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DELLA CONFESSIONE ACATTOLICA SI INCONTRANO, dunqueL'INTESA NN SI COLLOCA NE' NELL'ORDINAMENTO GIURIDICOINTERNO DELLO STATO NE' IN QLLO INTERNAZIONALE, ma IN UNORD. GIURIDICO CHE E' TERZO, ESTERNO , potremmo direCONVENZIONALE. E' per qsto semplice motivo che si rende necessaria aseguito dell'intesa una legge di APPROVAZIONE che rende l'intesa recettivaall'interno dello stato. Qsta legge di approvazione puo' anche nn rispecchiare nellasua letteralita' l'intesa e rispecchiarne sostanzialmente solo i capisaldi , ad es.→Latavola valdese nella sua intesa differisce dalla legge di approvazione dal momentoche nell'intesa sono contenute dichiarazioni unilaterali che nn interessano allo statoqli il rifiuto da parte dei Valdesi dell'insegnamento della loro religione nelle scuole .Ovviamente se la differenza tra intesa e legge di approvazione della stessa travalicacerti limiti si puo' avere

Illegittimità costituzionale della legge dal momento che l'intesa costituisce parametro di legittimità. Per ovviare a questo inconveniente, ci si è accordati nel rinchiudere tutte le dichiarazioni unilaterali della confessione in un PREAMBOLO che precede il corpo dell'intesa e non fa parte dell'intesa stessa. L'intesa è una fonte ATIPICA del diritto, poiché non è modificabile unilateralmente ma solo tramite previo accordo tra le due parti che giungono così ad una nuova intesa. Organo competente alla stipula delle intese è il governo e non i singoli ministeri dal momento che le intese hanno carattere globale e non settoriale. Il procedimento inizia con la richiesta della confessione al presidente del consiglio (come dispone la l.400/88 egli rappresenta il governo) che affida la pratica al sottosegretario del consiglio dei ministri che si avvale di una commissione apposita composta pariteticamente da stato (tramite ministri).

e confessione interessata (tramite rappresentanti). Le intese vengono poi sottoposte all'esame del consiglio dei ministri e dopo l'approvazione di questo viene firmata dal presidente del consiglio e dal rappresentante della confessione. In seguito, l'intesa viene trasmessa al parlamento perché lo approvi mediante legge.

Art. 19

Riguarda la libertà religiosa del singolo. Questo è un diritto individuale del singolo che riguarda tutti in quanto concerne l'individuo e non solo i cittadini, si presenta dunque come una libertà fondamentale.

Il diritto di libertà religiosa si presenta sotto 2 aspetti:

  • libertà di coscienza
  • libertà di culto, nel senso che la libertà religiosa non lascia solo l'individuo libero di credere e di non credere (libertà di coscienza) ma anche di manifestare tramite il culto la propria religione, cioè di esercitarla tramite gli atti della religione stessa; la nostra costituzione
così concede la libertà di "CREDERE" e "PROFESSARE". L'unico limite posto dal costituente è quello del "BUON COSTUME". Quello del buon costume è un limite estrinseco, tra i limiti costituzionali possiamo ritrovare limiti intrinseci, quali: i diritti fondamentali formalizzati nella costituzione, le norme penali del nostro ordinamento (ad esempio, sono vietati i sacrifici umani). Il termine "buon costume" è un termine ben determinato con i quali si devono intendere quei riti che ledono l'onore e il pudore sessuale. Dubbio è se i limiti possano essere valutati in via preventiva o in via successiva. La corte costituzionale nella sentenza 45/57 ha disposto che ad ogni limite posto dalla costituzione non corrisponde un potere di controllo preventivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, controllo preventivo può esservi solo se sia esplicitato da una precisa legge: ad ogni limitazione.costituzione. Non è implicito un controllo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, vi è un controllo solo se vi è una norma ad hoc che lo dispone. Lo stato può dunque sanzionare un comportamento illecito, ma non può prevenirlo.. Fanno eccezione i casi in cui vi sia lesione di beni indisponibili come la vita. I documenti più importanti in tutela di questo diritto sono 2: la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo. Questa si presenta solo come una dichiarazione, non ha infatti potere normativo e non vi è un sistema per poterla rendere cogente all'interno dell'ordinamento dal momento che non è dotata di un suo potere sanzionatorio, ha solo potere esortativo. L'art. 18 di questa dichiarazione tutela espressamente i 2 volti della libertà religiosa intesa come libertà di coscienza e libertà di costituzione.

culto. Questa convenzione è stata resa esecutiva in Italia con l. 848/55. Essa non ha dunque valore esortativo, ma si configura come strumento giuridico con precisi strumenti d'attuazione. La convenzione ha un sistema di GIUSTIZIABILITÀ, cioè chi si ritiene leso in uno dei diritti contenuti nella convenzione può effettuare ricorso. Il limite alla ricorribilità alla corte europea è disposto nell'art. 26 e consiste nell'avere esaurito tutti i ricorsi interni di merito e di legittimità. La sentenza emanata dalla corte di giustizia europea è immediatamente esecutiva, contrariamente al sistema precedente che prevedeva la necessità di un exequatur. Per poter comunque evitare i gradi di giurisdizione interna il cittadino europeo può ricorrere in primo grado al tribunale di giustizia dell'ue (aia) e poi in appello alla corte europea dei diritti dell'uomo. La libertà religiosa è tutelata dalla

convenzione europea all'art. 9→qsto articolo è diviso in 2 comma: I comma → è proclamato il diritto. II comma → limitazioni possibili a qsto diritto Il I comma ricorda l'art. 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il II comma invece, diversamente dalla dichiarazione sopraccitata, stabilisce le limitazioni previste dall'art. 19. A detta della convenzione europea, si distinguono 3 limiti: - legittimità: le limitazioni devono essere previste dalla legge e nn lasciate alla discrezionalità del giudice. - Necessarietà del limite: dev'essere un limite necessario in una società democratica - Limitazioni idonee a proteggere l'ordine pubblico, la salute, la moralità...: devono essere misure idonee a qsti fini. La corte europea è spesso intervenuta x sanzionare la legislazione di alcuni stati che risultava essere contrastante con l'art. 9 della convenzione e con l'art. 14.

della conv.Stessa nel loro combinato disposto. Ad es, la Grecia ha una costituzione del 1975 che sancisce nel suo art. 13 la libertà di religione, ma al contempo proibisce il proselitismo ed in certi casi favorisce chi è di religione cristiano ortodossa (è previsto infatti che tutti i ministri siano di qsta religione, o cmq sono svariati ivantaggi x chi professa il cristianesimo ortodosso).

Vi sono 2 sentenze a qsto proposito: sentenza del '96 che sanzionava la Grecia x nn avere dato l'autorizzazione x costruire un edificio di culto ai testimoni di geova. I testimoni di geova si sono rivolti alla corte europea che ha così riconosciuto la violazione dell'art. 9 e dell'art. 14 della c.e. nel loro combinato disposto; il limite posto dallo stato greco è sì posto da legge (in qsto caso la costituzione), nn risulta però necessario in una società democratica. La corte ha così ritenuto di dover sanzionare

Il comportamento della Grecia, non potendo però ritenere illegittimo questo comportamento dal momento che la dichiarazione di illegittimità non rientra fra le sue competenze. Sentenza febbraio '98 sempre che coinvolge la Grecia, la costituzione greca vieta infatti nel suo art. 13 il proselitismo. Fu il caso di militari dell'esercito che avevano fatto proselitismo e furono espulsi dall'esercito per aver violato un principio fondamentale della costituzione. La corte stabilì la condanna della Grecia in quanto ciascuno deve essere libero di poter propagandare una fede diversa rispetto a quella cristiano ortodossa, dall'altro lato però la corte stessa non rigettò la condanna inflitta ai militari e non sanziona nel caso specifico la Grecia, perché i militari erano ufficiali che avevano usato la loro autorità per influenzare ideologicamente i loro subordinati.

Un'altra sentenza del 13/12/2001, riguardava la Moldavia. La costituzione di questo

statoprevede nell'art. 13 la libertà di religione e la concessione di personalità giuridica alle confessioni, però questa personalità fu negata alla comunità metropolita della mesarabia. L'autorità moldava sosteneva infatti che comunque non possedere questa personalità non precludesse la possibilità di professare la propria religione, non considerando però che la mancanza di una propria personalità giuridica provoca una vera e propria diminutio capitis, dal momento che la confessione non potrà amministrare beni, celebrare matrimoni...sulla base di ciò è intervenuta la corte europea che ha sanzionato lo stato moldavo.

Maastricht, diritti fondamentali e libertà religiosa

Possiamo affermare che fino al 1992 (trattato di Maastricht) non vi erano norme che tutelavano i diritti dell'uomo nell'UE, e, se tutela vi era non era per un preciso riferimento normativo, ma perché vi era una giurisprudenza.

a cui fare riferimento. Lacorte ha enucleato così x via di sentenze,che si pongono come precedenti, una tutela a qsti diritti della persona umana. Con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht, sirinvengono nel preambolo il richiamo alle libertà fondamentali della persona, è cioè affermato che “compito primario” dell’UE sarebbe stato la tutela dei diritti fondamentali. Nell’art. 6 (ex art. F trattato di Maastricht) del trattato istitutivo UE si afferma che “sono principi generali del diritto comunitario la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali come formalizzati dalla convenzione europea nonché dalle tradizioni costituzionali comuni dei singoli stati” Cosa deve intendersi x tradizioni costituzionali comuni dei singoli stati? Qsta espressione identifica le linee di diritto fondamentale che accomunano i singoli stati membri. E’ il giudice a dover individuare qsti spazi comuni ed è evidente inalcune sentenze come spesso si siano dovuti operare dei BILANCIAMENTI tra le varie tradizioni, scegliendo le più favorevoli alla tua.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Scienze giuridiche Prof.