La Costituzione italiana e il fenomeno religioso
La Costituzione del 1947, nel dettare i principi fondamentali della disciplina del fenomeno religioso, ha seguito un duplice criterio: ha garantito la libertà religiosa individuale e dei gruppi informali (articolo 2 3° comma, 19, ecc. Cost.), ma ha anche garantito la libertà delle confessioni religiose in misura uguale per tutte (art. 8 1° comma Cost.), riconoscendo il carattere originario e indipendente dell'ordinamento della Chiesa cattolica (art. 7 1° comma) e delle altre confessioni religiose (art. 8 2° comma).
Inoltre, la Costituzione nell'art. 20 ha garantito la libertà e il trattamento paritario, nei confronti degli altri enti civili, degli enti ecclesiastici e con fine di religione o di culto, e negli artt. 7 e 8 ha dettato norme riguardanti le fonti del diritto idonee a disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose. Anche gli altri articoli sui diritti di libertà possono essere estesi alla tutela del fenomeno religioso, in quanto, per esempio, l'art. 18 Cost. riguardante la libertà di associazione può tranquillamente essere esteso a questa materia, così come pure l'art. 17 Cost. sulla libertà di riunione o l'articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero, ecc.
Articoli fondamentali: 7 e 8
Sicuramente però nell'ambito della disciplina fra Stato e Chiesa e Stato e confessioni religiose in generale, gli articoli più importanti sono il 7 e l'8 Cost.:
- Articolo 7 Cost. dispone: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."
- Articolo 8 invece dispone: "Tutte le confessioni religiose sono eguali e libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."
Per quanto riguarda l'approvazione del primo comma dell'articolo 7 non ci sono stati problemi: è stato approvato subito senza difficoltà; per quanto riguarda invece il secondo comma, questo è stato frutto di una lunga e laboriosa elaborazione e di un lungo dibattito. Il tema su cui verté il dibattito fu quello del valore che l'art. 7 Cost. avrebbe attribuito ai Patti, dal momento che era dubbio se tale valore fosse uguale o no a quello delle norme stesse della Costituzione.
Sembra poi che il legislatore del tempo non intendesse vincolare in eterno i rapporti fra i due ordinamenti ai Patti del 1929, tant'è che la stessa disposizione prevede nella sua seconda parte, il procedimento per la modifica di tali accordi. Comunque, il relatore di maggioranza negò che la norma in questione valesse a costituzionalizzare i Patti del 1929; comunque il problema maggiore era che
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