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ORDINAMENTI STATALI E ORDINAMENTI CONFESSIONALI
Le confessioni religiose come ordinamenti giuridici
La carta costituzionale riserva una particolare attenzione, proprio all'interno del monopolio di Principi fondamentali, agli ordinamenti confessionali.
Vi è una nuova concezione sovranità che informa tutta la carta costituzionale, la quale si invera nel riconoscimento di spazi di libertà di autonomia; sia il connesso principio pluralistico, di cui pure si è fatto cenno.
Ma in che senso si può parlare delle confessioni religiose come ordinamenti giuridici?
La confessione religiosa è quella comunità sociale e stabilmente costituita, avente una concezione trascendente del mondo, propria ed originaria.
A monte della confessione religiosa, vi è la religione o fede religiosa, ma le dire il complesso di credenze di atti di culto che collegano la vita dell'uomo a un ordine di vino superiore.
Non tutte le confessioni religiose danno vita ad
ordinamenti giuridici e quali abbiano mantenuto di se stessi la coscienza di essere comunità meramente spirituali. Ma la storia insegna altresì l'esistenza di fedi religiose che si sono incarnati e confessioni religiose, dando loro volta così vita ad un ordinamento giuridico. Esemplare in questo senso il caso della chiesa cattolica, per la quale addirittura costituisce un dato teologico fondamentale l'essere una società costituita di organi gerarchici, che produce un ordinamento giuridico come tale universalmente riconosciuto, cioè l'ordinamento canonico. La chiesa cattolica nella costituzione Il primo comma dell'art.7 Cost., laddove dice che "lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" allo scopo di affermare che quello canonico è un ordinamento originario, nel senso della chiesa cattolica si presenta come ordinamento originario. La norma in esame, esplicita non principio.immanente nell'ordinamento italiano sin dal momento della stipulazione dei patti lateranensi, e non ha solo un valore dichiarativo, ma si pone anche come principio di interpretazione delle norme integranti ordinamento statuale, oltre che come norma programmatica. Invero rapporti fra ordinamento statuale e ordinamento canonico, per quanto con stabili rapporti degli ordinamenti statuali fra di loro, non sono completamente assimilabili ad essi, se non altro per il fatto che l'ordinamento canonico e l'ordinamento italiano insistono sulla medesima popolazione e sullo stesso territorio. La disciplina costituzionale delle confessioni religiose diverse da cattolica Passando alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, si deve ricordare che per il secondo comma dell'art. 8 Cost. queste "hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti"; con tale formula si intende dire che il diritto dello stato riconosce come ordinamenti giuridici quelli cui le confessioni appartengono.religiose diverse dalla cattolica diano eventualmente vita. Lo stesso secondo comma dell'art.8 Cost., aggiunge che le confessioni acattoliche hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, ma solo "in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". Su questo limite di conformità all'ordinamento italiano la dottrina è molto dibattuta: tra le varie posizioni è ricordata quella che da tale limite argomenta che gli ordinamenti delle confessioni acattoliche sarebbero secondari, cioè derivati dell'ordinamento statuale entro il quale si collocano. Altri invece hanno sostenuto che le confessioni acattoliche danno vita anche esse ad ordinamenti giuridici primari, in quanto si riferiscono a formazioni sociali che non possono essere considerate intermedi fra il cittadino e lo stato, ma sono inevitabilmente esterne a questo nei rapporti. La qualificazione degli ordinamenti giuridici confessionali pare più convincente l'opinione per cui le.confessioni acattoliche danno vita ad ordinamenti giuridici secondari. Di fatti di ordinamenti in questione non risultano né sovrani né indipendenti: formalmente, già che la costituzione non riconosce esplicitamente loro queste attributi, riconosciuti invece alla chiesa cattolica (art.7.1); sostanzialmente, giacché proprio in ragione del secondo comma dell'art. 8 Cost. si incontrano limiti in un ordinamento che si considera sovraordinato, com'è quello statuale. Dal punto di vista sociologico, le confessioni acattoliche sono formazioni sociali che non traggono la loro origine per impulso dello stato, da un atto di volontà dello stesso, e quindi sono ad esso estranee; ma dal punto di vista giuridico, non impedisce di pensare che l'ordinamento dello stato, venga a considerare i relativi ordinamenti come ordinamenti secondari, nel senso che venga riconoscere loro rilevanza nei limiti del proprio ordinamento. La stessa dottrina sulla
pluralità degli ordinamenti giuridici che insegna distinguibilità fra ordinamenti primari e ordinamenti secondari. È da osservare nel caso delle confessioni religiose l'ordinamento, grazie appunto al secondo comma dell'art. 8 cost., si astiene da qualunque disciplina specifica in merito al loro regime statutario, laddove per le associazioni l'ordinamento statuale si preoccupa di dettare le norme-cornice, entro i cui limiti può determinarsi la privata autonomia. Gli statuti delle associazioni trovano un limite delle norme dell'ordinamento generale. I limiti costituzionali alla autonomia delle confessioni religiose Il secondo comma dell'art. 8 Cost pone un limite "sono ammessi nello stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non processino principi e non seguono riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume". Altri hanno ritenuto che il limite in questione stà a significare che gli
ordinato e conforme alla legge. Questo significa che le confessioni acattoliche devono rispettare l'ordine pubblico e il buon costume, senza creare pregiudizi o utilizzare mezzi di azione che possano andare contro tali principi. Alcuni hanno interpretato questo limite come il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale italiano, ossia dei principi generali costituzionali e legislativi in materia. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha trovato una via mediana, sostenendo che tali limiti si riferiscono solo ai "principi fondamentali" dell'ordinamento italiano e non alle specifiche limitazioni imposte da particolari disposizioni normative. Nel secondo comma dell'art. 8 della Costituzione viene riconosciuta la facoltà di organizzarsi delle confessioni acattoliche, che devono essere organizzate in modo ordinato e conforme alla legge.da non contrastare con quelle norme dell'ordinamento statuale che abbiano natura imperativa e siano indiscutibili. Mentre per la chiesa cattolica l'efficacia nell'ordinamento dello stato delle norme canoniche incontra limiti individuali secondo i criteri dettati per il collegamento fra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri, nel caso delle confessioni non cattoliche l'efficacia delle norme di origine confessionale incontra, per ordinamento statuale, il limite del c.d. ordine pubblico interno. Nel caso di confessioni religiose con statuti organizzativi parzialmente in contrasto col diritto dello stato, appare più probabile l'opinione per cui tali statuti rilevano limitatamente alle sole parti conformi, senza produrre la totale irrilevanza della confessione non cattolica come ordinamento. Sono la chiesa cattolica soggettivamente ha sempre affermato la propria natura di ordinamento giuridico primario, ed oggettivamente ha sempre manifestato di possedere gli elementi.strutturali propri degli ordinamenti originari. La questione della " democraticità" degli ordinamenti confessionali Appare convincente l'opinione secondo la quale ad una confessione religiosa non siano opponibili principi dellademocraticità dell'ordinamento interno. E cioè, sia perché caratteristiche generalmente ricorrenti delle confessioni religiose sono l'investitura dall'alto dei poteri e la strutturazione gerarchica della società religiosa; sia perché la costituzione impone esplicitamente l'obbligo del metodo democratico solo ai sindacati (art. 39 ) e ai partiti politici (art. 49) . L'art. 2 Cost., garantendo i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia come componente delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, pone un problema di tutela di detti diritti inviolabili e non solo nei confronti dei poteri pubblici o dei poteri privati estranei all'individuo, maè assoluta, ma è giustificata dal fatto che le formazioni sociali necessarie hanno un impatto più diretto e significativo sulla vita degli individui e sulla società nel suo complesso. Nel caso delle formazioni sociali volontarie, come le confessioni religiose, la libertà individuale assume un ruolo più rilevante. Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di praticarla senza interferenze o discriminazioni. Tuttavia, anche in questo caso, la libertà individuale può essere limitata quando entra in conflitto con altri diritti fondamentali o con l'ordine pubblico. Ad esempio, se una pratica religiosa mette in pericolo la vita o la sicurezza delle persone, può essere necessario imporre delle restrizioni. In conclusione, la tutela dell'individuo in relazione alle formazioni sociali è un tema complesso che richiede un equilibrio tra la libertà individuale e l'interesse collettivo. È importante garantire la libertà di scelta e di espressione, ma anche proteggere la società da eventuali abusi o violazioni dei diritti fondamentali.La stessa costituzione dispone per le confessioni religiose diverse da cattolica che i loro statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, provvedendo in tal modo a garantire diritti e libertà individuali attraverso la riconoscimento della conformità statutaria all'ordinamento statale. Viceversa, nel caso della chiesa cattolica, il limite in questione è dato dalla sovranità dello stato nell'ordinamento suo proprio.
Nel protocollo addizionale all'accordo di revisione concordato lateranense dell'18 febbraio 1984, si è voluto precisare che "la santa sede prendo occasione dalla modificazione del concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo stato italiano dà all'art. 23.2 del trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da."
tale disposizione vale intesi in armonia con gli diritti costituzionalmente garantiti icittadini italiani" .
IL PRINCIPIO PATTIZIO
Formazioni sociali e negoziazione legislativa
Le relazioni fra stato e confessioni religiose sono rette , nella car