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PROFILI INTERNAZIONALISTICI E PUBBLICISTICI
1.) Profili internazionalistici. Dinamica giuridica dei concordati A lungo il diritto ecclesiastico si è ispirato al diritto internazionale per disciplinare alcune importanti questioni pratiche. Dal 1870, infatti, lo Stato Pontificio non esisteva più, in quanto era stato privato del suo territorio. Poiché erano riconosciuti soggetti di diritto internazionale solo gli Stati, si poneva allora il problema del riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale. Il riconoscimento alla Santa Sede della personalità internazionale si basava su concezioni moniste, dualiste e miste. Le concezioni moniste erano sintetizzate nella posizione dello Jemolo, secondo cui anche se gli enti erano due, e cioè lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede, impersonata dal Pontefice, il soggetto di diritto internazionale era unico, la Santa Sede appunto. Secondo i sostenitori delle concezioni dualiste loStato della Città del Vaticano costituiva un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede. I sostenitori delle concezioni miste consideravano la Chiesa cattolica una società perfetta, iuridice perfecta) libera e sovrana (societas che prescindeva dall’esistenza di uno Statoterritoriale.
Ciò premesso, è possibile dire che la personalità internazionale va riconosciuta solo alla Santa Sede, che è un ente distinto dallo Stato della Città del Vaticano, avente anch’essorilevanza internazionale. A loro volta entrambi non vanno confusi con la Chiesa cattolica che non ha una personalità internazionale distinta da quella della Santa Sede.
Inoltre, mentre gli internazionalisti usano indistintamente i tre termini di Chiesa cattolica, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, gli ecclesiastici, invece, distinguono i tre termini in quanto: la Chiesa cattolica è una confessione religiosa nata dal Cristianesimo.
La Santa Sede, è l'organo di governo della Chiesa cattolica e lo Stato della Città del Vaticano è solo un'entità territoriale. Dunque la personalità internazionale spetta alla Santa Sede, che è titolare di tutte le attività in campo internazionale che la collocano in una posizione paritetica, non uguale, a quella degli altri Stati. La Santa Sede, infatti, ha solo osservatori permanenti presso l'O.N.U. ma non può esserne membro in quanto è un microstato. Lo Stato della Città del Vaticano nacque con i Patti lateranensi, e più precisamente con il Trattato. È uno Stato perché è completamente circondato da un altro Stato, quello italiano, che si impegna a garantire la comunicazione ferroviaria e la circolazione dei mezzi terrestri ed aerei, nonché a garantire i collegamenti e i servizi telefonici, postali, ecc.. Si stabiliva che le persone residenti nella Città delVaticano ne avessero la cittadinanza. Il5nuovo Stato aveva così tutti gli elementi essenziali: un territorio (la città del Vaticano), unorgano di governo (la Santa Sede) ed una popolazione.Si riconosceva alla Santa Sede la proprietà di una serie di “immobili con privilegio diextraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi”. Si affermava la neutralitàed inviolabilità dello Stato della Città del Vaticano, sottoposto alla sovranità del SommoPontefice.Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale è in auge la teoria della pluralitàdegli ordinamenti del Santi Romano. Ne consegue il ricorso agli strumenti del dirittointernazionale privato (presupposizione, rinvio materiale e recettizio) per spiegare irapporti tra diritto statale e canonico.Storicamente il modello concordatario risale al Concordato di Worms del 1119-1122. Esso èuna convenzione internazionale tra la Chiesa
cattolica e gli Stati, la cui caratteristica è quella di essere "chiusa", cioè non aperta all'adesione di Stati terzi. Quanto al contenuto, dapprima lo strumento concordatario è servito per stabilire soprattutto privilegi a favore della Chiesa, mentre col tempo è divenuto un mezzo con cui risolvere le questioni di interesse comune. In materia di concordati trovano piena applicazione i principi di diritto internazionale stare pacis rebus sic stantibus. Sul piano pratico, lo Stato che stipula un concordato, che lo ratifica e che ne promulga la legge di esecuzione, assume l'obbligo sia di rispettare gli impegni assunti sia di non legiferare in maniera contraria. I concordati, infine, possono essere denunziati senza che ne segua necessariamente uno nuovo, o modificati, in tutto o in parte, o dar vita a nuovi accordi di minore importanza senza produrre conseguenze per quello principale. 2.) Profili pubblicistici. L'evoluzione costituzionaleDa un punto di vista pubblicistico va evidenziato anzitutto il carattere rigido della Costituzione, che differisce dallo Statuto Albertino, dal carattere, invece, flessibile. In secondo luogo, vanno esaminati gli articoli della Costituzione che riguardano il fattore religioso.
L'art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".
L'art. 3 Cost. si riferisce a "tutti i cittadini", per cui sancisce il principio fondamentale secondo cui la religione non può essere motivo di discriminazione tra i cittadini.
L'art. 4 stabilisce il dovere per ogni cittadino di svolgere un'attività che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società e il fattore religioso concorre sicuramente al progresso spirituale.
L'art. 52 definisce "sacro" il dovere del cittadino di difendere la Patria.
L'art. 7, infine, presenta delle
problematiche più complesse. Esso stabilisce, al comma 1, lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine e, al comma 2, che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ne consegue che le modifiche unilaterali richiedono il procedimento di revisione costituzionale e ciò conferisce un carattere di specialità ai Patti stessi, nel senso che le disposizioni in esso contenute non solo assumevano un carattere costituzionale, ma in quanto speciali prevalevano sulle stesse norme costituzionali. Questa interpretazione molto forzata si basava sulla teoria dell'ordinamento giuridico di Kelsen, secondo cui il diritto internazionale prevale su quello interno. Ma riconoscere la prevalenza delle disposizioni pattizie su quelle costituzionali non è pensabile, e pertanto si affermò una tesi diversa, secondo cui l'art.
7 ha costituzionalizzato il principio pattizio, e non le singole norme dei Patti lateranensi.. L'art. 8 Cost. fa riferimento alle confessioni acattoliche stabilendo che "Tutte le confessioni diverse dalla cattolica sono egualmente libere davanti alla legge". Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'art. 19 tutela la libertà religiosa, un diritto soggettivo pubblico, che in quanto tale va tutelato dallo Stato, sancendo che "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Quanto all'art. 20 Cost., la norma mira ad impedire in materia di enti,
associazioni o istituzioni, sia una legislazione anti-ecclesiastica che favoritiva, applicando all'istituto del riconoscimento e al regime di tali enti la disciplina di diritto comune.
3.) Il regime giuridico delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
L'art. 8 Cost. pone attualmente varie problematiche, soprattutto per l'indeterminatezza del concetto di confessione religiosa. In Italia, infatti, non esiste un registro delle entità religiose. Ciò premesso, lo Stato non riconosce come confessioni tutti i gruppi religiosi che presentano i requisiti indicati dallo stesso art. 8, che sono: gli statuti, un'organizzazione interna, un'attività normativa e rappresentanti esterni, né con tutti è disposto a sottoscrivere intese. Sarebbe invece auspicabile approvare una legge generale sui culti che sostituisca definitivamente quella del 1929. Le intese sono atti di diritto interno che necessitano della successiva legge.
Il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri avviene grazie ad offerte.