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Diritto ecclesiastico

Parte generale

Capitolo 1

Il diritto ecclesiastico italiano

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

Definizione, oggetto e contenuto del diritto ecclesiastico italiano

Diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è quel settore dell'ordinamento giuridico dello stato che riguarda il fattore religioso. Il diritto ecclesiastico non costituisce un gruppo organico di norme, ma esso abbraccia diversi settori del nostro ordinamento giuridico, dalla Costituzione alle leggi ordinarie: troviamo norme che fanno parte del sistema del diritto ecclesiastico nel diritto civile, nel diritto penale, nel diritto amministrativo, nel diritto del lavoro, nel diritto commerciale, ecc.

Atti bilaterali

Accanto a questa legislazione ve n’è un'altra formata da costituita da concordati con la Chiesa cattolica oppure da intese con le altre confessioni religiose. Le norme di questi atti non hanno efficacia nell'ordinamento giuridico italiano fino a quando gli atti non vengono eseguiti attraverso leggi di esecuzione, nel caso di concordato con la Chiesa cattolica e quindi con atti di diritto esterno, oppure leggi di approvazione, o atti di diritto interno, attraverso cui si sostanzia l’impegno dello Stato a rispettare l'accordo.

Dunque, anche se le norme del diritto ecclesiastico sono sparse nei vari rami in cui si articola il nostro ordinamento giuridico, queste non vengono trattate negli specifici ambiti, appunto costituzionale, civile, internazionale, ma nell’apposito ramo del diritto ecclesiastico.

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

Ci si chiede in quali casi una norma può essere definita di diritto ecclesiastico e in che cosa si sostanzia il fattore religioso. Quindi, bisogna qualificare tali aggettivi.

Ecclesiastico

Il termine evoca la parola “ecclesia” (chiesa), che è un concetto esclusivo della religione cattolica, mentre nelle altre confessioni non troviamo il concetto di chiesa; quindi, il termine ecclesiastico è impreciso già alla luce della varietà del fenomeno religioso.

Religioso

L'aggettivo, che caratterizza atteggiamenti prevalentemente personali, implica un riferimento alla visione non eterna del mondo, così ribaltando uno dei fondamenti su cui si fonda la norma giuridica, cioè la sua verifica sulla base dei principi generali della teoria del diritto che non sono passeggeri e sono materialmente individuati.

L'indeterminatezza del fenomeno religioso che caratterizza le norme di diritto ecclesiastico porta come conseguenza che in tali norme sono essenziali i principi generali. Ininfluente è la collocazione del diritto ecclesiastico nell'ambito pubblicistico o privatistico, proprio perché le sue norme si trovano nei vari settori in cui si articola il nostro ordinamento giuridico.

Tuttavia, si può ritenere che tale disciplina rientri nel diritto pubblico ma non perché le sue norme fondamentali hanno rilevanza costituzionale, ma perché le sue norme, sebbene siano leggi ordinarie, hanno una rilevanza fondamentale sul piano sociale per la loro natura e per il loro oggetto.

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

Quindi, la natura pubblicistica non deriva dalla fonte da cui scaturiscono le norme, ma deriva dall'oggetto e dal contenuto delle norme di diritto ecclesiastico. Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle chiese; religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e dei loro individui, sia quando questi ultimi siano fedeli del gruppo sia quando sono estranei ad esso.

Lo Stato, proprio perché le norme di diritto ecclesiastico riguardano la sfera personale degli individui, è l'unico referente sia dei gruppi confessionali e dei singoli individui dal punto di vista di garantire tali norme. Inoltre, una legislazione avente spesso connotazione costituzionale o di livello internazionale e spesso bilaterale, deve essere ricondotta nel diritto pubblico poiché la sua eventuale collocazione nel diritto privato non garantirebbe ai contraenti la libertà concessa come nel diritto pubblico. Per cui limitare strettamente nel diritto pubblico il diritto ecclesiastico, significherebbe alterare il soggetto e la sua tradizione.

Svolgimento legislativo dottrinale

Dalla legislazione unilaterale... L’evoluzione legislativa del diritto ecclesiastico, ai fini pratici, viene suddivisa in 3 periodi:

  • Periodo liberale (1848-1929): caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di stampo giurisdizionalista;
  • Periodo fascista (1929-1948): caratterizzato dalla contrattazione bilaterale tra Stato e Chiesa, i cui rapporti sono posti sul piano del diritto internazionale come rapporti tra ordinamenti giuridici primari;
  • Periodo costituzionale (1948-oggi): caratterizzato dalla contrattazione bilaterale che si sostanzia nell’accordo di modifica del Concordato Lateranense e nell’attuazione degli impegni costituzionali di cui all’art. 8, cioè nella stipulazione delle intese con le confessioni diverse da quella cattolica.

Ora, la necessità della nascita del diritto ecclesiastico così come lo intendiamo oggi si comprende se si inquadra il contesto storico e culturale del periodo.

Liberismo

Siamo nel periodo del liberismo che nasce e si afferma con una forte carica anticlericale nell’800. L’obiettivo del liberismo era garantire la libertà dello Stato, assicurando contemporaneamente anche la libertà della Chiesa, ma all’interno comunque dell’interesse primario che era quello della libertà, dell’indipendenza e della sovranità dello Stato.

Il liberismo rispetto al fenomeno religioso è simboleggiato a pieno dal celebre motto di Cavour “Libera chiesa in libero stato”. Questo motto di Cavour era stato, in qualche modo, coniato dal cattolicesimo liberale che, in quel periodo, si era affermato soprattutto in Francia con Montalembert. Tuttavia, Montalembert aveva teorizzato questa formula con un significato completamente opposto, e cioè si affermava il concetto di libertas ecclesia, e non tanto la libertà dello stato.

Prima dell’Unificazione, l’Italia era divisa in tanti stati e in ognuno di questi stati vi era una politica ecclesiastica diversa.

Unità d’Italia

Quando si è realizzata l’unità d’Italia nel 1861 si è deciso di estendere a tutta la penisola la legislazione sardo-piemontese che, per certi versi, rispetto al diritto ecclesiastico, era più arretrata rispetto ad altre legislazioni dove veniva delineato uno stato giurisdizionalistico, e non confessionale come era quello della legislazione sardo-piemontese.

Importante fu, in questo periodo, lo Statuto Albertino, approvato con L. 647/1848. Nello Statuto Albertino:

  • All’art. 1 si affermava che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana è la sola religione di stato.

Principio del confessionismo di stato

Si afferma quindi, il principio del confessionismo di stato. Questo articolo ha continuato ad essere una norma del nostro ordinamento giuridico fino al 1984, in virtù del Concordato del Laterano del ’29, nonostante la proclamazione della Costituzione nel 1948. Si affermava che gli altri culti che erano esistenti nello stato erano tollerati secondo gli usi e i regolamenti speciali che li riguardavano.

Tolleranza degli altri culti

Si parlava, quindi, di tolleranza perché esisteva la religione di stato. Si affermava che il Re si gloriava di essere protettore della Chiesa e di promuoverne l’osservanza delle leggi su di essa. Quindi, il Re si fa garante della libertà e dell’unità della Chiesa.

  • All’art. 18 si sanciva che la potestà civile in materia beneficiaria e concernente tutte le provvisioni di qualsiasi natura era esercitata dal Re, salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • All’art. 24 si sanciva che tutti i cittadini del regno erano uguali dinanzi alla legge, godevano di tutti i diritti civili e politici e potevano essere ammessi alle cariche civili e militari.
  • All’art. 28 si sanciva che la stampa era libera ma una legge ne reprimeva gli abusi. Tuttavia, le Bibbie, le preghiere, i testi ecclesiastici potevano essere venduti solo con l’autorizzazione del Vescovo.
  • All’art. 33 stabiliva che il Re nominava dei senatori a vita, scelti tra diverse categorie, tra cui quella dei vescovi, aventi almeno 40 anni e in numero non limitato.

Comunque, nonostante la presenza dello Statuto Albertino e del principio del confessionismo di stato non è stata impedita la produzione di una legislazione fortemente anticlericale. E questo fu possibile perché lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile e perché la dottrina, la politica e il diritto dell’epoca avevano un’impostazione tipicamente liberale, e quindi a favore dell’affermazione dello Stato contro qualsiasi potere esterno.

Difatti, dal 1948 inizia il periodo della c.d. legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico, e cioè una serie di norme che tendono a sopprimere gli ordini religiosi e altri enti ecclesiastici incamerandone i beni, al fine di restituire alla libera circolazione nel mercato quell’ingente patrimonio accumulato nel corso del tempo dagli ordini religiosi e che aveva dato vita al fenomeno della c.d. manomorta ecclesiastica.

Fanno parte della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico:

  • Legge Sineo: La legge del 1848 la quale è costituita da un solo articolo che afferma un principio ancora oggi valido, e cioè che la differenza di culto non può essere un discrimine per godere dei diritti civili e politici e per accedere alle cariche civili e militari.
  • Leggi Siccardi: Le leggi del 1850 con cui si abolisce il foro ecclesiastico, ossia la giurisdizione ecclesiastica, le immunità ecclesiastiche e il diritto d’asilo; Con un’altra legge, abolita poi con la Legge Bassanini del 1993, si introduceva l’autorizzazione agli acquisti, e cioè era stabilito che gli stabilimenti e i corpi morali, sia ecclesiastici che laicali, non potevano acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le Leggi Siccardi avevano un duplice obiettivo:

  • Impedire la formazione della manomorta ecclesiastica, e cioè tutto quell’insieme di beni, edifici e soprattutto terreni che erano sottratti alla libera circolazione e, quindi, non creavano un introito per lo Stato;
  • Sopprimere gli enti della Chiesa, e quindi togliere alla Chiesa per incamerare beni e dare una maggiore solidità economica allo stato italiano.

La legge che prevedeva l’abolizione dei contributi ecclesiastici, dell’immunità ecclesiastica e delle decime, un’imposta fondiaria basata sull’obbligo di pagare una decima parte del prodotto lordo dei terreni.

La legge che prevedeva la corresponsione di un assegno alla Chiesa.

La legge che prevedeva l’affrancamento dai canoni enfiteutici e da qualsiasi prestazione dovuta a un corpo morale o ad un ente ecclesiastico.

La legge che prevedeva la soppressione di tutte le corporazioni religiose.

Legge delle Guarentigie: La legge del 13 maggio 1871, con la quale si conclude la legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico, difatti, di pari passo al processo di unificazione dell’Italia, si sviluppa la prima fase della questione romana, che riguarda i rapporti tra il Pontefice e lo Stato italiano. Dopo la Breccia di Porta Pia, con cui avviene l’Unità d’Italia, il Pontefice si ritira nei propri palazzi e interrompe qualsiasi relazione diplomatica che aveva con gli ex stati italiani, e si dichiara prigioniero nei propri palazzi.

Così, lo Stato interviene pesantemente sul potere temporale ed economico della Chiesa, promulgando leggi sempre più aspre nei confronti dell’asse ecclesiastico, fino alla Legge delle Guarentigie, la quale è stata definita, soprattutto dagli esponenti del pensiero liberale, un “monumento di sapienza giuridica”. L’obiettivo della Legge delle Guarentigie era quello di porre un freno alle pretese confessionali della Chiesa Cattolica.

La legge delle Guarentigie

Era divisa in 2 titoli:

Prerogative del sommo pontefice e della Santa Sede

  • La persona del Sommo Pontefice era considerata sacra e inviolabile e gli attentati contro la sua persona venivano puniti con le stesse pene stabilite per gli attentati contro la persona del Re;
  • Il Pontefice continuava a godere dei Palazzi Apostolici, Vaticano e Lateranense, nonché della Villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e pertinenze;
  • Questi palazzi venivano considerati inalienabili, ed esenti da ogni tassa o peso e da esproprio per cause di pubblica utilità;
  • Veniva garantito un introito annuo per il mantenimento del Pontefice e dei suoi Palazzi;
  • Veniva garantita la piena libertà durante le vacanze del Pontefice, le adunanze del conclave e dei concili ecumenici;
  • Veniva concesso il diritto di legazione attivo e passivo;
  • Veniva concessa la facoltà di corrispondere liberamente con tutto il mondo cattolico.

Relazioni tra stato e chiesa cattolica

  • Veniva garantita sia allo Stato che alla Chiesa la massima pacifica indipendenza;
  • Veniva riconosciuta pienamente al clero la libertà di riunione;
  • Veniva abolito l’obbligo per i vescovi di prestare giuramento al Re;
  • Lo Stato rinunciava ai vecchi privilegi giurisdizionalistici, e cioè al placet regio, all’exquatur, all’appello per abuso, al diritto di lagatio apostolica in Sicilia.

La legge delle Guarentigie, però, non fu mai accettata dal Pontefice e nonostante ciò rimase in vigore fino al 1929. Il Pontefice non accetta la Legge per due ragioni: perché, essendo una legge unilaterale dello Stato, accettarla significava legittimare l’ordinamento dello Stato; perché accettarla significava rinunciare alla pretesa di intervento da parte delle potenze cattoliche straniere per la difesa della Chiesa.

In conseguenza della questione romana ancora aperta, il pontefice Pio X tra il 1871 e il 1929 vieta a tutti i cattolici di partecipare, a qualsiasi titolo, alla vita politica del paese. La Chiesa Cattolica, nonostante il non expedit, tenta comunque di riallacciare i rapporti con il governo italiano.

Enciclica di Pio X

Ne è un esempio l’Enciclica di Pio X, nota come “Il fermo proposito” del 1905, con la quale si dava ai cattolici, in determinati casi e previa richiesta dei vescovi del luogo, la possibilità di partecipare al voto per eleggere dei rappresentanti cattolici. Ma di certo non aiutava la circostanza che, in seguito al non expedit, i cattolici si fossero ritirati dalla vita politica del paese. Il non expedit durò fino al 1913, quando liberali e cattolici presentarono liste comuni per le elezioni. Difatti, in occasione delle elezioni politiche italiane del 1913, fu emanato un accordo voluto dal liberale Gigliotti, ossia il Patto Gentiloni, per far sì che ai cattolici, che erano stati esclusi dal voto da papa Pio X, fosse riconosciuto ufficialmente la partecipazione alla vita politica del paese, attraverso il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo.

Il Patto Gentiloni consisteva in un elenco di 7 punti che ogni candidato alle lezioni doveva sottoscrivere qualora desiderasse il voto dei cattolici, in cambio della promessa da parte del candidato di non far passare leggi anticlericali.

...a quella pattizia...

Fascismo

La Chiesa Cattolica riallaccia i rapporti con il Governo italiano durante il fascismo. Mussolini, infatti, aveva tutto l’interesse ad accaparrarsi il favore del mondo cattolico e della Chiesa per avere un appoggio concreto al Governo. Allo stesso tempo, la Chiesa Cattolica aveva tutto l’interesse a trovare una soluzione a questa annosa questione, attraverso il riconoscimento della Santa Sede e il riacquisto di un ambito territoriale che le consentisse di essere considerata a pieno titolo soggetto di diritto internazionale.

Così, dopo una lunga trattativa si arriva alla stipula dei Patti Lateranensi tra la Santa Sede e il Governo italiano, l’11 febbraio 1929. I Patti Lateranensi sono costituiti da: Trattato del Laterano, Concordato del Laterano del ’29, e 4 allegati.

Ora, il Trattato del Laterano del ’29 è ancora in vigore, mentre il Concordato è stato modificato nel 1984.

Trattato del Laterano del '29

Il Trattato del Laterano del '29, che è ancora in vigore, definisce concretamente e definitivamente la questione romana e crea lo Stato Città del Vaticano. Con il Trattato del Laterano viene creato lo Stato Città del Vaticano, perché la Chiesa voleva un suo territorio; infatti, la Santa Sede, essendo l’organo di governo, aveva bisogno di riconoscersi come popolo.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liberawmente di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof D'Arenzio Maria.
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