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SVOLONTÀ DELLO STATO CON LA VOLONTÀ DELLA CONFESSIONE DI MINORANZA

Come abbiamo già visto in precedenza, è compito del Governo stipulare queste intese. Il procedimento ha inizio con la presentazione al Parlamento del disegno di legge necessario per adattare l'ordinamento italiano al contenuto delle intese stesse. I disegni di legge qualificano le disposizioni proposte come legge di approvazione delle intese (e non come norme dirette a eseguire l'intesa).

Durante il dibattito parlamentare non è possibile presentare emendamenti che mutino il senso delle disposizioni concordate. Una volta emanata, la legge di approvazione non può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata se non in esecuzione di nuove intese: il terzo comma dell'art. 8 Cost. ha tolto la possibilità allo Stato di poter modificare tali leggi senza intese con la confessione interessata.

confessione diminoranza considerata, ma ha la possibilità di abrogare le norme delle leggi del 1929-30 che siano in contrasto con la Costituzione (se limitano l’uguale libertà di tutte le confessioni). Inoltre, queste leggi sono garantite dalla Costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria. Questa garanzia fa sì che tali leggi siano inserite nella categoria delle "leggi rinforzate". Infine bisogna tener presente che, anche se è fondamentale l’intervento del Parlamento per la formazione di queste leggi, lo stesso Parlamento non può produrre una legge valida in questo settore che non sia preceduta da intese o che non dia piena esecuzione a queste. 27appunti@email.it

CAPITOLO VI: LIBERTÀ RELIGIOSA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Come abbiamo già visto in precedenza, la libertà religiosa nel nostro Paese è garantita dalla Costituzione: pensiamo agli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20. Però, oltre

queste norme, dobbiamoricordare anche le leggi introdotte nell'ordinamento in esecuzione di convenzioniinternazionali. Per quanto riguarda i TRATTATI INTERNAZIONALI BILATERALI, l'ordinamento italiano ha cominciato ad assumere obbligazioni rilevanti nell'ambito internazionale dopo la fine della guerra nel 1918. Siccome l'Italia conquistò territori come l'Istria, cominciò ad esseredi rilevante importanza il problema degli ortodossi: così furono stipulati vari accordi. Matali accordi furono completamente stravolti dalla 2° Guerra Mondiale e dal Trattato di pace che l'ha conclusa. Ad ogni modo, questi tipi di accordi erano diretti a garantire la libertà religiosa: infatti, il singolo che professava quella determinata confessione era completamente libero da impedimenti che potessero derivare dall'ordinamento statuale; inoltre lo Stato doveva rispettare tale libertà e non poteva interferire nel suo esercizio.quanto riguarda i trattati internazionali multilaterali, dopo la fine della 2° Guerra Mondiale, la libertà religiosa è stata proclamata come principio fondamentale da osservare da una serie di convenzioni internazionali e da molte dichiarazioni dell’ONU; molto importanti risultano le convenzioni che sono state rese esecutive nel nostro ordinamento interno. Le più importante sono il Trattato di Pace del 1947 tra l’Italia e vari Paesi e la Convenzione Europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali; l’art. 15 del Trattato obbliga l’Italia a rispettare la libertà di culto; la Convenzione riconosce ad ogni singolo individuo la libertà di conoscenza e di religione. Il diritto di libertà religiosa garantito dalla Convenzione europea è assicurato anche dal Trattato dell Unione Europea stipulato a Maastricht il 7 Febbraio 1992, il quale richiamaespressamente la Convenzione. Le norme derivanti da tali accordi internazionali sono state poste nell'ordinamento italiano da leggi ordinarie; tali leggi ordinarie hanno la caratteristica che, fino a quando saranno in vigore nell'ordinamento internazionale fra gli Stati che li hanno stipulati, non potranno essere modificate o abrogate unilateralmente dal legislatore ordinario. Il diritto alla libertà religiosa è presente anche nello Statuto dell'ONU, dove troviamo che uno dei fini di tale organizzazione è quello di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza distinzioni di sesso, razza, lingua o religione. Sempre nell'ambito dell'ONU sono state stipulate delle Convenzioni (a cui l'Italia ha aderito) dove il fattore religioso è garantito sotto vari aspetti: è chiaro che tali convenzioni sono dei trattati internazionali multilaterali che obbligano gli Stati.

ratificantiad applicare le norme in esse contenute. Infine, non dobbiamo dimenticare che la libertà pensiamo, religiosa è spesso e volentieri ricordata anche nelle D 'ONU:ICHIARAZIONI DELLad esempio, alla in cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 194828appunti@email.it religione è dichiarata come diritto di libertà e non può essere considerata come fattore discriminante dei diritti dei singoli. Comunque, è bene ricordare che i principi contenuti in queste Dichiarazioni non fanno parte del diritto internazionale generale in quantol'Assemblea dell'ONU ha solo il potere di emanare raccomandazioni, ed è quindi priva di poteri legislativi mondiali; ma quando queste Dichiarazioni influiscono sulla prassi degli Stati e danno vita a dei comportamenti conformi tra i vari Stati, allora tali Dichiarazioni possono formare una .CONSUETUDINE INTERNAZIONALEIl diritto alla libertà religiosa, a volte, può

essere trovato anche in atti internazionali che non hanno efficacia giuridica: fanno parte di questi accordi i documenti che hanno concluso le riunioni della C S C E ONFERENZA SULLA ICUREZZA E LA OOPERAZIONE IN UROPA (CSCE). Questi accordi sono risultati molto importanti, soprattutto per i rapporti tra il mondo occidentale e i Paesi dell'Est europeo: ma, come abbiamo già visto, questi non possono essere considerati come produttivi di effetti giuridici. Nel 1994, la CSCE è stata trasformata in (O S C E ) ORGANIZZAZIONE PER LA ICUREZZA E LA OOPERAZIONE UROPEA.

Nella Dichiarazione conclusiva è sottolineato come tutti i Paesi facenti parte a tale organizzazione si debbano impegnare per "garantire la libertà di coscienza e di religione e per promuovere un clima di tolleranza".

Anche il P E si è più volte interessato al problema della libertà religiosa, anche se non può essere considerato un organo legislativo.

dell'Unione: quindi le risoluzioni date dal Parlamento Europeo non pongono in essere norme giuridiche, ma valgono come indicazione delle tendenze dominanti nell'Unione. Ma la libertà religiosa è garantita anche dalle norme che rendono esecutivi i CONCORDATI con la Santa Sede e le INTESA con i rappresentanti delle altre confessioni religiose. Se pensiamo al Concordato del 1929, notiamo come la Chiesa cattolica già da allora assicurò ai propri fedeli una misura di libertà che non era presente in nessun'altra confessione religiosa: ma le norme che scaturirono da questo stato di cose erano il frutto di un regime autoritario, e quindi o costituivano un privilegio per quella determinata confessione o adducevano ad una libertà contraffatta (assicurata in astratto, ma negata in concreto). Diverso è il caso degli Accordi del 1984 Intese religiose stipulate con varie confessioni religiose a decorrere da quell'anno: questi sono statiformati dopo che le libertà garantite dalla Costituzione si erano effettivamente consolidate nella realtà di tutti i giorni. Con tali Accordi ed Intese si cerca in tutti i modi di agevolare la libertà religiosa delle confessioni stipulanti non in maniera astratta, ma in maniera concreta (andando dal riconoscimento della personalità giuridica degli enti al matrimonio, dall'insegnamento della religione all'assistenza spirituale). Infine dobbiamo ricordare che anche all'interno del DIRITTO PRIVATO sono poste le garanzie giuridiche per avere il diritto alla libertà religiosa (pensiamo alla disciplina dei rapporti tra i componenti della famiglia e quella dei lavoratori subordinati). Come tutte le libertà, la libertà religiosa può essere vista da vari punti di vista. Se la consideriamo dal PUNTO DI VISTA TEOLOGICO, essa coincide con la così detta LIBERTÀ ECCLESIASTICA: per libertà ecclesiastica si intende la

LIBERTÀ DEGLI APPARTENENTI AD UNA ECCLESIASTICA

29appunti@email.it

DETERMINATA CONFESSIONE DI CONFORMARE LE PROPRIE AZIONI QUOTIDIANE AI PRECETTI DI.

Dal , la libertà religiosa coincide TALE CONFESSIONE RELIGIOSA PUNTO DI VISTA FILOSOFICO: infatti, questa sta ad indicare la liberazione dello spirito con la LIBERÀ DI PENSIERO dell’uomo da ogni concetto dogmatico.

art.19 Cost. la libertà religiosa è vista come un dei singoli e dei gruppi sociali alla: professione della fede religiosa; propaganda in materia religiosa;

Queste sono le tre fondamentali facoltà esteriori della vita religiosa che ricadono sotto la disciplina dell’ordinamento, e che la Costituzione ha voluto proteggere: tutti gli individui e tutti i gruppi sociali sono perciò liberi di poter esercitare queste facoltà senza correre il rischio di trovare degli impedimenti da

parte dell'autorità statale. Oltre ad essere un diritto soggettivo, la libertà religiosa è anche un DIRITTO PUBBLICO: pubblico in quanto può essere azionato nei confronti dello Stato. Infatti, la Costituzione esclude qualsiasi tipo di limitazione alle facoltà prima elencate (tranne che per il principio del buon costume per l'esercizio del culto), e qualunque intervento in questo senso risulterebbe illegittimo.

È opportuno ricordare che tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione (quindi anche la libertà religiosa) possono essere limitati da un potere dell'autorità di governo solo quando questo potere le sia stato attribuito esplicitamente dalla stessa Costituzione. Nella nostra Costituzione le libertà sono state promosse al rango di diritti fondamentali, e gli

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
83 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Bettetini Andrea.