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CAPITOLO I: C I

ONSIDERAZIONI NTRODUTTIVE

Il compito della è quello di studiare la produzione, l’interpretazione e

scienza giuridica

l’applicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole in

quanto la loro osservanza è assicurata dall’ordinamento (a volte anche coattivamente).

L’ampiezza della materia presa in esame dalla scienza giuridica è molto grande. Proprio

per questo motivo è utile operare una divisione degli studi giuridici nelle varie discipline

(diritto costituzionale, commerciale, amministrativo, ecc.) per avere un maggior

approfondimento delle stesse materie.

Il studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto

DIRITTO ECCLESIASTICO

alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non

intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli

individui (in quanto credenti o non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo

dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si

debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Se

consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come esso

appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sono

soprattutto le norma costituzionali e le norme che regolano l’attività della pubblica

amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il

diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale

(posizione della Santa Sede).

Le del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative

FONTI DI COGNIZIONE

dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni

religiose. Esse sono:

1) C : qui troviamo numerose disposizioni in cui il fattore religioso viene

LA OSTITUZIONE

espressamente menzionato (art. 3, 7, 8, 19 e 20). Le norme di derivazione concordataria

sono protette e garantite dagli e

art. 7 cpv. 8, 3° comma Cost.;

2) P L V A : i Patti Lateranensi sono gli accordi tra Stato e

I ATTI ATERANENSI E I ARI CCORDI

Chiesa stipulati l’ Qui troviamo un (per la soluzione della

11 Febbraio 1929. Trattato

“questione romana” con la creazione dello Stato Città del Vaticano) ed un Concordato

(che disciplina il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia);

3) L S U : nel nostro ordinamento vi sono norme volute

LE EGGI DELLO TATO NILATERALI

unilateralmente dallo Stato.

4) A N S ( R ).

LTRE ORME TATALI O EGIONALI

Le del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti con cui vengono

FONTI DI PRODUZIONE

poste legittimamente le norme che si collocano in tale disciplina) sono poste su vari livelli

e fanno nascere alcuni problemi. Infatti, bisogna notare che vi è un settore in cui la fonte

normativa può essere sia legge ordinaria che legge che legge costituzionale: sono le norme

protette dagli e

art. 7 cpv. 8, 3° comma Cost. 1

appunti@email.it

Queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui essa dia

vita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa Cattolica o tra lo Stato e le altre

confessioni che abbiano stipulato un’Intesa approvata per legge); invece, se il legislatore

intende modificarle unilateralmente, si dovrà ricorrere all’emanazione di una legge

costituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:

1) N A C L ;

ORME PPLICATIVE DEL ONCORDATO ATERANENSE

2) R : essi sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Queste

EGOLAMENTI

non possono assolutamente essere in contrasto con le norme statali;

3) C : queste non sono altro che le norme interne della pubblica amministrazione,

IRCOLARI

che si impongono come norme d’azione agli uffici inferiori. La forza di tali circolari

dipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano all’amministrazione.

4) L R : tutte le regioni non hanno competenza nella materia prevista dagli

EGGI EGIONALI

art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Tuttavia, poiché alcune materie di competenza regionale

(assistenza sanitaria, ospedaliera, scolastica, ecc.) possono rientrare tra gli interessi

delle confessioni religiose, esse possono essere comprese tra le fonti di norme del

diritto ecclesiastico.

Un modo illegittimo di eseguire le intese è rappresentato dal caso dei “ ”.

GIORNI FESTIVI

Infatti anziché essere decisi mediante una l’elenco delle festività religiose si è avuto

legge, Qui è previsto che la Repubblica

mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Italiana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose

determinate d’intesa tra le parti. Ma mentre le domeniche sono previste nell’Accordo

(promulgato mediante legge), le festività non trovano spazio in tale documento: ecco

allora che ci sarebbe stato bisogno di una legge, e non di un decreto.

Infine dobbiamo ricordare che per lo studio del diritto ecclesiastico si possono

intraprendere due diverse teorie:

a) la prima ha imboccato la via del diritto positivo, del cercando di

ius conditum,

confrontare le vecchie norme con la Costituzione per vedere quali di esse potevano

convivere con le nuove norme fondamentali e quali invece sarebbero risultate

incostituzionali;

b) la seconda teoria ha confuso lo con lo ritenendo che una

ius conditum ius condendum,

riforma della legislazione del 1929-1930 fosse praticabile al di fuori delle previsioni

degli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Questa via è stata intrapresa sia da coloro che non

apprezzano i concordati sia da coloro che, credendo nella purezza della fede, ritengono

che la Chiesa non debba essere legata da patti di indubbia rilevanza politica con lo

Stato. 2

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CAPITOLO II: R

LA ELIGIONE E

O P C

L RGANIZZAZIONE DEL OTERE IVILE

Il fenomeno religioso ha, ed ha sempre avuto, una grandissima importanza all’interno di

ogni società. Per i latini, il termine aveva vari significati: i più importanti sono “il

RELIGIO

culto del divino” e “la superstizione”.

Facendo un salto indietro nel tempo, notiamo come nella non vi era alcuna

Roma arcaica

distinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiose; anche quando, con l’avvento

della il governo civile si venne a distinguere dal sacerdozio rimase forte il

Repubblica,

legame tra politica e religione. Quando poi venne istituito l’ le funzioni di

Impero,

pontefice massimo furono assunte direttamente dall’imperatore, il quale divenne una vera

e propria divinità da adorare. Era dovere di ogni suddito quello di adorare il proprio

imperatore: ecco perché, durante il periodo imperiale, i cristiani erano continuamente

perseguitati (poiché essi si rendevano colpevoli di lesa maestà).

Quando la civiltà romana abbandono il paganesimo per intraprendere la strada del

cristianesimo, le cose non cambiarono: come l’imperatore pagano era il pontefice massimo

del paganesimo, così l’imperatore cristiano era il pontefice massimo di questa nuova

religione. L’unione in un’unica persona della figura del capo dello Stato e del capo della

Chiesa è noto con il nome di : con questo termine si indica l’unione del

CESAROPAPISMO

potere civile con il potere ecclesiastico. Il cesaropapismo cessò in Europa Occidentale con

la fine dell’Impero Romano d’Occidente ma persistette nell’Impero di Bisanzio fino al suo

crollo (1453).

Con la cessazione del cesaropapismo nell’Europa occidentale, venne accrescendosi

l’autorità del Vescovo di Roma. Tanto più che, con la caduta dell’Impero, si fece strada la

dottrina evangelica della distinzione tra il potere civile e il potere ecclesiastico.

La organizzati sotto il potere di un principe, anche se non attribuiva a

formazione di Stati

questi la forza di definire dogmi o di convocare Concili, gli dava la piena potestà sul

proprio territorio. Quindi il principe prevaleva su qualsiasi altra potestà presente sul suo

territorio: quindi anche la Chiesa veniva a trovarsi sotto il suo potere. Questo stato di cose

portò a lotte politiche e guerre di religione (pensiamo al grande scisma d’occidente, alle

eresie e alla riforma protestante) che si conclusero con la “ ” avutasi nel

A

PACE DI UGUSTA

Qui si riconobbe ai principi la libertà di aderire o meno alla religione riformata e

1555.

attribuì loro il cioè il potere di imporre la religione da essi professata a quei

ius reformandi,

sudditi che non avessero preferito emigrare in un altro paese. Solo un secolo più tardi, con

la “ ” avutasi nel alla fine della guerra dei Trent’anni, si ebbe

W 1648

PACE DI ESTFALIA

riguardo anche alle minoranze religiose dando uguali diritti a tutti (cattolici, luterani e

calvinisti). Tra queste due date ora menzionate si consolidarono i sistemi nei quali la

Chiesa era subordinata allo Stato: in Germania si affermò il “territorialismo”, in Francia il

“gallicanesimo”, in Austria il “giuseppinismo” e così via. In Italia si ebbero vari sistemi

che sono stati compresi nel termine “ ”: esso sta ad indicare il

GIURISDIZIONALISMO

3

appunti@email.it

prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica. I POTERI DEI SISTEMI

sono tradizionalmente classificati in due filoni:

GIURISDIZIONALISTI

§ C

POTERI VOLTI A PROTEGGERE LA HIESA

- : lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della

O

IUS ADVOCATIAE PROTECTIONIS

fede. Inoltre, lo Stato tutelava gli enti ecclesiastici da eventuali affari dannosi;

- : negli Stati protestanti era il potere del principe di intervenire

IUS REFORMANDI

nell’organizzazione interna della Chiesa; negli Stati cattolici era il potere di introdurre

nella Chiesa quelle riforme necessarie ad eliminare gli abusi e ad ottenere un buon

funzionamento degli istituti ecclesiastici;

§ S C

POTERI DIRETTI A DIFENDERE LO TATO DALLA HIESA

- : il principe nominava i funzionari ecclesiastici;

IUS NOMINANDI

- : lo Stato aveva il potere di esaminare gli atti emanati

EXEQUATUR O PAREATUR

dall’autorità ecclesiastica per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per

lo stesso Stato;

- : lo Stato poteva sequestrare i beni di un istituto ecclesiastico

SEQUESTRO DI TEMPORALITÀ

nel caso in cui il rappresentante dell’ente avesse male amministrato o avesse tenuto una

condotta contraria agli interessi dello Stato;

- : gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano contro

IUS APPELATIONIS

provvedimenti dell’autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degli

interessi dello Stato;

- : nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facoltà di imporre

IUS DOMINII EMINENTIS

tributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza (e di farne propri i frutti);

- : era il potere del principe di intervenire e di vigilare sulle istituzioni

IUS INSPICIENDI

ecclesiastiche, di istituire nuovi enti o sopprimere quelli inutili e dannosi, di sorvegliare

sull’insegnamento nei seminari, sui Concili e sulle missioni.

La , ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è

TEOCRAZIA

mai effettivamente realizzata nella civiltà europea. La premessa delle rivendicazioni

teocratiche è stata data da Santo Agostino: egli afferma che la quando tende

Civitas terrena,

solo alla felicità mondana dei sudditi, commette lo stesso peccato che commette

l’individuo che ricerca solo la felicità terrena. Lo Stato può sottrarsi a tale situazione

peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso può

guidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis.

Nel momento della caduta dell’Impero, si considerò la Chiesa come l’unica in grado di

poter realizzare il principio di unità: queste tesi ebbero grandi successi nel periodo di

maggior potenza della Santa Sede (cioè tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello di

Bonifacio VIII, 1303). In questo arco di tempo, al Papa appartengono tutti i poteri spirituali

e temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio. Questo stato di cose fu

definito . Da ciò seguiva che:

POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS

a) solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di

competenza dello Stato; 4

appunti@email.it

b) nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde;

c) le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime;

d) nessuna autorità era legittima se il proprio potere non fosse derivato da un’investitura

ecclesiastica;

e) solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose

e di tutta la gente del mondo.

Ma dopo la rottura dei cristiani d’occidente avutasi con la riforma, si cominciò a delineare

la così detta : questo era il potere da parte della Chiesa

POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS

di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di non fare rispettare ai fedeli quelle

norme dell’ordinamento statale che andavano contro la Chiesa e di evitare che tali leggi

venissero emanate.

Infine, l’ultimo sistema (che in realtà è un non sistema) è rappresentato dal .

SEPARATISMO

L’idea della separazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha una lunga storia

alle spalle. Inizialmente il separatismo fu proposto per “ ’

REALIZZARE L INDIPENDENZA DELLA

C ” e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali. Il separatismo

HIESA

come mezzo di affrancazione della Chiesa nell’800 è stato sostenuto in Europa dal

Protestantesimo liberale tedesco che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese; in

comune vi era la considerazione che cioè il rapporto tra l’uomo e Dio,

la religione, è

Da ciò si deduce che non può esistere una Chiesa di

qualcosa di estremamente personale.

Stato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubblici

ufficiali.

Altro fine del separatismo è quello di “ ’ S ”: questa è

FAR PREVALERE L AUTORITÀ DELLO TATO

chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu Ruggero

egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle

Williams:

materie religiose, proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come un ente

privato che non aveva nulla in comune con lo Stato.

Negli il separatismo ha seguito altre vie. Alla fine del 700, in seguito al processo che

USA

portò all’indipendenza delle colonie inglesi, si dovevano superare in tutti i modi i contrasti

esistenti tra le varie teocrazie locali: l’unico modo era quello di adottare un separatismo

fondato sulla libertà religiosa. Completamente diverso risulta il percorso seguito dal

separatismo nei paesi del socialismo reale, e in particolare nell’ L’art. 52 della

URSS.

Costituzione russa garantiva la libertà di poter professare qualsiasi religione o di non

professarne nessuna, ma riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica e non

propaganda religiosa. Questo perché il socialismo affermava che compito del buon

cittadino è quello di liberare i propri compatrioti dalle illusioni indotte dalla religione.

Sempre in URSS, ricordiamo le limitazioni che incontravano le associazioni religiose e gli

stessi credenti. In conclusione possiamo affermare che nell’URSS la separazione tra Stato e

Chiesa era antiecclesiastica.

In , invece, il separatismo è stato uno strumento politico per superare la così detta

I

TALIA

“ ” nel quadro dell’unità d’Italia. l’enunciazione delle tesi separatiste si

QUESTIONE ROMANA 5

appunti@email.it

devono al Cavour, il quale affermava: “ Stato”. In realtà, il

Libera Chiesa in Libero

separatismo ha avuto una scarsa applicazione in Italia; infatti, fino ai Patti Lateranensi del

1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa avrebbe dovuto essere

definito come . Tutte le varie denominazioni cristiane

GIURISDIZIONALISMO LIBERALE

riformate dovevano rispettare le norme del diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e le

Comunità israelitiche erano regolate da norme speciali.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si è avuta la riproposizione del separatismo da

parte della ; logicamente da un punto di vista antiecclesiastico. Lo stesso

SINISTRA LAICA . L’atteggiamento di questi cattolici coincise con il sorgere

fecero i CATTOLICI DEL DISSENSO

di un movimento di protesta contro le autorità e le istituzioni nel mondo occidentale (che

colpì anche la Chiesa). In quest’ottica, il separatismo era considerato come strumento

purificatore della Chiesa: la Chiesa doveva essere povera, non privilegiata, non

condizionata da accordi politici per poter meglio divulgare il Vangelo. Infine, per quanto

riguarda il separatismo voluto dalla , dobbiamo ricordare che gli scrittori laici

DOTTRINA

chiedevano una legge uguale per tutte le confessioni religiose per agevolare la libertà dei

singoli; quindi la legge doveva dar vita ad un diritto comune delle confessioni religiose.

Quindi anche il separatismo voluto dalla dottrina è del tutto antiecclesiastico.

Non dobbiamo dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessioni

religiose è un postulato dell’ . Infatti, l’obiettivo del liberalismo è quello di

IDEA LIBERALE

costruire uno Stato di diritto dove

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Bettetini Andrea.
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