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Il Procedimento di delibazione
L'art. 34 del concordato del 1929 stabiliva l'immediata efficacia delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici, ma la Corte costituzionale, con la sentenza 2 febbraio 1982, n. 18 modifica questa norma del concordato, stabilendo che anche per le sentenze canoniche, come avviene per le altre sentenze di stati esteri, per essere efficaci per lo stato italiano, è necessario il procedimento di delibazione attualmente dettato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
L'art. 8, punto 2, dell'Accordo di revisione del concordato lateranensi, uniformandosi alla sentenza della Corte costituzionale 18/1982, stabilisce: "Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo."
Zxçà|Äxecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nellaTale èRepubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente”. decreto di esecutivitàemesso dalla Supremo tribunale della segnatura apostolica. Per capire cosa significa questo ènecessario conoscere, sia pur per sommi capi, l’organizzazione giudiziaria canonica.
La conferenza episcopale italiana ha stabilito che in Italia i tribunali ecclesiastici sono:
- Tribunale ecclesiastico regionale (in Puglia a Bari) ed è competente, principalmente, per le cause di nullità per i matrimoni di tutta la regione;
- Tribunale ecclesiastico interregionale (per la Puglia è a Benevento) ed è competente per le cause di appello alle sentenze di nullità espresse dai tribunali ecclesiastici regionali;
In Italia i tribunali apostolici sono tre: 73La "Sacra - oggi denominata , è il
"Tribunale del Rota" Tribunale Apostolico della Rota Romana• Papa, si trova invece a Roma (Piazza della Cancelleria, 1 - Roma). Interviene in 3° grado sullesentenze dei tribunali ecclesiastici solo se ci sono state due sentenze difformi.
Supremo tribunale della segnatura apostolica competente per il decreto di esecutività delle• sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici.
La Penitenzeria apostolica, è il c.d. foro interno, cioè la coscienza. Per diritto canonico i reati• sono i peccati, anche se alcuni peccati non sono reati, come l’aborto. I peccati meno gravi sonoassolti dal sacerdote, mentre quelli che più gravi, con pene che arrivano alla scomunica, sonogiudicati dalla Penitenzeria apostolica.
Per dichiarare la nullità di un matrimonio canonico è indispensabile che sia dichiarato con duesentenze di due tribunali di diverso grado. In particolare, deve essere dichiarata la nullità daltribunale ecclesiastico
regionale e poi la causa (il libello) passa automaticamente al tribunale ecclesiastico interregionale per la ratifica della sentenza di primo grado; quindi non c'è un appello al tribunale sovraordinato, ma il passaggio avviene automaticamente. Si ricorre in appello al tribunale ecclesiastico interregionale solo quando una delle parti non è d'accordo sulla sentenza oppure se conferma il vincolo matrimoniale. La decisione per la ratifica della sentenza di primo grado, da parte del tribunale ecclesiastico interregionale, è basata sugli atti prodotti dal tribunale ecclesiastico regionale. Invece, se le parti ricorrono in appello, il tribunale ecclesiastico interregionale decide rifacendo il processo per intero e quindi riapre l'istruttoria, ascolta nuovamente le parti, i testimoni e anche eventuali nuovi testi. Se il tribunale di appello non ratifica la nullità espressa dal tribunale ecclesiastico regionale, è necessario anche il giudizio dellaRota romana. Una sentenza di nullità emanata dal tribunale ecclesiastico regionale e ratificata dal tribunale ecclesiastico interregionale, ha bisogno anche del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo che è il Supremo tribunale della segnatura apostolica, uno dei tre tribunali apostolici della Santa sede.
Nell'ordinamento italiano, le sentenze passano in giudicato e diventano esecutive dopo l'ultimo grado di giudizio o, nei gradi precedenti se non sono appellate.
Questo principio differisce da quanto avviene nel diritto canonico, infatti il decreto di esecutività del Supremo tribunale della segnatura apostolica è dovuto al fatto che, per l'ordinamento canonico, le sentenze che riguardano lo status delle persone non passano mai in giudicato, perché nel tempo possono emergere nuovi elementi che modificano le conclusioni della sentenza.
Tuttavia, le parti hanno necessità di avere la sentenza definitiva.
Per poter chiedere alla Corte d'appello la delibazione e il Supremo tribunale della segnatura apostolica, ratificando la sentenza, la rende esecutiva. 73 La Rota è il tribunale del Papa, e avendo competenza su tutti i fedeli, ci si può rivolgere anche direttamente alla Rota saltando il tribunali ecclesiastici, la quale però deve comunque emettere due giudizi. La Rota ha la competenza esclusiva nelle cause di nullità di matrimoni relativi a principi regnanti e presidenti della repubblica. 43tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|ÄxRitornando all'art. 8, punto 2, dell'Accordo di revisione del concordato lateranense, la norma stabilisce che il procedimento per la delibazione è avviato "su (cioè degli ex domanda delle parti coniugi) Nel primo caso il procedimento si introduce con ricorso e si svolge in camera di consiglio, se la richiesta
è di un solo coniuge il procedimento avviene con citazione e si svolge in via ordinaria. La delibazione è dichiarata efficace cioè quella del con sentenza della corte d'appello competente, luogo in cui il matrimonio fu trascritto, dopo aver accertato:- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali cioè che sia stato rispettato il diritto di difesa dell'ordinamento italiano;
- c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
coniuge economicamente più debole. Mentre con il divorzio, il coniuge economicamente più debole ha diritto al mantenimento o agli alimenti, con l'annullità non ne ha diritto, ma in casi particolari i giudici possono assegnare egualmente gli alimenti, anche se il matrimonio è stato annullato, come avviene con il matrimonio putativo nel caso di scioglimento del matrimonio civile (art. 128 c.c.).
Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – ha abrogato gli articoli dal 796 all'805 del c.p.c. ed ha stabilito che è soppresso il procedimento di delibazione per le sentenze straniere aventi determinati requisiti. La nuova legge, in un primo momento era stata interpretata da alcuni come un abrogazione della delibazione anche per le sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici, come avveniva in passato per effetto di una norma inserita nell'art. 34 del concordato del 1929, abrogata dalla sentenza
dellaConsulta 18/1982 e soprattutto dall'art. 8 del nuovo concordato del 1984. Questa spiegazione aveva portato, negli anni 1997/1998, all'immediata esecutività delle sentenze dei tribunali ecclesiastici per nullità di matrimoni con iscrizione diretta all'anagrafe, senza delibazione. Questa interpretazione della legge è erronea per due ragioni: La stessa Legge 218/95, all'art 2, dispone: "Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia". Quindi non rientrano le sentenze dei tribunali ecclesiastici, già disciplinate dall'art. 8 nuovo concordato. Il D.P.R. 396/2000, sulla riforma dello stato civile, dispone che l'ufficiale dello stato civile trascrive automaticamente le sentenze straniere di divorzio, mentre le sentenze di nullità matrimoniale rinvia alla disciplina concordataria. Si ricava che per la legislazione attuale,le sentenze dei tribunali ecclesiastici sono sfavorite, perché necessitano della delibazione per essere efficaci, mentre quelle degli altri paesi sono registrate automaticamente nei registri di stato civile, se questi paesi sono tra quelli che hanno una legislazione con i requisiti indicati nella legge 218/95, tra cui quello che non devono contrastare con l'ordine pubblico italiano. Infatti, vi sono stati dei casi che le corti d'appello hanno negato la delibazione alle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici per nullità di matrimoni dovute a impedimenti per riserva mentale, quando non era conosciuta e non conoscibile da una delle parti, perché, non tutelando il coniuge in buona fede, questo principio contrasta con l'ordine pubblico italiano. 74 È accaduto che l'Italia sia stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non aver verificato il rispetto del diritto di difesa di una parte in un procedimento canonico. 75 LaLa locuzione latina ex tunc indica la retroattività dell'efficacia di un'azione, ossia la sua applicabilità come se essa non fosse mai fin dall'inizio esistita.
Inoltre, la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia, sentenza Pellegrini contro Italia del 2001, perché era stata deliberata una sentenza dei tribunali ecclesiastici senza tener conto delle norme sul giusto processo e del diritto di difesa delle parti.
Gli enti ecclesiastici sono uno strumento fondamentale delle religioni, attraverso il quale viene eseguito il culto, anche attraverso l'aiuto concreto al prossimo.
La disciplina degli enti la troviamo nell'art. 7, n. 1, del nuovo concordato che riprende pedissequamente l'art. 20 della Costituzione: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione od ente non possono essere riconosciuti se non previa dichiarazione di conformità ai principi dell'ordinamento giuridico italiano."
nstituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua co