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Dir ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è il diritto che regola il fenomeno religioso. Lo Stato non è più l’unico ente sovrano, dunque troviamo più ordinamenti giuridici fra cui gli ordinamenti giuridici formati da norme confessionali. Queste norme confessionali si rivolgono al cittadino come civis e come fidelis. Il diritto ecclesiastico ha anche la funzione di trovare soluzioni ai conflitti fra norme civilistiche e confessionali.

Caratteristiche del diritto ecclesiastico

Il dir. ecclesiastico è un diritto pattizio (concordato), le sue norme nascono sostanzialmente da accordi e unioni confessionali tra lo stato e le confessioni religiose (generalmente da intese art. 7 e 8) e formalmente sono dettate dallo stato. È inoltre un diritto composito, nel senso che queste norme possono essere dettate unilateralmente (artt. 7-8-19-20 Cost., l. 1159/29) oppure bilateralmente, cioè dettate in modo formale dallo stato ma in modo sostanziale da stato e confessione (es. di lex bilaterali i Patti Lateranensi o le intese stipulate dallo stato con confessioni diverse dalla cattolica, rese poi esecutive tramite legge ordinaria come l’accordo con i Valdesi).

Norme che richiamano il fenomeno religioso

Nel nostro ordinamento sono svariate le norme che fanno un richiamo al fenomeno religioso:

  • Art. 831 c.c.
  • Norme di diritto penale che tutelano il sentimento religioso
  • Vari indirizzi giurisprudenziali
  • Norme internazionali come le convenzioni dove si ritrovano norme che riguardano la libertà religiosa ad es. art. 9 della convenzione internazionale dei diritti dell’uomo, l’art. 18 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la carta di Nizza

Le fonti

Norme costituzionali

Dalle norme costituzionali desumiamo che il nostro stato non è qualificato dal punto di vista confessionale, infatti queste norme non assumono nessuna specifica posizione nei riguardi del fenomeno religioso o meglio delle singole confessioni religiose. Lo stato italiano non è dunque uno stato confessionale ma uno stato laico, differentemente da ciò che è statuito nell’art. 1 della legge laterana.

Concetto di laicità

Cosa s’intende per laicità? La Corte Costituzionale ha inteso la laicità non come indifferenza dello stato al fenomeno religioso, ma come promozione della religione stessa ponendo delle condizioni giuridiche di base uguali per tutte le confessioni religiose, non solo in senso formale ma nel senso anche di uguaglianza sostanziale. Quello della laicità è uno dei principi supremi del nostro ordinamento assieme alla democraticità e alla liberalità.

Articoli costituzionali rilevanti

  • Art. 7 → afferma nel I comma l’autonomia e l’indipendenza della chiesa cattolica; II comma riguarda i Patti Lateranensi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa.
  • Art. 8 → regola i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica.

Art. 7 e i Patti Lateranensi

Nell’art. 7 rinveniamo chiaramente il principio del dualismo cristiano da intendere come:

  • Differente origine di Stato e Chiesa
  • Loro comune destinazione, nel senso che queste norme riguardano i medesimi soggetti (uomini in quanto civilis e fidelis).

Non a caso l’art. 1 dell’Accordo di Villa Madama affermò che la Santa Sede e la Repubblica Italiana collaborano per la promozione dell’uomo ed il progresso del paese (non estraneità dei 2 ordini), ovviamente nell’indipendenza dei loro ordinamenti.

Il principio dualista

Il principio dualista è molto antico, affermazione dello stesso si ritrova nel Vangelo di Matteo “...date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio...”; in questo passo si enuncia chiaramente l’esistenza di due realtà, temporale e spirituale, con diversa natura:

  • Stato (realtà temporale) appartiene all’ordine naturale dell’uomo
  • Chiesa (realtà spirituale) appartiene all’ordine soprannaturale dell’uomo (soprannaturale non nel senso magico-esoterico, bensì realtà della redenzione operata da Cristo)

Il fatto che la Chiesa appartenga alla realtà soprannaturale non vuol dire che non operi nell’ambito umano...la stessa è formata da uomini. Il dualismo oltre ai punti 1 e 2 implica che lo Stato e la Chiesa traggono la loro origine dal disegno di Dio sull’uomo.

Art. 7, II comma

Si divide a sua volta in due parti:

  • Rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi
  • La modifica non richiede procedura di revisione costituzionale.

Quadro storico precedente ai Patti Lateranensi

Per capire perché vi fu la necessità dei Patti Lateranensi, bisogna vedere qual era il quadro storico precedente.

  • Marzo 1860 → Dichiarazione regno d’Italia con Roma capitale.
  • 20 settembre 1870 → Presa di Roma e ritiro del Pontefice che non accetta la debellatio dello Stato Pontificio e si dichiara prigioniero all’interno del territorio Vaticano.
  • 13 maggio 1871 → Lo Stato Italiano approva la legge delle guarentigie. Questa legge fu mal accolta dalla Santa Sede perché considerata unilaterale, senza possibilità di revisione e soprattutto non garantiva allo Stato Pontificio spazi territoriali.

La legge sulle guarentigie

La legge sulle guarentigie prevede due titoli:

  • Prerogative pontefice e santa sede
  • Rapporti fra stato e chiesa

La legge considera la figura del Pontefice sacra e inviolabile, equiparata a quella del sovrano; la santa sede inoltre manteneva il diritto di legazione attiva e passiva (ricevere ed inviare ambasciatori).

Il non expedit

1873 → La Santa Sede emise un atto “Non Expedit” (non si deve, non è conveniente) disponendo che i cittadini cattolici non fossero né eletti né elettori, cioè per la chiesa il buon cattolico non avrebbe dovuto partecipare alla vita politica del paese. Questo fu una delle forme di protesta della santa sede nei confronti della debellatio da parte delle truppe sabaude.

È pacifico comunque che questo atto fu più simbolico che reale dato che anche se avessero partecipato alla vita politica nulla sarebbe cambiato visto che si votava su base censuale e quella minima parte a cui era concesso elettorato attivo erano di ideologia liberal-massonica. La situazione cambierà con l’introduzione del suffragio universale e le elezioni amministrative.

Evoluzioni nel periodo 1887-1919

  • 1887 → Leone XIII accetta la sovranità italiana su quello che era stato il territorio pontificio.
  • 1904 → Pio X permette che i vescovi nelle singole diocesi possano decidere la partecipazione alle elezioni amministrative da parte dei cattolici, in deroga al non expedit del 1873.
  • 1913 → Perché la Chiesa partecipi alle elezioni politiche dobbiamo attendere il 1913, viene introdotto il suffragio universale, non più elezioni su base censuale. L’estensione del diritto elettorale spingerà il partito liberale ad allargare le proprie basi verso i cattolici: si stipula così il Patto Gentiloni tra partito liberale e cattolici.

Patto Gentiloni

I cattolici in cambio del voto chiedevano garanzie, quali l’impegno a non introdurre il divorzio, l’impegno a non screditare le scuole private rispetto alle pubbliche. Furono eletti, grazie all’appoggio cattolico, 200 deputati dei quali circa 30 cattolici. La forza cattolica diede vita nel 1918 ad opera di Don Luigi Sturzo al Partito Popolare di chiara ispirazione cattolica, al contempo però indipendente dalle gerarchie ecclesiastiche.

  • 1919 → Il partito popolare ottiene il 20% dei consensi, il non expedit completamente abrogato da papa Benedetto.
  • 1924 → Calo dovuto alla presenza preponderante del partito fascista, nonostante tutto il partito popolare rimane l’unica forza reale d’opposizione, anche se con le leggi del ‘26 (scioglimento dei partiti e creazione lista unica) gli fu preclusa qualsiasi partecipazione alle forze d’opposizione.

Patti Lateranensi

Quando il partito fascista si rese conto di quanto fosse importante governare con l’appoggio della chiesa cattolica, Mussolini si impegnò a dare una soluzione alla questione romana negli anni che vanno dal 1926 al 1929. La conciliazione avvenne l’11 febbraio 1929 con la stipula dei Patti Lateranensi.

Essi sono composti di tre atti giuridici:

  • Trattato
  • Concordato
  • Convenzione finanziaria

Il trattato

Serve a dare risoluzione alla questione romana e sostituisce la prima parte della legge sulle guarentigie. Con questo si dà vita allo Stato della Città del Vaticano. La forma di questo stato è quella di una monarchia assoluta di tipo elettiva. All’interno del trattato si riconosce il diritto di legazione ed altri diritti secondari e funzionali come il diritto di avere ambasciate nel territorio italiano (visti i problemi di spazio legati all’entità dello stato pontificio) e di avere altri edifici che godono di extraterritorialità (poste, banche, ecc.).

Il concordato

Ha la funzione di regolare i rapporti fra stato e chiesa nel territorio italiano. Concretamente regola una pluralità di materie cosiddette “miste” (cosiddette res mixta), cioè ambiti nei quali non è chiaro se sia competente lo stato o la chiesa, ad esempio il matrimonio, gli enti ecclesiastici che abbiano personalità giuridica, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

La convenzione finanziaria

È un atto estemporaneo, cioè destinato ad esaurire subito la sua funzione. Con la debellatio la chiesa aveva subito ingenti danni patrimoniali, con questa convenzione lo Stato si obbligava a versare allo scambio delle ratifiche del trattato laterano la somma di ₤ 750.000.000 a titolo di risarcimento globale e definitivo.

Problemi e modifiche ai Patti Lateranensi

Vari furono i problemi che crearono i Patti Lateranensi, tanto che Togliatti chiese di usare formule più generiche, mentre i democristiani volevano un esplicito richiamo degli stessi; si giunse ad un richiamo esplicito dei patti nella nostra costituzione. Il problema che ebbe più rilevanza fu quello di gerarchia delle fonti: richiamare i Patti Lateranensi nella costituzione significava conferire loro una gerarchia superiore rispetto alla legge ordinaria?

Le risposte furono diverse comunque sicuramente nelle intenzioni dei costituenti non vi era la volontà di costituzionalizzare i patti; Rossetti stesso dispose che l’art. 7, II comma altro non era che una norma “strumentale”, dunque i patti sono lex ordinaria seppur fosse necessario un procedimento particolare per modificarli.

Questioni di legittimità delle norme concordatarie

Altro problema sorse nel momento in cui i giudici di merito sollevarono la questione di legittimità delle norme concordatarie rispetto alla costituzione. I giudici costituzionali nella sentenza 30/71 affermarono che i Patti Lateranensi “hanno prodotto diritto” cioè hanno un’efficacia passiva uguale alle leggi costituzionali (cioè resistenza alle abrogazioni e modificazioni uguale alle leggi costituzionali), pur essendo leggi ordinarie: è come se fossero un “tertium genus” all’interno dell’ordinamento.

È sempre in un ulteriore passaggio di questa sentenza che la corte afferma che le stesse leggi costituzionali possono essere dichiarate incostituzionali, questo perché esiste un superiore tipo di norme che sarebbero i principi supremi dell’ordinamento dello stato, principi che non sono necessariamente formalizzati ma fanno da matrice a tutto il sistema. Questi principi supremi sono il parametro di giudizio delle leggi costituzionali che possono dunque venire in contrasto con questi principi supremi.

Principi supremi dell'ordinamento italiano

Quali sono i principi supremi dell’ordinamento italiano? L’enucleazione e la ricerca di questi principi sono lasciate all’opera giurisprudenziale della corte costituzionale. Ad esempio, la tutela giurisdizionale del cittadino, enucleata nella sentenza 18/82 in riferimento all’art. 34 del concordato lateranense, oppure la laicità dello stato, enucleata nell’89. Per quel che riguarda la modifica, i Patti Lateranensi non richiedono una revisione costituzionale qualora la modifica sia preceduta da un accordo fra le parti. Se vogliamo modificare in modo diverso i patti devo modificare l’art. 7. Non possono essere modificati i patti unilateralmente, a meno che non vi sia una modifica della costituzione.

Modifiche ai Patti Lateranensi nel 1984

In realtà comunque i patti sono stati modificati nel 1984. In questa data è stato modificato il concordato; si è giunta ad una abrogazione di fatto dello stesso sostituito da un altro concordato. Dal '29 all’84 c’era stata la disfatta dello stato fascista, la proclamazione della Repubblica nonché il concilio vaticano II, tutti fatti che avevano reso obsoleto il concordato del '29. La via procedurale per la modifica fu quella internazionale fra stato e chiesa che appare “formalmente” come accordo di revisione del concordato del '29 nel rispetto dell’art. 7 II comma, “sostanzialmente” si tratta di una semplice sostituzione.

Ovviamente il nuovo accordo riceve tutela dall’art. 7 della costituzione in quanto modifica del concordato lateranense. Il nuovo accordo presenta differenze rispetto a quello del '29: esso ha solo 21 articoli che regolano le relazioni fra stato e chiesa cattolica; precisamente si tratta di 14 articoli e 7 numeri in un protocollo addizionale (i protocolli addizionali sono protocolli contestuali all’accordo e specificano determinate materie, ad esempio art. 8 sul matrimonio disciplinato poi dal numero 4 del protocollo).

Caratteristiche del nuovo accordo

Il nuovo accordo è definibile “aperto” per due motivi:

  • Rinvia la disciplina specifica di certe materie a ulteriori accordi, cioè le materie sono solo richiamate.
  • Vi è una clausola, art. 13, II comma in cui si formalizza la bilateralità fra stato e chiesa.

Bilaterità e disciplina specifica

È il caso delle discipline di enti ecclesiastici e sostentamento del clero: troviamo nell’accordo all’art. 7 norme di carattere generale cioè una disciplina quadro che poi sarà specificata e resa esecutiva da altre norme specificatrici come disposto dall’art. 7, VI comma; questo art infatti fu poi reso esecutivo dalla legge n° 222 del 20/05/85.

Bilaterità non circoscritta all'accordo dell'84

Si tratta di una bilateralità non circoscritta all’accordo dell’84, perché si modificano accordi qualora se ne senta la necessità anche all’infuori dello stesso. Come già detto, l’accordo in quanto modifica del concordato del '29 rientra nella particolare tutela apprestata dall’art. 7 della costituzione. L’illegittimità dello stesso può essere pronunziata solo rispetto ai principi supremi. C’è comunque chi sostiene che il nuovo accordo non sia una modifica, ma una vera e propria sostituzione e dunque non può avere la tutela apprestata dall’art. 7 cost., il vecchio concordato non esisterebbe più in virtù dell’art. 15 preleggi (successione di leggi nel tempo), si obietta che comunque una tutela questo concordato deve pur averla, altrimenti ci sarebbe una violazione del principio d’uguaglianza rispetto alle altre confessioni che troverebbero tutela nell’art. 8 della costituzione.

La tutela così si rinviene nell’art. 10 della costituzione...pacta sunt servanda... si tutela così in maniera indiretta, perché comunque non si tratta di norme di diritto internazionale. Degli orientamenti sopra citati, il primo (tutela data dall’art. 7) guarderebbe più alla forma sostenendo che il concordato è modificato e non sostituito, la seconda alla vera sostanza delle cose.

Art. 8

Art. 8 → riguarda le confessioni religiose diverse dalla cattolica ed è formato da tre commi:

  • I comma: libera eguaglianza delle confessioni nel senso non di omogeneizzazione delle confessioni, ma di grado di libertà concessa a ciascuna.
  • II comma: autonomia statutaria nel senso che lo stato non può vagliare i singoli statuti (interna corpora) delle singole confessioni a meno che non siano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
  • III comma: come sono regolamentati rapporti stato confessione acattolica.

Confessione religiosa

È necessario definire cosa s’intende per confessione religiosa. Il concetto di confessione religiosa nel momento in cui fu redatta la nostra costituzione non presentava alcun tipo di problema poiché le confessioni religiose esistenti in quel periodo avevano un radicamento storico già conosciuto (i Valdesi, ad esempio, già storicamente presenti nel 1300).

In seguito, si è verificato un aumento di “organizzazioni” che si definiscono religiose, aumento dovuto anche al prolificare di norme emanate unilateralmente dallo stato che incentivano il fenomeno religioso (l’art 4 del testo unico che, ad esempio, prevede sgravi fiscali per gli enti religiosi, la possibilità per i ministri di culto di poter percepire la pensione, ecc.). Si rendono così necessari i criteri per comprendere quando ci si trovi realmente di fronte ad una confessione e non ad una semplice organizzazione.

Criterio autoreferenziale

Uno dei criteri è quello autoreferenziale: bisogna guardare a cosa l’organizzazione dice di se stessa. Ovviamente questo criterio non è sufficiente, bisogna appurare se l’organizzazione che si qualifica come religiosa abbia una sua autonomia funzionale non deve cioè dipendere da altre autorità, dev’essere autocefala e superiorem non recognoscens.

Criteri della Corte Costituzionale

Nell’enucleazione dei criteri è intervenuta la Corte Costituzionale (ad es. sentenza 346/02). I criteri enucleati dalla corte risultano essere abbastanza elastici, non si escludono l’uno con l’altro ma non è nemmeno necessario che siano contestuali. Essi, enucleati per la prima volta nella sentenza 195/93, sono quattro:

  • La confessione è tale se l’ente ha stipulato un’intesa con lo stato (criterio tautologico perché non può essere che così in base all’art. 8 dunque più che enucleazione di un nuovo criterio questa appare come una dichiarazione).
  • La confessione è tale se vi è una sorta di riconoscimento pubblico della stessa. Questo criterio nasce nella sentenza 195/93 sulla questione di legittimità sollevata in riferimento agli incentivi edilizi concessi alle confessioni che abbiano stipulato intese.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Scienze giuridiche Prof.
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