CAPO PRIMO (PARAGRAFI 1 – 8)
IL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO
1.) Definizione, contenuto e oggetto del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il
fattore religioso. Le norme di cui si compone sono norme unilaterali, in quanto prodotto
della legislazione emanata dallo Stato e non costituiscono un corpo organico, ritrovandosi
in tutti i settori del nostro ordinamento giuridico, e cioè nella Costituzione, nel codice
civile e penale, nel codice di procedura civile e penale, nelle leggi amministrative e
finanziarie, nel diritto commerciale e del lavoro.
Vi sono poi norme di diritto ecclesiastico che hanno la loro fonte in atti bilaterali, quali i
concordati con la Chiesa cattolica o le intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Tali
norme sono esterne al nostro ordinamento e acquistano vigore al suo interno solo
attraverso le leggi di esecuzione, per i concordati, o le leggi di approvazione, per le intese.
Il diritto ecclesiastico va distinto da tutti gli ordinamenti confessionali, in particolare dal
diritto canonico, che riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Le norme in
esso contenute assumono rilievo solo se ed in quanto espressamente richiamate dal nostro
ordinamento, attraverso le figure tipiche del diritto internazionale privato del rinvio
materiale o recettizio e della presupposizione.
È importante definire quando una norma può essere considerata di diritto ecclesiastico e
in cosa consiste il fattore religioso.Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività
delle Chiese, soprattutto nei loro rapporti con le altre Chiese e con lo Stato; religioso è
tutto
ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui. Dunque una
norma giuridica può qualificarsi come ecclesiastica o religiosa solo sulla base del suo
contenuto materiale.
Meno rilevante di quanto comunemente si crede è il problema della natura pubblicistica o
privatistica delle norme di diritto ecclesiastico.
Tradizionalmente ad esse si riconosce una connotazione pubblicistica.
In effetti, premesso che le distanze tra pubblico e privato sono negli ultimi anni molto
diminuite, bisogna evidenziare però che il diritto ecclesiastico non può essere considerato
come un settore del diritto pubblico dello Stato, perché così si finirebbe col limitarne
l’oggetto e l’importanza.
2.) Svolgimento legislativo e dottrinale. Dalla legislazione unilaterale…
L’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può dividersi in tre periodi.
Il primo periodo è quello liberale, caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato
di tipo giurisdizionalista. A questo periodo risalgono le leggi eversive e la legge sulle
guarentigie.
Il secondo periodo è caratterizzato dalla legislazione bilaterale, incentrata sulla stipula dei
Patti lateranensi e dalla ripresa delle trattative bilaterali con la Chiesa cattolica, ma anche
dalla continuazione della legislazione unilaterale dello Stato.
Il terzo periodo, tuttora in corso, è caratterizzato dall’entrata in vigore della Costituzione,
che all’art. 7 conferma i Patti lateranensi, dalla contrattazione bilaterale, la cui massima
espressione è l’accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984, e dalla
stipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica.
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Con l’unità d’Italia fu estesa a tutto il regno la legislazione sarda e ciò ebbe conseguenze
negative sulla legislazione ecclesiastica italiana, poiché furono abrogate le legislazioni
degli ex Stati e cancellate le consuetudini locali e la tradizione giurisprudenziale di stampo
giurisdizionalista.
La “Legge che escludeva dagli Stati sardi la Compagnia di Gesù e vietava le case della
corporazione delle Dame del Sacro Cuore” del 1848 segna l’inizio della legislazione
eversiva dell’asse ecclesiastico. Questa legislazione, dal carattere spiccatamente
anticlericale, era in contrasto con il carattere confessionale dello Stato sancito dall’art. 1
dello Statuto, di poco precedente. Tale contraddizione è giustificata sia dal fatto che lo
Statuto Albertino era una costituzione flessibile e non rigida, che dal fatto che con la
proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 si pose al centro della scena politica la
Questione romana, che comportava la soppressione del potere temporale della Chiesa e
che determinò una forte contrapposizione tra il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio.
Da quel momento furono promulgate varie leggi eversive, tra cui la legge delle guarentigie
del 1871, l’unica importante legge eversiva, che restò in vigore fino ai Patti lateranensi del
1929 e suddivisa in due titoli.
Il primo titolo “Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede”, sanciva la sacralità
ed inviolabilità della persona del Sommo Pontefice, oltre che di quella del re; stabiliva che
il Governo italiano rendeva al Sommo Pontefice gli onori sovrani; attribuiva al Pontefice
una rendita annua; stabiliva che il Pontefice continuava “a godere dei palazzi apostolici
vaticano e lateranense”, della villa di Castel Gandolfo, e che essi, come pure i musei, la
biblioteca e le collezioni d’arte, erano esenti da tasse e assicurava il diritto di legazione.
Il secondo titolo, invece, riguardava le “Relazioni dello Stato con la Chiesa”. Fu abolita
ogni restrizione all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico; furono
aboliti il giuramento dei Vescovi al re e il diritto di nomina o di proposta regia.
3.) …a quella pattizia…
non expedit
Dopo il 1871 il di Pio IX aveva comportato l’uscita dalla scena politica di tutti i
cattolici per protesta nei confronti dei governi liberali. Tuttavia la Chiesa cattolica
intendeva risolvere la Questione romana insieme al governo italiano. Con il patto
Gentiloni del 1913 i cattolici presentarono liste comuni con i liberali ritornando alla politica
e sempre in quegli anni nacque il Partito Popolare, di ispirazione cattolica. Ma è solo dopo
l’avvento del Fascismo che i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato italiano mutano.
Il Fascismo, infatti, dapprima non favorevole alla Chiesa, voleva risolvere la Questione
romana per conquistare sia il consenso dei cattolici sia italiani che degli altri Stati.
Dopo una lunga trattativa, l’11 febbraio 1929 furono stipulati i Patti lateranensi, composti
da un Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, con quattro allegati, una Convenzione finanziaria
e un Concordato.
I Patti, di cui restano in vigore il Trattato ed i relativi allegati, sono di fondamentale
importanza perché segnano il passaggio dalla legislazione unilaterale alla contrattazione
bilaterale.
Quanto al Trattato, in esso si riafferma il principio confessionale; si riconosce l’autonomia
degli enti centrali della Chiesa cattolica, la sovranità internazionale della Santa Sede, il
diritto di legazione attivo e passivo e le immunità diplomatiche agli inviati della Santa
Sede; si crea la Città del Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di Piazza San Pietro: la
sovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre l’Italia deve provvedere ai
servizi pubblici (acqua, ferrovia, ecc.): si afferma la sacralità e l’inviolabilità della persona
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del Sommo Pontefice equiparandola a quella del re; essendo lo Stato della Città del
enclave,
Vaticano un lo Stato italiano assicura il diritto di transito sul proprio territorio sia
ai diplomatici inviati dalla Santa Sede o presso di essa, che alle merci; si assicura anche in
Italia l’efficacia giuridica delle sentenze delle autorità ecclesiastiche riguardanti persone
ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare; è disposto che la Santa Sede
sarà proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili ed istituti pontifici indicati
negli allegati II e III; si riconoscono alla Santa Sede il diritto di arbitrato internazionale, in
virtù del quale essa interviene nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti in
causa, nonché la neutralità e l’inviolabilità del suo territorio; infine l’art. 26 dichiara risolta
definitivamente la Questione romana e riconosce il Regno d’Italia con Roma capitale dello
Stato italiano.
Nella Convenzione finanziaria venivano regolate le questioni finanziarie sorte dopo le
espoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.
Quanto al Concordato, esso era composto da 4 articoli e i suoi punti essenziali erano: il
riconoscimento della religione cattolica quale religione dello Stato italiano; la previsione di
una serie di esoneri e privilegi in favore delle persone fisiche ecclesiastiche; si stabilivano
le festività della Chiesa che lo Stato italiano riconosceva; la Santa Sede doveva comunicare
preventivamente allo Stato italiano la nomina di Arcivescovi e Vescovi, che doveva essere
approvata, mentre i Vescovi dovevano prestare giuramento di fedeltà nelle mani del Capo
dello Stato; erano previste agevolazioni finanziarie e fiscali per gli enti ecclesiastici, nonché
interventi economici a sostegno del clero (le c.d. congrue); era previsto per tutti gli
ecclesiastici il divieto di iscriversi e militare in qualunque partito politico ed era
riconosciuta l’istruzione parificata e l’insegnamento della religione in tutte le scuole
pubbliche (tranne le università). Ma l’elemento più innovativo del Concordato è
rappresentato dal riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, in quanto fino
a quel momento la tradizione legislativa italiana aveva seguito il principio del “doppio
binario”, per cui il matrimonio religioso era del tutto separato da quello civile.
4.) … alla contrattazione bilaterale
L’entrata in vigore della Costituzione del 1948 rappresenta un momento importante
nell’evoluzione del diritto ecclesiastico. In essa è legittimata la contrattazione bilaterale,
anche se si differenzia la posizione della Chiesa cattolica da quella delle confessioni
acattoliche. La prima infatti è basata sui Patti, che sono atti di diritto esterno che vanno resi
esecutivi nel nostro ordinamento; la seconda si basa sulle intese, che sono atti di diritto
interno che necessitano della successiva legge di approvazione. Inoltre nella Costituzione
non è più accolto il principio confessionale, per cui la religione cattolica è la religione di
Stato, ma si può dedurre il principio della laicità dello Stato.
L’entrata in vigore della Costituzione pose il problema del rapporto tra le norme in essa
contenute con la legislazione ecclesiastica.
Fu così che nel 1968 fu costituita la commissione Gonella, costituita di soli rappresentanti
dello Stato, sostituita da una commissione mista, cioè composta da membri nominati sia
dallo Stato che dal Vaticano.
Il problema di fondo era quello di decidere se procedere all’abrogazione o alla revisione
dei Patti.
Si affermò l’orientamento revisionista che ha dato vita agli accordi di Villa Madama del
1984.
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Sempre in questa fase cominciano ad essere sottoscritte le intese con le confessioni diverse
dalla cattolica. A tutt’oggi sono state sottoscritte sei intese, approvate con legge: con la
Tavola Valdese, con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, con le
Assemblee di Dio in Italia, con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, con l’Unione
Cristiana Evangelica Battista d’Italia e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
CAPO SECONDO (PARAGRAFI 1 – 6)
PROFILI INTERNAZIONALISTICI E PUBBLICISTICI
1.) Profili internazionalistici. Dinamica giuridica dei concordati
A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcune
importanti questioni pratiche.
Dal 1870, infatti, lo Stato Pontificio non esisteva più, in quanto era stato privato del suo il
territorio. Poiché erano riconosciuti soggetti di diritto internazionale solo gli Stati, si
poneva allora il problema del riconoscimento alla Santa Sede della personalità
internazionale.
Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezioni
moniste, dualiste e miste.
Le concezioni moniste erano sintetizzate nella posizione dello Jemolo, secondo cui anche
se gli enti erano due, e cioè lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, impersonata
dal Pontefice, il soggetto di diritto internazionale era unico, la Santa Sede appunto.
Secondo i sostenitori delle concezioni dualiste lo Stato della Città del Vaticano costituiva
un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede.
I sostenitori delle concezioni miste consideravano la Chiesa cattolica una società perfetta,
iuridice perfecta)
libera e sovrana (societas che prescindeva dall’esistenza di uno Stato
territoriale.
Ciò premesso, è possibile dire che la personalità internazionale va riconosciuta solo alla
Santa Sede, che è un ente distinto dallo Stato della Città del Vaticano, avente anch’esso
rilevanza internazionale. A loro volta entrambi non vanno confusi con la Chiesa cattolica
che non ha una personalità internazionale distinta da quella della Santa Sede.
Inoltre, mentre gli internazionalisti usano indistintamente i tre termini di Chiesa cattolica,
Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, gli ecclesiastici, invece, distinguono i tre
termini in quanto: la Chiesa cattolica è una confessione religiosa nata dal Cristianesimo, la
Santa Sede, è l’organo di governo della Chiesa cattolica e lo Stato della Città del Vaticano è
solo un’entità territoriale.
Dunque la personalità internazionale spetta alla Santa Sede, che è titolare di tutte le
attività in campo internazionale che la collocano in una posizione paritetica, non uguale, a
quella degli altri Stati. La Santa Sede, infatti, ha solo osservatori permanenti presso
l’O.N.U. ma non può esserne membro in quanto è un microstato.
Lo Stato della Città del Vaticano nacque con i Patti lateranensi, e più precisamente con il
enclave,
Trattato. È uno Stato perché è completamente circondato da un altro Stato, quello
italiano, che si impegna a garantire la comunicazione ferroviaria e la circolazione dei
mezzi terrestri ed aerei, nonché a garantire i collegamenti e i servizi telefonici, postali, ecc..
Si stabiliva che le persone residenti nella Città del Vaticano ne avessero la cittadinanza. Il
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nuovo Stato aveva così tutti gli elementi essenziali: un territorio (la città del Vaticano), un
organo di governo (la Santa Sede) ed una popolazione.
Si riconosceva alla Santa Sede la proprietà di una serie di “immobili con privilegio di
extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi”. Si affermava la neutralità
ed inviolabilità dello Stato della Città del Vaticano, sottoposto alla sovranità del Sommo
Pontefice.
Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale è in auge la teoria della pluralità
degli ordinamenti del Santi Romano. Ne consegue il ricorso agli strumenti del diritto
internazionale privato (presupposizione, rinvio materiale e recettizio) per spiegare i
rapporti tra diritto statale e canonico.
Storicamente il modello concordatario risale al Concordato di Worms del 1119-1122. Esso è
una convenzione internazionale tra la Chiesa cattolica e gli Stati, la cui caratteristica è
quella di essere “chiusa”, cioè non aperta all’adesione di Stati terzi. Quanto al contenuto,
dapprima lo strumento concordatario è servito per stabilire soprattutto privilegi a favore
della Chiesa, mentre col tempo è divenuto un mezzo con cui risolvere le questioni di
interesse comune.
In materia di concordati trovano piena applicazione i principi di diritto internazionale
stare pacis rebus sic stantibus.
e Sul piano pratico, lo Stato che stipula un concordato, che lo
ratifica e che ne promulga la legge di esecuzione, assume l’obbligo sia di rispettare gli
impegni assunti sia di non legiferare in maniera contraria. I concordati, infine, possono
essere denunziati senza che ne segua necessariamente uno nuovo, o modificati, in tutto o
in parte, o dar vita a nuovi accordi di minore importanza senza produrre conseguenze per
quello principale.
2.) Profili pubblicistici. L’evoluzione costituzionale
Dal punto di vista pubblicistico va evidenziato anzitutto il carattere rigido della
Costituzione, che differisce dallo Statuto Albertino, dal carattere, invece, flessibile. In
secondo luogo, vanno esaminati gli articoli della Costituzione che riguardano il fattore
religioso.
L’art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia “nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
L’art. 3 Cost. si riferisce a “tutti i cittadini”, per cui sancisce il principio fondamentale
secondo cui la religione non può essere motivo di discriminazione tra i cittadini.
L’art. 4 stabilisce il dovere per ogni cittadino di svolgere un’attività che concorra allo
sviluppo materiale o spirituale della società e il fattore religioso concorre sicuramente al
progresso spirituale.
L’art. 52 definisce “sacro” il dovere del cittadino di difendere la Patria.
L’art. 7, infine, presenta delle problematiche più complesse. Esso stabilisce, al comma 1, lo
Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine e, al comma 2,
che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ne consegue che
le modifiche unilaterali richiedono il procedimento di revisione costituzionale e ciò
c
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