperatore pagano era il pontefice massimo del paganesimo, così l’imperatore cristiano era il pontefice massimo di questa nuova religione. L’unione in un’unica persona della figura del capo dello Stato e del capo della Chiesa è noto con il nome di cesaropapismo: con questo termine si indica l’unione del potere civile con il potere ecclesiastico. Il cesaropapismo cessò in Europa Occidentale con la fine dell’Impero Romano d’Occidente ma persistette nell’Impero di Bisanzio fino al suo crollo (1453).

Con la cessazione del cesaropapismo nell’Europa occidentale, venne accrescendo l’autorità del Vescovo di Roma. Tanto più che, con la caduta dell’Impero, si fece strada la dottrina evangelica della distinzione tra il potere civile e il potere ecclesiastico.

La formazione di Stati organizzati sotto il potere di un principe, anche se non attribuiva a questi la forza di definire dogmi o di convocare Concili, gli dava la piena potestà sul proprio territorio. Quindi il principe prevaleva su qualsiasi altra potestà presente sul suo territorio: quindi anche la Chiesa veniva a trovarsi sotto il suo potere. Questo stato di cose portò a lotte politiche e guerre di religione (pensiamo al grande scisma d’occidente, alle eresie e alla riforma protestante) che si conclusero con la Pace di Augusta avutasi nel 1555. Qui si riconobbe ai principi la libertà di aderire o meno alla religione riformata e attribuì loro il ius reformandi, cioè il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in un altro paese. Solo un secolo più tardi, con la Pace di Westfalia avutasi nel 1648 alla fine della guerra dei Trent’anni, si ebbe riguardo anche alle minoranze religiose dando uguali diritti a tutti (cattolici, luterani e calvinisti). Tra queste due date ora menzionate si consolidarono i sistemi nei quali la Chiesa era subordinata allo Stato: in Germania si affermò il “territorialismo”, in Francia il “gallicanesimo”, in Austria il “giuseppinismo” e così via. In Italia si ebbero vari sistemi che sono stati compresi nel termine “giurisdizionalismo”: esso sta ad indicare il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica.

I poteri dei sistemi giurisdizionalisti sono tradizionalmente classificati in due filoni:

  • Poteri volti a proteggere la Chiesa
    • Ius advocatiae protectionis: lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della fede. Inoltre, lo Stato tutelava gli enti ecclesiastici da eventuali affari dannosi;
    • Ius reformandi: negli Stati protestanti era il potere del principe di intervenire nell’organizzazione interna della Chiesa; negli Stati cattolici era il potere di introdurre nella Chiesa quelle riforme necessarie ad eliminare gli abusi e ad ottenere un buon funzionamento degli istituti ecclesiastici;
  • Poteri diretti a difendere lo Stato dalla Chiesa
    • Ius nominandi: il principe nominava i funzionari ecclesiastici;
    • Exequatur o pareatur: lo Stato aveva il potere di esaminare gli atti emanati dall’autorità ecclesiastica per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per lo stesso Stato;
    • Sequestro di temporalità: lo Stato poteva sequestrare i beni di un istituto ecclesiastico nel caso in cui il rappresentante dell’ente avesse male amministrato o avesse tenuto una condotta contraria agli interessi dello Stato;
    • Ius appelationis: gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano contro provvedimenti dell’autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degli interessi dello Stato;
    • Ius dominii eminentis: nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facoltà di imporre tributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza (e di farne propri i frutti);
    • Ius inspiciendi: era il potere del principe di intervenire e di vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche, di istituire nuovi enti o sopprimere quelli inutili e dannosi, di sorvegliare sull’insegnamento nei seminari, sui Concili e sulle missioni.

La teocrazia, ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è mai effettivamente realizzata nella civiltà europea. La premessa delle rivendicazioni teocratiche è stata data da Santo Agostino: egli afferma che la Civitas terrena, quando tende solo alla felicità mondana dei sudditi, commette lo stesso peccato che commette l’individuo che ricerca solo la felicità terrena. Lo Stato può sottrarsi a tale situazione peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso può guidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis.

Nel momento della caduta dell’Impero, si considerò la Chiesa come l’unica in grado di poter realizzare il principio di unità: queste tesi ebbero grandi successi nel periodo di maggior potenza della Santa Sede (cioè tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello di Bonifacio VIII, 1303). In questo arco di tempo, al Papa appartengono tutti i poteri spirituali e temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio. Questo stato di cose fu definito potestas directa in temporalibus. Da ciò seguiva che:

  • solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di competenza dello Stato;
  • nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde;
  • le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime;
  • nessuna autorità era legittima se il proprio potere non fosse derivato da un’investitura ecclesiastica;
  • solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose e di tutta la gente del mondo.

Ma dopo la rottura dei cristiani d’occidente avutasi con la riforma, si cominciò a delineare la così detta potestas indirecta in temporalibus: questo era il potere da parte della Chiesa di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di non fare rispettare ai fedeli quelle norme dell’ordinamento statale che andavano contro la Chiesa e di evitare che tali leggi venissero emanate.

Infine, l’ultimo sistema (che in realtà è un non sistema) è rappresentato dal separatismo. L’idea della separazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha una lunga storia alle spalle. Inizialmente il separatismo fu proposto per “realizzare l’indipendenza della Chiesa” e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali. Il separatismo come mezzo di affrancazione della Chiesa nell’800 è stato sostenuto in Europa dal Protestantesimo liberale tedesco che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese; in comune vi era la considerazione che la religione, cioè il rapporto tra l’uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Da ciò si deduce che non può esistere una Chiesa di Stato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubblici ufficiali.

Altro fine del separatismo è quello di “far prevalere l’autorità dello Stato”: questa è chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu Ruggero Williams: egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle materie religiose, proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come un ente privato che non aveva nulla in comune con lo Stato.

Negli USA il separatismo ha seguito altre vie. Alla fine del 700, in seguito al processo che portò all’indipendenza delle colonie inglesi, si dovevano superare in tutti i modi i contrasti esistenti tra le varie teocrazie locali: l’unico modo era quello di adottare un separatismo fondato sulla libertà religiosa. Completamente diverso risulta il percorso seguito dal separatismo nei paesi del socialismo reale, e in particolare nell’URSS. L’art. 52 della Costituzione russa garantiva la libertà di poter professare qualsiasi religione o di non professarne nessuna, ma riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica e non propaganda religiosa. Questo perché il socialismo affermava che compito del buon cittadino è quello di liberare i propri compatrioti dalle illusioni indotte dalla religione. Sempre in URSS, ricordiamo le limitazioni che incontravano le associazioni religiose e gli stessi credenti. In conclusione, possiamo affermare che nell’URSS la separazione tra Stato e Chiesa era antiecclesiastica.

In Italia, invece, il separatismo è stato uno strumento politico per superare la così detta “questione romana” nel quadro dell’unità d’Italia. L’enunciazione delle tesi separatiste si devono al Cavour, il quale affermava: “Libera Chiesa in libero Stato”. In realtà, il separatismo ha avuto una scarsa applicazione in Italia; infatti, fino ai Patti Lateranensi del 1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa avrebbe dovuto essere definito come giurisdizionalismo liberale. Tutte le varie denominazioni cristiane riformate dovevano rispettare le norme del diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e le Comunità israelitiche erano regolate da norme speciali.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si è avuta la riproposizione del separatismo da parte della sinistra laica; logicamente da un punto di vista antiecclesiastico. Lo stesso fecero i cattolici del dissenso. L’atteggiamento di questi cattolici coincise con il sorgere di un movimento di protesta contro le autorità e le istituzioni nel mondo occidentale (che colpì anche la Chiesa). In quest’ottica, il separatismo era considerato come strumento purificatore della Chiesa: la Chiesa doveva essere povera, non privilegiata, non condizionata da accordi politici per poter meglio divulgare il Vangelo. Infine, per quanto riguarda il separatismo voluto dalla dottrina, dobbiamo ricordare che gli scrittori laici chiedevano una legge uguale per tutte le confessioni religiose per agevolare la libertà dei singoli; quindi la legge doveva dar vita ad un diritto comune delle confessioni religiose. Quindi anche il separatismo voluto dalla dottrina è del tutto antiecclesiastico.

Non dobbiamo dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’idea liberale. Infatti, l’obiettivo del liberalismo è quello di costruire uno Stato di diritto dove

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Bettetini Andrea.
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