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UNIONE DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE

L’intesa con l’

è stata stipulata nel 1986.

Nell’intesa:

Sono sanciti i principi

1. della Costituzione, della Convenzione Europea diritti umani,

della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.

Si riconosce il diritto degli avventisti a svolgere,

2. su loro richiesta e secondo le norme sull’obiezione di coscienza,

il servizio civile in luogo di quello militare.

Sono garantite le forme di assistenza spirituale.

3. Gli oneri derivanti dall'assistenza spirituale

sono a carico degli organi ecclesiastici competenti,

compresa l'assistenza negli ospedali, nelle case di cura e pensionati

e negli istituti penitenziari.

La Chiesa Avventista rinuncia all’insegnamento nelle scuole pubbliche statali.

4. È concesso, inoltre,

il diritto di non avvalersi degli insegnamenti delle altre confessioni religiose.

È concesso il diritto di istituire scuole paritarie.

5. Si riconosce il diritto di concedere lauree e diplomi in teologia e cultura biblica

6. da parte dell’istituto avventista di cultura biblica.

Gli edifici di culto non possono essere espropriati, demoliti e requisiti

7. se non per ragioni gravi e con l’accordo della Chiesa avventista.

È riconosciuto il diritto di festa il sabato nelle scuole

8. e di non sostenere prove di esame quel giorno.

È riconosciuta la deduzione di 2 milioni ai fini irpef e la ripartizione dell’ 8 *1000.

9. 63

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

Di analogo contenuto all'intesa e al preambolo dell'Unione delle Chiese Avventiste

ASSEMBLEE DI DIO,

è l'intesa con le

fatta eccezione per il riconoscimento degli enti aventi fini di culto,

i cui statuti devono essere depositati presso il Ministero dell'Interno

e che debbono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche

entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge n. 517 del 1988.

Importante anche l'intesa

CHIESA EVANGELICA BATTISTA

con la del 29 marzo 1993

CHIESA EVANGELICA LUTERANA

e la del 20 aprile del 1993.

I principi cardine dei battisti sono:

Il battesimo dei credenti è la loro parità nella responsabilità dinanzi a Dio.

1. Il valore autonomo della Chiesa evangelica.

2. La non ingerenza tra Stato e Chiesa.

3. Il sostentamento mediante contributi volontari della Chiesa evangelica battista.

4. La non necessità della tutela penale di questo sentimento religioso.

5.

Per il resto il contenuto delle due intese ricalcano le altre. 64

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

Per quanto riguarda l’intesa

UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE

con l’ :

Viene garantita la libertà sancita nelle disposizioni costituzionali.

1. Viene garantita la tutela penale del sentimento religioso

2. e dei diritti di libertà religiosa senza discriminazioni tra cittadini e tra culti.

Vengono riconosciute le festività ebraiche, il diritto alla macellazione,

3. il diritto di giuramento a capo scoperto, il riposo sabbatico.

Si riconoscono le forme di assistenza spirituale

4. alle forze armate, negli ospedali, nelle case di cura e nei penitenziari.

In queste disposizioni manca la clausola secondo la quale

l’assistenza non grava finanziariamente sullo Stato.

Si riconosce

5. il diritto a non avvalersi dell'insegnamento delle altre religioni,

il diritto ad istituire scuole di ogni ordine e grado

ed il diritto a concedere lauree e diplomi in cultura ebraica.

Gli edifici di culto ebraici non possono essere requisiti, espropriati e demoliti

6. se non previa accordo con la comunità ebraica.

La forza pubblica non può fare irruzione in tali edifici

a meno che non ricorrano gravi ragioni e vi sia l'accordo con la comunità ebraica.

Si tutela il patrimonio ecclesiastico di tale comunità.

7. Si dà la possibilità di costituire nuove comunità ebraiche

8. che vengono riconosciute come formazioni sociali

che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli ebrei.

Si riconosce la personalità giuridica agli enti ecclesiastici ebraici

9. che devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche

entro 2 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 101 del 1989.

C'è l’ equiparazione a fini tributari tra fine religioso e di culto

10. 65

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

con il fine di beneficenza o assistenza.

Gli ebrei possono dedurre dal loro contributo al mantenimento e sostentamento dell'Unione

delle Comunità Ebraiche

fino al 10% del loro reddito e fino ad un massimo di 7 milioni e mezzo di lire.

Perché non si è mai arrivati ad una intesa con l’Islam?

L’Islam ha delle sue peculiarità per le quali sarebbe lecito chiedere un’intesa

per la protezione di quelle che sono le sue specifiche necessità,

come ad esempio

il venerdi che per i musulmani è giorno festivo,

l’alimentazione che esclude categoricamente la carne di maiale

e di cui, quindi, si dovrebbe tenere conto nelle mense scolastiche e aziendali,

le regole per la sepoltura dei defunti,

in quanto alcuni regolamenti cimiteriali italiani

contrastano con le regole della sepoltura islamica.

Nonostante queste peculiarità

non si è mai arrivati alla stipulazione di intese con le comunità musulmane.

E sono state trovate molte motivazioni giuridiche,

come ad esempio:

Sicurezza per lo stato:

­ i musulmani rivendicano come simbolo religioso il velo,

e questo è considerato dall’ordinamento italiano

in contrasto con i principi di sicurezza

che impongono di mostrare il proprio volto,

ad esempio, nelle foto per i documenti;

Mancanza di una rappresentanza unica:

­ difatti, non esiste un solo islam:

la summ divisio è quella tra sciiti e sunniti,

ma anche all’interno di questi due macro gruppi esistono varie differenziazioni che fanno

capo a quelle che vengono chiamate “le scuole giuridiche”;

inoltre,

la struttura tipica dell’Islam è la comunità: non c’è una chiesa e non c’è un clero; tutto

l’Islam è costituito dalla grande comunità, che è la summa islamica.

Questo significa che è difficile individuare un rappresentante unico dell’Islam.

Nonostante ciò sono state presentate 3 bozze di intesa da comunità diverse:

Una è stata presentata dall’Unione delle Comunità Islamiche Italiane (UCOII);

a) Una dall’Associazione Musulmani Italiani (AMI);

b) 66

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

Un’altra dalla Comunità Religiosa Islamica (COREIS);

c) quest’ultima è stata l’unica che ha ottenuto

il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Queste bozze di intesa non sono state approvate con legge

per problemi, in senso lato, politici.

Ad esempio dopo l’11 settembre 2001 si è scoperto che

molti esponenti dell’UCOII facevano parte di gruppi terroristici

o che, comunque, molti terroristi si rifacevano ai principi dell’UCOII.

Il rapporto Islam­terrorismo va, però, meglio analizzato.

Innanzitutto, si utilizzano in modo indifferenziato i termini islamico e islamista,

ma in realtà si tratta di due concetti completamente differenti.

Islamico è chi ha aderito all’Islam

ed è quindi musulmano perché di religione musulmana;

l’islamista, invece, è chi sostiene il pensiero estremista dell’Islam,

per cui l’interpretazione del Corano viene fatta in una maniera estremamente rigida,

tante volte strumentale,

e si passa ad una difesa della propria religione

attraverso atti di offesa nei confronti di altri (atti terroristici).

Ad esempio,

il concetto secondo cui morire per difendere l’Islam è un modo per assicurarsi il paradiso

è tipica del pensiero islamista;

mentre vi sono altre scuole teologiche islamiche che affermano chiaramente che

il suicidio è un peccato.

Questa interpretazione strumentale del Corano si nota ancora di più con l’uso del velo, credendo che

simboleggi

il ruolo di sottomissione della donna orientale nei confronti dell’uomo;

ma non esiste alcun versetto del Corano che imponga l’uso del velo,

piuttosto si tratta di una tradizione nata perché all’epoca di Maometto

le sue mogli e sua sorella usavano il velo,

in quanto era una simbologia estremamente religiosa,

perché il velo rappresenta la forma di separazione tra ciò che è sacro e ciò che è impuro. Quindi,

il velo costituisce un problema quando il suo uso viene considerato come imposto.

Al contrario,

quando il velo è frutto di una libera scelta individuale è espressione della libertà religiosa. 67

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

4. LA LAICITÀ DELLO STATO

.

Nonostante il principio confessionale sancito nello Statuto Albertino

sia stato poi ribadito all’art. 1 del Trattato Lateranense,

la Costituzione Repubblicana del 1948,

pur non facendo espresso riferimento al principio di laicità,

può ritenersi una Costituzione laica.

Laicità sancita anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 203/1989,

nella quale è stato ribadito che

la laicità dello stato è un principio fondamentale della nostra Costituzione.

Ciò anche in virtù del fatto che

l'art. 1 dello statuto Albertino,

o che riconosceva la religione cattolica apostolica romana come unica religione di Stato,

è stato abrogato

all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo al concordato modificato nell'accordo del 1984

o la Chiesa Cattolica ha rinunciato ad essere considerata religione di stato,

prendendo atto che la Costituzione non aveva ribadito il principio.

A questo punto il problema della laicità sembrerebbe risolto

sia livello giurisprudenziale, sia a livello legislativo, sia a livello di coscienza comune.

Ma i continui attacchi alla laicità dello Stato, soprattutto sul piano giuridico,

ci fanno pensare che non è così.

Innanzitutto,

bisogna dire che il principio di laicità deriva dall'illuminismo e dallo Stato assoluto,

che attribuiva alla Chiesa un ruolo rilevante dal punto di vista politico

perché essa era funzionale alla legittimazione dell'antico regime

che si fondava sul diritto divino. 68

LiberoWmente Diritto Ecclesiastico

Dunque, l’unico esempio di stato laico può essere quello liberale,

caratterizzato da una legislazione anticlericale e di stampo unilaterale.

Lo stato laico rifiuta

lo strumento concordatario e la differenziazione di tutela delle diverse confessioni.

Ed è proprio la mancanza di imparzialità<

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Publisher
A.A. 2017-2018
190 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liberawmente di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof D'Arenzio Maria.