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SEZIONE PRIMA: LA STRUTTURA
Monocameralismo e bicameralismo
Esiste il bicameralismo perfetto dove ci sono parità di posizione o l'imperfetto dove ci sono disparità, nel senso della preminenza di una delle Camere. Il costituente finì con lo scegliere il perfetto. I più importanti caratteri differenziali fra Camera e Senato dovevano essere:
- il collegamento del Senato con l'ordinamento regionale;
- la diversa età prescritta;
- il minor numero di senatori;
- la diversa durata della legislatura della Camera (5 anni) rispetto a quella del Senato (6 anni).
Composizione delle due Camere
Entrambe le Camere sono elette, oggi, dopo la riforma del 1963, per 5 anni e il periodo intercorrente fra l'elezione di una Camera e il suo scioglimento (anche se anticipato) viene denominato legislatura. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto; il numero dei deputati è di 630 e sono eleggibili a deputato tutti i cittadini.
Elettori che abbiano compiuto il 25° anno d'età nel giorno delle elezioni, sono elettori coloro che abbiano raggiunto il 18° anno d'età.
Il Senato è eletto "a base regionale" (vedi punto a); i senatori sono 315, sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto il 40° anno d'età, mentre sono elettori coloro che abbiano compiuto il 25° anno d'età. Sono senatori di diritto a vita gli ex PR (art.59 Cost.). Il PR può nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti.
L'ineleggibilità è causa ostativa all'elezione. L'incompatibilità è quando si deve rinunciare ad altra carica, incompatibile, con quella parlamentare. Può dirsi che le situazioni di ineleggibilità sono dirette ad impedire conflitti di interesse o la possibilità di utilizzo di pubblici uffici per indirizzare o influenzare l'elettorato.
Le cause di incompatibilità mirano invece ad evitare che il parlamentare possa essere distratto con altri incarichi. I sistemi elettorali della Camera e del Senato Nei sistemi uninominali il territorio è diviso in collegi e in ogni collegio si presenta un solo candidato per simbolo o gruppo politico. Nei sistemi plurinominali i candidati sono raggruppati in liste e l'elettore sceglie non la persona ma la lista, pur potendo spesso esprimere una o più preferenze fra i candidati della lista votata. Nei sistemi maggioritari il seggio (uninominale) o i seggi (plurinominale) sono attribuiti al candidato, o alla lista, che abbia riportato il maggior numero di voti. Può succedere che chi abbia realmente raggiunto il maggior numero di voti a livello nazionale non ottenga la maggioranza in Parlamento. Nei sistemi proporzionali sono necessariamente plurinominali, i seggi sono ripartiti fra le diverse liste in competizione in proporzione ai voti ottenuti.rappresentatività - governabilità). La riforma del 1993 adotta tanto per la Camera quanto per il Senato un meccanismo di votazione a turno unico con attribuzione di tre quarti dei seggi con sistema maggioritario e del restante quarto con sistema proporzionale. L'adozione del testo unico rende necessarie alleanze. È stata introdotta una clausola di sbarramento, fissata al 4%, per la quale le liste che non raggiungono tale limite non acquistano il diritto di partecipare alla ripartizione dei seggi della quota proporzionale. Chi ottiene più voti nel maggioritario subisce detrazioni nel proporzionale (scorporo). Sistema maggioritario: è necessario per comandare ricevere il 50% dei voti + 1. Sistema proporzionale: è sufficiente avere più voti del secondo. Posizione giuridica dei membri del Parlamento. Prerogative e immunità.
di mandato cioè non deve sottostare al partito) e il 68 (immunità o insindacabilità parlamentare: non è perseguibile nemmeno in caso di dibattiti politici pubblici in TV e nemmeno quando cessa le proprie funzioni).
Nel nostro ordinamento c'è l'inammissibilità di provvedimenti che incidano sullo status del parlamentare in relazione alle decisioni da lui assunte, questo non esclude la possibilità di provvedimenti disciplinari senza conseguenze sulla posizione in Parlamento. L'immunità si fonda sulla necessità di garantire l'indipendenza dei singoli parlamentari e la piena capacità di funzionare delle assemblee rappresentative. In caso di reati comuni esiste la protezione del parlamentare dall'autorità giudiziaria.
La riforma dell'art. 68 ha escluso la necessità dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari. È anche ammesso l'arresto del
parlamentare che sia stato colpito da sentenza irrevocabile di condanna. La Corte costituzionale interpreta restrittivamente il compimento di atti o espressione di opinioni da parte del parlamentare "nell'esercizio delle funzioni", richiedendo, per far valere l'immunità, un nesso funzionale fra atti o dichiarazioni contestate ed esercizio delle funzioni.
SEZIONE SECONDA: L'ORGANIZZAZIONE
I regolamenti parlamentari
L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE Camere è in parte disciplinata dalla stessa Cost. ed in parte dai regolamenti parlamentari cui la Cost. rinvia. L'art. 72 Cost. riserva ai regolamenti delle Camere la disciplina del procedimento legislativo (regolamenti legislativi). I regolamenti delle Camere prescrivono la loro pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".
Organizzazione interna e funzionamento delle Camere
I presidenti e gli uffici di presidenza sono eletti dalla Camera fra i propri componenti. Il presidente
delSenato esercita le funzioni del capo dello Stato quando questi non possa adempierle per motivi di salute o viaggi all'estero (art. 86) mentre spetta al presidente della Camera il potere - dovere di convocare il Parlamento per l'elezione del nuovo capo dello Stato. I deputati e i senatori devono aderire ad un gruppo. Può accadere che uno o più parlamentari non intendano aderire a nessuno dei gruppi e in questo caso verranno iscritti al gruppo misto. Ci sono le Giunte (per le immunità parlamentari, le elezioni e per il regolamento), le Commissioni permanenti (in cui vi deve essere un rapporto proporzionale dei singoli gruppi), le bicamerali (per questioni regionali e per lo stato di accusa del PR). Il mandato delle Camere si denomina "legislatura" e la sua durata è di 5 anni. Le sedute delle Camere possono essere ordinarie o straordinarie. Per la validità delle sedute dei collegi ci vuole la presenza almeno della metà.più uno del collegio, cioè il “quorum strutturale”. Le deliberazioni di ciascuna Camera “non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti” (art. 64).
Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per divisione o per appello nominale.
Le votazioni a scrutinio segreto avvengono per pallina bianca o nera (ovvero con apposite schede).
Il regolamento del Senato prevede l’utilizzazione del procedimento elettronico nelle votazioni a scrutinio segreto.
Il Parlamento in seduta comune delle due Camere. L’art. 55 aggiunge che il Parlamento può riunirsi anche “in seduta comune dei membri delle due Camere”. Il Parlamento in seduta comune è l’eccezione, mentre la regola è il lavoro parlamentare svolto singolarmente dalle due Camere. Il presidente e l’ufficio di presidenza e il regolamento del Parlamento in seduta comune sono
quelli della Camera dei deputati.
SEZIONE TERZA: LE FUNZIONI
La funzione legislativa
L'iniziativa legislativa
La funzione preminente delle Camere è quella legislativa.
La presentazione dei disegni di legge da parte del Governo dà luogo a:
- presentazione di uno schema di disegno di legge da parte di uno o più ministri
- deliberazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri
- autorizzazione da parte del PR alla presentazione del disegno
- presentazione a una delle Camere del disegno di legge accompagnato dal decreto presidenziale di autorizzazione
Ogni deputato e ogni senatore può presentare proposte di legge e di iniziativa parlamentare. Le proposte di legge provenienti dal popolo debbono essere sottoscritte da almeno 50 mila elettori per la Camera dei deputati. L'iniziativa regionale è prevista dall'art. 121 Cost. che ne attribuisce l'esercizio ai Consigli regionali. L'iniziativa legislativa spetta ai
Comuni nel caso di mutamento di circoscrizioni provinciali o di istituzioni di nuove province nell'ambito di una stessa Regione.
Le 3 fasi della presentazione delle leggi sono:
- Iniziativa: secondo l'art. 71 Cost. l'iniziativa spetta a ciascun parlamentare, come già detto, al Governo (più importante), i Consigli ed agli organi ausiliari quali il CNEL.
- Approvazione articolo per articolo
- Approvazione generale L'approvazione della legge
Ai sensi dell'art. 70 Cost., la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, e l'art. 72 precisa che ogni disegno di legge è esaminato in ciascuna Camera da una Commissione e poi dall'Assemblea plenaria che l'approva articolo per articolo e poi con votazione finale.
La stessa commissione (il passaggio in commissione è obbligatorio se esse sono permanenti) può riunirsi in 3 modi per l'approvazione della legge:
- sede referente: giudica la