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Manifestazione di volontà per mezzo d'altri

a) Nuncius (= strumento = alla lettera): l'interessato non è estraneo alla formulazione del negozio, era impossibile nei negozi solenni dello ius civile.

b) Solo inter vivos di carattere patrimoniale con esclusione dei negozi del diritto di famiglia e testamento la gestione d'affari altrui era: senza rappresentanza o con rappresentanza (diretta: con cui non vanno confuse alcune figure (paterfamilias, persona giuridica, responsabilità adiettizia, contratto a favore di terzi), il trasferimento è immediato in nome e per conto dell'interessato, è usato oggi; indiretta: usata tra i romani, il rapporto va poi perfezionato con un successivo contratto, per es.: tutore, curatore del pazzo ...)

B) scopo pratico (causa)

E' elemento costitutivo del negozio giuridico, e va tenuta distinta dai motivi e dall'oggetto del negozio.

Ognuno di questi elementi può essere considerato sotto tre

profili:

  1. soggettivo ossia considerando l'atteggiamento psicologico di chi compie l'atto (coscienza e volontà).
  2. oggettivo ossia considerando l'evento nella sua realizzazione esteriore.
  3. l'intervento dell'ordinamento giuridico teso ad analizzare i motivi dell'intervento stesso nel campo dell'autonomia privata e conseguente l'estensione ed i limiti della libertà concessa ai privati di autoregolamentare i propri interessi.

Considerare l'atto dal punto di vista soggettivo significa riferire l'atto alla volontà di chi lo compie anche se coartato e dunque significa che esso deve essere espressamente voluto dalle parti. Considerare l'atto dal punto di vista oggettivo significa considerare i modi e le forme delle manifestazioni dell'atto il quale può essere:

  1. espresso: la volontà viene esternata con parole o scritti
  2. tacito: quando l'interiore volontà appare da un movimento, comportamento

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o contegno .Considerare l'atto dal punto di vista della tutela dell'ordinamento giuridico significariconoscere come l'ordinamento stesso abbia creato per astrazione degli schemi (tipi) astrattidi negozio che comportano di per se la tutela pubblica in quanto previsti e quindi tipici. I treprofili dell'analisi dell'atto sono importanti perché può verificarsi l'eventualità di unamanifestazione di volontà che non corrisponda a quanto effettivamente voluto, perché ilsoggetto voleva che la situazione fosse diversa da quello che è in realtà (errore) vuoi perchéil soggetto è stato tratto in errore da un comportamento altrui (dolo), vuoi perché il soggetto èstata coartata mediante la minaccia di male ingiusto e notevole (violenza). Considerare ilcontenuto dell'atto dal punto di vista:

a) soggettivo: significa riconoscere al soggetto agente la consapevolezza (coscienza) delvalore

Il negozio giuridico è un atto volontario che ha come scopo la produzione di effetti giuridici. Esso è caratterizzato da tre elementi fondamentali:

  1. Volontà delle parti: indica che il negozio giuridico è frutto della volontà delle parti coinvolte, che si impegnano reciprocamente.
  2. Valore precettivo: sottolinea che le dichiarazioni delle parti impegnano le stesse nei loro rapporti, creando obblighi e diritti.
  3. Tutela dell'ordinamento giuridico: indica che l'atto deve rispettare i presupposti di validità stabiliti dalla legge, altrimenti non potrà produrre gli effetti giuridici previsti. Questi presupposti riguardano la capacità delle parti e la loro legittimazione.

La causa dell'atto può essere considerata da due punti di vista:

  1. Soggettivo: si riferisce al fatto che il negozio giuridico deve perseguire non solo l'utilità individuale delle parti, ma anche una funzione economica e sociale che giustifica la tutela dell'ordinamento.
  2. Oggettivo: indica che l'utilità sociale che caratterizza i singoli atti o negozi è una funzione economica e sociale tipica, per cui ad ogni tipo di negozio corrisponde una funzione sociale ed economica che va oltre l'interesse privato.

interesse3) tutela dell'ordinamento giuridico significa valutare la funzione tipica del negozio stesso. Tale valutazione mentre è implicita per i negozi tipici (previsti dallo ius civile o dall'editto del pretore) dovrà essere effettuata di volta in volta quando riguarda negozi atipici (contratti innominati), in quanto non previsti dall'ordinamento stesso.

In rapporto a tali negozi l'ordinamento offrirà loro tutela solo se la causa del negozio non è:

  1. illecita in quanto contraria alla legge e ai boni mores (legge, buon costume, ordine pubblico)
  2. indifferente ossia comunque non meritevole di interesse da parte dell'ordinamento giuridico.

L'ordinamento romano riconosce più meritevoli di tutela i rapporti sinallagmatici o corrispettivi, che indica come contratti innominati e li distingue in 4 categorie:

  1. do ut des
  2. do ut facias
  3. facio ut des
  4. facio ut facias

Elementi naturali del negozio giuridico:

Sono le normali

consegue che l'ordinamento di norma prevede dato un certo regolamento di interessi tra le parti. Queste ultime possono escludere tali conseguenze configurando diversamente il suddetto regolamento, ad esempio con una garanzia per evizione nel contratto di compravendita. Le norme giuridiche da cui dipendono gli elementi naturali possono essere evitate in presenza di un accordo tra le parti. Elementi accidentali: Ipotesi in cui le parti subordinano la produzione degli effetti tipici del negozio giuridico o il permanere di tali effetti ad un evento futuro. Tali limitazioni devono espressamente essere inserite nel regolamento di interessi sotto forma di manifestazione di volontà (clausole o patti) che appaiono come dichiarazioni accessorie al regolamento fondamentale di interessi. Una volta stabiliti, diventano vincolanti per le parti: - La condizione è quell'evento futuro e incerto a partire dal quale, o fino al quale, il negozio giuridico produce i suoi effetti (non apponibile a tutti i negozi).

È previsione di un evento futuro ed oggettivo incerto al cui verificarsi è subordinato il prodursi o il risolversi degli effetti propri di un determinato negozio). Può essere risolutiva (è la condizione che fa dipendere dal verificarsi dell’evento futuro incerto gli effetti che si presumono già prodotti dal negozio) o sospensiva (o condicio subordina al verificarsi dell’evento il prodursi degli effetti del N.G.; è l’unica utilizzata nel diritto romano !!); positiva o negativa (a seconda che sia previsto il verificarsi o il non verificarsi di un evento futuro ed incerto); potestativa (quando l’evento previsto consiste in un comportamento di una delle parti), causale (l’evento previsto può verificarsi o meno indipendentemente dalla volontà delle parti) o mista. Non possono essere sottoposti a condizione gli atti legittimi vuoi per esigenze di certezza del diritto (accettazione e rinuncia dell'eredità).

vuoi per ragioni di ordine morale (matrimonio). La condizione può inoltre essere: A) di fatto e di diritto a seconda che dipende dalla volontà delle parti l'apporle nel negozio ossia stabilite dalla legge. B) potestativa casuale o mista a seconda che dipenda dalla volontà di una delle parti dal caso ovvero da un insieme di circostanze. C) lecita o illecita a seconda che sia o meno contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. La condizione illecita se apposta in un negozio: 1) inter vivos: il negozio è nullo. 2) mortis causa: si ha per non apposta a meno che non rappresentasse il motivo da solo determinante della volontà del testatore. D) possibile o impossibile a seconda che si tratti di un elemento realizzabile meno dal punto di vista sia fisico sia giuridico. Se la condizione impossibile è apposta in un negozio: 1) mortis causa: si ha per non apposta 2) inter vivos: se sospensiva rende nullo il negozio, se risolutiva siha per non appostaE ) propria e impropria a seconda che consista in un evento futuro ed incerto ovvero in un evento incerto ma del passato o del presente caso in questo in cui l'incertezza non è oggettiva ma si riflette solamente sulla conoscenza che dell'evento non hanno le parti. Durante la pendenza (quando l'evento non si è ancora verificato e perdura dunque lo stato di incertezza) il soggetto è in una situazione di aspettativa per cui può compiere atti conservativi del diritto mentre l'altra parte ha l'onere di comportarsi secondo buona fede. Tutto la condizione sospensiva ha efficacia ex tunc cioè gli effetti del negozio si considerano perduti dal momento della sua stipulazione. La condizione risolutiva ha efficacia ex tunc, per cui gli effetti del negozio si considerano come non mai prodotti. b) termine evento futuro e certo (è una data = dies (evento futuro ma certo) dalla quale si fanno decorrere - iniziale - o allaQuale si fanno cessare - finale - gli effetti del negozio). c) modo onere o peso che il disponente impone al beneficiario, di destinare tutto o parte dell'ascito a uno scopo particolare. (apponibile ai soli negozi di liberalità). Classificazione dei negozi giuridici A) Dal punto di vista della manifestazione della volontà. aNEGOZIO si ha la manifestazione di volontà, e questa è sufficiente, di un soloUNILATERALE soggetto, (testamento, occupazione res nullius) NEGOZIO negozio costituito dalle manifestazione di volontà di due soggettiBILATERALE contrapposti e convergenti a formare un accordo e , quindi , due atti organicamente fusi(traditio, mancipati, in iure cessio, acceptilatio, tutti icontratti) bNEGOZI se la manifestazione di volontà consiste in una dichiarazioneDICHIARATIVI (testamento, mancipatio, aditio hereditas, contratti verbali e consensuali) NEGOZI REALI se la manifestazione di volontà consiste in tutto o in parte in uncomportamento

(occupatio res nullius, derelitio, pro herede gestio, varicontratti reali > mutuo, deposito, comodato)

NEGOZI l’ordinamento giuridico assoggetta la mancanza di volontà a formeSOLENNI obbligatorie considerando irrilevante ogni mancanza di volontà che(FORMALI) rivesta una forma diversa da quella prescritta (testamento, mancipi, iniure cessio, stipulatio)

NEGOZI NON l’origine giuridica non assoggetta la mancanza di volontà a formeSOLENNI obbligatorie (compravendita, locazione, conduzione, mandato, mutuo,( NON FORMALI ) traditio)

NEGOZI SEMPLICI la manifestazione di volontà consta della dichiarazione di un solo soggetto

NEGOZI COMPLESSI la manifestazione di volontà di una parte (o di entrambe le parti) consta delle dichiarazioni di volontà di diversi soggetti, non contrapposte, come nei negozi bilaterali, ma parallele in quanto aventi il medesimo contenuto e destinate a fondersi in unità.(costituzione di servitù prediali)

Da

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Publisher
A.A. 2006-2007
65 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.