LA FORMJAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SUL FENOMENO RELIGIOSO
Le matrici culturali della costituzione italiana e le norme relative al fenomeno religioso
La nostra costituzione se, in materia di libertà religiosa, si è ispirata all'insediamento del Ruffini, in materia di
autonomia, e perciò, anche le libertà delle istituzioni ecclesiastiche trova tuttora una valida spiegazione giuridica
nell'insegnamento di Santi Romano.
Essa risponde all' esigenza di cogliere l'origine e il trasformarsi nel tempo di norme ed istituti, anche nelle loro
matrici ideali e culturali, ricorrente in sede interpretativa e di ricostruzione dogmatica.
È da considerare che quanto meno legittimamente può sorgere il dubbio è se quella cultura cattolica che sarebbe
all'origine del " compromesso " raggiunto nel testo costituzionale, non abbia esercitato alcuna influenza proprio
nell'elaborazione delle norme afferenti al fenomeno religioso.
Cultura politica e cultura giuridica dei costituenti cattolici, con particolare riferimento alle tradizionali
concezioni dello Jus Publicum Ecclesiasticum
Si è rilevata una lunga e faticosa ricerca di un fondamento ideologico nel movimento cattolico nella prima metà
del 900 , volta ad acquisire e garantire un certo margine di autonomia rispetto la magistero ecclesiastico, " accolto
come guida e punto di riferimento, ma rifiutato come gabbia dorata nella quale immettere ad ogni costo il proprio
pensiero ".
Occorre tenere presente come nell'età della costituente il movimento cattolico non apparisse chiuso
monoliticamente in una definita cultura politica, bensì fosse caratterizzato da una pluralità di orientamenti, di
inflessioni ed accentuazioni del pensiero, nelle quali potevano rintracciarsi più meno agevolmente le trame della
speculazione cattolica maturata.
All'interno della cultura cattolica all'età della costituente una posizione preminente era tenuta dalle posizioni del
pensiero che potevano vantare le loro più profonde radici nella elaborazione filosofica e teologica francese a
cavallo delle due grandi guerre mondiali. Tali posizioni ebbero modo di esplicitare la loro influenza sul testo
costituzionale sia in via immediata, tramite soprattutto il c.d. " gruppo dossettiano "; sia in via mediata, grazie al
lavoro formativo precedentemente svolto dai c.d. movimenti intellettuali cattolici, in particolare dalla FUCI e dal
Movimento Laureati.
Da tali movimenti sortì buona parte della classe politica cattolica nell'Italia del dopoguerra.
In particolare una influenza determinante in detto il pensiero di Jacques Maritain,con il suo ideale storico concreto
di una nuova cristianità e con le sue elaborazioni in tema di primato dello spirituale rapporti col temporale;
Emmanuel Mounier, come un originale apporto su quel personalismo comunitario.
Le Nouvelle theologie sono un apporto di studiosi non precisamente rapportabili ad un'unica scuola, eppure
accomuni dall'istanza ad un ritorno alle sorgenti bibliche e patristiche, dalla sensibilità ad accettare il a confronto
teologico con le problematiche moderne, di porsi in una sorta di concezioni manichea dinanzi al mondo. Si pensi
in particolare ai contributi Yves Congar, con la sua teologia del laicato e con il conseguente nuovo modo di
rapportarsi della chiesa col mondo; ovvero a quelli di Henri De Lubac, con le sue riflessioni in tema di potere
della chiesa sul temporale.
Pure non si possono ignorare, all'interno del cultura cattolica dell'età della costituente, altri filoni di pensiero a
cominciare dal personalissimo Rosminiano e dal popolarissimo Sturziano: il primo, in ordine al problema dei
rapporti fra chiesa è stato; il secondo, in rapporto alle peculiarità delle vicende italiane circa le relazioni fra stato e
chiesa, con il principio di non identificazione tra le ragioni politico- sociali di un partito di ispirazione cristiana e
le ragione della chiesa come istituzione religiosa.
Non si può neppure ignorare l'influenza dispiegata sulla cultura dei costituenti cattolici, di una concezione della
chiesa dei suoi rapporti con lo stato mutuata dalle tradizionali impostazioni manualistiche dello Jus Publicum
Ecclesiasticum, cui sostanzialmente rinviava la stessa ecclesiologia.
Gli esponenti politici cattolici che ebbero largo influsso sulla formazione della carta costituzionale furono:
Giuseppe Dossetti, tessitore della teoria dei rapporti fra stato e confessioni religiose nella formulazione di quelli
che sarebbero divenuti gli artt. 7 e 8 Cost., nei cui raffinati interventi in sede di costituente emergono con
evidenza le tesi di fondo dello Jus Pubblicum ecclesiasticum; Guido Gonella, il quale svolse indirettamente
un'influenza assai profonda con il programma della DC per la nuova costituzione.
Nell'ambito della problematica relativa ai rapporti fra stato e chiesa, i contributi di un Gonella alla costituzione
sembrano sostanzialmente debitori della scienza canonistica del tempo, fondata sul principio della chiesa come
societas iuridice perfecta.
Principi canonistici recepiti nella formula dell'art. 7 Cost.: l'originarietà dell'ordinamento giuridico della
chiesa; la libertas ecclesiae; il principio pattizio
Se si guarda al testo dell'art. 7 Cost., non è difficile rilevare come il dettato costituzionale sia fortemente debitore
del diritto canonico.
In particolare,tre paiono i principi teoretici classici dello Jus Publicum ecclesiasticum che risultano recepiti dal
testo costituzionale,assurgendo addirittura a direttive di valore capaci di orientare tutto sistema costituzionale.
Il primo è quello relativo alla qualificazione giuridica dell'ordinamento canonico. La concezione presente nella
formula del primo comma è dell'art.7Cost, costituisce il nucleo centrale e tradizionale delle teoriche dello Jus
Publicum ecclesiasticum sulla chiesa come societas iuridice perfecta, cioè come società "quae bonorum in suo
ordine completum tamquam finem habens,ac media omnia ad illud consequendum iure possidens,est in suo
ordine sibi sufficiens et indipendens,id est plene autonoma ".
Una conferma che la forma del primo comma del'art.7Cost. discende dal diritto canonico si ha dalla ricostruzione
storica dell'intenso lavorio di preparazione della costituzione, che si ebbe non solo nell'ambito della costituente
ma anche e soprattutto fuori di essa. Difatti risulta che detta formula fu letteralmente tratta dalla enciclica
immortale Dei(1885) di Leone XIII, ad opera di Montini,La Pira ed altri. E tale formula fu poi introdotta senza
difficoltà nel progetto di costituzione; essendo la forma ormai classica di inquadramento della posizione della
chiesa, in sè e nei suoi rapporti con lo stato, secondo la dottrina cattolica.
La norma di cui all'art.7.1Cost. deriva dalla categoria canonistica della societas perfecta, e rappresenta un punto
di convergenza delle impostazioni canonistiche con le acquisizioni della moderna teoria generale del diritto. Con
tale articolo la figura dell'ordinamento giuridico da mera ipotesi scientifica, è divenuta un principio riconosciuto
livello costituzionale.
Il riconoscimento della chiesa nella sua qualificazione canonistica di societas percfecta, operato dal costituente, e
comporta anche la recezione del testo costituzionale di una altro principio proprio dello Jus Publicum
ecclesiasticum, vale dire quello della Libertas Ecclesiae, per la quale "ecclesia tanta perfruator agendi
libertate,quantum salus hominum curanda requirat".
Tale recezione è desumibile agevolmente in via interpretativa: difatti il riconoscimento della indipendenza e della
sovranità della chiesa nell'ordine suo significa riconoscimento della chiesa secondo natura sua propria, cioè
secondo la sua essenza giuridico- istituzionale. In altre parole con l'avvento della costituzione, lo stato italiano ha
rinunciato alla stessa eventualità di poterne determinare con legge lo statuto, ma le dire di incidere sui profili
strutturali e funzionali della chiesa.
Si pone di fronte alla Libertas Ecclesiae un principio generale che non si direbbe di autolimitazione a quanto di
vera e propria incompetenza ratione materiae, rispondente del testo alla nuova concezione di sovranità che
informa tutta la carta costituzionale.
Il riconoscimento alla chiesa di un diritto pubblico soggettivo di libertà comporta conseguentemente il problema
della determinazione dei contenuti e della estensione di tale diritto nell'ordinamento italiano.
Principio della c.d. " competenza delle competenze"= è sempre allo stato soltanto che spetterebbe l'insindacabile
diritto di giudicare nei singoli casi concreti se una res sia mixta o meno, se rientri nell'ordine proprio statale o
ecclesiastico, ho altrimenti detto se ed in quali limiti e la disciplina canonica di istituti e rapporti possa produrre
effetti nell'ordinamento di esso stato.
In particolare: sui rapporti fra Libertas ecclesiae e disciplina concordataria;il problema della "
competenza delle competenze"
La costituzione non pone esplicitamente principio della " competenza delle competenze"; principio incompatibile
con il riconoscimento reciproco di indipendenza e sovranità.
La costituzione pone il principio pattizio o dell'accordo nei rapporti fra stato e chiesa cattolica, il quale, prima
ancora che essere strumento di concreta regolamentazione delle materie di comune interesse, risulta costituire lo
strumento volto a definire nelle " zone di frontiera" (le res mixtae) la delimitazione fra gli ordini propri dell'una
dell'altra autorità.
Il primo comma dell'art. 7 , si limita invero a riconoscere in linea di principio tale libertà;così come d'accordo
nell'ammettere che il concreto contenuto della libertas ecclesiae nell'ordinamento statale non può che essere
desunto dal complesso di norme positive esistenti in detto ordinamento. Ma ciò nella misura in cui dette norme
non sono di produzione unilaterale statale, bensì di origine pattizia.
In sede di assemblea costituente si affermò che il principio " dell'autonomia originaria dello stato e della chiesa
cattolica, implica, per un rigore logico che non consente evasioni, tutta una serie concatenata di conseguenze, che
ci porta come sblocco fatale all'altro principio della bilateralità necessaria della disciplina dei rapporti fra le due
società".
Partendo dalla distinzione fra ordinamento statuale e ordinamento canonico, Dossetti osservava che l'inevitabilità
di contatti fra i due ordinamenti, nel caso di rapporti che pur avendo carattere spirituale e formando oggetto della
sfera di interesse propria della chiesa, abbiano rilevanza anche per lo stato, e viceversa.
Da queste premesse Dossetti traeva le conseguenze seguenti: " se il contatto è inevitabile, e se esso deve implicare
il reciproco riconoscimento come ordinamenti primari, esso non può altro che avvenire attraverso un negozio
bilaterale di diritto esterno fra ordinamenti originari, cioè attraverso quel tipo di negozio che si chiama
concordato. Ove, invece, esso avvenga al di fuori dell'atto bilaterale, per atto unilaterale di diritto interno di uno
dei due , allora si ha sempre un disconoscimento e assoggettamento dello stato la chiesa" .
Dossetti concludeva che la disciplina bilaterale,concordataria, delle materie di comune interesse per la chiesa per
lo stato, non implica confusione tra le due potestà, e come non implica limitazione nè della sovranità dell'una nè
della sovranità dell'altra.
Da questi riferimenti è agevole dedurre come il principio della necessaria disciplina bilaterale, da postulato di
dottrina giuridica sia divenuto norma costituzionale nella regolazione dei rapporti fra stato e chiesa.
Riassumendo sembra potersi convenire sulle radici canonistiche dei principi di originalità dell'ordinamento
canonico, di libertà della chiesa e di bilateralità nella definizione dei rapporti fra le due potestà, che sono
contenute nella costituzione.
In particolare, perciò che attiene al fondamentale principio della libertas ecclesiae, risulta che esso è stato
recepito dalla costituzione ad un duplice livello: al primo e più ampio, in quanto ordinamento canonico è
riconosciuto originario e quindi esterno all'ordinamento statuale: a questo livello di detta libertas non possono
atto che essere desunti esclusivamente dai principi e dalle norme che costituiscono l'ordinamento canonico. Alla
secondo e più definiti livello che attiene , alle dimensioni di tale libertas non considerata in sè ma in rapporto
all'ordinamento italiano.
La recezione ammodernata delle tesi fondamentali dello Jus Publicum ecclesiasticum, con riferimento al
principio di parità formale fra stato e chiesa, all'affermazione della laicità dello stato ed alla libertà
religiosa
La vedute recezione di tesi fondamentali dello jus publicum ecclesiasticum, viene moderata ed ammodernata alla
luce di altri apporti. Si pensi anzitutto all' apporto delle magistero pacelliano; ma si pensi anche all'influsso delle
ricordate tradizioni di pensiero italiano risalenti a Rosmini da un lato ed a Sturzo dall'altro.
I punti nei quali il costituente sia distaccato dalle teoriche dello jus publicum ecclesiasticum, grazie anche
all'influsso degli accennati filoni di pensiero cattolico,sono:
il primo elemento di innovazione rispetto a tali teorizzazioni sembra doversi cogliere nell'affermazione del
principio di parità giuridica fra i chiesa è stato, la nota teoria controriformistica della protestas indirecta Ecclesiae
in temporalibus.
È evidente come la formula del primo comma dell'art. 7 Cost., escluda ogni forma di subordinazione dello stato
alla chiesa.
Questa tesi dell'assoluta parità delle due potestà, ecclesiastica e civile, rispondeva sul piano politico alle attese del
mondo laico; sul piano della dogmatica giuridica, poi, tale tesi rispondeva alla costruzione romaniana delle
relazioni fra ordinamenti primari.
Ma a ben guardare essa trovava ascendendenze e convergenze in filoni di pensiero più propriamente
cattolici,soprattutto di quello francese: Journet, De Lubac e Maritain.
Un secondo elemento innovativo rispetto alle consolidate teorizzazione dello jus publicum ecclesiasticum deve
essere sicuramente individuato del principio della non confessionalità dello stato.
Si tratta di un concetto di laicità- bene distinto da quello di laicismo- che appare chiaramente nei suoi contenuti
dall'intervento di Giorgio La Pira; il quale in tale occasione osservava: " non dobbiamo fare uno stato
confessionale, uno stato, cioè, nel quale diritti civili e politici ed economici derivino da certa confessione di fede;
dobbiamo solo costruire uno stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della
collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale".
Terzo elemento è il principio di libertà religiosa: difatti uno dei capisaldi delle tesi classiche dello Jus publucum
ecclesiasticum era dato dal più rigoroso esclusivismo religioso statale e dalla conseguente condanna sia, sul piano
teoretico, del principio di libertà in materia religiosa,sia, sul piano del diritto positivo, della concreta previsione di
un diritto soggettivo pubblico di libertà religiosa degli ordinamenti statuali. La costituzione, invece, garantisce
nella materia più ampia libertà religiosa, sia ai singoli sia alle formazioni sociali (art. 19 ;art.8.1), configurando la.
Come diritto soggettivo pubblico e tutelando la congiuntamente al divieto di discriminazioni per motivi religiosi
(art.3.1;art.20) .
Rosmini può considerarsi l'avviatore delle pensiero cattolico italiano sulle vie del riconoscimento del libertà
religiosa come principio giuridico, partendo dei punti di forza e del suo pensiero dati dal valore della persona
umana, nonché del primato della libertà e della responsabilità dell'uomo.
I rapporti fra stato e chiesa cattolica, fra la peculiare attenzione riservata dal costituente al fenomeno
religioso ed i fondamenti del nuovo ordine costituzionale
Le tesi fondamentali dello Jus publicum ecclesiasticum vengono recepite nell'art.7 cost. attraverso una
mediazione dei principi derivanti da altri filoni dottrinali,accolti a loro volta nel testo costituzionale; da una altro
lato, dette tesi, nella misura in cui trovano una recezione da parte del costituente, manifestano una forza espansiva
che va al di là dell'ambito definito da cui sono originate, cioè i rapporti fra stato e chiesa cattolica.
I tratti salienti e ed essenziali del problema dei rapporti fra stato e chiesa cattolica (art.7Cost.) sono: il
riconoscimento delle formazioni sociali del quadro di una visione pluralistica, una nuova concezione della
sovranità statale, la conseguente e articolata revisione delle complessive a i più vaste relazioni fra stato ed altri
ordinamenti sia interni che esterni. Trattasi di direttive di valore, nelle quali è ravvisabile il massimo influsso del
pensiero cattolico francese sull'elaborazione il testo costituzionale.
La costruzione manifesta un nuovo concetto di sovranità, non più caratterizzato dall'antica idea di dominio
radicata nello stesso termine " sovrano"(super-esse), ma strutturalmente aperta ad altre sovranità, e
funzionalmente riguardata come un potere ordinatore ed organizzatore degli individui degli ordinamenti.
LO STATO E IL FATTORE RELIGIOSO
Aspetti della rilevanza costituzionale del fenomeno religioso
La religione inteso quale insieme di credenze attinenti ad un ordine superiore e trascendente, sfugge di per sé
all'ordine proprio del diritto; come sfugge adesso l'atto di fede destinato a rimanere in interiore homine.
Il fenomeno religioso si esplica in fatti ed atti che sono giuridicamente irrilevanti. Ma esistono delle
manifestazioni che assumono un rilievo sul piano del diritto. Si pensi a quelle esternazioni dei propri
convincimenti interiori
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