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Libertà di coscienza e libertà religiosa

La Costituzione non menziona esplicitamente la libertà di coscienza, ma nessuno dubita che essa sia una delle libertà costituzionalmente garantite. La dottrina riconduce la libertà di coscienza all'articolo 2 della Costituzione, inteso come "libertà personale".

Inoltre, la lettura sistematica degli articoli 2, 3, 19 e 21 consente di individuare un insieme di elementi normativi che convergono nella configurazione unitaria di un diritto alla libertà di coscienza e di religione. Alcuni autori fanno discendere questo diritto anche dalle convenzioni internazionali, che elevano a rango costituzionale i diritti emergenti dai nuovi assetti dei rapporti civili, etico-sociali ed economici non compresi nella Costituzione.

Il principio di proiezione dei diritti di coscienza è sancito dall'art. 19 della Costituzione, che riconosce la libertà di coscienza come una delle facoltà discendenti dal diritto di libertà religiosa. È chiara la posizione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale la libertà di coscienza è un "bene costituzionalmente rilevante", al punto che la stessa diventa una particolare "declinazione della libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa". Consegue che questa libertà va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante. La Corte ha dichiarato l'illegittimità della formula di giuramento lesiva della libertà di coscienza del 1930, prevista dall'art. 251 c.p.c., nella forma in cui, dopo le parole "consapevole"

il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:

dellaLIBERTA COSCIENZA TESTIMONE PARTE era l'inciso “seresponsabilita che con il giuramento assumerete davanti a Dio” NON CONTENUTOCon l'entrata in vigore della nuova disciplina del processo penale, che ha previsto all'art.credente”. 497in luogo del giuramento, una di da parte del dellac.p.p., DICHIARAZIONE CONSAPEVOLEZZA TESTIMONEe, la Corte ha ritenuto tale disposizioneRESPONSABILITA MORALE GIURIDICA ASSUNTA CONTRASTANTEcon i principi di cui gli e ed ha il dell'attuale da rendersi inartt. 3 19 Cost STABILITO TESTO DICHIARAZIONE(“Consapevole della responsabilita morale e giuridica che assumo con la miaSEDE PROCESSUALEdeposizione, mi impegno a dire tutta la verita e a non nascondere nulla di quanto e a mia conoscenza”).Invece nel caso del e stato e non sostituito dal semplice impegno;GIURAMENTO DECISORIO MANTENUTOma sono stati i all' dell' e alla .DICHIARATI ILLEGITTIMI RIFERIMENTI IMPORTANZA RELIGIOSA ATTO DIVINITA

In un regime di pluralismo confessionale, si deve avere una tutela paritaria della libertà di religione e di quella di coscienza, indipendentemente dalla confessione religiosa o dall'orientamento spirituale: infatti, anche "la libertà di manifestazione dei propri convincimenti" è garantita conformemente all'interpretazione dell'art. 19 (che intima la tutela della coscienza individuale), Costituzione, e cioè la libertà di religione positiva, negativa e anche di professione dell'ateismo. La questione connessa alla tutela della libertà religiosa e più precisamente della libertà di agnosticismo è l'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: originariamente previsto nel r.d. 150/1908, confermato da r.d. 965/1924, il quale all'art. 118 afferma "ogni istituto deve avere la bandiera nazionale, ogni aula l'immagine del crocifisso e il ritratto del re". Dopo l'entrata in vigore della Costituzione.Il permanere dell'obbligo è stato confermato dalla circolare 157/1988 e dalla nota 2667/2002 edirettiva 2667 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. La dottrina si è a lungo interrogata sulla legittimità delle norme regolamentari esaminate: in particolare ci si chiede se l'obbligo di esposizione del crocifisso sia compatibile con il principio di uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (art. 8 Cost.), con il diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.) e con il principio di laicità dello Stato. La Corte Costituzionale non è entrata nel merito della questione, limitandosi a stabilire l'inammissibilità della questione e l'insussistenza di un rapporto di specificazione tra il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e le norme regolamentari dirette a disciplinare l'obbligo di esposizione del crocifisso.Il CONSIGLIO ha, invece, riaffermato la dell' obbligo di ostensione del crocifisso con i principi costituzionali, affermando che si tratta di un simbolo idoneo a esprimere l'elevato valore dei fondamenti civili con origine religiosa, nella laicità dell'attuale ordinamento statale. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha ritenuto che l' obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule viola il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni e la libertà religiosa. Secondo la Corte di Strasburgo, nella scuola, luogo dove convivono presenze diverse di alunni caratterizzate da molteplici credenze religiose o dal non professarne alcuna, è necessario evitare che la presenza di un "segno esteriore forte" proprio di una tradizione religiosa possa essere perturbante dal punto di vista emozionale per gli studenti di altre religioni o che non ne professano alcuna.Successivamente la legge ha cambiato orientamento e ha attribuito alle aule scolastiche una visibilità preponderante, ma integra un atteggiamento non attivo perché essenzialmente passivo. Altra forma di indottrinamento è il cosiddetto sbattezzo, che consiste nella richiesta da parte di un fedele, che abbia mutato il proprio orientamento spirituale, di cancellare il proprio nominativo dal registro dei battesimi della parrocchia o di apporvi l'annotazione per non essere più considerato come appartenente alla confessione. Questo atto di abbandono formale della Chiesa cattolica prevede il riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano per la protezione dei diritti di espressione e di professare liberamente la propria fede religiosa.

PROVVEDIMENTO GARANTE dati personali

Il Garante afferma che i dati relativi all'avvenuto battesimo non risultano trattati in violazione della privacy: questo trattamento rientra nelle attività istituzionali della Chiesa cattolica, la quale (dotata di sovranità ed indipendenza) non può essere costretta a cancellare dai registri di battesimo il nominativo di un soggetto che lo richieda. Il battesimo è un evento storico e i registri parrocchiali sono documenti che si limitano a registrare un avvenimento della vita della Chiesa. Il Garante afferma che "il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si professi atea, non contiene dati trattati illecitamente, documentando il registro un evento realmente avvenuto". Tuttavia, il soggetto non riconosca più l'appartenenza alla Chiesa cattolica ha il diritto di ottenere l'annotazione della propria volontà a margine del relativo avvenuto sul registro, previa richiesta al legale rappresentante della Parrocchia.

: per creare paragrafi - : per evidenziare il testo in grassetto - : per evidenziare il testo in corsivo -
: per andare a capo - : per creare un testo in apice - : per creare un testo in pedice Ecco come potrebbe essere formattato il testo:

In dato battesimo cui fu registrato il battesimo incombe l'obbligo, ove richiesto, di annotare a margine nome soggetto che questo ha pubblicamente espresso la volontà non più parte chiesa. Occorre sottolineare come con l'espressione obiezione coscienza rifiuto (per motivi di coscienza) di ad una che in principio sia assoggettarsi condotta giuridicamente. L' obiezione coscienza conflitto improprio doveri lex fori ossia al complesso di che compongono l' ordinamento giuridico, la , nel della , di un di o prestatore oppone presenza foro coscienza dettame carattere etico che di il prescritto.

Perché il di eseguire la prestazione potrà essere nell'alveo dell' obiezione rifiuto inquadrato obiezione, occorre in particolare che esso sia , , e che abbia per coscienza pubblico individuale personale un di . Per quanto riguarda la del bisogna

considerare che l'oggetto obbligo fare pubblicità rifiuto dell' propria e per l' estrinsecazione obiezione condizione essenziale denunciare iniquità dell' che si rifiuta e manifestare la necessità di un differente provvedimento normativo. Riguardo il obbligo si può notare che il di tale comportamento e un carattere individuale presupposto conflitto al , per cui la scelta di obiettare non può che essere individuale e liberamente decisa dal interno singolo. Il dell' sta a indicare la sfera giuridica all'interno della quale carattere personale obiezione cadono gli effetti immediati dell'obiezione stessa: il dilemma che l'obiettore vive in coscienza può, non infatti, nella di la di ai . Risolversi pretesa adeguare sfera giuridica terzi propri convincimenti Per tale motivo non si può legittimare l'obiezione di coscienza alle emotrasfusioni dell'esercente la patriapotesta parentale per conto del minore; non è possibile configurare la pretesa delpadre del concepito di interferire nella scelta della madre di interrompere la gravidanza, poiché lo stato di gravidanza incide in misura prevalente sulla salute psicofisica della donna. Per quanto riguarda la prestazione di fare vasottolineato che la è , e .CONDOTTA OBIETTANTE ASTENSIVA MAI COMMISSIVASi e prospettata una tra “ di ”, intesa come libertà di assumereNETTA DISTINZIONE LIBERTA COSCIENZAqualunque atteggiamento interiore, e la di ”, intesa come libertà di“ LIBERTA VIVERE SECONDO COSCIENZAconformare la propria esistenza ai precetti religiosi che discendono dalla propria fede religiosa o dallapropria i
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A.A. 2022-2023
96 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Renzulli Alberto.